Articolo 37 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 36Articolo 36
Versione
22 maggio 1951
Art. 37. (Competenza della Corte di assise).

L' art. 29 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale .
Appartiene altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396 , 397 , 442 , 571 e 572 del Codice penale , se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone".
Entrata in vigore il 22 maggio 1951