TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 5344/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELISA DE MASO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Pellegrini n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_1 C.F._2
SICHETTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Vasto alla Via 1799 Repubblica Vastese
n. 16
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI all'udienza del 12.02.2025 i procuratori hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la definizione del giudizio alle condizioni di cui alle note congiunte del 10.02.2025; Il P.M. ha espresso parere favorevole come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in Lucera in data 29.12.2005, trascritto nel pagina 1 di 3 registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2006, parte II, serie A – ufficio 1, n. 3; che, dall'unione coniugale, è nato il figlio (nt. il 30.06.2006); che, con sentenza n. 428/2010, del Per_1
10.11.2010, non appellata, il Tribunale di Lucera ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, prevedendo, in capo al marito, l'obbligo di versare Euro 550,00 a titolo di mantenimento del figlio all'epoca ancora minore, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; che, dalla data Per_1 della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma
2, lett. B), L. n. 898/1970; che ad oggi il figlio ha raggiunto la maggiore età e non ha ancora Per_1 intrapreso gli studi universitari, pertanto allo stato non vi sono richieste di modifica dell'assegno di mantenimento che dovrà essere confermato nell'importo mensile, ad oggi rivalutato in euro 600,00.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando all'uopo le statuizioni disposte con la sentenza di separazione in ordine al mantenimento del figlio nelle more divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Si è costituito in giudizio il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha chiesto in riferimento alle statuizioni economiche disporsi il pagamento diretto del mantenimento in favore del figlio Per_1
All'udienza del 12.02.2025 i coniugi hanno rappresentato di voler trasformare in consensuale il divorzio contenzioso, riportandosi congiuntamente alle condizioni indicate nei patti depositati in data
10.02.2025, per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nei patti depositati in data 10.02.2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- passaggio in giudicato della sentenza n. 428/2010 del 10.11.2010 con cui il Tribunale di Lucera dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
pagina 2 di 3 Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 5.12.1973, in Lucera in data 29.12.2005 (atto n. 3, parte II, serie A – ufficio 1, anno 2006);
2) dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati in data 10.02.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa le spese di lite.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 5344/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELISA DE MASO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Pellegrini n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_1 C.F._2
SICHETTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Vasto alla Via 1799 Repubblica Vastese
n. 16
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI all'udienza del 12.02.2025 i procuratori hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la definizione del giudizio alle condizioni di cui alle note congiunte del 10.02.2025; Il P.M. ha espresso parere favorevole come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in Lucera in data 29.12.2005, trascritto nel pagina 1 di 3 registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2006, parte II, serie A – ufficio 1, n. 3; che, dall'unione coniugale, è nato il figlio (nt. il 30.06.2006); che, con sentenza n. 428/2010, del Per_1
10.11.2010, non appellata, il Tribunale di Lucera ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, prevedendo, in capo al marito, l'obbligo di versare Euro 550,00 a titolo di mantenimento del figlio all'epoca ancora minore, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; che, dalla data Per_1 della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma
2, lett. B), L. n. 898/1970; che ad oggi il figlio ha raggiunto la maggiore età e non ha ancora Per_1 intrapreso gli studi universitari, pertanto allo stato non vi sono richieste di modifica dell'assegno di mantenimento che dovrà essere confermato nell'importo mensile, ad oggi rivalutato in euro 600,00.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando all'uopo le statuizioni disposte con la sentenza di separazione in ordine al mantenimento del figlio nelle more divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Si è costituito in giudizio il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha chiesto in riferimento alle statuizioni economiche disporsi il pagamento diretto del mantenimento in favore del figlio Per_1
All'udienza del 12.02.2025 i coniugi hanno rappresentato di voler trasformare in consensuale il divorzio contenzioso, riportandosi congiuntamente alle condizioni indicate nei patti depositati in data
10.02.2025, per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nei patti depositati in data 10.02.2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- passaggio in giudicato della sentenza n. 428/2010 del 10.11.2010 con cui il Tribunale di Lucera dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
pagina 2 di 3 Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 5.12.1973, in Lucera in data 29.12.2005 (atto n. 3, parte II, serie A – ufficio 1, anno 2006);
2) dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati in data 10.02.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa le spese di lite.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3