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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente e Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2305/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006044260034240373 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006095890047200141 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006044260034241686 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024000604260034240474 IMU 2014
contro
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 103913 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 14178 TASI 2015
- INGIUNZIONE n. 141179 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 141177 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1,impugna quattro intimazioni di pagamento emesse da parte di due enti, R.T.I. Muni= cipia S.p.A. e Gamma Tributi S.r.l.,concessionari incaricati dal Comune di Salerno per la riscossione di tributi.
Queste intimazioni riguardano il pagamento di alcune imposte arretrate, in particolare IMU e TASI, per gli anni 2013, 2014 e 2015. La sig.ra Ricorrente_1 contesta tali intimazioni, ritenendole illegittime e chiedendo che vengano annullate. Inoltre, sostiene che i crediti portati dalle intimazioni siano ormai prescritti, in quanto non sono stati fatti atti utili a interrompere il decorso del termine di prescrizione.Le intimazioni fanno riferimento a ingiunzioni di pagamento emesse in precedenza e collegate a avvisi di accertamento che erano stati notificati tra il 2018 e il 2019. Tuttavia, la ricorrente rileva che le ingiunzioni erano state notificate da un ente, la SO.G.E.T. S.p.A., che in realtà non aveva più il potere di eseguire tale attività, a causa della scadenza della concessione che la legava al Comune di Salerno.La difesa della sig.ra
Ricorrente_1 si concentra su due aspetti principali:
1) La legittimazione di chi ha emesso le ingiunzioni:
La SO.G.E.T. S.p.A., che ha notificato le ingiunzioni di pagamento, non aveva più il diritto di farlo, poiché dal 1° luglio 2017 la legge prevede che la riscossione dei tributi per i Comuni debba essere affidata a
ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) o gestita direttamente dal Comune. La SO.G.E.T. S.p.A. era ancora titolare della concessione per la riscossione, ma la stessa è scaduta nel dicembre 2020, quindi non poteva più eseguire atti di riscossione dopo quella data. Per di più, il Consiglio di Stato e la Corte
Costituzionale hanno più volte chiarito che solo i concessionari pubblici possono occuparsi della riscossione dei crediti residui, quelli non riscossi entro il termine della concessione. La SO.G.E.T. S.p.A. non era più legittimata a gestire questi crediti.
2) Il mancato rinnovo della concessione:
Inoltre, la difesa sostiene che la SO.G.E.T. S.p.A. non aveva più i poteri per eseguire alcuna attività di riscossione, in quanto la sua concessione con il Comune di Salerno non è stata rinnovata dal 2 dicembre
2020. Da quella data, la SO.G.E.T. non era più autorizzata a gestire il recupero coattivo dei crediti. Poiché le ingiunzioni sono state emesse e notificate dopo questa data, dovrebbero essere dichiarate nulle. La difesa specifica che, anche se il Comune avesse tentato di prorogare la concessione con atti amministrativi, tali proroghe sarebbero illegittime perché non conformi alla normativa che richiede una delibera del Consiglio Comunale per procedere con eventuali proroghe.
Secondo la difesa, poiché le intimazioni si basano su ingiunzioni di pagamento emesse da un soggetto privo di legittimazione, tutto l'iter di riscossione deve considerarsi viziato e, di conseguenza, nullo. La
Ricorrente_1 inoltre sostiene che i tributi richiesti siano ormai prescritti. La normativa stabilisce che il diritto del Comune di riscuotere i tributi ha un termine di prescrizione di cinque anni. Poiché non sono stati intrapresi atti legittimi che interrompessero questo termine (come la notifica di nuovi avvisi o l'adozione di provvedimenti amministrativi validi), il credito sarebbe ormai estinto.
Per questi motivi
la ricorrente chiede che il giudice dichiari la nullità delle intimazioni di pagamento e di tutti gli atti successivi, compresa l'iscrizione dei fermi amministrativi. Inoltre, richiede che venga accertata e dichiarata la prescrizione dei tributi per i quali è stata avviata la riscossione, con conseguente estinzione del credito.
