Ordinanza cautelare 26 giugno 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 12005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12005 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2022, proposto da
Movimento -OMISSIS-Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Italiana per la Cooperazione Allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione -OMISSIS- Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva, divisa in tre lotti, relativa al bando 2020 per la concessione di contributi a iniziative promosse da organizzazioni della società civile, ivi compreso l'elenco delle iniziative non idonee del lotto 3, tra cui è ricompresa l'iniziativa della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Fondazione -OMISSIS- Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
(i) con memoria depositata il 7 aprile 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio;
(ii) l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nella memoria depositata in data 11 aprile 2025, si è associata nelle conclusioni alla richiesta di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza opporsi alla compensazione delle spese di lite;
(iii) anche la Fondazione -OMISSIS- Onlus, nelle conclusioni scritte depositate il 16 giugno 2025, ha aderito alle richieste della parte ricorrente.
Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, in ragione della pronuncia in rito e della concordia delle parti sul punto, possa essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.