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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 816/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene De Simio, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in data 7/2/2025;
- Ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Federico CP_1 C.F._2
Valori, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 12/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria integrativa e nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.”; si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. “1) Assegnare in via definitiva la casa coniugale di Monte San Pietrangeli alla signora
unitamente al figlio oggi disoccupato e non autosufficiente;
2) Disporre a carico Parte_1 Controparte_2 del un contributo mensile di €. 250,00 in favore della signora a titolo di contribuzione delle CP_1 Pt_1 spese dalla stessa anticipate giornalmente per il soddisfacimento delle esigenze del figlio maggiorenne oggi disoccupato, oltre al rimborso nella 5 misura del 50% delle spese straordinarie, assolvendo in tal modo al dovere genitoriale di sostegno materiale e morale, in attesa di una prossima stabile occupazione del ragazzo;
3) Disporre che tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della che continuerà ad occupare l'immobile Pt_1 con il figlio 4) Ordinare al di trasferire il ricovero dei cavalli presso altro immobile CP_2 CP_1 esterno alla proprietà di c.da San Martino;
5) Ordinare al la cessazione di ogni atteggiamento avente sentore CP_1 di vessazione e/o persecuzione, quale, ad esempio, il trattenere per sé le fatture relative alle utenze domestiche impedendo il pagamento diretto alla che teme per il distacco e/o per la sospensione delle relative forniture;
6) Pt_1
Ordinare al di provvedere senza indugio alla chiusura del conto corrente cointestato, come dallo stesso preteso CP_1 da parte della Con riserva di proporre idoneo ricorso per la modifica delle disposizioni della separazione Pt_1 laddove il Presidente assegnava al porzione dell'immobile adibito a stalla – ricovero dei cavalli, stante CP_1
l'adiacenza del locale alla casa coniugale ed il permanere della conflittualità e prevaricazione del nei confronti CP_1 della e del figlio Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Pt_1 CP_2
PER PARTE RESISTENTE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria integrativa e nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.” ; si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. “1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. e con essa di CP_1 tutti i beni mobili esistenti all'interno della predetta abitazione e per l'effetto ordinare alla di trasferire la Pt_1 propria residenza nel termine che sarà stabilito dalla S.V. Ill.ma; disporre che alcun contributo mensile sia posto a carico di per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio CP_1 Controparte_2 tenuto conto del fatto che quest'ultimo non risulta essere disoccupato e comunque risulta essere in grado di trovare idonea soluzione lavorativa;
2) in subordine, in caso di rigetto della principale istanza, confermare le statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali in punto al versamento della somma di €. 100,00 per il mantenimento del figlio
3) rigettare la domanda della sig.ra volta ad ottenere il trasferimento del ricovero dei cavalli presso CP_2 Pt_1 altro immobile esterno alla proprietà di c.da San Martino e per l'effetto confermare l'assegnazione del capanno adibito
a stalla in favore del Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 2 1. Con ricorso depositato in data 28/4/2021 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha CP_1 contratto matrimonio il 25/6/1994 a Sant'Elpidio a Mare – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1994, Numero 19, Parte II, Serie A.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che: a) dall' unione matrimoniale è nato un figlio il 6/6/1998, maggiorenne e tuttavia non Controparte_2 ancora economicamente indipendente;
b) a seguito del matrimonio, i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile in comproprietà tra gli stessi sito a Monte San Pietrangeli in c.da San Martino n. 59; c) in costanza di matrimonio i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati sino a rendere la convivenza intollerabile;
d) svolge Parte_1 regolare attività lavorativa ed è pertanto economicamente indipendente;
la stessa nell'attualità provvede in via esclusiva alle esigenze del figlio , ancora disoccupato (nonostante si CP_2 sia attivato per la ricerca di un lavoro stabile).
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “1) Assegnare la casa coniugale di Monte San Pietrangeli alla signora unitamente al figlio oggi Parte_1 Controparte_2 disoccupato e non autosufficiente;
2) Disporre a carico del un contributo mensile di €. 250,00 in favore CP_1 della signora a titolo di contribuzione delle spese dalla stessa anticipate giornalmente per il Pt_1 soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio maggiorenne oggi disoccupato, assolvendo in tal modo al dovere genitoriale di sostegno materiale e morale, in attesa di una prossima stabile occupazione del ragazzo;
3) Disporre che tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale restino nella disponibilità della Pt_1 che continuerà ad occupare l'immobile con il figlio 4) Ordinare al di dover trasferire CP_2 CP_1 la propria residenza e provvedere al prelievo di ogni effetto personale e di sua esclusiva proprietà, entro e non oltre due settimane dall'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti”.
