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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15268/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pigato Parte_1
- ricorrente -
contro
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
- resistente - Oggetto: impugnativa avverso il decreto di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, n. Cat. A12/Immigrazione Nr. 152/2022 emesso dal Questore della Provincia di in data 08.07.2022 CP_1
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_1
OSSERVA Con ricorso del 23.10.2023, depositato in pari data, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Vicenza di cui all'oggetto, con cui gli è stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, ritenuto che, sulla scorta dei numerosi precedenti penali di reato (furto, lesioni personali, tentata rapina, etc) a carico del medesimo, lo evidenziasse specifici e concreti segnali di pericolosità Pt_1 sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è stato precedentemente in possesso, sino al 2016, di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. C) T.U.I., in quanto convivente con i genitori cittadini italiani;
(2) tutta la famiglia del ricorrente si trova in Italia, inclusi il fratello e la sorella già cittadini italiani;
(3) il richiedente nel 2020 riceveva il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura sulla base di una valutazione di pericolosità sociale del soggetto e sulla mancanza di convivenza del ricorrente con cittadini italiani;
(4) il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, sta scontando la pena cumulativa di anni 3 e mesi 9 in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione dei genitori;
(5) in data 7.3.2022, attesa la sopravvenuta convivenza con i genitori e con la sorella, tutti cittadini italiani, il sig. richiedeva nuovamente alla Questura di il rilascio di un permesso Pt_1 CP_1 di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c;
6) la Questura di in data 13.7.2022 CP_1 emetteva un secondo decreto di rigetto, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e contestando l'effettiva convivenza con i genitori;
(7) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione aggiornata sulla pericolosità sociale e sull'intervenuta integrazione, nonché sulla sua condizione di inespellibilità ex art 19 co.
2. lett. c) D.lgs. 286/98. Il si è costituito con memoria del 08.05.2024, riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento ed alla relazione della Questura di CP_1
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3) del d. dlgs 286/98 e dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del cpp, ciò sulla base delle sentenze di condanna per fatti compiuti a partire dal 2004 fino al 2020, nonché la mancanza di convivenza con i genitori, ritenendola una materiale coabitazione materiale. La difesa del ricorrente contesta il provvedimento impugnato e fonda le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il diniego si fonda su condanne penali per fatti risalenti nel tempo per cui il ricorrente sta scontando la pena inflitta;
sull'esistenza di una positiva situazione familiare del ricorrente e dell'avvenuto serio percorso di integrazione, tramite il SERD, partecipando ad un percorso di formazione ed inserimento lavorativo, su autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e sociale del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia, sin da adolescente. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Vicenza si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della condanna penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia da molti anni, dove ha vissuto con i genitori, cittadini italiani, sia prima che anche attualmente, presso cui ha scontato il periodo di pena in regime di detenzione domiciliare. A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiedeva pertanto, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il provvedimento impugnato veniva sospeso con ordinanza del 30.04.2024 ed all'udienza di discussione il legale insisteva per l'accoglimento del ricorso;
nessuno compariva per il
, seppur costituito. CP_1
Il Giudice si riserva la decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalla parte, risulta documentato in giudizio il vincolo di parentela e convivenza del ricorrente con i genitori e la sorella, cittadini italiani, posto dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma secondo lett. c), D.lgs. 286/1998 e art.28 D.PR 394/1999. Appare quindi necessario individuare il quadro normativo applicabile. Nel diniego vengono presi in considerazione i provvedimenti a carico del ricorrente secondo le risultanze del Casellario giudiziale in forza del quale la Questura giunge alla valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente ritenendo che il medesimo, a causa dei comportamenti tenuti, sia equiparabile ai soggetti pericolosi come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 286 del 1998, categoria in relazione alla quale è prevista l'espulsione dal territorio nazionale. La decisione della Questura, peraltro, non risulta fondarsi unicamente sui precedenti penali del sig. . Pt_1
Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, come chiaramente evincibile dal contenuto del provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, risulta infatti essere stato adottato anche sulla base della ponderata valutazione di prevalenza della conseguente ritenuta pericolosità sociale del soggetto rispetto ai legami familiari che lo stesso ha in Italia e che sono stati espressamente presi in considerazione nel diniego. Ciò che non è stato preso in considerazione dal Questore, poiché successivo al provvedimento di diniego, è la positività del percorso svolto negli anni dal ricorrente, come attestato dalla certificazione in atti e la prevalenza dei fattori positivi rispetto ai fatti delittuosi, risalenti nel tempo. Ciò premesso, si tratta di appurare se i reati imputati al ricorrente integrino le ipotesi di pericolosità del soggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 cit. e art. 13 comma 1 d.lgs. 286/98 e se la valutazione cui è pervenuta la Questura sia adeguata e fondata sotto il profilo della valutazione dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente, sempre nel rapporto con i vincoli ed i rapporti vari dal medesimo radicati in questo Paese, nonché della complessiva situazione personale del medesimo, anche di integrazione. A tal riguardo deve tenersi in considerazione che la valutazione va effettuata applicando alla fattispecie i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 (che riguarda l'ipotesi di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto) nonché dei principi che nell'odierna previsione legislativa si ricavano in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno sotto il profilo della necessità che il provvedimento sia sorretto da una adeguata motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (come peraltro recentemente confermato da svariate sentenze del Consiglio di Stato). La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui Ordinanza Sez.6-1, n.17070 del 28/06/2018:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”. Orbene. Il parametro normativo relativo alla pericolosità sociale, nella fattispecie, va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, come previsto dall'art. 19 lett. c). La norma di riferimento, dove si trova tale definizione, al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è l'art. 5 comma 5 bis del T.U. 286 del 1998 ove si legge che "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. I reati di cui si è reso responsabile il ricorrente rientrano nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuto nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. Pertanto, pur non potendosi desumere meccanicisticamente che la responsabilità penale per questa tipologia di reati sia sufficiente di per sé a configurare un profilo soggettivo di pericolosità sociale, deve, tuttavia, rilevarsi che la Questura ha svolto un accertamento in concreto, collegando anche diacronicamente le condotte delittuose accertate ed è pervenuta alla finale conclusione della pericolosità sociale. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art.
5. A tale riguardo va peraltro rilevato però che per i citati fatti il ricorrente ha già scontato la pena, espiata in parte agli arresti domiciliari ed in parte in detenzione domiciliare, con liberazione anticipata al 16.02.2024, oltrechè non risultano essere stati commessi altri fatti delittuosi. Non si nega la commissione di reati gravi, ma la documentazione dimessa e l'audizione del ricorrente evidenziano la sua volontà ed impegno, perdurante nel tempo, nello svolgimento di un percorso di riabilitazione lavorativa e sociale, dimostrando la sua motivazione al cambiamento, a cui va aggiunto il forte legame familiare presente in Italia e la prosecuzione del percorso professionalizzante intrapreso (doc. 21). Detta circostanza è stata confermata dal padre, ascoltato in udienza, che ha ribadito come la situazione si sia normalizzata e come il figlio lavori ed aiuti la famiglia. Anche l'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Verona (doc. 20), dando atto del percorso di risocializzazione e terapeutico del ricorrente, ha revocato l'iniziale valutazione di pericolosità sociale, con conseguente revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, anche al fine di tutelare i legami familiari attraverso il contemperamento degli interessi in gioco. Pertanto, a contemperare la valutazione complessivamente negativa che dovrebbe conseguirne, vi sono il diritto all'unità familiare ed anche il diritto al recupero sociale della persona, in considerazione del suo percorso positivo di integrazione sotto i diversi aspetti. Osserva il giudicante come questi elementi, unitamente all'integrazione familiare -avendo il ricorrente tutta la famiglia, con cui convive, sul territorio italiano- ed all'integrazione sociale e lavorativa documentata, nonché la durata della sua permanenza in Italia portano a ritenere prevalente la vita familiare del ricorrente rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza. Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con le condanne dal medesimo già subite, rimanendo sempre possibile una futura e diversa valutazione da parte della Questura in caso di sopraggiunte ulteriori pronunce penali di condanna e/o notizie di polizia circa fatti reato ascrivibili al ricorrente abbiano denegatamente a sopraggiungere, potendo in quel caso – anche per l'ipotesi di una sola nuova notizia di reato e quindi di una sola condotta penalmente rilevante - avvalorarsi come le “odierne” condotte non possano più essere considerate risalenti episodi criminosi e ciò con ogni conseguenza in ordine ai possibili futuri provvedimenti della Questura (anche sotto il profilo della revoca del permesso di soggiorno). Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- accoglie il ricorso di cui in premessa e per l'effetto annulla il provvedimento della Questura di n. Cat. A12/Immigrazione Nr. 152/2022 emesso dal Questore della CP_1
Provincia di in data 08.07.2022; CP_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. (C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...], di permesso di soggiorno ex art. C.F._1
