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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Fallimentare Ufficio di Catania
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. FA Letterio CI Presidente Dott. Alessandro Laurino Giudice
Dott. ES Bellia Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 311/2025 r.g. promosso da
presso il Tribunale di Catania in persona del sostituto Parte_1 procuratore dott.ssa Margherita Brianese
ISTANTE nei confronti di
(CF , Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali e che non è stato dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore ex artt. 2, coma 1 lett. d e 121 CCI;
premesso che la Procura della Repubblica ricorrente agisce in ragione di una esposizione debitoria esattoriale per oltre € 600.00,00;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla sussistenza di debiti esattoriali scaduti per oltre € 700.000, (cfr. Informativa
Ader in atti) nonché dalla cancellazione dal registro delle imprese. Sul punto si rileva che l' in udienza ha così dichiarato “che la sua attività era relativa alla vendita di biglietti CP_1 per concerti, spettacoli ed eventi e che non è riuscita negli anni a pagare l'agenzia delle Entrate perché non ne aveva la disponibilità economica. Le pretese relative alla mia attività erano eccessive. Allo stato non ho in atto procedure di rateizzazione o rottamazione, anche perché sono stati applicati interessi fuori misura.”; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF REA-CT-334321, con sede in viale della Libertà 91
[...] C.F._1
CATANIA nomina la dott.ssa ES Bellia Giudice Delegato per la procedura nomina L'avv. ALESSANDRA LEGGIO Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI nonché specificando, in caso di accettazione, la sussistenza della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
evidenzia che a norma dell'art. 198 c. 2 CCI, il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, al quale il Curatore potrà apportare le necessarie rettifiche;
in mancanza, in conformità a quanto previsto all'art. 130 c.2
CCI, informerà senza indugio il Pubblico Ministero;
stabilisce il giorno 17/03/2026 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 2 di 3 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ES Bellia FA Letterio CI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Fallimentare Ufficio di Catania
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. FA Letterio CI Presidente Dott. Alessandro Laurino Giudice
Dott. ES Bellia Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 311/2025 r.g. promosso da
presso il Tribunale di Catania in persona del sostituto Parte_1 procuratore dott.ssa Margherita Brianese
ISTANTE nei confronti di
(CF , Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali e che non è stato dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore ex artt. 2, coma 1 lett. d e 121 CCI;
premesso che la Procura della Repubblica ricorrente agisce in ragione di una esposizione debitoria esattoriale per oltre € 600.00,00;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla sussistenza di debiti esattoriali scaduti per oltre € 700.000, (cfr. Informativa
Ader in atti) nonché dalla cancellazione dal registro delle imprese. Sul punto si rileva che l' in udienza ha così dichiarato “che la sua attività era relativa alla vendita di biglietti CP_1 per concerti, spettacoli ed eventi e che non è riuscita negli anni a pagare l'agenzia delle Entrate perché non ne aveva la disponibilità economica. Le pretese relative alla mia attività erano eccessive. Allo stato non ho in atto procedure di rateizzazione o rottamazione, anche perché sono stati applicati interessi fuori misura.”; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF REA-CT-334321, con sede in viale della Libertà 91
[...] C.F._1
CATANIA nomina la dott.ssa ES Bellia Giudice Delegato per la procedura nomina L'avv. ALESSANDRA LEGGIO Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI nonché specificando, in caso di accettazione, la sussistenza della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
evidenzia che a norma dell'art. 198 c. 2 CCI, il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, al quale il Curatore potrà apportare le necessarie rettifiche;
in mancanza, in conformità a quanto previsto all'art. 130 c.2
CCI, informerà senza indugio il Pubblico Ministero;
stabilisce il giorno 17/03/2026 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 2 di 3 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ES Bellia FA Letterio CI
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