Art. 37. (Competenza della Corte di assise).
L' art. 29 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale .
Appartiene altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396 , 397 , 442 , 571 e 572 del Codice penale , se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone".
L' art. 29 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale .
Appartiene altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396 , 397 , 442 , 571 e 572 del Codice penale , se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone".