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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 603/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. La Malfa RT C.F._1
Giorgio
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Faggioli Alessandra Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Martini Filippo e dell'avv. Rodolfi Marco
CONVENUTI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/10/2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni depositato ove le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per : “In via principale e di merito: dichiarare responsabile del RT Controparte_1 sinistro di cui è causa, nella misura del 70% e, per l'effetto; - disattendere e respingere la pretesa di considerare parte del danno non patrimoniale €. 44.500,00 ricevuti da RE Agricol e dalla
Compagnia di Assicurazioni per polizze infortuni perchè domanda infondata in diritto;
- CP_3
condannare e la Convenuta Compagnia di Assicurazioni garante per la RCA, al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 70% di responsabilità nella verificazione del sinistro;
- condannare -anche in via solidale- e la Convenuta Controparte_1 Controparte_4
pagina 1 di 10 – in persona del suo rappresentante legale p.t. al pagamento, in Controparte_5 favore di , di €. 272.531,41 -maggiore o minore somma di giustizia- oltre RT
rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo- al netto delle somme ricevute e trattenute in acconto del maggior danno -pari ad €. 341.309,73- così quantificato:
Anni 38 all'epoca del sinistro -13 agosto 2021–
Danno Biologico: Concordi CTU e CTP –40% (tabelle DM 03.07.2023)-
Riduzione capacità di lavoro: 40%
I.T.T. 100% -punto base 173 - €. 47,07 al dì – gg 94 = €. 4.424,58
I.T. P. 75% “ “ 35,30 “ “ 60 = “ 2.118,00
I.T.P. 50% “ “ 25,54 “ “ 150 = “ 3.831,00 €. 10.376,58
Danno permanente: 40% punto base 8007,36 (5.338,24 + 2.669,12) €. 320294x0,805 = €. 257.837,00 danno morale 25% di €. 257.837,00 = €. 64.459,248 €.322.296,24 mediche, farmacia, cartelle cliniche €. 2.381,91 + 152,00 €. 2.536,91 consulenza medico-legale €.
6.100,00
Totale €. 341.309,73 -
Detrazioni: responsabilità concorsuale 30% = €. 102.392,918
I° acconto da Compagnia pervenuto il 4.11.2022 €. 11.428,50
II° acconto “ “ 17.02.2023 €. 126.562,50 €. 137.991,00
Totale €. 208.318,73
Rivalutazione secondo ISTAT 2023/24 dal 13.08.2021 al 31.05.2024 €. 29.372,94
Interessi al tasso del 5% dal 13.08.2021 al 18.07.2024 €. 34.839,74
Totale €. 272.531,41
- condannare -anche in solido- e Controparte_1 Controparte_6
, come appresentata pro-tempore, alla refusione delle spese del processo, compenso
[...]
professionale, secondo tabelle vigenti, oltre 15% spese generali di studio, CNA e IVA di legge. Salvo ogni diritto”. ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis Controparte_1
Nel merito -Accertata e dichiarata la responsabilità del sig. nella causazione del RT
sinistro del quo;
- Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il sig. nulla deve a favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. In Via Subordinata nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ravvisare una responsabilità concorsuale fra
pagina 2 di 10 le parti nella determinazione del sinistro de quo - Accertare e dichiarare, la corresponsione della somma di Euro 138.991,00 a favore dell'attore da parte di e la somma ulteriore di Euro CP_2
44.500,00 a titolo di polizze assicurative infortuni e, conseguentemente, dichiarare tali importi congrui
e proporzionati al danno patito dall'attore. - Accertare e dichiarare in base al principio di corresponsabilità dei conducenti ex art. 2054 II comma c.c., il grado di responsabilità di ciascuno di essi pronunciandosi in ordine al risarcimento dei danni secondo l'entità che verrà stabilita e nei limiti del provato, detratte le somme di complessivi Euro 138.991,00 versati ante causam da e di CP_2 uleriori Euro 44.500,00 ricevuti dall'attore sulla scorta di polizze private infortuni, nonché detraendo gli eventuali importi erogati dagli assicuratori sociali, e per l'effetto Dichiarare la Con.
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_7
tempore, tenuta a manlevare il convenuto, sig. da ogni richiesta risarcitoria Controparte_1 dell'attore e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda;
Condannare la Con. al risarcimento per il Controparte_7
conseguente grado di responsabilità e alla rifusione delle spese di lite. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dall'istruttoria emergesse un obbligo risarcitorio esclusivo in capo al convenuto, liquidare il danno a favore dell'attore secondo le rigorose risultanze istruttorie ed a quest'ultimo proposito anche in via d'equità, detratte le somme di complessivi Euro 138.991,00 versati ante causam da e di uleriori Euro 44.500,00 ricevuti dall'attore sulla corta di polizze private infortuni, CP_2
nonché detraendo gli eventuali importi erogati dagli assicuratori sociali, respingendo le maggiori domande dell'avversario in quanto non fondate e/o non provate, mandando comunque assolto il convenuto dichiarando tenuta e condannando la società CP_8 Controparte_7
in persona del suo legale rappresentate protempore, anche se in solido con il
[...]
convenuto, a manlevare , garantire e a mantenere indenne il convenuto, di quanto sia Con.
