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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO e dell'avv. VETTORE ALICE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, sita in via Calatafimi n. 1/B; contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAIOLA FRANCESCA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL di Rovigo, viale delle Industrie n. 1;
In punto a: Prestazione: malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per le malattie professionali denunciate;
conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo correlato al danno biologico permanente stimato nella misura dell'8% per la malattia professionale Discopatia alla spalla destra, quindi, all'indennizzo correlato, in sommatoria nella misura del 13% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa;
conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e condannarsi CP_1 lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura dell'8% per la malattia professionale Disco-patia Lombare e del 6% per la tendinopatia alla spalla destra, quindi, all'indennizzo corre-lato, in sommatoria nella misura del 13% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla diagnosi al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi. ”
**
pagina 1 di 8 Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE
1) Respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea.
2) Spese legali come di giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 come sopra rappresentata, conveniva Parte_1 in giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di CP_1
aver svolto dal 1985 al 1997 attività di parrucchiera sia alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia in proprio, espletando mansioni che comportavano l'utilizzo dei polsi e delle dita delle mani, anche con applicazione di forza, sia per i lavaggi dei capelli che per le altre attività quali la stiratura dei capelli, la piega con spazzole, che comportava movimenti di flesso estensione di entrambi i gomiti, sia il mantenimento a lungo delle mani nell'umidità.
Ancora, la ricorrente aveva lavorato dal 2001 al 2007 come barista e addetta alla ristorazione per
Autogrill s.p.a., anche qui spesso dovendo compiere frequenti movimenti di flesso estensione delle braccia per raccogliere tazzine, piatti e bicchieri e dovendo applicare forza in torsione per la preparazione dei caffè, e successivamente dal
2008, dopo un breve periodo come addetta al trasporto malati presso l'Ospedale Civile di Rovigo, era stata assunta come OSS presso la Casa di Cura Salus di Ferrara all'interno del reparto day hospital e ricoveri operatori, dove gestiva circa 15 pazienti nella maggior parte dei casi non autosufficienti che dovevano essere lavati, cambiati, mobilizzati a seguito degli interventi e spesso anche aiutati nell'assunzione del cibo.
Dal 2010 la ricorrente era dipendente di Istituti Polesani s.r.l., di Ficarolo (RO), dove svolgeva mansioni di assistenza ad ospiti affetti da disabilità psichica anche non autosufficienti, ed ea stata assegnata al reparto 12, che ospitava 37 pazienti sia autosufficienti che non autosufficienti, con un solo operatore per turno, impegnato anche a trasportare i pazienti nel vicino reparto 11 per la consumazione dei pasti, spostando i non autosufficienti con la carrozzina ed aiutando gli altri a spostarsi, e l'attrice era addetta all'assistenza degli ospiti per l'igiene personale, la vestizione, l'espletamento dei bisogni fisiologici e la somministrazione dei pasti, oltre a doversi occupare della pulizia degli ambienti
(lavaggio dei vetri, dei pavimenti, pulizia delle suppellettili), nonché del rifacimento dei letti, i quali erano vecchi e si alzavano ed abbassavano solo con la contemporanea pressione su una pedana e spinta sullo schienale, mentre le pulizie comportavano spesso che la ricorrente utilizzasse una scala e tenesse le braccia a lungo sollevate oltre la linea delle spalle per la pulizia di soffitti e vetrate;
ancora, l'attrice era quotidianamente adibita al cambio dei pannoloni ai pazienti non autosufficienti, per il quale non pagina 2 di 8 esistevano teli o sollevatori che coadiuvassero l'attività degli operatori, sicché la movimentazione degli stessi avveniva sempre manualmente.
Proseguiva la ricorrente e sponendo che dal 2014 era stata trasferita per qualche tempo al reparto 11 dove svolgeva le stesse mansioni descritte per il reparto 12, ma ciascun turno prevedeva la presenza di
2 operatori la mattina e 3 al pomeriggio, mentre nel turno notturno era presente un solo operatore, e successivamente era stata adibita al reparto 15, dove soggiornavano circa 30 pazienti non autosufficienti, tutti deambulanti solo con carrozzella, che andavano alzati, lavati ed aiutati nell'assunzione dei pasti, e gli OSS erano addetti anche alla pulizia delle stanze e dei bagni, nonché del refettorio.
In seguito la era stata adibita al reparto “faggio” dove erano ricoverati uomini con gravi Pt_1
patologie psichiatriche che sfociavano in atteggiamenti aggressivi e violenti tra di loro e nei confronti degli operatori, e dal 2020 al reparto Betulla, con turno pomeridiano dove soggiornano 29 pazienti femminili di cui 4 in sedia a rotelle.
Precisava la ricorrente che le mansioni alle quali era adibita richiedevano da un lato l'assistenza agli ospiti comprensiva delle operazioni per l'igiene personale, la vestizione, l'assistenza per l'espletamento dei bisogni fisiologici e la somministrazione dei pasti, e dall'altro la pulizia degli ambienti (lavaggio dei vetri, dei pavimenti, pulizia delle suppellettili), nonché del rifacimento dei letti, oltre allo spostamento quotidiano di sacchi contenenti circa 10 paia di lenzuola sporche del peso di circa 30 kg ciascuno.
Terminava la esponendo che il 21.02.2023 aveva inoltrato all' denuncia di malattia Pt_1 CP_1 professionale “Ernia discale lombare” e “Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra”, ma l'Istituto con nota del 6.05.2023 respingeva entrambe le domande, e la collegiale medica successiva al ricorso amministrativo presentato dall'attrice aveva dato esito discorde.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1 affermando l'insussistenza del rischio nelle prestazioni svolte dall'attrice e ribadiva il rigoroso onere di prova che sulla stessa gravava con riferimento sia alla sottoposizione all'affermato rischio e della patologia lamentata, ma anche del rapporto di causalità tra l'uno e l'altra.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della testimonianza di e Testimone_1 Tes_2
entrambi impiegati in periodi diversi presso gli Istituti Polesani, e mediante CTU medico
[...] legale, affidata alla dottoressa e veniva discussa all'odierna udienza mediante Persona_1 deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 3 di 8 Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è fondato e va accolto alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali va premesso quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere le malattie lamentate dalla ricorrente non tabellate, come evidenziato dall' , rammentando l'insegnamento della Corte di CP_1
Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, che ha statuito che in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che lo svolgimento delle mansioni di OSS , espletate dalla dal 2008, comportavano il rischio di sollevamento anche manuale dei pazienti e Pt_1 la necessità di sollevare spesso le braccia oltre la linea delle spalle sia per l'igiene personale degli ospiti che per l'attività di pulizia degli ambienti e dei mobili e che i presidi quali sollevatore e seggiole da bagno ovvero carrozzelle erano utilizzati con scarsa frequenza.
I testimoni hanno infatti riferito quanto segue.
MA OL:
“(..) sono in pensione dal 2019, ho lavorato agli Istituti Polesani fino a settembre 2014, dopo ho fatto due anni con la 104 e con la disoccupazione. Non ho mai lavorato insieme alla ricorrente, agli Istituti ho lavorato dal giugno 1981 e sono stato addetto al reparto 21, al 22, al 23, e al 13, il c.d. reparto adiacente all'infermerie. I reparti differivano per i problemi che affliggevano i ricoverati, il 21 e il 22 ospitavano pazienti Down
e pazienti gestibili, il 23 e soprattutto il 13 ospitavano pazienti problematici dal punto di vista comportamentale. Non so dire in quali reparti abbia lavorato la ricorrente, io non ho mai lavorato nei reparti 12, 15, sono andato via dagli istituti prima che i reparti cambiassero nome. (…) ADR: per i pazienti non autosufficienti avevamo delle carrozzine per ogni reparto, c'era un sollevatore che operava al reparto 23 e al 13, posti l'uno sopra l'altro. I Pazienti al 22 e al 21 erano autonomi nei movimenti, non c'erano ausili, non serviva neppure aiutarli;
facevamo l'igiene personale dei pazienti, la doccia per tutti la mattina, qualcuno la faceva da solo, altri andavano aiutati, a quelli non autosufficienti facevamo noi, li sedevamo su una seggiolina dopo averli trasportati in bagno con la carrozzina, facevamo in uno o in due a seconda delle necessità. Io facevo l'OSS. I letti al nucleo 13 e al 23 erano come all'ospedale, si sollevavano da soli, negli altri nuclei, essendo quasi tutti i pazienti autosufficienti, i letti erano normali, senza sistemi di sollevamento, io ho lavorato per l'ultima volta al 21 e al 22 fino a maggio 2004. Dovevamo fare anche le pulizie delle stanze e dei bagni, tutti i giorni, i vetri e le pulizie c.d. speciali abbiamo iniziato a farle dal 1991- 92. Per i Soffitti utilizzavamo un deragnatore, per i vetri io mi servivo di una scaletta.
ADR: di notte in tutti i reparti degli Istituti c'era un solo OSS in servizio, si poteva chiamare un infermiere che era di turno in infermeria, erano in due oltre al medico. Di giorno c'erano per tutti i reparti tre OSS in servizio il mattino e due il pomeriggio, al 13, che era il più complicato, c'erano per un certo periodo quattro OSS il mattino. (…) Al 13 e al 23 si insaccavano le lenzuola e si trasportavano con il carrello in un cortile degli Istituti, usando un ascensore, nel 21 e 22 non c'era ascensore ma si usava l'ascensore del 23 e del 13, ma il percorso per arrivare era lungo e molti OSS pagina 4 di 8 insaccavano le lenzuola e le gettavano giù per le scale, dove venivano poste nei carrelli e portate via.
La spazzatura seguiva la stessa sorte, i sacchi di immondizia e di lenzuola potevano pesare al massimo una quindicina di chili, se contenevano elementi bagnati. (…) posso dire che quanto io lavoravo agli Istituti al 22 e 21 c'erano 27/28 pazienti, perché erano sostanzialmente autosufficienti, mentre al 13 arrivavano al massimo ai 18 pazienti, perché erano più problematici. (…) non so dire se la ricorrente si sia assentata per malattia, probabilmente non lavoravo più lì (…)”
Testimone_2
“(…) lavoro come OSS agli istituti Polesani, da 23 anni. Ho lavorato nello stesso reparto della ricorrente al nucleo 15, dove erano ospitati circa 26 pazienti, per la metà autosufficienti e per l'altra metà da trasportare in carrozzina, poi recentemente lavoriamo talvolta insieme al reparto Betulla, dove si trovano circa 28 pazienti, alcuni autosufficienti e altri no. (…) io non sono mai stata al 12, ma al 15 è vero quanto indicato in capitolo, qualcuno degli autosufficienti si spostava da solo, qualche altro andava aiutato a braccio, gli altri si spostavano in carrozzina. (…) mi pare che la ricorrente al 15 fosse a tempo pieno, è vero che la ricorrente doveva occuparsi dell'igiene e della vestizione degli ospiti, dei tre OSS in servizio il mattino uno lavava il paziente in doccia e gli atri due davano una mano ad asciugarlo e vestirlo.
Tutti i giorni facevamo anche la pulizia degli ambienti, il mattino pulivamo i bagni e facevamo i letti e lavavamo e spassavamo camere e corridoi, spazzavamo e lavavamo le sale da pranzo e lavavamo i piatti usati per la somministrazione dei cibi e la cucina. La mattina facevamo anche vetri e soffitti, una camera alla volta.
Il pomeriggio eravamo due OSS, una faceva assistenza e preparava somministrava agli ospiti la merenda, l'altra preparava i vestiti per il mattino. Si pulivano le finestre del corridoio, si faceva insieme il cambio dei pannoloni e uno dei due OSS aiutava i pazienti a spostarsi in cortile o in palestra. Prima di sera c'era un altro cambio pannolone, sempre fatto insieme, poi distribuivamo la cena, pulivano il refettorio e la cucina e le stoviglie e facevamo la messa a letto. L'OSS della notte era uno solo, arrivava che i pazienti erano già a letto quasi tutti. (…) nelle condizioni indicate in capitolo al reparto 15 potevano esserci sei o sette pazienti per i quali occorreva fare le operazioni indicate in capitolo, qualche volta in due OSS;
qualche volta in uno solo.
I letti al 15 erano quelli del militare, ovvero letti base, che non si muovevano, non so dire se la ricorrente ci fosse già. (…) le pulizie le facevamo a turno, ma tutti i giorni, tutti i giorni toglievano i ragni dal soffitto e pulivamo i vetri, non so dire quanto tempo occorresse tenere le braccia alzate. (…) quando ho lavorato con la ricorrente al 15 c'era un sollevatore in dotazione, ma non lo usavamo perché era troppo complicato, i pazienti da spostare con la carrozzina un po' si aiutavano da soli, alcuni non erano in grado di fare neppure questo e occorreva spostarli di peso, lo facevamo in due. Nel reparto potevano essere sei o sette, non ricordo bene. (…) premetto di aver lavorato un paio di volte nel reparto Betulla, è vero quanto indicato in capitolo, con la differenza che alla Betulla adesso ci sono 28 ospiti ed è un reparto pesante. (…) alla Betulla ci sono ancora letti non come quelli dell'ospedale, ovvero non meccanizzati, il sollevamento dei pazienti va fatto manualmente perché molti di loro non si aiutano, il sollevamento della schiena lo facciamo in due OSS;
(…) io alla Betulla non ho mai fatto le pulizie, a parte lavare per terra e il bagno;
le dimensioni delle stanze non le conosco, ma le finestre hanno la stessa altezza del reparto 15; (…) io so che il cambio delle lenzuola va fatto al mattino e che ogni sacco contiene dieci lenzuola, non so dirne il peso;
(…) il numero di 20 per reparto è stato stabilito qualche anno fa, a seguito di vicende giudiziarie che hanno coinvolto l' , da un paio d'anni il numero sta aumentando;
in tutti i reparti i pazienti sono un CP_1 misto, al Betulla ci sono due pazienti in carrozzina, alla Capinera dove sono io ci sono sia pazienti in pagina 5 di 8 carrozzina che deambulanti, e lo stesso al 2, al ci sono gli OSS della Cooperativa e non Per_2 Per_3 andiamo noi, al non so dire (…) mi ricordo che la ricorrente è stata assente per malattia, Per_4 non so dire se dal rientro faccia il turno pomeridiano, la vedo negli spogliato (…) la ricorrente è alla Betulla, dove ci sono sia pazienti autonomi che pazienti in carrozzina, o almeno così era circa sei mesi fa. (…)”
Oltre a dette risultanze testimoniali, occorre evidenziare che la il Consulente di ufficio ha rassegnato le seguenti conclusioni (pag. 9 e seguenti elaborato peritale):
“(…) RN DI AR (…) Con riferimento poi al periodo di esposizione ritenuto adeguato sotto il profilo causale, i dati della Letteratura scientifica consentono di ritenere compatibile un periodo di esposizione al rischio di almeno 5 anni per gli IR > 3 secondo NIOSH e Snook Ciriello, e
> 5 secondo MAPO (indici di rischio collocati nella classe immediatamente inferiore assumono rilevanza in presenza di periodi di esposizione particolarmente prolungati)….(…) Rispetto al caso concreto, risulta che la paziente abbia svolto attività lavorativa di Operatore Socio Sanitario a partire dal 2010 a tempo pieno. L'esposizione ai rischi MMC e posture incongrue, oltre ad essere insita nell'attività lavorativa di OSS:
- è certificata dal Medico Competente, che risulta aver espressamente sottoposto la paziente a sorveglianza sanitaria con riferimento al distretto anatomico “Rachide” ed ai fattori di rischio “MMC, Postura”;
- è corroborata dalle prove testimoniali;
- è prevista anche dal DVR in atti (ancorchè valutata di bassa intensità).