2. Il resistente - costituitosi in giudizio già nella fase presidenziale, senza CP_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione, formulando richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che: a) tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale;
b) la casa coniugale è in comproprietà tra i coniugi nella misura di ½ ciascuno
(nonostante il abbia fornito un contributo maggiore per l'acquisto della stessa rispetto CP_1 alla e si compone, oltre che dell'abitazione principale, di due pertinenze (di cui una Pt_1 costituita da una “stalla, ove sono attualmente ricoverati 2 cavalli di esclusiva proprietà del resistente” costruita a spese esclusive del quale “unico titolare dell'omonima azienda”); b) CP_1 CP_1
3 lavora come operaio presso un calzaturificio e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro
1.400 – pur avendo visto ridotti i propri redditi a seguito della pandemia Covid-19 per essere stato collocato in cassa integrazione;
c) la lavora come operaia ed ha una capacità Pt_1 reddituale analoga a quella del resistente;
d) il ha sempre provveduto al pagamento delle CP_1 utenze della casa familiare e delle spese necessarie per il figlio;
e) nell'attualità non sussistono i presupposti per porre a carico del padre un obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio
, poiché lo stesso – dopo aver conseguito il diploma di perito agrario ha sempre CP_2 svolto lavori temporanei (dapprima presso un'azienda vinicola e successivamente come operaio)
- mentre nell'attualità risulta assunto con contratto a tempo determinato presso un vivaio;
b) il figlio , inoltre, non si è adeguatamente attivato per la ricercare un'occupazione CP_2 lavorativa stabile - essendosi limitato ad inviare il curriculum ad agenzie interinali ed avendo rifiutato immotivatamente la proposta di lavorare come dipendente della medesima società presso cui è assunto il Damen.
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “1) pronunciare la separazione tra i coniugi
e ; 2) disporre che alcun contributo mensile sia posto a carico di così CP_1 Parte_1 CP_1 come richiesto dalla ricorrente, per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio
[...]
tenuto conto del fatto che quest'ultimo non risulta essere disoccupato e comunque risulta essere in grado di CP_2 trovare idonea soluzione lavorativa;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. e CP_1 con essa di tutti i beni mobili esistenti all'interno della predetta abitazione. 4) ordinare alla sig.ra di trasferire Pt_1 la propria residenza e provvedere al prelievo di ogni effetto personale di sua esclusiva proprietà nel termine che sarà stabilito dalla S.V. Ill.ma.”.
3. All'udienza presidenziale tenutasi il 22/7/2021 con ordinanza emessa in data 29/7/2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati - disponendo in via provvisoria l'assegnazione a della casa coniugale “con esclusione del capanno adibito a stalla, che resterà nella disponibilità del Parte_1 resistente” e l'obbligo di di versare a titolo di mantenimento del figlio la CP_1 CP_2 somma mensile complessiva di euro 100, oltre che di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente - con memoria integrativa depositata il Parte_1
14/9/2021 - oltre ad insistere nelle difese già svolte, ha precisato come la mancanza di autosufficienza economica del figlio non sia allo stesso imputabile, essendosi il ragazzo CP_2 adoperato per reperire un'occupazione stabile con scarsi risultati in ragione del “difficile momento di crisi nazionale”. Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto come il abbia tenuto condotte lesive della CP_1 riservatezza della avendo installato telecamere “direzionate verso la casa coniugale e non anche verso Pt_1 il ricovero dei cavalli” e sostato con la propria autovettura nell'area antistante l'abitazione coniugale. Per
4 tali ragioni con la memoria integrativa la ricorrente ha integrato le conclusioni in precedenza rassegnate, domandando di: “5) Ordinare al la rimozione delle telecamere installate nella proprietà di CP_1
c.da San Martino e/o direzionarle in modalità fissa verso il locale stalla;
6) Disporre che il cessi ogni CP_1 atteggiamento avente sentore di vessazione e/o persecuzione, quale, ad esempio, il permanere in macchina tutta la notte di fronte alla casa coniugale e/o all'interno della proprietà di Monte San Pietrangeli, c.da San Martino n. 59”.