[...]
denegatamente chiamata a pagare a qualsiasi Controparte_7
titolo e/o ragione per capitale, interessi, spese e rivalutazione monetaria in conseguenza di domande svolte dall'attore nonché ogni altro eventuale esborso”. ha formulato le seguenti conclusioni: “In via Principale: dato atto Controparte_2
che ha già corrisposto ante causam all'attore la somma di Controparte_5
complessivi euro 138.991,00 e che il SI ha ricevuto altresì la somma di ulteriori Euro Pt_1
44.500,00 sulla scorta di polizze private infortuni, ritenere tali importi congrui e satisfattivi per tutte le ragioni illustrate in atti, e per l'effetto rigettare ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta contro i convenuti perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via Subordinata: dichiarare comunque la responsabilità concorsuale dei conducenti i due veicoli coinvolti, ex art. 2054,
pagina 3 di 10 secondo comma, c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto porre a carico dell'esponente solo quota parte del risarcimento spettante al SI determinato per l'intero Pt_1
secondo giustizia, in proporzione all'accertato concorso di colpa e sempre ovviamente detratte le somme di complessivi euro 138.991,00 versati ante causam da e di ulteriori Euro 44.500,00 CP_2 ricevuti dall'attore sulla scorta di polizze private infortuni, nonché detraendo gli eventuali importi erogati dagli assicuratori sociali;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto che, in data 13/08/2021, presso la località Ostellato (FE), era diretto RT
verso il luogo di lavoro alla guida della moto Yamaha (tg. EX23193) e che, all'incrocio a T della
Circonvallazione Comacchio-Ferrara / Stradello della Croce, aveva tentato infruttuosamente un'azione di scarto e frenante dell'autovettura FIAT Punto (tg. EH581YV), in direzione Ferrara, di proprietà e condotta da , con conseguente collisione dei veicoli e lesione gravi alla persona del Controparte_1
motociclista (rapporto incidente stradale del Corpo di Polizia Locale Unione dei Comuni Valli e
Delizie, doc. 6).
L'attore ha altresì affermato che, sulla medesima strada, due motociclisti, e Parte_2 Tes_1
diretti a Ostellato, avendo assistito all'inosservanza del segnale di STOP da parte
[...] dell'automobile FIAT Punto – circostanza riscontrabile nel filmato della Video Sorveglianza (doc. 5) –
e al successivo scontro dei veicoli, si erano resi disponibili a soccorrere e a RT
rendere deposizione ai Vigili intervenuti.
Il rapporto di incidente stradale di accertamento in capo a della violazione di mancata Controparte_1
precedenza di cui agli art. 145 C5 e 10 C.d.S. ed in capo a dell'omessa adeguata RT
regolazione della velocità nei pressi dell'intersezione con lo Stradello della Croce, ai sensi dell'art. 141
C 3 e C 8 C.d.S., non era stato notificato a causa di un ravvedimento a seguito della visione del filmato dalla videosorveglianza collocata sul luogo del sinistro e dello schizzo planimetrico, in scala, allegato al rapporto (doc. 1).
ha dunque attribuito la causazione del sinistro stradale alla condotta negligente di RT
, il quale, data la ridotta visibilità dovuta al sole calante ed i segnagli sull'aiuola Controparte_1 spartitraffico, avrebbe dovuto adottare la massima prudenza dell'attraversamento della strada.
L'attore ha richiesto, in via transattiva, alla la somma di euro Controparte_2
455.229,72 (doc.9) a titolo di risarcimento del danno biologico riscontrato nella visita medicolegale
(doc. 7 e 8), spese mediche e consulenza medicolegale, oltre rivalutazione ed interessi, al cui totale di euro 511.158,22 sono stati detratti euro 55.928,50 a titolo di indennizzi già percepiti (doc. 10).
pagina 4 di 10 , rifiutato l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione Controparte_2
assistita come da comunicazione pec Ufficio Sinistri del 15/02/2023, ha offerto a saldo, la somma di euro 127.562,50 (doc. 2, 4).
, ritenuta non sufficiente né adeguata la somma pagata dalla compagnia RT
assicurativa, agisce al fine di ottenere la condanna in solido di e Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore a seguito del sinistro
[...]
stradale.
si è costituito in giudizio e, previa richiesta di riunione al presente giudizio della causa Controparte_1
n. RG. 434/22 assegnata al medesimo giudice per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'attore.
Il convenuto ha richiesto l'accertamento della responsabilità di nella causazione RT
del sinistro, in quanto lo stesso, alla guida del motociclo senza indumenti di protezione, aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita – così come evincibile dalle modalità d'urto tra i veicoli e dalla contestazione di violazione dell'art. 141 C3 CDS -, causando l'esplosione degli airbag dell'autovettura e danni alla stessa (doc. 5), oltre che al suo conducente, ricoverato PS dell'Ospedale di
Cona per trauma acustico (doc. 4).
Nella comparsa di costituzione e risposta è stato contestato l'asserito ravvedimento del Corpo di Polizia
Locale nella notifica del verbale, in quanto l'archiviazione dello stesso, fuori dai termini per la notifica,
è stata causata da un errore tecnico del sistema, come dichiarato dagli Agenti nella comunicazione prodotta da controparte al doc. 1.
In via subordinata, in caso di responsabilità concorsuale, ha domandato l'accertamento Controparte_1
del grado di responsabilità delle parti ai sensi dell'art. 2054 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento del danno nei limiti di quanto provato.
In ogni caso, il convenuto ha richiesto che sia tenuta a sollevare Controparte_2
da ogni richiesta attorea. Controparte_1
si è costituita in giudizio eccependo l'omessa prova in capo Controparte_2 all'attore degli elementi idonei a superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c., tenuto conto della violazione da parte di dell'obbligo di regolare adeguatamente RT la velocità nei pressi dell'intersezione, omissione accertata nel verbale della Polizia Locale, mai notificato a causa di un errore tecnico del sistema.
La compagnia assicurativa convenuta ha altresì contestato la quantificazione del danno attorea, in quanto fondata sulla perizia di parte, documento privo di valenza probatoria, e poiché il danno emerso dalle valutazioni effettuate dal fiduciario della compagnia era stato quantificato nella misura più
pagina 5 di 10 contenuta di euro 138.991,00, somma complessiva dei danni non patrimoniali, quale danno biologico/dinamico relazionale e morale, e patrimoniali, tra cui spese mediche, in assenza di prova della compromissione della capacità lavorativa specifica e tenuto conto delle prestazioni/erogazioni da parte degli assicuratori sociali, quali l'INAIL.
L'assicurazione convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree, dovendosi ritenere la corresponsione ante causam di euro 138.991,00 da parte della Controparte_2
congrua e satisfattiva del danno subito, anche tenuto conto del pagamento di euro
[...]
44.500,00 a in forza di altre polizze private infortuni. RT
In via subordinata, ha richiesto l'accertamento della responsabilità Controparte_2
concorsuale dei conducenti dei due veicoli coinvolti, ex art. 2054, secondo comma, c.c. nella causazione del sinistro e, per l'effetto, la condanna della Compagnia per la sola quota parte del risarcimento spettante al SI , tenuto conto di quanto già corrisposto all'attore RT da parte dell'Assicurazione convenuta e sulla base di polizze private infortuni.
***
1. Sulla responsabilità concorsuale dei conducenti
Occorre premettere che, in materia di risarcimento del danno derivante da scontro di veicoli di cui all'art. 2054 c.c., il conducente è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il secondo comma della medesima disposizione statuisce una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti avente carattere sussidiario, in quanto opera solo ove non siano altrimenti accertabili i contributi causali delle parti coinvolte nel sinistro (cfr. Cass., 12 marzo 2020, n. 7061).
Per superare tale presunzione legale la parte è tenuta a provare non solo la condotta dell'altro conducente in violazione della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale ma, altresì, a fornire prova della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e altresì immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima prudenza, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (Cass., 20/03/2017, n.
7057).
Nel caso di specie, le parti in giudizio richiedono l'accertamento del concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro stradale.
Deve darsi conto del fatto che, la colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro e, in particolare, nella misura del 70% in capo a e 30% in capo a Controparte_1 Pt_1
pagina 6 di 10 , è documentale e pacifica in causa ed è stata definita infatti nella proposta conciliativa del RT
c.t.u. Ing. nella causa n. R.G. 434/2022 (doc. 15 attore), accettata da Per_1 RT
(doc. 16 attore) e da (doc. 17 attore). Controparte_1
Così accertato l'an debeatur, occorre verificare il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Dagli accertamenti svolti nell'ambito della c.t.u. medico legale a cura della dr.ssa è emerso Per_2
che il sinistro stradale ha causato lesioni personali in capo a (pagg. 15 e 16 c.t.u.: RT
“esiti di frattura scomposta e pluriframmentaria diafisaria di radio e ulna sinistra con esposizione e perdita di sostanza ossea a livello ulnare, sottoposta a sintesi con placche e viti e complicata da sindrome compartimentale, operata;
-esiti di
amputazione traumatica a livello della falange distale del quinto dito della mano sinistra, sottoposto ad intervento di regolarizzazione;
-esiti di subamputazione con perdita di sostanza ossea e tendinea ed ampio lembo di scollamento a livello della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra, sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi e, recentemente,
ad artrodesi funzionale;
-esiti di frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra;
-esiti di frattura scomposta del terzo laterale della clavicola di sinistra sottoposta ad osteosintesi;
-esiti di frattura della base del primo metacarpo della mano destra, sottoposta a trattamento conservativo;
-esiti di frattura del secondo, terzo, quarto e quinto metatarso del piede di sinistra sottoposto a trattamento conservativo, e di trauma distorsivo della caviglia sinistra, sottoposto a trattamento conservativo;
-esiti cicatriziali polidistrettuali di ferite lacero contuse e iatrogene”).
L'inabilità temporanea biologica è stata accertata nella misura totale di giorni 94, al 75% in giorni 60 e al 50% in giorni 150, e il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura percentuale del
40% (pag. 16 ctu).
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (38 anni) e delle percentuali sopra menzionate, il danno non patrimoniale patito da è liquidabile, secondo le Tabelle RT di Milano del 2024, in complessivi euro 328.008,00, comprensivo dell'aumento per la sofferenza patita: la voce di danno morale richiesta da parte attrice non è stata specificamente contestata dalle convenute, che anzi ne hanno riconosciuto la sussistenza, avendo provveduto a corrispondere a euro 138.991,00 a titolo di danno biologico/ relazionale e morale (doc. 4 e 10 RT
fascicolo attore).
Alla stregua delle misure percentuali di responsabilità accertate, a tale somma deve essere detratto il
30% corrispondente all'apporto causale nel sinistro dell'attore, pari ad euro 98.402,40, per un totale residuo di euro 229.605,60.
Da tale somma deve essere detratto l'importo già pacificamente corrisposto dalla compagnia assicurativa convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da
[...]
, pari ad euro 138.991,00: mediante versamento di euro 11.428,50, come da comunicazione RT
del 4/11/2022 (doc. 4 attore), ed euro 127.562,50, come da comunicazione del 8/2/2023 (doc 10 attore),
pagina 7 di 10 per un totale residuo di euro 90.614,60.
Le parti convenute hanno richiesto, inoltre, la detrazione dell'importo di euro 19.500.00 e di euro
25.000,00 (per un totale di euro 44.500,00), in quanto somme corrisposte rispettivamente da RE
AG e da (doc. 10 attore) per le polizze private infortuni sottoscritte dall'attore Controparte_9
(all. A e B comparsa conclusionale attore).
Al fine di valutare l'operatività della compensatio lucri cum damno con le somme corrisposte in esecuzione delle polizze infortuni stipulate da parte attrice, occorre premettere che è necessario detrarre dalla somma dovuta a titolo risarcitorio ogni effetto positivo eventualmente prodottosi, quale conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito, nella sfera del danneggiato (Cass., 9 marzo 2018, n. 5841).
Onde evitare un ingiustificato arricchimento, la Cassazione, con le sentenze a Sezioni Unite n. 12564-
12567, ha chiarito inoltre che, in caso di risarcimento del danno da fatto illecito e di indennizzo da parte della assicurazione, la compensatio opera ogni volta in cui la prestazione dovuta dal terzo abbia la funzione di rimuovere le conseguenze negative causate dall'illecito e l'autore dell'illecito possa essere chiamato a rimborsare al terzo un importo corrispondente al beneficio da quest'ultimo erogato a favore della vittima dell'illecito.
Parte attrice ha ritenuto il risarcimento del danno cumulabile con l'indennizzo in forza della diversa funzione dei due istituti: il primo assolverebbe ad una funzione riparatoria del fatto illecito, mentre il secondo ad una finalità c.d. previdenziale, in forza dell'esclusione convenzionale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nel caso di specie.
Tale interpretazione non è tuttavia condivisibile in quanto, la dedotta rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga non esclude l'applicazione della compensatio lucri cum damno, posto che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa (Cass., 30/03/2023, n. 9003).
Pertanto, escluso il cumulo del risarcimento del danno e dell'indennizzo aventi la medesima finalità riparatoria del danno subito all'esito del sinistro, dall'importo di euro 90.614,60 deve essere detratta la somma di euro 44.500,00, in quanto somme corrisposte all'attore da RE AG e da _9
(doc. 10 attore) sulla base di polizze private infortuni dirette ad elidere le conseguenze del danno
[...]
subito (all. A e B comparsa conclusionale attore). Residua dunque un danno risarcibile pari ad euro
46.114,60.
3. Sul risarcimento del danno patrimoniale
La domanda di risarcimento del danno per compromissione della capacità lavorativa specifica non può
pagina 8 di 10 invece trovare accoglimento.
Deve premettersi la distinzione tra incapacità da lavoro generica, quale invalidità tale da non consentire neppure di attendere lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (Cass.,
15/09/2023 n. 26641; Cass., 12/07/2023, n. 19922) e incapacità specifica, quale compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (Cass., 12/06/2023, n. 16628).
Parte attrice non ha fornito prova di aver subito tale danno, essendosi limitata ad affermare di svolgere, in qualità di operaio specializzato, attività di posa in opera e manutenzione di impianti per la società
[...]
industria di trasformazione di prodotti agricoli, senza allegare, né provare di aver subito Parte_3
un danno conseguenza alla capacità di lavoro specifica a seguito del sinistro stradale (ad es. producendo buste paga , 730, demansionamenti).
Il riflesso patrimoniale sulla capacità reddituale di è stato altresì escluso dal c.t.u., RT che ha evidenziato l'assenza di decurtazioni economiche a seguito dello spostamento da tecnico manutentore e conduttore di impianti in industria conserviera a mansioni direttive (pag. 16 c.t.u.).
Parte attrice ha altresì richiesto la rifusione delle spese mediche e per le cartelle cliniche, per complessivi euro 2.536,26 (2.381,91 + 152,00), nonché il risarcimento per i compensi dovuti per la perizia tecnica di parte, per euro 6.100,00.
Si ritengono condivisibili sul punto le conclusioni del consulente tecnico, il quale, chiamato a valutare la necessità e la congruità delle spese sostenute da parte attrice a seguito dell'infortunio, ha ritenuto utili e rapportabili all'evento in oggetto le attestazioni di spesa di cui ai n. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-15 dell'elenco, pari a complessivi euro 2381,91 (pag. 16 c.t.u.).
Devono altresì ritenersi riconducibili all'evento le spese di euro 152,00 sostenute per il rilascio della documentazione sanitaria di cui alle ricevute 3-14, così per un totale di euro 2.533,91.
