Articolo 3 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1060
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1971
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1971