Art. 3.
Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.
Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.