Le spese di consulenza medico-legale di parte di euro 6.100,00 (doc. n. 16 e 17), sebbene siano costi ripetibili in quanto spese processuali (Cass. n. 26729/2024), le stesse risultano eccessive e non giustificate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e possono dunque ridursi equitativamente ad euro 2.000,00
(tenuto conto di quanto liquidato in questa sede al ctu).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
A fronte dell'esito del giudizio la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata da deve essere rigettata. Controparte_2
Il compenso del c.t.u. liquidato in corso di causa deve porsi in via definitiva a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la responsabilità di nella misura del 70% nella causazione del sinistro Controparte_1
per cui è causa;
2) condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di di euro 46.114,60 a titolo di risarcimento del danno non RT
patrimoniale residuo, ed euro 2.533,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia al saldo;
3) pone il compenso del c.t.u. liquidato in corso di causa a carico di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro;
Controparte_2
4) dichiara tenuti e condanna e in solido, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi euro RT
3.328,89 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 603/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. La Malfa RT C.F._1
Giorgio
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Faggioli Alessandra Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Martini Filippo e dell'avv. Rodolfi Marco
CONVENUTI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/10/2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni depositato ove le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per : “In via principale e di merito: dichiarare responsabile del RT Controparte_1 sinistro di cui è causa, nella misura del 70% e, per l'effetto; - disattendere e respingere la pretesa di considerare parte del danno non patrimoniale €. 44.500,00 ricevuti da RE Agricol e dalla
Compagnia di Assicurazioni per polizze infortuni perchè domanda infondata in diritto;
- CP_3
condannare e la Convenuta Compagnia di Assicurazioni garante per la RCA, al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 70% di responsabilità nella verificazione del sinistro;
- condannare -anche in via solidale- e la Convenuta Controparte_1 Controparte_4
pagina 1 di 10 – in persona del suo rappresentante legale p.t. al pagamento, in Controparte_5 favore di , di €. 272.531,41 -maggiore o minore somma di giustizia- oltre RT
rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo- al netto delle somme ricevute e trattenute in acconto del maggior danno -pari ad €. 341.309,73- così quantificato:
Anni 38 all'epoca del sinistro -13 agosto 2021–
Danno Biologico: Concordi CTU e CTP –40% (tabelle DM 03.07.2023)-
Riduzione capacità di lavoro: 40%
I.T.T. 100% -punto base 173 - €. 47,07 al dì – gg 94 = €. 4.424,58
I.T. P. 75% “ “ 35,30 “ “ 60 = “ 2.118,00
I.T.P. 50% “ “ 25,54 “ “ 150 = “ 3.831,00 €. 10.376,58
Danno permanente: 40% punto base 8007,36 (5.338,24 + 2.669,12) €. 320294x0,805 = €. 257.837,00 danno morale 25% di €. 257.837,00 = €. 64.459,248 €.322.296,24 mediche, farmacia, cartelle cliniche €. 2.381,91 + 152,00 €. 2.536,91 consulenza medico-legale €.
6.100,00
Totale €. 341.309,73 -
Detrazioni: responsabilità concorsuale 30% = €. 102.392,918
I° acconto da Compagnia pervenuto il 4.11.2022 €. 11.428,50
II° acconto “ “ 17.02.2023 €. 126.562,50 €. 137.991,00
Totale €. 208.318,73
Rivalutazione secondo ISTAT 2023/24 dal 13.08.2021 al 31.05.2024 €. 29.372,94
Interessi al tasso del 5% dal 13.08.2021 al 18.07.2024 €. 34.839,74
Totale €. 272.531,41
- condannare -anche in solido- e Controparte_1 Controparte_6
, come appresentata pro-tempore, alla refusione delle spese del processo, compenso
[...]
professionale, secondo tabelle vigenti, oltre 15% spese generali di studio, CNA e IVA di legge. Salvo ogni diritto”. ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis Controparte_1
Nel merito -Accertata e dichiarata la responsabilità del sig. nella causazione del RT
sinistro del quo;
- Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il sig. nulla deve a favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. In Via Subordinata nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ravvisare una responsabilità concorsuale fra
pagina 2 di 10 le parti nella determinazione del sinistro de quo - Accertare e dichiarare, la corresponsione della somma di Euro 138.991,00 a favore dell'attore da parte di e la somma ulteriore di Euro CP_2
44.500,00 a titolo di polizze assicurative infortuni e, conseguentemente, dichiarare tali importi congrui
e proporzionati al danno patito dall'attore. - Accertare e dichiarare in base al principio di corresponsabilità dei conducenti ex art. 2054 II comma c.c., il grado di responsabilità di ciascuno di essi pronunciandosi in ordine al risarcimento dei danni secondo l'entità che verrà stabilita e nei limiti del provato, detratte le somme di complessivi Euro 138.991,00 versati ante causam da e di CP_2 uleriori Euro 44.500,00 ricevuti dall'attore sulla scorta di polizze private infortuni, nonché detraendo gli eventuali importi erogati dagli assicuratori sociali, e per l'effetto Dichiarare la Con.
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_7
tempore, tenuta a manlevare il convenuto, sig. da ogni richiesta risarcitoria Controparte_1 dell'attore e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda;
Condannare la Con. al risarcimento per il Controparte_7
conseguente grado di responsabilità e alla rifusione delle spese di lite. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dall'istruttoria emergesse un obbligo risarcitorio esclusivo in capo al convenuto, liquidare il danno a favore dell'attore secondo le rigorose risultanze istruttorie ed a quest'ultimo proposito anche in via d'equità, detratte le somme di complessivi Euro 138.991,00 versati ante causam da e di uleriori Euro 44.500,00 ricevuti dall'attore sulla corta di polizze private infortuni, CP_2
nonché detraendo gli eventuali importi erogati dagli assicuratori sociali, respingendo le maggiori domande dell'avversario in quanto non fondate e/o non provate, mandando comunque assolto il convenuto dichiarando tenuta e condannando la società CP_8 Controparte_7
in persona del suo legale rappresentate protempore, anche se in solido con il
[...]
convenuto, a manlevare , garantire e a mantenere indenne il convenuto, di quanto sia Con.
[...]
denegatamente chiamata a pagare a qualsiasi Controparte_7
titolo e/o ragione per capitale, interessi, spese e rivalutazione monetaria in conseguenza di domande svolte dall'attore nonché ogni altro eventuale esborso”. ha formulato le seguenti conclusioni: “In via Principale: dato atto Controparte_2
che ha già corrisposto ante causam all'attore la somma di Controparte_5
complessivi euro 138.991,00 e che il SI ha ricevuto altresì la somma di ulteriori Euro Pt_1
44.500,00 sulla scorta di polizze private infortuni, ritenere tali importi congrui e satisfattivi per tutte le ragioni illustrate in atti, e per l'effetto rigettare ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta contro i convenuti perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via Subordinata: dichiarare comunque la responsabilità concorsuale dei conducenti i due veicoli coinvolti, ex art. 2054,
pagina 3 di 10 secondo comma, c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto porre a carico dell'esponente solo quota parte del risarcimento spettante al SI determinato per l'intero Pt_1
secondo giustizia, in proporzione all'accertato concorso di colpa e sempre ovviamente detratte le somme di complessivi euro 138.991,00 versati ante causam da e di ulteriori Euro 44.500,00 CP_2 ricevuti dall'attore sulla scorta di polizze private infortuni, nonché detraendo gli eventuali importi erogati dagli assicuratori sociali;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto che, in data 13/08/2021, presso la località Ostellato (FE), era diretto RT
verso il luogo di lavoro alla guida della moto Yamaha (tg. EX23193) e che, all'incrocio a T della
Circonvallazione Comacchio-Ferrara / Stradello della Croce, aveva tentato infruttuosamente un'azione di scarto e frenante dell'autovettura FIAT Punto (tg. EH581YV), in direzione Ferrara, di proprietà e condotta da , con conseguente collisione dei veicoli e lesione gravi alla persona del Controparte_1
motociclista (rapporto incidente stradale del Corpo di Polizia Locale Unione dei Comuni Valli e
Delizie, doc. 6).
L'attore ha altresì affermato che, sulla medesima strada, due motociclisti, e Parte_2 Tes_1
diretti a Ostellato, avendo assistito all'inosservanza del segnale di STOP da parte
[...] dell'automobile FIAT Punto – circostanza riscontrabile nel filmato della Video Sorveglianza (doc. 5) –
e al successivo scontro dei veicoli, si erano resi disponibili a soccorrere e a RT
rendere deposizione ai Vigili intervenuti.
Il rapporto di incidente stradale di accertamento in capo a della violazione di mancata Controparte_1
precedenza di cui agli art. 145 C5 e 10 C.d.S. ed in capo a dell'omessa adeguata RT
regolazione della velocità nei pressi dell'intersezione con lo Stradello della Croce, ai sensi dell'art. 141
C 3 e C 8 C.d.S., non era stato notificato a causa di un ravvedimento a seguito della visione del filmato dalla videosorveglianza collocata sul luogo del sinistro e dello schizzo planimetrico, in scala, allegato al rapporto (doc. 1).
ha dunque attribuito la causazione del sinistro stradale alla condotta negligente di RT
, il quale, data la ridotta visibilità dovuta al sole calante ed i segnagli sull'aiuola Controparte_1 spartitraffico, avrebbe dovuto adottare la massima prudenza dell'attraversamento della strada.
L'attore ha richiesto, in via transattiva, alla la somma di euro Controparte_2
455.229,72 (doc.9) a titolo di risarcimento del danno biologico riscontrato nella visita medicolegale
(doc. 7 e 8), spese mediche e consulenza medicolegale, oltre rivalutazione ed interessi, al cui totale di euro 511.158,22 sono stati detratti euro 55.928,50 a titolo di indennizzi già percepiti (doc. 10).
pagina 4 di 10 , rifiutato l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione Controparte_2
assistita come da comunicazione pec Ufficio Sinistri del 15/02/2023, ha offerto a saldo, la somma di euro 127.562,50 (doc. 2, 4).
, ritenuta non sufficiente né adeguata la somma pagata dalla compagnia RT
assicurativa, agisce al fine di ottenere la condanna in solido di e Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore a seguito del sinistro
[...]
stradale.
si è costituito in giudizio e, previa richiesta di riunione al presente giudizio della causa Controparte_1
n. RG. 434/22 assegnata al medesimo giudice per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'attore.
Il convenuto ha richiesto l'accertamento della responsabilità di nella causazione RT
del sinistro, in quanto lo stesso, alla guida del motociclo senza indumenti di protezione, aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita – così come evincibile dalle modalità d'urto tra i veicoli e dalla contestazione di violazione dell'art. 141 C3 CDS -, causando l'esplosione degli airbag dell'autovettura e danni alla stessa (doc. 5), oltre che al suo conducente, ricoverato PS dell'Ospedale di
Cona per trauma acustico (doc. 4).
Nella comparsa di costituzione e risposta è stato contestato l'asserito ravvedimento del Corpo di Polizia
Locale nella notifica del verbale, in quanto l'archiviazione dello stesso, fuori dai termini per la notifica,
è stata causata da un errore tecnico del sistema, come dichiarato dagli Agenti nella comunicazione prodotta da controparte al doc. 1.
In via subordinata, in caso di responsabilità concorsuale, ha domandato l'accertamento Controparte_1
del grado di responsabilità delle parti ai sensi dell'art. 2054 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento del danno nei limiti di quanto provato.
In ogni caso, il convenuto ha richiesto che sia tenuta a sollevare Controparte_2
da ogni richiesta attorea. Controparte_1
si è costituita in giudizio eccependo l'omessa prova in capo Controparte_2 all'attore degli elementi idonei a superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c., tenuto conto della violazione da parte di dell'obbligo di regolare adeguatamente RT la velocità nei pressi dell'intersezione, omissione accertata nel verbale della Polizia Locale, mai notificato a causa di un errore tecnico del sistema.
La compagnia assicurativa convenuta ha altresì contestato la quantificazione del danno attorea, in quanto fondata sulla perizia di parte, documento privo di valenza probatoria, e poiché il danno emerso dalle valutazioni effettuate dal fiduciario della compagnia era stato quantificato nella misura più
pagina 5 di 10 contenuta di euro 138.991,00, somma complessiva dei danni non patrimoniali, quale danno biologico/dinamico relazionale e morale, e patrimoniali, tra cui spese mediche, in assenza di prova della compromissione della capacità lavorativa specifica e tenuto conto delle prestazioni/erogazioni da parte degli assicuratori sociali, quali l'INAIL.
L'assicurazione convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree, dovendosi ritenere la corresponsione ante causam di euro 138.991,00 da parte della Controparte_2
congrua e satisfattiva del danno subito, anche tenuto conto del pagamento di euro
[...]
44.500,00 a in forza di altre polizze private infortuni. RT
In via subordinata, ha richiesto l'accertamento della responsabilità Controparte_2
concorsuale dei conducenti dei due veicoli coinvolti, ex art. 2054, secondo comma, c.c. nella causazione del sinistro e, per l'effetto, la condanna della Compagnia per la sola quota parte del risarcimento spettante al SI , tenuto conto di quanto già corrisposto all'attore RT da parte dell'Assicurazione convenuta e sulla base di polizze private infortuni.
***
1. Sulla responsabilità concorsuale dei conducenti
Occorre premettere che, in materia di risarcimento del danno derivante da scontro di veicoli di cui all'art. 2054 c.c., il conducente è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il secondo comma della medesima disposizione statuisce una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti avente carattere sussidiario, in quanto opera solo ove non siano altrimenti accertabili i contributi causali delle parti coinvolte nel sinistro (cfr. Cass., 12 marzo 2020, n. 7061).
Per superare tale presunzione legale la parte è tenuta a provare non solo la condotta dell'altro conducente in violazione della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale ma, altresì, a fornire prova della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e altresì immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima prudenza, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (Cass., 20/03/2017, n.
7057).
Nel caso di specie, le parti in giudizio richiedono l'accertamento del concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro stradale.
Deve darsi conto del fatto che, la colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro e, in particolare, nella misura del 70% in capo a e 30% in capo a Controparte_1 Pt_1
pagina 6 di 10 , è documentale e pacifica in causa ed è stata definita infatti nella proposta conciliativa del RT
c.t.u. Ing. nella causa n. R.G. 434/2022 (doc. 15 attore), accettata da Per_1 RT
(doc. 16 attore) e da (doc. 17 attore). Controparte_1
Così accertato l'an debeatur, occorre verificare il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Dagli accertamenti svolti nell'ambito della c.t.u. medico legale a cura della dr.ssa è emerso Per_2
che il sinistro stradale ha causato lesioni personali in capo a (pagg. 15 e 16 c.t.u.: RT
“esiti di frattura scomposta e pluriframmentaria diafisaria di radio e ulna sinistra con esposizione e perdita di sostanza ossea a livello ulnare, sottoposta a sintesi con placche e viti e complicata da sindrome compartimentale, operata;
-esiti di
amputazione traumatica a livello della falange distale del quinto dito della mano sinistra, sottoposto ad intervento di regolarizzazione;
-esiti di subamputazione con perdita di sostanza ossea e tendinea ed ampio lembo di scollamento a livello della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra, sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi e, recentemente,
ad artrodesi funzionale;
-esiti di frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra;
-esiti di frattura scomposta del terzo laterale della clavicola di sinistra sottoposta ad osteosintesi;
-esiti di frattura della base del primo metacarpo della mano destra, sottoposta a trattamento conservativo;
-esiti di frattura del secondo, terzo, quarto e quinto metatarso del piede di sinistra sottoposto a trattamento conservativo, e di trauma distorsivo della caviglia sinistra, sottoposto a trattamento conservativo;
-esiti cicatriziali polidistrettuali di ferite lacero contuse e iatrogene”).
L'inabilità temporanea biologica è stata accertata nella misura totale di giorni 94, al 75% in giorni 60 e al 50% in giorni 150, e il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura percentuale del
40% (pag. 16 ctu).
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (38 anni) e delle percentuali sopra menzionate, il danno non patrimoniale patito da è liquidabile, secondo le Tabelle RT di Milano del 2024, in complessivi euro 328.008,00, comprensivo dell'aumento per la sofferenza patita: la voce di danno morale richiesta da parte attrice non è stata specificamente contestata dalle convenute, che anzi ne hanno riconosciuto la sussistenza, avendo provveduto a corrispondere a euro 138.991,00 a titolo di danno biologico/ relazionale e morale (doc. 4 e 10 RT
fascicolo attore).
Alla stregua delle misure percentuali di responsabilità accertate, a tale somma deve essere detratto il
30% corrispondente all'apporto causale nel sinistro dell'attore, pari ad euro 98.402,40, per un totale residuo di euro 229.605,60.
Da tale somma deve essere detratto l'importo già pacificamente corrisposto dalla compagnia assicurativa convenuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da
[...]
, pari ad euro 138.991,00: mediante versamento di euro 11.428,50, come da comunicazione RT
del 4/11/2022 (doc. 4 attore), ed euro 127.562,50, come da comunicazione del 8/2/2023 (doc 10 attore),
pagina 7 di 10 per un totale residuo di euro 90.614,60.