Il resistente - con memoria integrativa depositata in data 14/10/2021 - ha insistito in CP_1 tutte le domande e difese già svolte, precisando come il figlio sia da ritenere CP_2 economicamente indipendente anche in ragione dell'intervenuta proroga dell'attuale contratto di lavoro sino al mese di dicembre 2021 - con previsione della possibilità di ulteriore rinnovo. Lo stesso ha, altresì, dedotto come le telecamere di cui la ha lamentato la presenza siano state rimosse e Pt_1 come la sosta in auto dinanzi all'abitazione familiare abbia riguardato un unico episodio in cui il
“recatosi nella proprietà per controllare i cavalli è stato improvvisamente colto da un malore, unico motivo per CP_1 cui si è fermato all'interno della propria autovettura”. Per tali ragioni ha integrato le conclusioni in precedenza rassegnate, domandando “3) in subordine, in caso di rigetto della principale istanza, confermare le statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali in punto al versamento della somma di €. 100,00 per il mantenimento del figlio e circa l'assegnazione del capanno adibito a stalla in favore del . CP_2 CP_1
A seguito della prima udienza svolta innanzi al giudice istruttore il 4/11/2021, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 518/2021 pubblicata in data 16/11/2021 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la ricorrente , oltre ad insistere nelle difese già Parte_1 svolte ha dedotto che “stante l'assegnazione al resistente del locale adibito a stalla, è costretta a subire la presenza del ed i relativi quotidiani soprusi” ed, altresì, che il ha rifiutato la consegna delle fatture CP_1 CP_1 relative alle utenze domestiche alla “pretendendo il trasferimento delle somme necessarie per provvedere Pt_1 egli stesso al pagamento”, non consentendo la chiusura del conto corrente cointestato tra le parti. Per le esposte ragioni la ricorrente ha ulteriormente modificato le conclusioni come segue: “1) Assegnare in via definitiva la casa coniugale di Monte San Pietrangeli alla signora unitamente al figlio Parte_1 [...]
oggi disoccupato e non autosufficiente;
2) Disporre a carico del un contributo mensile di €. CP_2 CP_1
250,00 in favore della signora a titolo di contribuzione delle spese dalla stessa anticipate giornalmente per il Pt_1 soddisfacimento delle esigenze del figlio maggiorenne oggi disoccupato, oltre al rimborso nella 5 misura del 50% delle spese straordinarie, assolvendo in tal modo al dovere genitoriale di sostegno materiale e morale, in attesa di una prossima stabile occupazione del ragazzo;
3) Disporre che tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della che continuerà ad occupare l'immobile con il figlio 4) Ordinare al Pt_1 CP_2 CP_1 di trasferire il ricovero dei cavalli presso altro immobile esterno alla proprietà di c.da San Martino;
5)
[...]
5 Ordinare al la cessazione di ogni atteggiamento avente sentore di vessazione e/o persecuzione, quale, ad
CP_1 esempio, il trattenere per sé le fatture relative alle utenze domestiche impedendo il pagamento diretto alla che Pt_1 teme per il distacco e/o per la sospensione delle relative forniture;
6) Ordinare al di provvedere senza indugio
CP_1 alla chiusura del conto corrente cointestato, come dallo stesso preteso da parte della Con riserva di proporre Pt_1 idoneo ricorso per la modifica delle disposizioni della separazione laddove il Presidente assegnava al porzione
CP_1 dell'immobile adibito a stalla – ricovero dei cavalli, stante l'adiacenza del locale alla casa coniugale ed il permanere della conflittualità e prevaricazione del nei confronti della e del figlio Con vittoria di
CP_1 Pt_1 CP_2 spese, diritti ed onorari di causa”.
Il con la propria memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito in tutte le difese già svolte, CP_1 dando atto, quanto alle utenze domestiche, di dovere egli stesso provvedere al pagamento (non avendo la proceduto alla volturazione a proprio nome) e quanto alla presenza quotidiana Pt_1 presso la casa coniugale di recarvisi esclusivamente per accudire gli animali di relativa proprietà collocati nella stalla. Lo stesso ha, pertanto, domandando ad integrazione di quanto precedentemente chiesto di “3) rigettare la domanda della sig.ra volta ad ottenere il trasferimento del Pt_1 ricovero dei cavalli presso altro immobile esterno alla proprietà di c.da San Martino e per l'effetto confermare
l'assegnazione del capanno adibito a stalla in favore del . CP_1
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 9/6/2022 – sono state ammesse solo parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione ad INPS dell'estratto conto contributivo (relativo agli ultimi 3 anni) riferito a
[...]
. Alla successiva udienza del 6/7/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle CP_2 conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 12/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 518/2021 emessa in data 11/11/2021 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Va preliminarmente rigettata la domanda svolta dalla ricorrente di porre a Parte_1 carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 CP_2
(nato il [...], dell'età di anni 26) - sul presupposto della dedotta mancata autosufficienza economica dello stesso.