Tenuto conto anche del prolungato periodo di adibizione della lavoratrice alle mansioni descritte in atti, sotto il profilo scientifico e medico legale si ritiene verificata l'origine professionale della
Malattia.
Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra La malattia di cui trattasi si annovera nei c.d. “Disturbi Muscolo Scheletrici – DMS” (…)Con riferimento al caso di specie, si osserva che l'esposizione al Rischio de quo:
- è insito nelle attività lavorative svolte nel tempo dalla Ricorrente, protrattesi per un periodo di tempo rilevante, certamente idoneo a determinare le alterazioni anatomiche riscontrate strumentalmente che – unitamente al riferimento di sintomatologia dolorosa ed al rilievo obiettivo di limitazione funzionale articolare – sostanziano la diagnosi della Malattia;
- è certificata dal Medico Competente, che risulta aver espressamente sottoposto la paziente a sorveglianza sanitaria con riferimento al distretto anatomico “Arti superiori” per “sovraccarico biomeccanico AASS”;
- è corroborata dalle prove testimoniali. Si ritiene pertanto verificata l'origine professionale della Malattia.”
Con riferimento invece al grado di invalidità determinato sull'attrice dalle malattie professionali denunciate, così scrive il CTU (pag. 12 elaborato peritale):
“La malattia “Ernia discale lombare” è valutabile con riferimento alla voce tabellare n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti = fino a 12%”) di cui al D.M. 12.07.2000: tenuto conto dell'obiettività rilevata in sede di visita e del quadro sintomatologico soggettivo lamentato, si identifica un grado di menomazione sub specie di danno biologico di competenza nella misura del 8% (otto percento), con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa.
pagina 6 di 8 La malattia “Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra” è valutabile con riferimento alle voci tabellari n. 224 (“Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi=3%”), n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale= fino a 4%) di cui al D.M. 12.07.2000. Tenuto conto dell'obiettività rilevata in sede di visita e del quadro sintomatologico soggettivo lamentato, si identifica un grado di menomazione sub specie di danno biologico di competenza nella misura dell'6% (sei percento), con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa.
La valutazione complessiva del danno biologico è pertanto pari a 13% (tredici percento).”
Alla luce delle sopra esposte considerazioni medico-legali, che appaiono condivisibili sa per il metodo logico utilizzato che per i dati di base utilizzati dal CTU, sicché questo Giudice fa proprie le conclusioni del Consulente, deve ritenersi che entrambe le malattie denunciate dalla ricorrente siano di origine professionale e che le stesse determinino nell'attrice un danno biologico complessivo pari al
13% a far data dalla domanda amministrativa;
l' deve quindi essere condannato ad corrispondere CP_1 alla ricorrente l'indennizzo conseguente al riconoscimento dell'origine professionale delle malattie sopra ricordate a far data dal 21.2.2023, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, aggiornati dal decreto n. 147/2022, per tutte le fasi, per lo scaglione di riferimento basso, stante il valore della controversia dichiarato come indeterminabile, ridotti del 50% stante la scarsa complessità della controversia, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, e le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con attribuzione delle stesse all' convenuto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1 quest'ultimo, allo stesso modo delle spese sostenute da parte ricorrente per il proprio CTP, pari ad €
327,87.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 139/2024 RG CL promossa da contro Parte_1
l , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. accerta e dichiara che le malattie “ernia discale lombare e Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra” che affliggono la ricorrente sono di origine professionale e determinano nella stessa un danno biologico complessivo pari al 13% a far data dal 21.2.2023;
pagina 7 di 8 2. condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo conseguente alla misura del CP_1
danno biologico indicata al capo precedente a far data dal 21.2.2023, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
3. condanna l' a rifondere alla ricorrente - e per lei ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Giancarlo CP_1
Moro e Alice Vettore che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in €
4.636,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 259,00;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU;
CP_1
5. pone a carico di parte le spese sostenute da parte ricorrente per il proprio CTP, pari ad € CP_1
337,87.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO e dell'avv. VETTORE ALICE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, sita in via Calatafimi n. 1/B; contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAIOLA FRANCESCA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL di Rovigo, viale delle Industrie n. 1;
In punto a: Prestazione: malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per le malattie professionali denunciate;
conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo correlato al danno biologico permanente stimato nella misura dell'8% per la malattia professionale Discopatia alla spalla destra, quindi, all'indennizzo correlato, in sommatoria nella misura del 13% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa;
conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e condannarsi CP_1 lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura dell'8% per la malattia professionale Disco-patia Lombare e del 6% per la tendinopatia alla spalla destra, quindi, all'indennizzo corre-lato, in sommatoria nella misura del 13% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla diagnosi al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi. ”
**
pagina 1 di 8 Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE
1) Respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea.
