Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/06/2025, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13385/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13385 del 2019, proposto da
Automobile Club Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Automobile Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera, Stefania Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
Risarcimento danni, previo accertamento, in via incidentale, dell’illegittimità della decisione n. 67/2019 depositata il 6.8.2019 dal Collegio di Garanzia CONI, nonché degli atti precedenti emessi degli organi federali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Automobile Club D'Italia e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto depositato il 5.3.2023 è stata prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’Automobile Club di Catanzaro;
- con atto depositato il 20.3.2025 è stata prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso anche da parte di IO PE;
- all’udienza pubblica del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
- la rinuncia proposta dall’Automobile Club di Catanzaro può considerarsi ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a.;
- la rinuncia invece formulata da IO PE non è stata ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, co. 1, cod. proc. amm., poiché l’atto risulta non notificato a tutte le altre parti nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza; ciò nonostante, anche in assenza delle formalità richieste dall’art. 84 co. 1 e 3, cit., dalla rinuncia può desumersi l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 84, co. 4, cit., per sopravvenuta carenza di interesse;
- in considerazione della definizione in rito della controversia e tenuto conto di tutte le circostanze, le spese di lite debbono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara:
- l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione dell’Automobile Club di Catanzaro;
- l’improcedibilità quanto alla posizione di IO PE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO