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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 115 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
Geom. (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Oristano presso lo studio dell'Avv. Arianna Fiori che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
e contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1
in Cagliari alla via Biasi n.27, rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Allori e Cecilia Ticca che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata -
in punto a: pagamento compensi professionali.
Trattenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“1) In via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Geom. delle Parte_1
somme pari ad € 7.567,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, pari a € 145,50 per spese, € 540,00 per compenso avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e C.p.A. come per legge, siccome liquidate nel decreto ingiuntivo n. 147 del 4/5/2018, che per l'effetto si chiede di confermare, ovvero –in via rigorosamente subordinata- nella diversa misura ritenuta di giustizia, o liquidata in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con ogni conseguente statuizione.
2) In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione CP_1
delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio e, se del caso, di ogni altro indennizzo in ragione della soccombenza e della condotta processuale, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto indebitamente pagato medio tempore, CP_1
dal Geometra in ragione dell'impugnata sentenza. 4) In via ulteriormente subordinata e Pt_1
istruttoria, sospeso il giudizio su merito e spese: ammettere le prove orali come dedotte dal Geometra
nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c., deduzione da intendersi qui Pt_1
integralmente riportata, con fissazione di udienza per l'espletamento.”
I Procuratori della appellata chiedono e concludono: CP_1
“1) in via principale e nel merito: confermare la sentenza impugnata;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.645 cpc nanti il Tribunale di Nuoro la soc. infra ha CP_1 CP_1
esposto che:
1) con D.I. n. 147/2018 del 18.06.2018, detto Tribunale, ad istanza del geom. le Parte_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.567,00, oltre interessi e spese;
2) questi aveva dedotto di essere titolare del credito giusto contratto di affidamento, intervenuto con il 18.12.2015, dell'incarico avente ad oggetto il collaudo del rilievo celerimetrico integrativo CP_1
relativamente ai lavori di adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari-Olbia, Lotto 2;
2 3) nondimeno, l'esponente alcuna obbligazione di pagamento aveva assunto nei confronti del professionista posto che il contratto di appalto pubblico in data 10.10.2013, sottoscritto con l'
[...]
AD OG S.r.l., aveva individuato quale soggetto tenuto alla Controparte_2
progettazione esecutiva (e a tutti gli oneri, anche economici, conseguenti) la appaltatrice alla quale pertanto il Geom. avrebbe dovuto indirizzare le sue richieste;
4) in conformità, nello stesso Pt_1
C.S.A., ai sensi degli artt. 17, 18 e 52, come espressamente richiamati nella nota prot. 4832 del
18.12.2015 di conferimento dell'incarico, veniva individuata la società esecutrice quale soggetto tenuto al pagamento.
Ha concluso per la revoca del D.I. opposto, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha replicato che: Pt_1
1) il rapporto professionale, con specifico conferimento di incarico scritto e specifica determinazione dell'attività da eseguire, era sorto con giusta nota del 18.12.2015; 2) i rimandi agli artt. 17, CP_1
18 e 52 del C.S.A. dovevano ritenersi privi di valenza giuridica nei confronti dell'esponente stante l'assenza della voce relativa all'oggetto dell'incarico; 3) al più, la relatio poteva essere interpretata nell'ottica di assegnare al professionista un nuovo (e ulteriore) debitore individuato nella impresa appaltatrice “il quale paga il debito per conto dell'originario debitore ex art.1269 c.c.”; 4) la Soc.
Vidoni era stata pure dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine n.80/2016.
Ha concluso per la conferma del D.I.
Autorizzata la provvisoria esecuzione ex art.648 cpc e assegnati i termini di cui all'art.183, VI co,
cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza 15.12.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
All'esito della scadenza dei termini ex art.190 cpc, la stessa è stata rimessa sul ruolo ai fini della acquisizione della copia integrale del “Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali”.
Espletato l'incombente, con sentenza n. 386/2021 in data 8.09.2021 il Tribunale adito, in accoglimento della opposizione, ha revocato il D.I. e condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Ha affermato il Giudice di primo grado che “dalla documentazione agli atti non si evinceva la possibilità per il di richiedere il pagamento del compenso direttamente all' neppure Pt_1 CP_1
potendosi configurare delegazione di pagamento alcuna;
ha altresì argomentato che “la sola
3 designazione ad opera di non valeva a far ritenere che ella potesse qualificarsi quale obbligata CP_1
al pagamento del compenso del collaudatore, posto che l'attività risultava svolta in favore dell'appaltatore”.
Avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato:
1) l'errata interpretazione della lettera di affidamento dell'incarico e del capitolato speciale d'appalto,
nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dello statuto delle obbligazioni solidali, oltre che della presunzione di cui all'art.1294 c.c.;
2) l'omessa applicazione, d'ufficio, del codice appalti e, specificamente, dell'art. 112 D.lgs. n.
163/2006, degli artt. 45 e 52 DPR 207/2010, e dell'art. 125 comma 11 Dlgs. 163/2006, questi ultimi applicabili ratione temporis e citati nella lettera di incarico, e la conseguente errata conclusione secondo cui dalla lettera di incarico non sarebbero emersi elementi riguardo alle competenze spettanti al Geometra Pt_1
3) l'errata applicazione delle norme del capitolato speciale d'appalto ad un terzo (il Geometra
estraneo al contratto, con conseguente violazione dell'art. 1372 c.c.; Pt_1
4) la frammentaria e contraddittoria valutazione dei documenti in atti (incluso il capitolato speciale)
nonché le errate conclusioni secondo cui dagli stessi “non si evince la possibilità per il convenuto opposto di richiedere il pagamento del compenso direttamente all'opponente” e (secondo cui) “tutti
gli oneri, spese e obblighi occorrenti sono a esclusivo carico dell'appaltatore”;
5) l'errata qualificazione della fattispecie e della conclusione secondo cui non può ritenersi CP_1
“obbligata al pagamento del compenso del collaudatore, posto che l'attività risulta svolta in favore dell'appaltatore”;
6) la parte in cui sono state ritenute irrilevanti le prove dedotte da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.;
7) l'errata valutazione in ordine alla disciplina delle spese di lite.
Ha concluso per la condanna di al pagamento delle somme oggetto del D.I. (anche ex art.2041 CP_1
c.c.) e per la rifusione delle spese del procedimento di entrambi i gradi di giudizio con la condanna della stessa alla restituzione di quanto indebitamente pagato medio tempore dall'appellante in CP_1
ragione dell'impugnata sentenza.
4 Dal canto suo, ha replicato: CP_1
1) che ai sensi degli artt. 17, 18 e 52 del CSA, richiamati espressamente nella nota prot. 4832 del
18/12/2015, tutti gli oneri occorrenti per la progettazione esecutiva (e quindi pure quelli relativi al collaudo del rilievo celerimetrico integrativo), erano a carico dell'appaltatore;
2) l'infondatezza dell'asserito indebito arricchimento della posto che ella aveva integralmente CP_3
corrisposto tutte le somme dovute all'appaltatrice.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso (qui premettendosi che i motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'appellante non potesse esigere il pagamento dei compensi professionali da parte di sebbene questi siano CP_1
maturati a seguito di incarico commissionatogli dalla stessa).
Contr Risulta per tabulas che nell'ambito dell'appalto integrato con appaltatore – CP_2 [...]
– AD OG S.r.l., con nota 18.12.2015 – premesso che “nell'ambito della CP_4 CP_1
verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.112, D.Lvo 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, occorre provvedere al collaudo del rilievo celerimetrico
integrativo eseguito dal gruppo di progettazione designato dall' per avere questo “comportato CP_2
notevoli variazioni delle quantità rispetto alle sezioni di progetto proposte in sede di consegna degli
elaborati” – ha affidato (“nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e
CP_ attingendo dall'Elenco dei fornitori della ) al Geom. l'incarico di Parte_1
collaudatore del rilievo celerimetrico integrativo.
Si legge, altresì, nella nota 18.12.2015 cit. che “ai sensi e per effetto degli artt. 17, 18 e 52 del CSA
le competenze spettanti per il collaudo costituiscono onere a carico dell'Appaltatore e saranno
liquidate dal medesimo, ad incarico ultimato, previa verifica da parte della Stazione appaltante
dell'attività svolta”.
Ai fini di chiarezza espositiva (e posto che del dato vi è espressa menzione tanto nella sentenza quanto nell'atto di appello) occorre precisare che alcuna rilevanza pratica riveste il fatto che detta nota non
5 risulti sottoscritta dal posto che per (pacifico) principio di diritto, in presenza di atti per il Pt_1
quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura a cura del soggetto che non l'aveva sottoscritta – come accaduto nella specie - costituisce pur sempre equipollente della mancata sottoscrizione (v. ex multis già Cass. 1525/2018).
Fatta questa premessa, occorre osservare che il richiamo di una disciplina fissata in un distinto documento, ove sia indirizzato a recepire detta disciplina a integrazione del contenuto dell'atto, si traduce in una scelta idonea ad assegnare a quella disciplina la portata di clausola concordata: nella delineata situazione la previsione viene fatta propria dagli stipulanti con il meccanismo della relatio
perfecta, relatio che vale ad attribuire efficacia vincolante alle relative disposizioni che quindi operano per volontà pattizia.
La descritta situazione si è verificata nella specie.
È necessario qui prendere le mosse dall'ampia dizione degli artt. 17, 18 e 52 del CSA i quali – in dipendenza del fatto che l'appalto concluso tra la l' aveva ad oggetto, siccome trattasi di CP_3 CP_2
appalto integrato, anche la progettazione esecutiva – espressamente sanciscono che (v. art.17, punto
17.8, lett. f) si intendono compresi e compensati nel prezzo dell'appalto “tutte le spese e gli onorari
comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi compresi quelli relativi alle eventuali
variazioni progettuali adottate nello sviluppo di tali progetti, nonché quelli relativi ai rilievi e alle
indagini integrative […]ed ad ogni altro adempimento che il presente Capitolato, la vigente
normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa
progettazione”.
Lo stesso art. 52 cit. conferma che “sono a esclusivo carico dell'esecutore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo dell'appalto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per
l'espletamento delle attività di seguito indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario
per la completa esecuzione dell'appalto a regola d'arte [..]”.
Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che con i richiamati articoli del CSA le parti hanno inteso riversare sull'appaltatore ogni onere economico connesso all'esecuzione dell'appalto.
Tanto rende ragione della (e giustifica la) previsione contenuta nella parte finale della lettera di conferimento dell'incarico al ove si legge che “ai sensi e per effetto degli artt. 17, 18 e 52 Pt_1
6 del CSA le competenze spettanti per il collaudo costituiscono onere a carico dell'Appaltatore e
saranno liquidate dal medesimo, ad incarico ultimato, previa verifica da parte della Stazione appaltante dell'attività svolta”: addirittura l'espressione “onere a carico dell'appaltatore” è stata compilata con caratteri maggiormente distinguibili (“grassetto”) rispetto al resto del periodo,
situazione che evidenzia la piena consapevolezza e rende palese la scelta delle parti di far gravare i compensi dovuti al professionista a carico della ditta esecutrice la quale viene espressamente individuata quale unico soggetto tenuto al pagamento dei compensi (e ciò in ossequio alle condizioni economiche dell'appalto precedentemente intervenute tra quest'ultima e la S.A.).
Pertanto, il fatto che abbia agito in nome proprio ed abbia esercitato funzioni di verifica e CP_1
potestà sue proprie (anche nella individuazione del tecnico) non basta a far ritenere che ella, per ciò
solo, sia tenuta al pagamento dei compensi in favore del professionista il quale era ben consapevole,
per averlo espressamente accolto, che la provista era a carico di soggetto diverso.
Lo stesso riferimento all'art. 112 del D.Lvo 163/2006 e agli artt. 47 e 52 DPR 207/2010, del resto, ha un valore puramente ricognitivo della disciplina richiamata che non sposta i termini della questione e neppure determina il diritto del professionista di invocare il pagamento dei compensi ad opera della
S.A. (a nulla rilevando neppure la disciplina di cui all'art.53 del CSA attesa la natura contrattuale del
Capitolato che non giustifica e non tollera applicazioni alla posizione del se non per gli Pt_1
articoli espressamente richiamati nella lettera di conferimento dell'incarico).
In alcuna violazione, pertanto e come pure denunziato, delle regole di interpretazione della volontà
delle parti ex artt. 1362 e ss c.c. è incorso il Giudice di primo grado.
In ogni caso si evidenzia che, per principio di diritto, l'interpretazione complessiva della operazione negoziale delle parti e della c.d. comune intenzione deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale nonché ai criteri di interpretazione soggettiva così da consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e con esclusione di interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti hanno inteso perseguire con l'accordo.
Non senza osservare che non è una società di diritto privato ma pur sempre un ente pubblico CP_1
che per ciò stesso si pone su un piano diverso dal fenomeno negoziale previsto e disciplinato dal codice civile ancorché possa mutuarne una o più caratteristiche (così Cass. 976/2023).
7 Neppure può configurarsi alcuna violazione di legge in virtù del fatto che i compensi per il collaudatore siano stati fatti gravare sulla ATI appaltatrice non potendo ritenersi che, per effetto, del c.d. ribaltamento dei relativi costi la S.A. abbia abdicato a funzioni e potestà sue proprie (che, infatti,
ha esercitato).
E del resto, il collaudo ha pur sempre per fine l'accertamento della conformità dell'opera (anche progettuale ove venga in considerazione, come nella specie, un appalto integrato) alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte: trattasi, pertanto, della verifica della esattezza di un adempimento contrattuale che non può che essere svolta nel comune interesse delle parti.
Non possono, pertanto, essere condivise le doglianze dell'appellante.
Quanto alle ulteriori questioni merita replicare che mai nel giudizio di primo grado il ha Pt_1
lamentato di non aver mai avuto a disposizione il CSA e/o di non averlo mai consapevolmente accettato e/o di non averne mai conosciuto il contenuto: la relativa questione è, pertanto, in primis,
inammissibile siccome tardiva e, in secundis, irrilevante in forza del principio di autoresponsabilità
che impone alla parte di non sottoscrivere alcunché nell'ignoranza del relativo contenuto.
Né miglior sorte merita la doglianza dell'appellante nella parte in cui ha censurato il giudizio di irrilevanza delle prove dedotte da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c. essendo qui appena il caso di osservare che, né in sede di precisazione delle conclusioni né in proseguo, la difesa del ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove a suo tempo dedotte Pt_1
(e disattese dal primo Giudice) le quali, in difetto, devono pertanto intendersi abbandonate.
Infine, quanto all'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersene la inammissibilità ex art.345 cpc: è principio di diritto quello per cui “la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di
ingiustificato arricchimento è inammissibile quando in primo grado sia stata proposta azione
contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima
sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il
"petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato
arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”
(v. Cass. 18145/2022).
La descritta situazione si è verificata nella specie.
8 In ogni caso merita anche osservare che detta azione, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che occorre pur sempre accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi: nella specie deve escludersi quanto esposto posto che il ben avrebbe potuto proporre istanza Pt_1
insinuazione al passivo del fallimento della . CP_2
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Nuoro si regge su un accertamento svolto con corretta e esauriente valutazione delle risultanze probatorie nonché sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte Territoriale di merito.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che il è risultato Pt_1
interamente soccombente in relazione alla pretesa azionata, correttamente il Giudice di Nuoro ha posto a carico del medesimo le spese del giudizio in ragione del criterio della soccombenza.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
PQM
9 La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
3827,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 8.1.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 115 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
Geom. (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Oristano presso lo studio dell'Avv. Arianna Fiori che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
e contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1
in Cagliari alla via Biasi n.27, rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Allori e Cecilia Ticca che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata -
in punto a: pagamento compensi professionali.
Trattenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“1) In via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, condannare la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Geom. delle Parte_1
somme pari ad € 7.567,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, pari a € 145,50 per spese, € 540,00 per compenso avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e C.p.A. come per legge, siccome liquidate nel decreto ingiuntivo n. 147 del 4/5/2018, che per l'effetto si chiede di confermare, ovvero –in via rigorosamente subordinata- nella diversa misura ritenuta di giustizia, o liquidata in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con ogni conseguente statuizione.
2) In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione CP_1
delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio e, se del caso, di ogni altro indennizzo in ragione della soccombenza e della condotta processuale, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto indebitamente pagato medio tempore, CP_1
dal Geometra in ragione dell'impugnata sentenza. 4) In via ulteriormente subordinata e Pt_1
istruttoria, sospeso il giudizio su merito e spese: ammettere le prove orali come dedotte dal Geometra
nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c., deduzione da intendersi qui Pt_1
integralmente riportata, con fissazione di udienza per l'espletamento.”
I Procuratori della appellata chiedono e concludono: CP_1
“1) in via principale e nel merito: confermare la sentenza impugnata;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.645 cpc nanti il Tribunale di Nuoro la soc. infra ha CP_1 CP_1
esposto che:
1) con D.I. n. 147/2018 del 18.06.2018, detto Tribunale, ad istanza del geom. le Parte_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 7.567,00, oltre interessi e spese;
2) questi aveva dedotto di essere titolare del credito giusto contratto di affidamento, intervenuto con il 18.12.2015, dell'incarico avente ad oggetto il collaudo del rilievo celerimetrico integrativo CP_1
relativamente ai lavori di adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari-Olbia, Lotto 2;
2 3) nondimeno, l'esponente alcuna obbligazione di pagamento aveva assunto nei confronti del professionista posto che il contratto di appalto pubblico in data 10.10.2013, sottoscritto con l'
[...]
AD OG S.r.l., aveva individuato quale soggetto tenuto alla Controparte_2
progettazione esecutiva (e a tutti gli oneri, anche economici, conseguenti) la appaltatrice alla quale pertanto il Geom. avrebbe dovuto indirizzare le sue richieste;
4) in conformità, nello stesso Pt_1
C.S.A., ai sensi degli artt. 17, 18 e 52, come espressamente richiamati nella nota prot. 4832 del
18.12.2015 di conferimento dell'incarico, veniva individuata la società esecutrice quale soggetto tenuto al pagamento.
Ha concluso per la revoca del D.I. opposto, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha replicato che: Pt_1
1) il rapporto professionale, con specifico conferimento di incarico scritto e specifica determinazione dell'attività da eseguire, era sorto con giusta nota del 18.12.2015; 2) i rimandi agli artt. 17, CP_1
18 e 52 del C.S.A. dovevano ritenersi privi di valenza giuridica nei confronti dell'esponente stante l'assenza della voce relativa all'oggetto dell'incarico; 3) al più, la relatio poteva essere interpretata nell'ottica di assegnare al professionista un nuovo (e ulteriore) debitore individuato nella impresa appaltatrice “il quale paga il debito per conto dell'originario debitore ex art.1269 c.c.”; 4) la Soc.
Vidoni era stata pure dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine n.80/2016.
Ha concluso per la conferma del D.I.
Autorizzata la provvisoria esecuzione ex art.648 cpc e assegnati i termini di cui all'art.183, VI co,
cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza 15.12.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
All'esito della scadenza dei termini ex art.190 cpc, la stessa è stata rimessa sul ruolo ai fini della acquisizione della copia integrale del “Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali”.
Espletato l'incombente, con sentenza n. 386/2021 in data 8.09.2021 il Tribunale adito, in accoglimento della opposizione, ha revocato il D.I. e condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Ha affermato il Giudice di primo grado che “dalla documentazione agli atti non si evinceva la possibilità per il di richiedere il pagamento del compenso direttamente all' neppure Pt_1 CP_1
potendosi configurare delegazione di pagamento alcuna;
ha altresì argomentato che “la sola
3 designazione ad opera di non valeva a far ritenere che ella potesse qualificarsi quale obbligata CP_1
al pagamento del compenso del collaudatore, posto che l'attività risultava svolta in favore dell'appaltatore”.
Avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato:
1) l'errata interpretazione della lettera di affidamento dell'incarico e del capitolato speciale d'appalto,
nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dello statuto delle obbligazioni solidali, oltre che della presunzione di cui all'art.1294 c.c.;
2) l'omessa applicazione, d'ufficio, del codice appalti e, specificamente, dell'art. 112 D.lgs. n.
163/2006, degli artt. 45 e 52 DPR 207/2010, e dell'art. 125 comma 11 Dlgs. 163/2006, questi ultimi applicabili ratione temporis e citati nella lettera di incarico, e la conseguente errata conclusione secondo cui dalla lettera di incarico non sarebbero emersi elementi riguardo alle competenze spettanti al Geometra Pt_1
3) l'errata applicazione delle norme del capitolato speciale d'appalto ad un terzo (il Geometra
estraneo al contratto, con conseguente violazione dell'art. 1372 c.c.; Pt_1
4) la frammentaria e contraddittoria valutazione dei documenti in atti (incluso il capitolato speciale)
nonché le errate conclusioni secondo cui dagli stessi “non si evince la possibilità per il convenuto opposto di richiedere il pagamento del compenso direttamente all'opponente” e (secondo cui) “tutti
gli oneri, spese e obblighi occorrenti sono a esclusivo carico dell'appaltatore”;
5) l'errata qualificazione della fattispecie e della conclusione secondo cui non può ritenersi CP_1
“obbligata al pagamento del compenso del collaudatore, posto che l'attività risulta svolta in favore dell'appaltatore”;
6) la parte in cui sono state ritenute irrilevanti le prove dedotte da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.;
7) l'errata valutazione in ordine alla disciplina delle spese di lite.
Ha concluso per la condanna di al pagamento delle somme oggetto del D.I. (anche ex art.2041 CP_1
c.c.) e per la rifusione delle spese del procedimento di entrambi i gradi di giudizio con la condanna della stessa alla restituzione di quanto indebitamente pagato medio tempore dall'appellante in CP_1
ragione dell'impugnata sentenza.
4 Dal canto suo, ha replicato: CP_1
1) che ai sensi degli artt. 17, 18 e 52 del CSA, richiamati espressamente nella nota prot. 4832 del
18/12/2015, tutti gli oneri occorrenti per la progettazione esecutiva (e quindi pure quelli relativi al collaudo del rilievo celerimetrico integrativo), erano a carico dell'appaltatore;
2) l'infondatezza dell'asserito indebito arricchimento della posto che ella aveva integralmente CP_3
corrisposto tutte le somme dovute all'appaltatrice.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso (qui premettendosi che i motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'appellante non potesse esigere il pagamento dei compensi professionali da parte di sebbene questi siano CP_1
maturati a seguito di incarico commissionatogli dalla stessa).
Contr Risulta per tabulas che nell'ambito dell'appalto integrato con appaltatore – CP_2 [...]
– AD OG S.r.l., con nota 18.12.2015 – premesso che “nell'ambito della CP_4 CP_1
verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.112, D.Lvo 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, occorre provvedere al collaudo del rilievo celerimetrico
integrativo eseguito dal gruppo di progettazione designato dall' per avere questo “comportato CP_2
notevoli variazioni delle quantità rispetto alle sezioni di progetto proposte in sede di consegna degli
elaborati” – ha affidato (“nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e
CP_ attingendo dall'Elenco dei fornitori della ) al Geom. l'incarico di Parte_1
collaudatore del rilievo celerimetrico integrativo.
Si legge, altresì, nella nota 18.12.2015 cit. che “ai sensi e per effetto degli artt. 17, 18 e 52 del CSA
le competenze spettanti per il collaudo costituiscono onere a carico dell'Appaltatore e saranno
liquidate dal medesimo, ad incarico ultimato, previa verifica da parte della Stazione appaltante
dell'attività svolta”.
Ai fini di chiarezza espositiva (e posto che del dato vi è espressa menzione tanto nella sentenza quanto nell'atto di appello) occorre precisare che alcuna rilevanza pratica riveste il fatto che detta nota non
5 risulti sottoscritta dal posto che per (pacifico) principio di diritto, in presenza di atti per il Pt_1
quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura a cura del soggetto che non l'aveva sottoscritta – come accaduto nella specie - costituisce pur sempre equipollente della mancata sottoscrizione (v. ex multis già Cass. 1525/2018).
Fatta questa premessa, occorre osservare che il richiamo di una disciplina fissata in un distinto documento, ove sia indirizzato a recepire detta disciplina a integrazione del contenuto dell'atto, si traduce in una scelta idonea ad assegnare a quella disciplina la portata di clausola concordata: nella delineata situazione la previsione viene fatta propria dagli stipulanti con il meccanismo della relatio
perfecta, relatio che vale ad attribuire efficacia vincolante alle relative disposizioni che quindi operano per volontà pattizia.
La descritta situazione si è verificata nella specie.
È necessario qui prendere le mosse dall'ampia dizione degli artt. 17, 18 e 52 del CSA i quali – in dipendenza del fatto che l'appalto concluso tra la l' aveva ad oggetto, siccome trattasi di CP_3 CP_2
appalto integrato, anche la progettazione esecutiva – espressamente sanciscono che (v. art.17, punto
17.8, lett. f) si intendono compresi e compensati nel prezzo dell'appalto “tutte le spese e gli onorari
comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi compresi quelli relativi alle eventuali
variazioni progettuali adottate nello sviluppo di tali progetti, nonché quelli relativi ai rilievi e alle
indagini integrative […]ed ad ogni altro adempimento che il presente Capitolato, la vigente
normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa
progettazione”.
Lo stesso art. 52 cit. conferma che “sono a esclusivo carico dell'esecutore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo dell'appalto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per
l'espletamento delle attività di seguito indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario
per la completa esecuzione dell'appalto a regola d'arte [..]”.
Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che con i richiamati articoli del CSA le parti hanno inteso riversare sull'appaltatore ogni onere economico connesso all'esecuzione dell'appalto.
Tanto rende ragione della (e giustifica la) previsione contenuta nella parte finale della lettera di conferimento dell'incarico al ove si legge che “ai sensi e per effetto degli artt. 17, 18 e 52 Pt_1
6 del CSA le competenze spettanti per il collaudo costituiscono onere a carico dell'Appaltatore e
saranno liquidate dal medesimo, ad incarico ultimato, previa verifica da parte della Stazione appaltante dell'attività svolta”: addirittura l'espressione “onere a carico dell'appaltatore” è stata compilata con caratteri maggiormente distinguibili (“grassetto”) rispetto al resto del periodo,
situazione che evidenzia la piena consapevolezza e rende palese la scelta delle parti di far gravare i compensi dovuti al professionista a carico della ditta esecutrice la quale viene espressamente individuata quale unico soggetto tenuto al pagamento dei compensi (e ciò in ossequio alle condizioni economiche dell'appalto precedentemente intervenute tra quest'ultima e la S.A.).
Pertanto, il fatto che abbia agito in nome proprio ed abbia esercitato funzioni di verifica e CP_1
potestà sue proprie (anche nella individuazione del tecnico) non basta a far ritenere che ella, per ciò
solo, sia tenuta al pagamento dei compensi in favore del professionista il quale era ben consapevole,
per averlo espressamente accolto, che la provista era a carico di soggetto diverso.
Lo stesso riferimento all'art. 112 del D.Lvo 163/2006 e agli artt. 47 e 52 DPR 207/2010, del resto, ha un valore puramente ricognitivo della disciplina richiamata che non sposta i termini della questione e neppure determina il diritto del professionista di invocare il pagamento dei compensi ad opera della
S.A. (a nulla rilevando neppure la disciplina di cui all'art.53 del CSA attesa la natura contrattuale del
Capitolato che non giustifica e non tollera applicazioni alla posizione del se non per gli Pt_1
articoli espressamente richiamati nella lettera di conferimento dell'incarico).
In alcuna violazione, pertanto e come pure denunziato, delle regole di interpretazione della volontà
delle parti ex artt. 1362 e ss c.c. è incorso il Giudice di primo grado.
In ogni caso si evidenzia che, per principio di diritto, l'interpretazione complessiva della operazione negoziale delle parti e della c.d. comune intenzione deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale nonché ai criteri di interpretazione soggettiva così da consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e con esclusione di interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti hanno inteso perseguire con l'accordo.
Non senza osservare che non è una società di diritto privato ma pur sempre un ente pubblico CP_1
che per ciò stesso si pone su un piano diverso dal fenomeno negoziale previsto e disciplinato dal codice civile ancorché possa mutuarne una o più caratteristiche (così Cass. 976/2023).
7 Neppure può configurarsi alcuna violazione di legge in virtù del fatto che i compensi per il collaudatore siano stati fatti gravare sulla ATI appaltatrice non potendo ritenersi che, per effetto, del c.d. ribaltamento dei relativi costi la S.A. abbia abdicato a funzioni e potestà sue proprie (che, infatti,
ha esercitato).
E del resto, il collaudo ha pur sempre per fine l'accertamento della conformità dell'opera (anche progettuale ove venga in considerazione, come nella specie, un appalto integrato) alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte: trattasi, pertanto, della verifica della esattezza di un adempimento contrattuale che non può che essere svolta nel comune interesse delle parti.
Non possono, pertanto, essere condivise le doglianze dell'appellante.
Quanto alle ulteriori questioni merita replicare che mai nel giudizio di primo grado il ha Pt_1
lamentato di non aver mai avuto a disposizione il CSA e/o di non averlo mai consapevolmente accettato e/o di non averne mai conosciuto il contenuto: la relativa questione è, pertanto, in primis,
inammissibile siccome tardiva e, in secundis, irrilevante in forza del principio di autoresponsabilità
che impone alla parte di non sottoscrivere alcunché nell'ignoranza del relativo contenuto.
Né miglior sorte merita la doglianza dell'appellante nella parte in cui ha censurato il giudizio di irrilevanza delle prove dedotte da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c. essendo qui appena il caso di osservare che, né in sede di precisazione delle conclusioni né in proseguo, la difesa del ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove a suo tempo dedotte Pt_1
(e disattese dal primo Giudice) le quali, in difetto, devono pertanto intendersi abbandonate.
Infine, quanto all'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersene la inammissibilità ex art.345 cpc: è principio di diritto quello per cui “la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di
ingiustificato arricchimento è inammissibile quando in primo grado sia stata proposta azione
contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima
sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il
"petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato
arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”
(v. Cass. 18145/2022).
La descritta situazione si è verificata nella specie.
8 In ogni caso merita anche osservare che detta azione, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che occorre pur sempre accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi: nella specie deve escludersi quanto esposto posto che il ben avrebbe potuto proporre istanza Pt_1
insinuazione al passivo del fallimento della . CP_2
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Nuoro si regge su un accertamento svolto con corretta e esauriente valutazione delle risultanze probatorie nonché sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte Territoriale di merito.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che il è risultato Pt_1
interamente soccombente in relazione alla pretesa azionata, correttamente il Giudice di Nuoro ha posto a carico del medesimo le spese del giudizio in ragione del criterio della soccombenza.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
PQM
9 La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
3827,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 8.1.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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