Le parti convenute hanno richiesto, inoltre, la detrazione dell'importo di euro 19.500.00 e di euro
25.000,00 (per un totale di euro 44.500,00), in quanto somme corrisposte rispettivamente da RE
AG e da (doc. 10 attore) per le polizze private infortuni sottoscritte dall'attore Controparte_9
(all. A e B comparsa conclusionale attore).
Al fine di valutare l'operatività della compensatio lucri cum damno con le somme corrisposte in esecuzione delle polizze infortuni stipulate da parte attrice, occorre premettere che è necessario detrarre dalla somma dovuta a titolo risarcitorio ogni effetto positivo eventualmente prodottosi, quale conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito, nella sfera del danneggiato (Cass., 9 marzo 2018, n. 5841).
Onde evitare un ingiustificato arricchimento, la Cassazione, con le sentenze a Sezioni Unite n. 12564-
12567, ha chiarito inoltre che, in caso di risarcimento del danno da fatto illecito e di indennizzo da parte della assicurazione, la compensatio opera ogni volta in cui la prestazione dovuta dal terzo abbia la funzione di rimuovere le conseguenze negative causate dall'illecito e l'autore dell'illecito possa essere chiamato a rimborsare al terzo un importo corrispondente al beneficio da quest'ultimo erogato a favore della vittima dell'illecito.
Parte attrice ha ritenuto il risarcimento del danno cumulabile con l'indennizzo in forza della diversa funzione dei due istituti: il primo assolverebbe ad una funzione riparatoria del fatto illecito, mentre il secondo ad una finalità c.d. previdenziale, in forza dell'esclusione convenzionale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nel caso di specie.
Tale interpretazione non è tuttavia condivisibile in quanto, la dedotta rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga non esclude l'applicazione della compensatio lucri cum damno, posto che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa (Cass., 30/03/2023, n. 9003).
Pertanto, escluso il cumulo del risarcimento del danno e dell'indennizzo aventi la medesima finalità riparatoria del danno subito all'esito del sinistro, dall'importo di euro 90.614,60 deve essere detratta la somma di euro 44.500,00, in quanto somme corrisposte all'attore da RE AG e da _9
(doc. 10 attore) sulla base di polizze private infortuni dirette ad elidere le conseguenze del danno
[...]
subito (all. A e B comparsa conclusionale attore). Residua dunque un danno risarcibile pari ad euro
46.114,60.
3. Sul risarcimento del danno patrimoniale
La domanda di risarcimento del danno per compromissione della capacità lavorativa specifica non può
pagina 8 di 10 invece trovare accoglimento.
Deve premettersi la distinzione tra incapacità da lavoro generica, quale invalidità tale da non consentire neppure di attendere lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (Cass.,
15/09/2023 n. 26641; Cass., 12/07/2023, n. 19922) e incapacità specifica, quale compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (Cass., 12/06/2023, n. 16628).
Parte attrice non ha fornito prova di aver subito tale danno, essendosi limitata ad affermare di svolgere, in qualità di operaio specializzato, attività di posa in opera e manutenzione di impianti per la società
[...]
industria di trasformazione di prodotti agricoli, senza allegare, né provare di aver subito Parte_3
un danno conseguenza alla capacità di lavoro specifica a seguito del sinistro stradale (ad es. producendo buste paga , 730, demansionamenti).
Il riflesso patrimoniale sulla capacità reddituale di è stato altresì escluso dal c.t.u., RT che ha evidenziato l'assenza di decurtazioni economiche a seguito dello spostamento da tecnico manutentore e conduttore di impianti in industria conserviera a mansioni direttive (pag. 16 c.t.u.).
Parte attrice ha altresì richiesto la rifusione delle spese mediche e per le cartelle cliniche, per complessivi euro 2.536,26 (2.381,91 + 152,00), nonché il risarcimento per i compensi dovuti per la perizia tecnica di parte, per euro 6.100,00.
Si ritengono condivisibili sul punto le conclusioni del consulente tecnico, il quale, chiamato a valutare la necessità e la congruità delle spese sostenute da parte attrice a seguito dell'infortunio, ha ritenuto utili e rapportabili all'evento in oggetto le attestazioni di spesa di cui ai n. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-15 dell'elenco, pari a complessivi euro 2381,91 (pag. 16 c.t.u.).
Devono altresì ritenersi riconducibili all'evento le spese di euro 152,00 sostenute per il rilascio della documentazione sanitaria di cui alle ricevute 3-14, così per un totale di euro 2.533,91.
Le spese di consulenza medico-legale di parte di euro 6.100,00 (doc. n. 16 e 17), sebbene siano costi ripetibili in quanto spese processuali (Cass. n. 26729/2024), le stesse risultano eccessive e non giustificate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e possono dunque ridursi equitativamente ad euro 2.000,00
(tenuto conto di quanto liquidato in questa sede al ctu).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
A fronte dell'esito del giudizio la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata da deve essere rigettata. Controparte_2
Il compenso del c.t.u. liquidato in corso di causa deve porsi in via definitiva a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la responsabilità di nella misura del 70% nella causazione del sinistro Controparte_1
per cui è causa;
2) condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di di euro 46.114,60 a titolo di risarcimento del danno non RT
patrimoniale residuo, ed euro 2.533,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia al saldo;
3) pone il compenso del c.t.u. liquidato in corso di causa a carico di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro;
Controparte_2
4) dichiara tenuti e condanna e in solido, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi euro RT
3.328,89 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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