2) Spese legali come di giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 come sopra rappresentata, conveniva Parte_1 in giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di CP_1
aver svolto dal 1985 al 1997 attività di parrucchiera sia alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia in proprio, espletando mansioni che comportavano l'utilizzo dei polsi e delle dita delle mani, anche con applicazione di forza, sia per i lavaggi dei capelli che per le altre attività quali la stiratura dei capelli, la piega con spazzole, che comportava movimenti di flesso estensione di entrambi i gomiti, sia il mantenimento a lungo delle mani nell'umidità.
Ancora, la ricorrente aveva lavorato dal 2001 al 2007 come barista e addetta alla ristorazione per
Autogrill s.p.a., anche qui spesso dovendo compiere frequenti movimenti di flesso estensione delle braccia per raccogliere tazzine, piatti e bicchieri e dovendo applicare forza in torsione per la preparazione dei caffè, e successivamente dal
2008, dopo un breve periodo come addetta al trasporto malati presso l'Ospedale Civile di Rovigo, era stata assunta come OSS presso la Casa di Cura Salus di Ferrara all'interno del reparto day hospital e ricoveri operatori, dove gestiva circa 15 pazienti nella maggior parte dei casi non autosufficienti che dovevano essere lavati, cambiati, mobilizzati a seguito degli interventi e spesso anche aiutati nell'assunzione del cibo.
Dal 2010 la ricorrente era dipendente di Istituti Polesani s.r.l., di Ficarolo (RO), dove svolgeva mansioni di assistenza ad ospiti affetti da disabilità psichica anche non autosufficienti, ed ea stata assegnata al reparto 12, che ospitava 37 pazienti sia autosufficienti che non autosufficienti, con un solo operatore per turno, impegnato anche a trasportare i pazienti nel vicino reparto 11 per la consumazione dei pasti, spostando i non autosufficienti con la carrozzina ed aiutando gli altri a spostarsi, e l'attrice era addetta all'assistenza degli ospiti per l'igiene personale, la vestizione, l'espletamento dei bisogni fisiologici e la somministrazione dei pasti, oltre a doversi occupare della pulizia degli ambienti
(lavaggio dei vetri, dei pavimenti, pulizia delle suppellettili), nonché del rifacimento dei letti, i quali erano vecchi e si alzavano ed abbassavano solo con la contemporanea pressione su una pedana e spinta sullo schienale, mentre le pulizie comportavano spesso che la ricorrente utilizzasse una scala e tenesse le braccia a lungo sollevate oltre la linea delle spalle per la pulizia di soffitti e vetrate;
ancora, l'attrice era quotidianamente adibita al cambio dei pannoloni ai pazienti non autosufficienti, per il quale non pagina 2 di 8 esistevano teli o sollevatori che coadiuvassero l'attività degli operatori, sicché la movimentazione degli stessi avveniva sempre manualmente.
Proseguiva la ricorrente e sponendo che dal 2014 era stata trasferita per qualche tempo al reparto 11 dove svolgeva le stesse mansioni descritte per il reparto 12, ma ciascun turno prevedeva la presenza di
2 operatori la mattina e 3 al pomeriggio, mentre nel turno notturno era presente un solo operatore, e successivamente era stata adibita al reparto 15, dove soggiornavano circa 30 pazienti non autosufficienti, tutti deambulanti solo con carrozzella, che andavano alzati, lavati ed aiutati nell'assunzione dei pasti, e gli OSS erano addetti anche alla pulizia delle stanze e dei bagni, nonché del refettorio.
In seguito la era stata adibita al reparto “faggio” dove erano ricoverati uomini con gravi Pt_1
patologie psichiatriche che sfociavano in atteggiamenti aggressivi e violenti tra di loro e nei confronti degli operatori, e dal 2020 al reparto Betulla, con turno pomeridiano dove soggiornano 29 pazienti femminili di cui 4 in sedia a rotelle.
Precisava la ricorrente che le mansioni alle quali era adibita richiedevano da un lato l'assistenza agli ospiti comprensiva delle operazioni per l'igiene personale, la vestizione, l'assistenza per l'espletamento dei bisogni fisiologici e la somministrazione dei pasti, e dall'altro la pulizia degli ambienti (lavaggio dei vetri, dei pavimenti, pulizia delle suppellettili), nonché del rifacimento dei letti, oltre allo spostamento quotidiano di sacchi contenenti circa 10 paia di lenzuola sporche del peso di circa 30 kg ciascuno.
