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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1027/2024
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1027 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. vertente
T R A
in Parte_1 persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Ottaviano via Camillo Peano n.
22, presso lo studio degli Avv.ti Italo Stajano e Mariano Visone, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petrucci, ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica n. 9, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 15-01-2024 atto di precetto di pagamento per € 6.578,14 da parte dell'opposta, relativo al decreto ingiuntivo n. 1578/2023 emesso in data 08-03-2023 dal Giudice di Pace di Milano, munito di decreto di esecutorietà in data 11.10.2023, si opponeva a tale precetto eccependo di aver impugnato il DI poiché non era stato stipulato validamente il contratto sottostante il D.I.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente in base al titolo azionato e l'illegittimità e/o inefficacia del precetto, vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 17-04-2024, si costituiva la società convenuta, deducendo che la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi iniziata a seguito della notifica del precetto non era stata iscritta a ruolo per cui avevano perso efficacia sia il precetto che il pignoramento e chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere;
eccepiva poi l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione poiché trattandosi di titolo esecutivo giudiziale le contestazioni antecedenti il titolo erano inammissibili;
in ogni caso pendeva l'opposizione a D.I. e le doglianze erano infondate poiché il contratto posto alla base del DI era valido ed efficacie, privo di vizi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza venivano rigettate le istanze istruttorie ritenute inammissibili e fissata udienza ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 22-05-2025
(sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 189 c.p.c.
- 2 -
L'opposizione è inammissibile.
Con un unico motivo di opposizione si contesta l'esistenza stessa di un valido titolo esecutivo, nella specie un decreto ingiuntivo, poiché emesso in mancanza del contratto sottostante, pertanto deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Il titolo esecutivo azionato e posto alla base del precetto opposto è il decreto ingiuntivo n. 1578/2023 emesso in data 08-03-2023 dal Giudice di
Pace di Milano, munito di decreto di esecutorietà in data 11.10.2023, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, come appunto il decreto ingiuntivo de quo, ogni contestazione relativa al rapporto sottostante è inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto
- 3 -
proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie l'opponente contesta che la “Proposta di Contratto
Fiscale” posta alla base del d.i. era stata sottoscritta dal legale rappresentate della società opponente ma non invece le clausole contrattuali ex art.li
1341 e seg. c.c. e pertanto contestava la seconda firma del contratto, ovvero quella apposta in calce alle clausole vessatorie (in merito alla quale l'opponente dichiara di aver proposto innanzi al Tribunale di Milano giudizio di querela di falso ancora pendente).
Orbene, poiché si tratta di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, le relative doglianze – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Per questo motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia
- 4 -
agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 16.06.2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
- 5 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1027 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. vertente
T R A
in Parte_1 persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Ottaviano via Camillo Peano n.
22, presso lo studio degli Avv.ti Italo Stajano e Mariano Visone, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petrucci, ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica n. 9, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 15-01-2024 atto di precetto di pagamento per € 6.578,14 da parte dell'opposta, relativo al decreto ingiuntivo n. 1578/2023 emesso in data 08-03-2023 dal Giudice di Pace di Milano, munito di decreto di esecutorietà in data 11.10.2023, si opponeva a tale precetto eccependo di aver impugnato il DI poiché non era stato stipulato validamente il contratto sottostante il D.I.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente in base al titolo azionato e l'illegittimità e/o inefficacia del precetto, vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 17-04-2024, si costituiva la società convenuta, deducendo che la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi iniziata a seguito della notifica del precetto non era stata iscritta a ruolo per cui avevano perso efficacia sia il precetto che il pignoramento e chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere;
eccepiva poi l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione poiché trattandosi di titolo esecutivo giudiziale le contestazioni antecedenti il titolo erano inammissibili;
in ogni caso pendeva l'opposizione a D.I. e le doglianze erano infondate poiché il contratto posto alla base del DI era valido ed efficacie, privo di vizi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza venivano rigettate le istanze istruttorie ritenute inammissibili e fissata udienza ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 22-05-2025
(sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 189 c.p.c.
- 2 -
L'opposizione è inammissibile.
Con un unico motivo di opposizione si contesta l'esistenza stessa di un valido titolo esecutivo, nella specie un decreto ingiuntivo, poiché emesso in mancanza del contratto sottostante, pertanto deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Il titolo esecutivo azionato e posto alla base del precetto opposto è il decreto ingiuntivo n. 1578/2023 emesso in data 08-03-2023 dal Giudice di
Pace di Milano, munito di decreto di esecutorietà in data 11.10.2023, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, come appunto il decreto ingiuntivo de quo, ogni contestazione relativa al rapporto sottostante è inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto
- 3 -
proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie l'opponente contesta che la “Proposta di Contratto
Fiscale” posta alla base del d.i. era stata sottoscritta dal legale rappresentate della società opponente ma non invece le clausole contrattuali ex art.li
1341 e seg. c.c. e pertanto contestava la seconda firma del contratto, ovvero quella apposta in calce alle clausole vessatorie (in merito alla quale l'opponente dichiara di aver proposto innanzi al Tribunale di Milano giudizio di querela di falso ancora pendente).
Orbene, poiché si tratta di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, le relative doglianze – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Per questo motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia
- 4 -
agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 16.06.2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
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