Radicatasi la lite si costituisce RTI Municipia S.p.A. e replica articolando una serie di eccezioni preliminari e difese nel merito.In primo luogo, la RTI Municipia eccepisce che il ricorso sia inammissibile perché tardivo. Secondo la difesa, le intimazioni impugnate erano state precedute da atti prodromici regolarmente notificati (ingiunzioni di pagamento), che la contribuente non aveva impugnato nei termini di legge. Tale mancata opposizione avrebbe reso definitiva e inconte= stabile la pretesa tributaria, impedendo di rimettere in discussione il credito attraverso l'impugna= zione delle sole intimazioni.La resistente afferma poi di non avere legittimazione passiva rispetto alle contestazioni che riguardano il merito del tributo. Municipia, in quanto soggetto incaricato della riscossione, risponde solo dei vizi propri della propria attività, ma non può essere chiamata a rispondere di eventuali irregolarità riferibili all'ente impositore (il Comune di Salerno). Di con= seguenza, tutte le censure che attengono alla legittimità sostanziale del tributo o agli atti dell'ente impositore non sarebbero opponibili alla società di riscossione.
Un ulteriore motivo di rigetto viene individuato nella mancata integrazione del contraddittorio. La difesa richiama la recente modifica dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, che impone il litisconsorzio necessario quando il contribuente contesta un atto eccependo vizi di notifica di atti presupposti. In questi casi, il ricorso deve essere proposto sia contro il concessionario sia contro l'ente impositore. Poiché la sig.ra
Ricorrente_1 ha agito solo
contro
Municipia e non anche contro il Comune di Salerno, il ricorso dovrebbe essere rigettato o, in subordine, dovrebbe essere ordinata l'integrazione del contraddittorio.La resistente contesta nel merito l'assunto della ricorrente secondo cui le ingiunzioni non sarebbero state notificate. Al contrario, sostiene che tutte le ingiunzioni di pagamento prodromiche alle intimazioni risultano regolarmente notificate, come dimostrato dalla documentazione prodotta. Di conseguenza, ogni censura relativa alla loro mancata notifica sarebbe tardiva e inammissibile. Quanto alla prescrizione e decadenza, la difesa esclude che il credito sia estinto. Sottolinea che i termini prescrizionali sono stati sospesi a causa della normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19. In particolare, il “Decreto Cura Italia”
e i successivi provvedimenti hanno sospeso per lunghi periodi sia le attività di riscossione sia i termini di prescrizione e decadenza, con un effetto complessivo di proroga fino a 542 giorni. Tenendo conto di tali sospensioni, il credito risulterebbe pienamente esigibile.
Inoltre la resistente confuta l'eccezione di carenza di potere della SO.G.E.T. S.p.A., sollevata dalla ricorrente.Ella sostiene che SOGET ha operato legittimamente in forza di contratti di affidamento regolari, stipulati con il Comune di Salerno sin dal 2012, e che aveva comunque l'obbligo contrat= tuale di completare il recupero dei carichi affidati anche dopo la scadenza originaria del contrat= to.Viene inoltre spiegato che il contratto non era affatto cessato nel dicembre 2020, poiché la normativa emergenziale
Covid ha determinato una sospensione automatica (ope legis) delle attività di riscossione, con conseguente slittamento della scadenza del contratto fino al maggio 2022. A ciò si è aggiunta una proroga tecnica di sei mesi, deliberata legittimamente dal Comune, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di evitare interruzioni del servizio e danni economici all'ente.La difesa chiarisce che tali proroghe e sospensioni non sono illegittime, ma trovano fondamento sia nella normativa emergenziale sia nella lex specialis di gara e nel capitolato, approvati dal Consiglio Comunale, e rientrano nei poteri gestionali dei dirigenti comunali previsti dal TUEL.Quanto alla tesi dei crediti residui e al richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9499/2024, la resistente osserva che tale pronuncia non sarebbe pertinente al caso in esame. Viene richiamata giurisprudenza recente del
Tribunale di Salerno per affermare che la validità degli atti amministrativi di affidamento e proroga non può essere sindacata dal giudice tributario o ordinario, se non previa impugnazione davanti al giudice amministrativo nei termini di legge, cosa che nel caso concreto non risulta essere avvenuta.Anche il richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale viene ridimensionato, sostenendo che esse non avrebbero l'effetto estensivo prospettato dalla ricorrente e che non inciderebbero sulla legittimità dell'azione svolta nel caso specifico.Alla luce di tutte queste argomentazioni, la RTI Municipia chiede alla
Corte di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria del 15 gennaio 2026 la ricorrente contesta le avverse deduzioni poiché il difetto di legittimazione del concessionario costituisce un vizio proprio delle intimazioni, autonomamente impugnabile. Inoltre, le somme richieste sono qualificabili come crediti residui, riferiti ad annualità 2014 e
2015, non riscossi entro la scadenza della precedente concessione. Alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 66/2022, i concessionari privati non sono legittimati a riscuotere i crediti residui, potere riservato esclusivamente all'agente pubblico della riscossione. Tale orienta= mento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, compreso il Consiglio di Stato e i giudici di merito.Nel caso di specie, il concessionario non ha fornito prova adeguata della propria legittimazione, sicché le intimazioni impugnate devono ritenersi nulle. Pertanto ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti e condanna alle spese.
Anche la resistente produceva memoria in data 16 gennaio 2026 con la quale ribadiva eccezioni ed argomentazioni già esposte, insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che non è possibile impugnare un atto impositivo invocando presunti vizi di atti precedenti, mai impugnati e quindi definitivi. Non solo, ma anche le argomentazioni volte a dimostrare la carenza di legittimazione attiva della SOGET appaiono manifestamente infondate alla luce delle deduzioni svolte dalla resistente. Infatti la documentazione prodotta da controparte dimostra pienamente la legittimazione della SOGET,poiché il relativo contratto di affidamento del servizio è stato prorogato “ex lege” fino al 28 maggio 2022 (normativa emergenziale COVID) e suc= cessivamente di altri mesi, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016. Infine,ove si voglia contestare la legittimità di un atto amministrativo di proroga,è necessario impugnarlo dinanzi al TAR. Stante la rituale notifica degli atti presupposti deve ritenersi priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione. Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere respinto. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
RTI Municipia Spa,spese che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre accessori, se dovuti. Salerno 28 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE (dr.Sergio Pezza)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente e Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2305/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006044260034240373 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006095890047200141 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006044260034241686 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024000604260034240474 IMU 2014
contro
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 103913 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 14178 TASI 2015
- INGIUNZIONE n. 141179 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 141177 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1,impugna quattro intimazioni di pagamento emesse da parte di due enti, R.T.I. Muni= cipia S.p.A. e Gamma Tributi S.r.l.,concessionari incaricati dal Comune di Salerno per la riscossione di tributi.
Queste intimazioni riguardano il pagamento di alcune imposte arretrate, in particolare IMU e TASI, per gli anni 2013, 2014 e 2015. La sig.ra Ricorrente_1 contesta tali intimazioni, ritenendole illegittime e chiedendo che vengano annullate. Inoltre, sostiene che i crediti portati dalle intimazioni siano ormai prescritti, in quanto non sono stati fatti atti utili a interrompere il decorso del termine di prescrizione.Le intimazioni fanno riferimento a ingiunzioni di pagamento emesse in precedenza e collegate a avvisi di accertamento che erano stati notificati tra il 2018 e il 2019. Tuttavia, la ricorrente rileva che le ingiunzioni erano state notificate da un ente, la SO.G.E.T. S.p.A., che in realtà non aveva più il potere di eseguire tale attività, a causa della scadenza della concessione che la legava al Comune di Salerno.La difesa della sig.ra
Ricorrente_1 si concentra su due aspetti principali:
1) La legittimazione di chi ha emesso le ingiunzioni:
La SO.G.E.T. S.p.A., che ha notificato le ingiunzioni di pagamento, non aveva più il diritto di farlo, poiché dal 1° luglio 2017 la legge prevede che la riscossione dei tributi per i Comuni debba essere affidata a
ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) o gestita direttamente dal Comune. La SO.G.E.T. S.p.A. era ancora titolare della concessione per la riscossione, ma la stessa è scaduta nel dicembre 2020, quindi non poteva più eseguire atti di riscossione dopo quella data. Per di più, il Consiglio di Stato e la Corte
Costituzionale hanno più volte chiarito che solo i concessionari pubblici possono occuparsi della riscossione dei crediti residui, quelli non riscossi entro il termine della concessione. La SO.G.E.T. S.p.A. non era più legittimata a gestire questi crediti.