Terminava la esponendo che il 21.02.2023 aveva inoltrato all' denuncia di malattia Pt_1 CP_1 professionale “Ernia discale lombare” e “Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra”, ma l'Istituto con nota del 6.05.2023 respingeva entrambe le domande, e la collegiale medica successiva al ricorso amministrativo presentato dall'attrice aveva dato esito discorde.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1 affermando l'insussistenza del rischio nelle prestazioni svolte dall'attrice e ribadiva il rigoroso onere di prova che sulla stessa gravava con riferimento sia alla sottoposizione all'affermato rischio e della patologia lamentata, ma anche del rapporto di causalità tra l'uno e l'altra.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della testimonianza di e Testimone_1 Tes_2
entrambi impiegati in periodi diversi presso gli Istituti Polesani, e mediante CTU medico
[...] legale, affidata alla dottoressa e veniva discussa all'odierna udienza mediante Persona_1 deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 3 di 8 Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è fondato e va accolto alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali va premesso quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere le malattie lamentate dalla ricorrente non tabellate, come evidenziato dall' , rammentando l'insegnamento della Corte di CP_1
Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, che ha statuito che in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che lo svolgimento delle mansioni di OSS , espletate dalla dal 2008, comportavano il rischio di sollevamento anche manuale dei pazienti e Pt_1 la necessità di sollevare spesso le braccia oltre la linea delle spalle sia per l'igiene personale degli ospiti che per l'attività di pulizia degli ambienti e dei mobili e che i presidi quali sollevatore e seggiole da bagno ovvero carrozzelle erano utilizzati con scarsa frequenza.
I testimoni hanno infatti riferito quanto segue.
MA OL:
“(..) sono in pensione dal 2019, ho lavorato agli Istituti Polesani fino a settembre 2014, dopo ho fatto due anni con la 104 e con la disoccupazione. Non ho mai lavorato insieme alla ricorrente, agli Istituti ho lavorato dal giugno 1981 e sono stato addetto al reparto 21, al 22, al 23, e al 13, il c.d. reparto adiacente all'infermerie. I reparti differivano per i problemi che affliggevano i ricoverati, il 21 e il 22 ospitavano pazienti Down
e pazienti gestibili, il 23 e soprattutto il 13 ospitavano pazienti problematici dal punto di vista comportamentale. Non so dire in quali reparti abbia lavorato la ricorrente, io non ho mai lavorato nei reparti 12, 15, sono andato via dagli istituti prima che i reparti cambiassero nome. (…) ADR: per i pazienti non autosufficienti avevamo delle carrozzine per ogni reparto, c'era un sollevatore che operava al reparto 23 e al 13, posti l'uno sopra l'altro. I Pazienti al 22 e al 21 erano autonomi nei movimenti, non c'erano ausili, non serviva neppure aiutarli;
facevamo l'igiene personale dei pazienti, la doccia per tutti la mattina, qualcuno la faceva da solo, altri andavano aiutati, a quelli non autosufficienti facevamo noi, li sedevamo su una seggiolina dopo averli trasportati in bagno con la carrozzina, facevamo in uno o in due a seconda delle necessità. Io facevo l'OSS. I letti al nucleo 13 e al 23 erano come all'ospedale, si sollevavano da soli, negli altri nuclei, essendo quasi tutti i pazienti autosufficienti, i letti erano normali, senza sistemi di sollevamento, io ho lavorato per l'ultima volta al 21 e al 22 fino a maggio 2004. Dovevamo fare anche le pulizie delle stanze e dei bagni, tutti i giorni, i vetri e le pulizie c.d. speciali abbiamo iniziato a farle dal 1991- 92. Per i Soffitti utilizzavamo un deragnatore, per i vetri io mi servivo di una scaletta.
ADR: di notte in tutti i reparti degli Istituti c'era un solo OSS in servizio, si poteva chiamare un infermiere che era di turno in infermeria, erano in due oltre al medico. Di giorno c'erano per tutti i reparti tre OSS in servizio il mattino e due il pomeriggio, al 13, che era il più complicato, c'erano per un certo periodo quattro OSS il mattino. (…) Al 13 e al 23 si insaccavano le lenzuola e si trasportavano con il carrello in un cortile degli Istituti, usando un ascensore, nel 21 e 22 non c'era ascensore ma si usava l'ascensore del 23 e del 13, ma il percorso per arrivare era lungo e molti OSS pagina 4 di 8 insaccavano le lenzuola e le gettavano giù per le scale, dove venivano poste nei carrelli e portate via.