19 d.lgs. 286/1998 per le ragioni e nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate. SI COMUNICHI Venezia, 15.05.2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pigato Parte_1
- ricorrente -
contro
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
- resistente - Oggetto: impugnativa avverso il decreto di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, n. Cat. A12/Immigrazione Nr. 152/2022 emesso dal Questore della Provincia di in data 08.07.2022 CP_1
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_1
OSSERVA Con ricorso del 23.10.2023, depositato in pari data, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Vicenza di cui all'oggetto, con cui gli è stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, ritenuto che, sulla scorta dei numerosi precedenti penali di reato (furto, lesioni personali, tentata rapina, etc) a carico del medesimo, lo evidenziasse specifici e concreti segnali di pericolosità Pt_1 sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è stato precedentemente in possesso, sino al 2016, di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. C) T.U.I., in quanto convivente con i genitori cittadini italiani;
(2) tutta la famiglia del ricorrente si trova in Italia, inclusi il fratello e la sorella già cittadini italiani;
(3) il richiedente nel 2020 riceveva il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura sulla base di una valutazione di pericolosità sociale del soggetto e sulla mancanza di convivenza del ricorrente con cittadini italiani;
(4) il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, sta scontando la pena cumulativa di anni 3 e mesi 9 in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione dei genitori;
(5) in data 7.3.2022, attesa la sopravvenuta convivenza con i genitori e con la sorella, tutti cittadini italiani, il sig. richiedeva nuovamente alla Questura di il rilascio di un permesso Pt_1 CP_1 di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c;
6) la Questura di in data 13.7.2022 CP_1 emetteva un secondo decreto di rigetto, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e contestando l'effettiva convivenza con i genitori;
(7) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione aggiornata sulla pericolosità sociale e sull'intervenuta integrazione, nonché sulla sua condizione di inespellibilità ex art 19 co.
2. lett. c) D.lgs. 286/98. Il si è costituito con memoria del 08.05.2024, riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento ed alla relazione della Questura di CP_1
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3) del d. dlgs 286/98 e dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del cpp, ciò sulla base delle sentenze di condanna per fatti compiuti a partire dal 2004 fino al 2020, nonché la mancanza di convivenza con i genitori, ritenendola una materiale coabitazione materiale. La difesa del ricorrente contesta il provvedimento impugnato e fonda le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il diniego si fonda su condanne penali per fatti risalenti nel tempo per cui il ricorrente sta scontando la pena inflitta;
sull'esistenza di una positiva situazione familiare del ricorrente e dell'avvenuto serio percorso di integrazione, tramite il SERD, partecipando ad un percorso di formazione ed inserimento lavorativo, su autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e sociale del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia, sin da adolescente. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Vicenza si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della condanna penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia da molti anni, dove ha vissuto con i genitori, cittadini italiani, sia prima che anche attualmente, presso cui ha scontato il periodo di pena in regime di detenzione domiciliare. A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiedeva pertanto, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il provvedimento impugnato veniva sospeso con ordinanza del 30.04.2024 ed all'udienza di discussione il legale insisteva per l'accoglimento del ricorso;
nessuno compariva per il
, seppur costituito. CP_1
Il Giudice si riserva la decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalla parte, risulta documentato in giudizio il vincolo di parentela e convivenza del ricorrente con i genitori e la sorella, cittadini italiani, posto dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma secondo lett. c), D.lgs. 286/1998 e art.28 D.PR 394/1999. Appare quindi necessario individuare il quadro normativo applicabile. Nel diniego vengono presi in considerazione i provvedimenti a carico del ricorrente secondo le risultanze del Casellario giudiziale in forza del quale la Questura giunge alla valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente ritenendo che il medesimo, a causa dei comportamenti tenuti, sia equiparabile ai soggetti pericolosi come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 286 del 1998, categoria in relazione alla quale è prevista l'espulsione dal territorio nazionale. La decisione della Questura, peraltro, non risulta fondarsi unicamente sui precedenti penali del sig. . Pt_1
Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, come chiaramente evincibile dal contenuto del provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, risulta infatti essere stato adottato anche sulla base della ponderata valutazione di prevalenza della conseguente ritenuta pericolosità sociale del soggetto rispetto ai legami familiari che lo stesso ha in Italia e che sono stati espressamente presi in considerazione nel diniego. Ciò che non è stato preso in considerazione dal Questore, poiché successivo al provvedimento di diniego, è la positività del percorso svolto negli anni dal ricorrente, come attestato dalla certificazione in atti e la prevalenza dei fattori positivi rispetto ai fatti delittuosi, risalenti nel tempo. Ciò premesso, si tratta di appurare se i reati imputati al ricorrente integrino le ipotesi di pericolosità del soggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 cit. e art. 13 comma 1 d.lgs. 286/98 e se la valutazione cui è pervenuta la Questura sia adeguata e fondata sotto il profilo della valutazione dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente, sempre nel rapporto con i vincoli ed i rapporti vari dal medesimo radicati in questo Paese, nonché della complessiva situazione personale del medesimo, anche di integrazione. A tal riguardo deve tenersi in considerazione che la valutazione va effettuata applicando alla fattispecie i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 (che riguarda l'ipotesi di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto) nonché dei principi che nell'odierna previsione legislativa si ricavano in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno sotto il profilo della necessità che il provvedimento sia sorretto da una adeguata motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (come peraltro recentemente confermato da svariate sentenze del Consiglio di Stato). La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui Ordinanza Sez.6-1, n.17070 del 28/06/2018:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”. Orbene. Il parametro normativo relativo alla pericolosità sociale, nella fattispecie, va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, come previsto dall'art. 19 lett. c). La norma di riferimento, dove si trova tale definizione, al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è l'art. 5 comma 5 bis del T.U. 286 del 1998 ove si legge che "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. I reati di cui si è reso responsabile il ricorrente rientrano nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuto nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. Pertanto, pur non potendosi desumere meccanicisticamente che la responsabilità penale per questa tipologia di reati sia sufficiente di per sé a configurare un profilo soggettivo di pericolosità sociale, deve, tuttavia, rilevarsi che la Questura ha svolto un accertamento in concreto, collegando anche diacronicamente le condotte delittuose accertate ed è pervenuta alla finale conclusione della pericolosità sociale. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art.
5. A tale riguardo va peraltro rilevato però che per i citati fatti il ricorrente ha già scontato la pena, espiata in parte agli arresti domiciliari ed in parte in detenzione domiciliare, con liberazione anticipata al 16.02.2024, oltrechè non risultano essere stati commessi altri fatti delittuosi. Non si nega la commissione di reati gravi, ma la documentazione dimessa e l'audizione del ricorrente evidenziano la sua volontà ed impegno, perdurante nel tempo, nello svolgimento di un percorso di riabilitazione lavorativa e sociale, dimostrando la sua motivazione al cambiamento, a cui va aggiunto il forte legame familiare presente in Italia e la prosecuzione del percorso professionalizzante intrapreso (doc. 21). Detta circostanza è stata confermata dal padre, ascoltato in udienza, che ha ribadito come la situazione si sia normalizzata e come il figlio lavori ed aiuti la famiglia. Anche l'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Verona (doc. 20), dando atto del percorso di risocializzazione e terapeutico del ricorrente, ha revocato l'iniziale valutazione di pericolosità sociale, con conseguente revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, anche al fine di tutelare i legami familiari attraverso il contemperamento degli interessi in gioco. Pertanto, a contemperare la valutazione complessivamente negativa che dovrebbe conseguirne, vi sono il diritto all'unità familiare ed anche il diritto al recupero sociale della persona, in considerazione del suo percorso positivo di integrazione sotto i diversi aspetti. Osserva il giudicante come questi elementi, unitamente all'integrazione familiare -avendo il ricorrente tutta la famiglia, con cui convive, sul territorio italiano- ed all'integrazione sociale e lavorativa documentata, nonché la durata della sua permanenza in Italia portano a ritenere prevalente la vita familiare del ricorrente rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza. Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con le condanne dal medesimo già subite, rimanendo sempre possibile una futura e diversa valutazione da parte della Questura in caso di sopraggiunte ulteriori pronunce penali di condanna e/o notizie di polizia circa fatti reato ascrivibili al ricorrente abbiano denegatamente a sopraggiungere, potendo in quel caso – anche per l'ipotesi di una sola nuova notizia di reato e quindi di una sola condotta penalmente rilevante - avvalorarsi come le “odierne” condotte non possano più essere considerate risalenti episodi criminosi e ciò con ogni conseguenza in ordine ai possibili futuri provvedimenti della Questura (anche sotto il profilo della revoca del permesso di soggiorno). Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- accoglie il ricorso di cui in premessa e per l'effetto annulla il provvedimento della Questura di n. Cat. A12/Immigrazione Nr. 152/2022 emesso dal Questore della CP_1
Provincia di in data 08.07.2022; CP_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. (C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...], di permesso di soggiorno ex art. C.F._1
19 d.lgs. 286/1998 per le ragioni e nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate. SI COMUNICHI Venezia, 15.05.2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito