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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1238 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni (lesioni) da RCA, e vertente T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Mennella e Raffaella Nocerino, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Torre del Greco alla via V. Veneto n. 36 - attore- e in persona del legale Controparte_1 signata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., rapp.to e difeso, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Santoro ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Nuovo Tempio n. 41
-convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo tribu
[...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 ata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 31.08.2018 alle ore 18,45 circa in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele. In particolare, l'istante evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava percorrendo la strada alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa tg. CA5914B, veniva sorpassato a destra da un motoveicolo di tipo Piaggio Vespa condotto da un uomo con a bordo una donna, entrambi dotati di casco protettivo, che svoltava repentinamente a sinistra tagliandogli la strada e facendolo rovinare al suolo.
1 Il predetto motociclo a seguito del sinistro, si allontanava repentinamente e non si fermava a prestare soccorso, rendendo impossibile la sua identificazione. Aggiungeva l'istante che veniva prontamente soccorso da una passante che senza rilasciare le sue generalità si qualificava come infermiera professionale e lo assisteva fino all'arrivo del 118, dove veniva trasportato in ospedale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti del Golfo Vesuviano” di Boscotrecase ove veniva visitato e refertato con conseguente diagnosi: “Frattura spirale prossimale del perone. Frattura spirale distale di tibia” e immediatamente trasferito presso il presidio ospedaliero “ ” e Controparte_2 dimesso in data 5.09.2018 con Si costituiva , in persona de legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda. Nel merito contestava la fondatezza della domanda e concludeva chiedendo il rigetto. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, disposta l'istruttoria con l'escussione di testi e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va inoltre rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. del CdA, in virtù delle racc.te sarr. prodotte in atti concernenti le richieste di risarcimento danni nei confronti della compagnia di ass.ni nella Controparte_1
2 qualità di impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, nonché invito alla stipula di negoziazione assistita. Va, inoltre respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro CP_1 verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso. Va inoltre premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia
- per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo
3 carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n. 13495). Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile , sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Nel caso di specie l'attore ha provveduto a sporgere formale denuncia-querela in relazione al sinistro presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata. Come, ormai, pacificamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima"(Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873). Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata nei limiti che seguono. Invero le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato la dinamica così come risultante dall'atto di citazione. Invero il primo teste, escusso all'udienza del 4- Testimone_1
12-2023, oltre ad indicare il luogo, l'ora e la data dell'evento, e a confermare le circostanze dei vari capi di prova ha precisato che “la vespa di colore bianco improvvisamente effettuava un cambio di direzione per svoltare sinistra dove è situato il parcheggio del supermercato tagliando la strada alla vespa CP_3
4 blu. Preciso che io mi trovavo dietro in fila alle due vespe Piaggio;
” e inoltre precisava “…mi sono trattenuto fino all'arrivo del 118 che lo ha trasportato in Ospedale. Preciso, altresì, che entrambi i ciclomotori erano dotati di targa ma non sono riuscito a vedere la targa della vespa che ha causato il sinistro in quanto ho dovuto arrestare la marcia perché il era caduto Pt_1 davanti al mio furgone”. Tali circostanze oltre ad essere confermate dal secondo teste escusso , hanno trovato riscontro nel verbale di Testimone_2
P.S. n. 2018049902 dell'Ospedale di Boscotrecase da cui si evince che circa un'ora dopo il fatto l'attore ha riferito ai sanitari di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con omissione di soccorso e responsabilità di terzi. Quanto alla dinamica, dalle dichiarazioni testimoniali sembra emergere che il motociclo su cui viaggiava l'attore veniva urtato da un motociclo che in fase di soprasso gli tagliava la strada girando repentinamente a sinistra, facendolo rovinare al suolo. In conclusione, non si ritiene siano emersi dall'istruttoria elementi per affermare la responsabilità del motociclo Piaggio Vespa, su cui viaggiava l'attore atteso il descritto comportamento di guida del veicolo non identificato. Deve, quindi, essere affermata la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento. Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che che Parte_1 aveva 51 anni all'epoca del sinistro (31.08.2018), ha riportato in conseguenza dello stesso sul piano anatomo-patologico:
“postumi di frattura spiroidale della diafisi tibiale e dell'epifisi prossimale del perone e di frattura composta del malleolo mediale a sinistra, Operato il giorno 03/09/2018 di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato”. Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico di ufficio - che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite - è derivato a Pt_1
una inabilità temporanea totale di giorni
[...] inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75% una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50% e di 30 giorni al 25%. Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dal danneggiato (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - nella
5 misura del 10% e, quindi, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 28.218,00, (in € 19.593,00 per invalidità permanente al 10% in un soggetto leso di 51 anni, euro 3.450,00 per invalidità temporanea totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 862,50 per inabilità temporanea parziale al 25%). Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio
6 del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Al danneggiato spetta poi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 3.026,98 per le spese mediche ritenute congrue dal ctu. In definitiva al danneggiato spetterà l'importo totale pari ad euro 31.244,98. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria
7 via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 31.244,98 al momento dell'incidente (31.08.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 31.08.2018 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore, di € 31.244,98. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre euro 554,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore degli avv.ti dall'avv. Luigi Mennella e dall'avv. Raffaella Nocerino dichiaratasi anticipatari;
-pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore.
[...]
Torre Annunziata, 28 novembre 2025. ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Mennella e Raffaella Nocerino, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Torre del Greco alla via V. Veneto n. 36 - attore- e in persona del legale Controparte_1 signata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., rapp.to e difeso, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Santoro ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Nuovo Tempio n. 41
-convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo tribu
[...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 ata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 31.08.2018 alle ore 18,45 circa in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele. In particolare, l'istante evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava percorrendo la strada alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa tg. CA5914B, veniva sorpassato a destra da un motoveicolo di tipo Piaggio Vespa condotto da un uomo con a bordo una donna, entrambi dotati di casco protettivo, che svoltava repentinamente a sinistra tagliandogli la strada e facendolo rovinare al suolo.
1 Il predetto motociclo a seguito del sinistro, si allontanava repentinamente e non si fermava a prestare soccorso, rendendo impossibile la sua identificazione. Aggiungeva l'istante che veniva prontamente soccorso da una passante che senza rilasciare le sue generalità si qualificava come infermiera professionale e lo assisteva fino all'arrivo del 118, dove veniva trasportato in ospedale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti del Golfo Vesuviano” di Boscotrecase ove veniva visitato e refertato con conseguente diagnosi: “Frattura spirale prossimale del perone. Frattura spirale distale di tibia” e immediatamente trasferito presso il presidio ospedaliero “ ” e Controparte_2 dimesso in data 5.09.2018 con Si costituiva , in persona de legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda. Nel merito contestava la fondatezza della domanda e concludeva chiedendo il rigetto. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, disposta l'istruttoria con l'escussione di testi e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va inoltre rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. del CdA, in virtù delle racc.te sarr. prodotte in atti concernenti le richieste di risarcimento danni nei confronti della compagnia di ass.ni nella Controparte_1
2 qualità di impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, nonché invito alla stipula di negoziazione assistita. Va, inoltre respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro CP_1 verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso. Va inoltre premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia
- per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo
3 carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n. 13495). Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile , sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Nel caso di specie l'attore ha provveduto a sporgere formale denuncia-querela in relazione al sinistro presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata. Come, ormai, pacificamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima"(Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873). Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata nei limiti che seguono. Invero le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato la dinamica così come risultante dall'atto di citazione. Invero il primo teste, escusso all'udienza del 4- Testimone_1
12-2023, oltre ad indicare il luogo, l'ora e la data dell'evento, e a confermare le circostanze dei vari capi di prova ha precisato che “la vespa di colore bianco improvvisamente effettuava un cambio di direzione per svoltare sinistra dove è situato il parcheggio del supermercato tagliando la strada alla vespa CP_3
4 blu. Preciso che io mi trovavo dietro in fila alle due vespe Piaggio;
” e inoltre precisava “…mi sono trattenuto fino all'arrivo del 118 che lo ha trasportato in Ospedale. Preciso, altresì, che entrambi i ciclomotori erano dotati di targa ma non sono riuscito a vedere la targa della vespa che ha causato il sinistro in quanto ho dovuto arrestare la marcia perché il era caduto Pt_1 davanti al mio furgone”. Tali circostanze oltre ad essere confermate dal secondo teste escusso , hanno trovato riscontro nel verbale di Testimone_2
P.S. n. 2018049902 dell'Ospedale di Boscotrecase da cui si evince che circa un'ora dopo il fatto l'attore ha riferito ai sanitari di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con omissione di soccorso e responsabilità di terzi. Quanto alla dinamica, dalle dichiarazioni testimoniali sembra emergere che il motociclo su cui viaggiava l'attore veniva urtato da un motociclo che in fase di soprasso gli tagliava la strada girando repentinamente a sinistra, facendolo rovinare al suolo. In conclusione, non si ritiene siano emersi dall'istruttoria elementi per affermare la responsabilità del motociclo Piaggio Vespa, su cui viaggiava l'attore atteso il descritto comportamento di guida del veicolo non identificato. Deve, quindi, essere affermata la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento. Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che che Parte_1 aveva 51 anni all'epoca del sinistro (31.08.2018), ha riportato in conseguenza dello stesso sul piano anatomo-patologico:
“postumi di frattura spiroidale della diafisi tibiale e dell'epifisi prossimale del perone e di frattura composta del malleolo mediale a sinistra, Operato il giorno 03/09/2018 di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato”. Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico di ufficio - che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite - è derivato a Pt_1
una inabilità temporanea totale di giorni
[...] inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75% una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50% e di 30 giorni al 25%. Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dal danneggiato (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - nella
5 misura del 10% e, quindi, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 28.218,00, (in € 19.593,00 per invalidità permanente al 10% in un soggetto leso di 51 anni, euro 3.450,00 per invalidità temporanea totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 862,50 per inabilità temporanea parziale al 25%). Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio
6 del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Al danneggiato spetta poi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 3.026,98 per le spese mediche ritenute congrue dal ctu. In definitiva al danneggiato spetterà l'importo totale pari ad euro 31.244,98. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria
7 via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 31.244,98 al momento dell'incidente (31.08.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 31.08.2018 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore, di € 31.244,98. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre euro 554,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore degli avv.ti dall'avv. Luigi Mennella e dall'avv. Raffaella Nocerino dichiaratasi anticipatari;
-pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore.
[...]
Torre Annunziata, 28 novembre 2025. ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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