2) Il mancato rinnovo della concessione:
Inoltre, la difesa sostiene che la SO.G.E.T. S.p.A. non aveva più i poteri per eseguire alcuna attività di riscossione, in quanto la sua concessione con il Comune di Salerno non è stata rinnovata dal 2 dicembre
2020. Da quella data, la SO.G.E.T. non era più autorizzata a gestire il recupero coattivo dei crediti. Poiché le ingiunzioni sono state emesse e notificate dopo questa data, dovrebbero essere dichiarate nulle. La difesa specifica che, anche se il Comune avesse tentato di prorogare la concessione con atti amministrativi, tali proroghe sarebbero illegittime perché non conformi alla normativa che richiede una delibera del Consiglio Comunale per procedere con eventuali proroghe.
Secondo la difesa, poiché le intimazioni si basano su ingiunzioni di pagamento emesse da un soggetto privo di legittimazione, tutto l'iter di riscossione deve considerarsi viziato e, di conseguenza, nullo. La
Ricorrente_1 inoltre sostiene che i tributi richiesti siano ormai prescritti. La normativa stabilisce che il diritto del Comune di riscuotere i tributi ha un termine di prescrizione di cinque anni. Poiché non sono stati intrapresi atti legittimi che interrompessero questo termine (come la notifica di nuovi avvisi o l'adozione di provvedimenti amministrativi validi), il credito sarebbe ormai estinto.
Per questi motivi
la ricorrente chiede che il giudice dichiari la nullità delle intimazioni di pagamento e di tutti gli atti successivi, compresa l'iscrizione dei fermi amministrativi. Inoltre, richiede che venga accertata e dichiarata la prescrizione dei tributi per i quali è stata avviata la riscossione, con conseguente estinzione del credito.
Radicatasi la lite si costituisce RTI Municipia S.p.A. e replica articolando una serie di eccezioni preliminari e difese nel merito.In primo luogo, la RTI Municipia eccepisce che il ricorso sia inammissibile perché tardivo. Secondo la difesa, le intimazioni impugnate erano state precedute da atti prodromici regolarmente notificati (ingiunzioni di pagamento), che la contribuente non aveva impugnato nei termini di legge. Tale mancata opposizione avrebbe reso definitiva e inconte= stabile la pretesa tributaria, impedendo di rimettere in discussione il credito attraverso l'impugna= zione delle sole intimazioni.La resistente afferma poi di non avere legittimazione passiva rispetto alle contestazioni che riguardano il merito del tributo. Municipia, in quanto soggetto incaricato della riscossione, risponde solo dei vizi propri della propria attività, ma non può essere chiamata a rispondere di eventuali irregolarità riferibili all'ente impositore (il Comune di Salerno). Di con= seguenza, tutte le censure che attengono alla legittimità sostanziale del tributo o agli atti dell'ente impositore non sarebbero opponibili alla società di riscossione.
Un ulteriore motivo di rigetto viene individuato nella mancata integrazione del contraddittorio. La difesa richiama la recente modifica dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, che impone il litisconsorzio necessario quando il contribuente contesta un atto eccependo vizi di notifica di atti presupposti. In questi casi, il ricorso deve essere proposto sia contro il concessionario sia contro l'ente impositore. Poiché la sig.ra
Ricorrente_1 ha agito solo
contro
Municipia e non anche contro il Comune di Salerno, il ricorso dovrebbe essere rigettato o, in subordine, dovrebbe essere ordinata l'integrazione del contraddittorio.La resistente contesta nel merito l'assunto della ricorrente secondo cui le ingiunzioni non sarebbero state notificate. Al contrario, sostiene che tutte le ingiunzioni di pagamento prodromiche alle intimazioni risultano regolarmente notificate, come dimostrato dalla documentazione prodotta. Di conseguenza, ogni censura relativa alla loro mancata notifica sarebbe tardiva e inammissibile. Quanto alla prescrizione e decadenza, la difesa esclude che il credito sia estinto. Sottolinea che i termini prescrizionali sono stati sospesi a causa della normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19. In particolare, il “Decreto Cura Italia”
e i successivi provvedimenti hanno sospeso per lunghi periodi sia le attività di riscossione sia i termini di prescrizione e decadenza, con un effetto complessivo di proroga fino a 542 giorni. Tenendo conto di tali sospensioni, il credito risulterebbe pienamente esigibile.
