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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 16/02/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 127/2021 depositato il 15/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avv - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 688/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 20180000453389 TARSU/TIA 2007 - PIGNORAMENTO n. 20180000453389 TARSU/TIA 2008
- PIGNORAMENTO n. 20180000453389 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A. in data 04/04/2019, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, il Sig. Ricorrente_1 per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere;
2) violazione dei principi in tema di scadenza delle concessioni per la riscossione dei tributi;
3) violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere – difetto assoluto del presupposto – difetto della intimazione ex art.50 DPR
602/1973; 4) violazione e falsa applicazione di legge – intervenuta prescrizione/decadenza del credito e della azione esattiva;
5) violazione del diritto di difesa – mancata indicazione dell'autorità e dei termini per impugnare il provvedimento;
6) nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
7) nullità per difetto di motivazione e mancata allegazione – sotto vari profili;
8) illegittimità erroneità delle somme richieste – difetto della motivazione;
9) violazione e falsa applicazione di legge – RD 639/1910 – eccesso di potere – inesistenza del presupposto – violazione del procedimento;
10) violazione e falsa applicazione di legge – inesistenza della sottoscrizione da parte del funzionario comunale responsabile della imposta;
11) violazione e falsa applicazione di legge – inesistenza della notificazione della ingiunzione.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse accolto il ricorso e, per l'effetto, che fossero annullati gli atti impugnati;
2) la condanna del resistente Concessionario, al pagamento delle spese processuali ed anche delle altre per responsabilità aggravata ex art.96 cpc, queste ultime da liquidarsi in via equitativa.
Con controdeduzioni del 25/10/2019 si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. con le quali in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita riguardo le eccezioni che afferivano la fase successiva alla notifica delle cartelle esattoriali/ingiunzioni di pagamento, essendo competente, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.
n.546/1992, il Tribunale. Contrastava punto per punto l'avverso ricorso e nelle conclusioni chiedeva in via preliminare che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione della CTP di Taranto in favore dell'AGO; nel merito, che fosse rigettato il ricorso con conferma del provvedimento impugnato;
con vittoria di spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.688 emessa in data 07/09/2020 rigettava il ricorso. Poneva a carico del ricorrente il pagamento delle spese di giudizio che liquidava in € 700,00 in favore della Soget spa in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1 con il quale riproponeva le stesse difese ed eccezioni di prime cure.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) che fosse annullata e/o riformata la sentenza impugnata;
2) che fosse condannata l'appellata Concessionaria al pagamento delle spese e compensi del doppio grado dei giudizi, con annullamento/riforma della decisione di primo grado.
Con controdeduzioni del 16/11/2022 si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. con le quali in via preliminare evidenziava che l'atto di pignoramento era stato azzerato per dichiarazione mai resa dal terzo e in quanto le ingiunzioni ad esso sottese erano state annullate ex lege – DL 119/18 e DI 41/21 in esso contenute e per tale ragione era cessata la materia del contendere.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26 Gennaio 2026 il difensore del contribuente chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla SO.G.E.T. S.p.A., nonché la richiesta formulata a verbale dal contribuente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 127/2021 depositato il 15/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avv - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 688/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 20180000453389 TARSU/TIA 2007 - PIGNORAMENTO n. 20180000453389 TARSU/TIA 2008
- PIGNORAMENTO n. 20180000453389 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A. in data 04/04/2019, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, il Sig. Ricorrente_1 per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere;
2) violazione dei principi in tema di scadenza delle concessioni per la riscossione dei tributi;
3) violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere – difetto assoluto del presupposto – difetto della intimazione ex art.50 DPR
602/1973; 4) violazione e falsa applicazione di legge – intervenuta prescrizione/decadenza del credito e della azione esattiva;
5) violazione del diritto di difesa – mancata indicazione dell'autorità e dei termini per impugnare il provvedimento;
6) nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
7) nullità per difetto di motivazione e mancata allegazione – sotto vari profili;
8) illegittimità erroneità delle somme richieste – difetto della motivazione;
9) violazione e falsa applicazione di legge – RD 639/1910 – eccesso di potere – inesistenza del presupposto – violazione del procedimento;
10) violazione e falsa applicazione di legge – inesistenza della sottoscrizione da parte del funzionario comunale responsabile della imposta;
11) violazione e falsa applicazione di legge – inesistenza della notificazione della ingiunzione.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse accolto il ricorso e, per l'effetto, che fossero annullati gli atti impugnati;
2) la condanna del resistente Concessionario, al pagamento delle spese processuali ed anche delle altre per responsabilità aggravata ex art.96 cpc, queste ultime da liquidarsi in via equitativa.
Con controdeduzioni del 25/10/2019 si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. con le quali in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita riguardo le eccezioni che afferivano la fase successiva alla notifica delle cartelle esattoriali/ingiunzioni di pagamento, essendo competente, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.
n.546/1992, il Tribunale. Contrastava punto per punto l'avverso ricorso e nelle conclusioni chiedeva in via preliminare che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione della CTP di Taranto in favore dell'AGO; nel merito, che fosse rigettato il ricorso con conferma del provvedimento impugnato;
con vittoria di spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.688 emessa in data 07/09/2020 rigettava il ricorso. Poneva a carico del ricorrente il pagamento delle spese di giudizio che liquidava in € 700,00 in favore della Soget spa in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1 con il quale riproponeva le stesse difese ed eccezioni di prime cure.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) che fosse annullata e/o riformata la sentenza impugnata;
2) che fosse condannata l'appellata Concessionaria al pagamento delle spese e compensi del doppio grado dei giudizi, con annullamento/riforma della decisione di primo grado.
Con controdeduzioni del 16/11/2022 si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. con le quali in via preliminare evidenziava che l'atto di pignoramento era stato azzerato per dichiarazione mai resa dal terzo e in quanto le ingiunzioni ad esso sottese erano state annullate ex lege – DL 119/18 e DI 41/21 in esso contenute e per tale ragione era cessata la materia del contendere.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26 Gennaio 2026 il difensore del contribuente chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla SO.G.E.T. S.p.A., nonché la richiesta formulata a verbale dal contribuente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.