Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Caterina Macchi Presidente
Dott. Guendalina Pascale Giudice
Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario
R.G. 1612/2024
promosso su ricorso depositato in data
DA
[C.F. , con l'avv. ENRICO Parte_1 C.F._1
CANZONIERI
[C.F. , con l'l'avv. Parte_2 C.F._2 [...]
Parte_3
NEI CONFRONTI DI
[C.F. ], con sede legale in MILANO, PIAZZA SAN CP_1 P.IVA_1
SEPOLCRO
NONCHE' DA
[C.F. ], in proprio, con gli avvocati Alessandro Riccioni e CP_1 P.IVA_1
Giuseppina Ferrazzo
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
SEZIONE II CIVILE
con ricorso in atti parte le parti ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa e in subordine l'apertura della CP_1
liquidazione controllata;
nel corso del procedimento le parti ricorrenti rinunciavano alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale;
in data 25.2.2025 ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione CP_1
controllata in proprio;
Tanto premesso, si osserva quanto segue:
sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Milano;
CP_1
non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto riveste CP_1
la qualità di start up innovativa come già ritenuto da questo Tribunale con decreto in data
28.9.2023 e come confermato, all'attualità, dall'OCC in quanto appare in possesso dei requisiti di cui all'art. dall'art. 25, co. 2, D.L. 179/2012.
Si consideri a tal fine che CP_1
-è una società di capitali le cui quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (prima parte del comma 2 citato);
- rientra nella categoria delle PMI, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, in quanto occupa meno di 250 persone e il suo fatturato annuo non ha superato € 50 milioni (lett. a) bis); cfr. sul punto quanto attestato dall'OCC;
- è stata costituita da non più di 60 mesi, essendo stata costituita in data 23.04.2021 (cfr. visura camerale in atti);
- ha sede in Milano (comma 2, lett. c),
- dal secondo anno di attività la società ha avuto un totale del valore della produzione annua, risultante dal bilancio 2022 approvato in atti, inferiore a 5 milioni di euro, nello specifico, pari ad euro 2.644.341 ; per gli anni successivi l'OCC ha rappresentato che “nel terzo anno di attività – seppure il bilancio 2023 non è stato depositato presso il Registro della Imprese – nella situazione patrimoniale consegnata al sottoscritto Gestore aggiornata al 31 dicembre
2023 il totale del valore della produzione risulta pari a € 574.585,oo e quindi è inferiore a €
5 milioni”, mentre per l'anno 2024 la situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre (doc.
n. 17 – 18 allegati alla relazione dell'OCC) riporta un attivo e un passivo di € 2.553.061, con ricavi complessivi pari a € 35.940 e una perdita d'esercizio di € - 899.130 (lett. d),
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- non ha mai distribuito utili, avendo peraltro riportato perdite negli esercizi 2021, 2022 e
2023 (lett. e);
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza, come risulta anche dall'oggetto sociale sopra esposto (lett. f): in particolare, come si legge nella relazione dell'OCC, a creato una CP_1
“nuova infrastruttura tecnologica” attraverso cui gestire il servizio di consegna a domicilio;
-non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g), come verificato dall'OCC.
Può ritenersi raggiunto altresì il requisito in ordine all'entità della spesa in ricerca e sviluppo
(15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa).
Come emerge dalla nota integrativa riferita al bilancio 2022, come esaminata dall'OCC, ha sostenuto spese per una percentuale pari al 16,39; mentre per quanto attiene CP_1
l'esercizio 2023 il legale rappresentante ha fornito l'autodichiarazione richiesta dall'art. 15, comma 5, d.l. n. 179/2012 di possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa datata 30 gennaio 2025, in cui è stato dato atto che la ha sostenuto “spese di sviluppo pari ad CP_1
€ 388.500,00, ovvero un ammontare superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore to-tale della produzione” (doc. n. 16 allegata alla relazione dell'OCC) (lett. h) n. 1). L'OCC ha rilevato che per il 2024 il dato non è verificabile in quanto non scaduti ancora i termini per il deposito del relativo bilancio, concludendo come segue: “non essendo ancora scaduti i termini per il deposito del bilancio al 31 dicembre 2024, e in presenza dell'autodichiarazione del legale rappresentante, nonché della situazione patrimoniale aggiornata, relative all'esercizio 2023, è possibile ritenere che possieda tuttora i requisiti per essere CP_1
qualificata start up innovativa e, conseguentemente, che essa può accedere alla liquidazione controllata”.
In forza degli elementi considerati e della relazione dell'OCC, deve ritenersi che –allo stato- il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Va altresì considerato che:
A) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, conferma la sussistenza dei requisiti di start up innovativa in capo alla ricorrente e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
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B) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
C) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2,
co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, nonché dalle istanze dei creditori pervenute;
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.
Il Tribunale provvede alla nomina del Liquidatore nella persona del gestore della crisi, designato dall'OCC.
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere sulle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, stante l'intervenuta rinuncia;
visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
P. I.V.A. , con sede legale in MILANO, PIAZZA SAN SEPOLCRO 1
[...] P.IVA_1
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Vincenza Agnese;
nomina liquidatore l' avv. Salvatore Sanzo;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
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d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.
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Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge di propria competenza, per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
26/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Caterina Macchi
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