Inoltre la resistente confuta l'eccezione di carenza di potere della SO.G.E.T. S.p.A., sollevata dalla ricorrente.Ella sostiene che SOGET ha operato legittimamente in forza di contratti di affidamento regolari, stipulati con il Comune di Salerno sin dal 2012, e che aveva comunque l'obbligo contrat= tuale di completare il recupero dei carichi affidati anche dopo la scadenza originaria del contrat= to.Viene inoltre spiegato che il contratto non era affatto cessato nel dicembre 2020, poiché la normativa emergenziale
Covid ha determinato una sospensione automatica (ope legis) delle attività di riscossione, con conseguente slittamento della scadenza del contratto fino al maggio 2022. A ciò si è aggiunta una proroga tecnica di sei mesi, deliberata legittimamente dal Comune, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di evitare interruzioni del servizio e danni economici all'ente.La difesa chiarisce che tali proroghe e sospensioni non sono illegittime, ma trovano fondamento sia nella normativa emergenziale sia nella lex specialis di gara e nel capitolato, approvati dal Consiglio Comunale, e rientrano nei poteri gestionali dei dirigenti comunali previsti dal TUEL.Quanto alla tesi dei crediti residui e al richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9499/2024, la resistente osserva che tale pronuncia non sarebbe pertinente al caso in esame. Viene richiamata giurisprudenza recente del
Tribunale di Salerno per affermare che la validità degli atti amministrativi di affidamento e proroga non può essere sindacata dal giudice tributario o ordinario, se non previa impugnazione davanti al giudice amministrativo nei termini di legge, cosa che nel caso concreto non risulta essere avvenuta.Anche il richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale viene ridimensionato, sostenendo che esse non avrebbero l'effetto estensivo prospettato dalla ricorrente e che non inciderebbero sulla legittimità dell'azione svolta nel caso specifico.Alla luce di tutte queste argomentazioni, la RTI Municipia chiede alla
Corte di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria del 15 gennaio 2026 la ricorrente contesta le avverse deduzioni poiché il difetto di legittimazione del concessionario costituisce un vizio proprio delle intimazioni, autonomamente impugnabile. Inoltre, le somme richieste sono qualificabili come crediti residui, riferiti ad annualità 2014 e
2015, non riscossi entro la scadenza della precedente concessione. Alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 66/2022, i concessionari privati non sono legittimati a riscuotere i crediti residui, potere riservato esclusivamente all'agente pubblico della riscossione. Tale orienta= mento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, compreso il Consiglio di Stato e i giudici di merito.Nel caso di specie, il concessionario non ha fornito prova adeguata della propria legittimazione, sicché le intimazioni impugnate devono ritenersi nulle. Pertanto ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti e condanna alle spese.
Anche la resistente produceva memoria in data 16 gennaio 2026 con la quale ribadiva eccezioni ed argomentazioni già esposte, insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che non è possibile impugnare un atto impositivo invocando presunti vizi di atti precedenti, mai impugnati e quindi definitivi. Non solo, ma anche le argomentazioni volte a dimostrare la carenza di legittimazione attiva della SOGET appaiono manifestamente infondate alla luce delle deduzioni svolte dalla resistente. Infatti la documentazione prodotta da controparte dimostra pienamente la legittimazione della SOGET,poiché il relativo contratto di affidamento del servizio è stato prorogato “ex lege” fino al 28 maggio 2022 (normativa emergenziale COVID) e suc= cessivamente di altri mesi, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016. Infine,ove si voglia contestare la legittimità di un atto amministrativo di proroga,è necessario impugnarlo dinanzi al TAR. Stante la rituale notifica degli atti presupposti deve ritenersi priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione. Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere respinto. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
RTI Municipia Spa,spese che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre accessori, se dovuti. Salerno 28 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE (dr.Sergio Pezza)