La spazzatura seguiva la stessa sorte, i sacchi di immondizia e di lenzuola potevano pesare al massimo una quindicina di chili, se contenevano elementi bagnati. (…) posso dire che quanto io lavoravo agli Istituti al 22 e 21 c'erano 27/28 pazienti, perché erano sostanzialmente autosufficienti, mentre al 13 arrivavano al massimo ai 18 pazienti, perché erano più problematici. (…) non so dire se la ricorrente si sia assentata per malattia, probabilmente non lavoravo più lì (…)”
Testimone_2
“(…) lavoro come OSS agli istituti Polesani, da 23 anni. Ho lavorato nello stesso reparto della ricorrente al nucleo 15, dove erano ospitati circa 26 pazienti, per la metà autosufficienti e per l'altra metà da trasportare in carrozzina, poi recentemente lavoriamo talvolta insieme al reparto Betulla, dove si trovano circa 28 pazienti, alcuni autosufficienti e altri no. (…) io non sono mai stata al 12, ma al 15 è vero quanto indicato in capitolo, qualcuno degli autosufficienti si spostava da solo, qualche altro andava aiutato a braccio, gli altri si spostavano in carrozzina. (…) mi pare che la ricorrente al 15 fosse a tempo pieno, è vero che la ricorrente doveva occuparsi dell'igiene e della vestizione degli ospiti, dei tre OSS in servizio il mattino uno lavava il paziente in doccia e gli atri due davano una mano ad asciugarlo e vestirlo.
Tutti i giorni facevamo anche la pulizia degli ambienti, il mattino pulivamo i bagni e facevamo i letti e lavavamo e spassavamo camere e corridoi, spazzavamo e lavavamo le sale da pranzo e lavavamo i piatti usati per la somministrazione dei cibi e la cucina. La mattina facevamo anche vetri e soffitti, una camera alla volta.
Il pomeriggio eravamo due OSS, una faceva assistenza e preparava somministrava agli ospiti la merenda, l'altra preparava i vestiti per il mattino. Si pulivano le finestre del corridoio, si faceva insieme il cambio dei pannoloni e uno dei due OSS aiutava i pazienti a spostarsi in cortile o in palestra. Prima di sera c'era un altro cambio pannolone, sempre fatto insieme, poi distribuivamo la cena, pulivano il refettorio e la cucina e le stoviglie e facevamo la messa a letto. L'OSS della notte era uno solo, arrivava che i pazienti erano già a letto quasi tutti. (…) nelle condizioni indicate in capitolo al reparto 15 potevano esserci sei o sette pazienti per i quali occorreva fare le operazioni indicate in capitolo, qualche volta in due OSS;
qualche volta in uno solo.
I letti al 15 erano quelli del militare, ovvero letti base, che non si muovevano, non so dire se la ricorrente ci fosse già. (…) le pulizie le facevamo a turno, ma tutti i giorni, tutti i giorni toglievano i ragni dal soffitto e pulivamo i vetri, non so dire quanto tempo occorresse tenere le braccia alzate. (…) quando ho lavorato con la ricorrente al 15 c'era un sollevatore in dotazione, ma non lo usavamo perché era troppo complicato, i pazienti da spostare con la carrozzina un po' si aiutavano da soli, alcuni non erano in grado di fare neppure questo e occorreva spostarli di peso, lo facevamo in due. Nel reparto potevano essere sei o sette, non ricordo bene. (…) premetto di aver lavorato un paio di volte nel reparto Betulla, è vero quanto indicato in capitolo, con la differenza che alla Betulla adesso ci sono 28 ospiti ed è un reparto pesante. (…) alla Betulla ci sono ancora letti non come quelli dell'ospedale, ovvero non meccanizzati, il sollevamento dei pazienti va fatto manualmente perché molti di loro non si aiutano, il sollevamento della schiena lo facciamo in due OSS;
(…) io alla Betulla non ho mai fatto le pulizie, a parte lavare per terra e il bagno;
le dimensioni delle stanze non le conosco, ma le finestre hanno la stessa altezza del reparto 15; (…) io so che il cambio delle lenzuola va fatto al mattino e che ogni sacco contiene dieci lenzuola, non so dirne il peso;
(…) il numero di 20 per reparto è stato stabilito qualche anno fa, a seguito di vicende giudiziarie che hanno coinvolto l' , da un paio d'anni il numero sta aumentando;
in tutti i reparti i pazienti sono un CP_1 misto, al Betulla ci sono due pazienti in carrozzina, alla Capinera dove sono io ci sono sia pazienti in pagina 5 di 8 carrozzina che deambulanti, e lo stesso al 2, al ci sono gli OSS della Cooperativa e non Per_2 Per_3 andiamo noi, al non so dire (…) mi ricordo che la ricorrente è stata assente per malattia, Per_4 non so dire se dal rientro faccia il turno pomeridiano, la vedo negli spogliato (…) la ricorrente è alla Betulla, dove ci sono sia pazienti autonomi che pazienti in carrozzina, o almeno così era circa sei mesi fa. (…)”
Oltre a dette risultanze testimoniali, occorre evidenziare che la il Consulente di ufficio ha rassegnato le seguenti conclusioni (pag. 9 e seguenti elaborato peritale):
“(…) RN DI AR (…) Con riferimento poi al periodo di esposizione ritenuto adeguato sotto il profilo causale, i dati della Letteratura scientifica consentono di ritenere compatibile un periodo di esposizione al rischio di almeno 5 anni per gli IR > 3 secondo NIOSH e Snook Ciriello, e
> 5 secondo MAPO (indici di rischio collocati nella classe immediatamente inferiore assumono rilevanza in presenza di periodi di esposizione particolarmente prolungati)….(…) Rispetto al caso concreto, risulta che la paziente abbia svolto attività lavorativa di Operatore Socio Sanitario a partire dal 2010 a tempo pieno. L'esposizione ai rischi MMC e posture incongrue, oltre ad essere insita nell'attività lavorativa di OSS:
- è certificata dal Medico Competente, che risulta aver espressamente sottoposto la paziente a sorveglianza sanitaria con riferimento al distretto anatomico “Rachide” ed ai fattori di rischio “MMC, Postura”;
- è corroborata dalle prove testimoniali;
- è prevista anche dal DVR in atti (ancorchè valutata di bassa intensità).
Tenuto conto anche del prolungato periodo di adibizione della lavoratrice alle mansioni descritte in atti, sotto il profilo scientifico e medico legale si ritiene verificata l'origine professionale della
Malattia.
Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra La malattia di cui trattasi si annovera nei c.d. “Disturbi Muscolo Scheletrici – DMS” (…)Con riferimento al caso di specie, si osserva che l'esposizione al Rischio de quo:
- è insito nelle attività lavorative svolte nel tempo dalla Ricorrente, protrattesi per un periodo di tempo rilevante, certamente idoneo a determinare le alterazioni anatomiche riscontrate strumentalmente che – unitamente al riferimento di sintomatologia dolorosa ed al rilievo obiettivo di limitazione funzionale articolare – sostanziano la diagnosi della Malattia;
- è certificata dal Medico Competente, che risulta aver espressamente sottoposto la paziente a sorveglianza sanitaria con riferimento al distretto anatomico “Arti superiori” per “sovraccarico biomeccanico AASS”;
- è corroborata dalle prove testimoniali. Si ritiene pertanto verificata l'origine professionale della Malattia.”
Con riferimento invece al grado di invalidità determinato sull'attrice dalle malattie professionali denunciate, così scrive il CTU (pag. 12 elaborato peritale):
“La malattia “Ernia discale lombare” è valutabile con riferimento alla voce tabellare n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti = fino a 12%”) di cui al D.M. 12.07.2000: tenuto conto dell'obiettività rilevata in sede di visita e del quadro sintomatologico soggettivo lamentato, si identifica un grado di menomazione sub specie di danno biologico di competenza nella misura del 8% (otto percento), con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa.
pagina 6 di 8 La malattia “Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra” è valutabile con riferimento alle voci tabellari n. 224 (“Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi=3%”), n. 227 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale= fino a 4%) di cui al D.M. 12.07.2000. Tenuto conto dell'obiettività rilevata in sede di visita e del quadro sintomatologico soggettivo lamentato, si identifica un grado di menomazione sub specie di danno biologico di competenza nella misura dell'6% (sei percento), con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa.
La valutazione complessiva del danno biologico è pertanto pari a 13% (tredici percento).”
Alla luce delle sopra esposte considerazioni medico-legali, che appaiono condivisibili sa per il metodo logico utilizzato che per i dati di base utilizzati dal CTU, sicché questo Giudice fa proprie le conclusioni del Consulente, deve ritenersi che entrambe le malattie denunciate dalla ricorrente siano di origine professionale e che le stesse determinino nell'attrice un danno biologico complessivo pari al
13% a far data dalla domanda amministrativa;
l' deve quindi essere condannato ad corrispondere CP_1 alla ricorrente l'indennizzo conseguente al riconoscimento dell'origine professionale delle malattie sopra ricordate a far data dal 21.2.2023, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, aggiornati dal decreto n. 147/2022, per tutte le fasi, per lo scaglione di riferimento basso, stante il valore della controversia dichiarato come indeterminabile, ridotti del 50% stante la scarsa complessità della controversia, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, e le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con attribuzione delle stesse all' convenuto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1 quest'ultimo, allo stesso modo delle spese sostenute da parte ricorrente per il proprio CTP, pari ad €
327,87.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 139/2024 RG CL promossa da contro Parte_1
l , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. accerta e dichiara che le malattie “ernia discale lombare e Tendinopatia cuffia rotatori spalla destra” che affliggono la ricorrente sono di origine professionale e determinano nella stessa un danno biologico complessivo pari al 13% a far data dal 21.2.2023;
pagina 7 di 8 2. condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo conseguente alla misura del CP_1
danno biologico indicata al capo precedente a far data dal 21.2.2023, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
3. condanna l' a rifondere alla ricorrente - e per lei ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Giancarlo CP_1
Moro e Alice Vettore che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in €
4.636,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 259,00;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU;
CP_1
5. pone a carico di parte le spese sostenute da parte ricorrente per il proprio CTP, pari ad € CP_1
337,87.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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