Al riguardo va rilevato che ai sensi degli artt. 316 ss. c.c. i genitori hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del
6 perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Pertanto, secondo la giurisprudenza attualmente prevalente, il diritto al mantenimento cessa quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia inizi a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, che gli garantisca una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato - tale da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n.
18974/2013). Nel momento in cui il figlio inizia un lavoro stabile, conforme alla professionalità acquisita e con prospettiva di continuità, perde il diritto al mantenimento (cfr. Cass. 5088 del
5/3/2018). Secondo la giurisprudenza di legittimità l'indipendenza può configurarsi anche in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratto a termine e guadagni contenuti
(Cass. n. 13354/2017), in particolare con contratto stagionale (Cass. 1585/2014), con contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d. lgs n. 368 del 1999 (contratto di formazione dei medici specializzandi), non riconducibile ad una semplice borsa di studio, con contratto part-time a tempo indeterminato (Cass. n. 11186/2020) o, addirittura, in presenza di rapporti di lavoro di collaborazione continuativa, qualora risulti una adeguata capacità reddituale del figlio (Cass.
24498/2006). In sostanza, l'indipendenza economica è ritenuta sussistente, laddove il figlio svolga un'attività lavorativa anche a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando essa implichi il rinnovo periodico del rapporto di lavoro ed un adeguata retribuzione.
Infatti, ragione dei doveri gravanti sui figli adulti, può ritenersi ormai acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in una col “principio di autoresponsabilità” (Cass. 17183/2020; Cass. 24391/2024): ne segue che in ordine al permanere o meno dell'obbligo di mantenimento nessun rilievo può essere attribuito neppure all'agiata situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio e non sulle capacità reddituali dell'obbligato (Cass. 25 settembre 2017, n. 22314).
Inoltre, in presenza di figli maggiorenni la legittimazione ad agire per far valere il diritto al mantenimento appartiene in via concorrente al figlio ed al coniuge con lo stesso convivente. (cfr.
Cass. n. 18869/2014) ed, in ambo i casi, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne è a carico del richiedente - il quale deve dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica (che è la precondizione del diritto preteso), ma anche che il ragazzo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età,
7 quindi, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. 24391/2024).
Ciò premesso nel caso di specie si ritiene venuto meno l'obbligo di di provvedere al CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne . CP_2
Risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti che il ragazzo (prossimo ai 27 anni di età) - abbandonati gli studi dopo avere conseguito il diploma di perito agrario - ha svolto dapprima lavori occasionali a tempo determinato e dall'anno 2021 è sempre stato occupato presso un vivaio (con contratto a termine oggetto di successivi rinnovi) – in relazione al quale ha percepito per l'anno 2022 un reddito pari ad euro 12.098,13 (cfr. estratto previdenziale INPS).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, difettano in specie i presupposti per porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , CP_1 Controparte_2 divenuto economicamente indipendente.
6. Quanto alle reciproche domande svolte dalle parti, di assegnazione della casa familiare, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. I , 24/06/2022 , n. 20452 – vedi anche sul punto Cass.
25604/2018 Cass. 19347/2016; conforma anche giurisprudenza di merito secondo cui “allorchè i figli conviventi maggiorenni diventano economicamente indipendenti, il genitore assegnatario, anche se privo di occupazione e di altra dimora, perde l'assegnazione della casa coniugale” cfr. Trib. di Lecce, 11 settembre 2015).
Ne segue che in difetto dei citati presupposti – avendo in specie il figlio maggiorenne raggiunto l'indipendenza economica (cfr. punto 5 della presente sentenza) - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione ed il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. n.10453/2022; sul punto anche Cass. 16398/2007).
7. Quanto alle ulteriori domande svolte dalle parti, le stesse (oltre a risultare parzialmente assorbite dalle considerazioni svolte al punto n. 7 della presente sentenza) vanno dichiarate inammissibili - essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento speciale di separazione, su domande di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c. con la domanda principale, soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale Varese del
8 4/1/2012), tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio di separazione.
8. Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA la domanda svolta dalla ricorrente di accertamento dell'obbligo di di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne;
Controparte_2
RIGETTA le domande di assegnazione della casa coniugale svolte da entrambe le parti;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 816/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene De Simio, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in data 7/2/2025;
- Ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Federico CP_1 C.F._2
Valori, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 12/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria integrativa e nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.”; si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. “1) Assegnare in via definitiva la casa coniugale di Monte San Pietrangeli alla signora
unitamente al figlio oggi disoccupato e non autosufficiente;
2) Disporre a carico Parte_1 Controparte_2 del un contributo mensile di €. 250,00 in favore della signora a titolo di contribuzione delle CP_1 Pt_1 spese dalla stessa anticipate giornalmente per il soddisfacimento delle esigenze del figlio maggiorenne oggi disoccupato, oltre al rimborso nella 5 misura del 50% delle spese straordinarie, assolvendo in tal modo al dovere genitoriale di sostegno materiale e morale, in attesa di una prossima stabile occupazione del ragazzo;
3) Disporre che tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della che continuerà ad occupare l'immobile Pt_1 con il figlio 4) Ordinare al di trasferire il ricovero dei cavalli presso altro immobile CP_2 CP_1 esterno alla proprietà di c.da San Martino;
5) Ordinare al la cessazione di ogni atteggiamento avente sentore CP_1 di vessazione e/o persecuzione, quale, ad esempio, il trattenere per sé le fatture relative alle utenze domestiche impedendo il pagamento diretto alla che teme per il distacco e/o per la sospensione delle relative forniture;
6) Pt_1
Ordinare al di provvedere senza indugio alla chiusura del conto corrente cointestato, come dallo stesso preteso CP_1 da parte della Con riserva di proporre idoneo ricorso per la modifica delle disposizioni della separazione Pt_1 laddove il Presidente assegnava al porzione dell'immobile adibito a stalla – ricovero dei cavalli, stante CP_1
l'adiacenza del locale alla casa coniugale ed il permanere della conflittualità e prevaricazione del nei confronti CP_1 della e del figlio Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Pt_1 CP_2
PER PARTE RESISTENTE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria integrativa e nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.” ; si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. “1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. e con essa di CP_1 tutti i beni mobili esistenti all'interno della predetta abitazione e per l'effetto ordinare alla di trasferire la Pt_1 propria residenza nel termine che sarà stabilito dalla S.V. Ill.ma; disporre che alcun contributo mensile sia posto a carico di per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio CP_1 Controparte_2 tenuto conto del fatto che quest'ultimo non risulta essere disoccupato e comunque risulta essere in grado di trovare idonea soluzione lavorativa;
2) in subordine, in caso di rigetto della principale istanza, confermare le statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali in punto al versamento della somma di €. 100,00 per il mantenimento del figlio
3) rigettare la domanda della sig.ra volta ad ottenere il trasferimento del ricovero dei cavalli presso CP_2 Pt_1 altro immobile esterno alla proprietà di c.da San Martino e per l'effetto confermare l'assegnazione del capanno adibito
a stalla in favore del Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 2 1. Con ricorso depositato in data 28/4/2021 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha CP_1 contratto matrimonio il 25/6/1994 a Sant'Elpidio a Mare – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 1994, Numero 19, Parte II, Serie A.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che: a) dall' unione matrimoniale è nato un figlio il 6/6/1998, maggiorenne e tuttavia non Controparte_2 ancora economicamente indipendente;
b) a seguito del matrimonio, i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile in comproprietà tra gli stessi sito a Monte San Pietrangeli in c.da San Martino n. 59; c) in costanza di matrimonio i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati sino a rendere la convivenza intollerabile;
d) svolge Parte_1 regolare attività lavorativa ed è pertanto economicamente indipendente;
la stessa nell'attualità provvede in via esclusiva alle esigenze del figlio , ancora disoccupato (nonostante si CP_2 sia attivato per la ricerca di un lavoro stabile).
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “1) Assegnare la casa coniugale di Monte San Pietrangeli alla signora unitamente al figlio oggi Parte_1 Controparte_2 disoccupato e non autosufficiente;
2) Disporre a carico del un contributo mensile di €. 250,00 in favore CP_1 della signora a titolo di contribuzione delle spese dalla stessa anticipate giornalmente per il Pt_1 soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio maggiorenne oggi disoccupato, assolvendo in tal modo al dovere genitoriale di sostegno materiale e morale, in attesa di una prossima stabile occupazione del ragazzo;
3) Disporre che tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale restino nella disponibilità della Pt_1 che continuerà ad occupare l'immobile con il figlio 4) Ordinare al di dover trasferire CP_2 CP_1 la propria residenza e provvedere al prelievo di ogni effetto personale e di sua esclusiva proprietà, entro e non oltre due settimane dall'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti”.
2. Il resistente - costituitosi in giudizio già nella fase presidenziale, senza CP_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione, formulando richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che: a) tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale;
b) la casa coniugale è in comproprietà tra i coniugi nella misura di ½ ciascuno
(nonostante il abbia fornito un contributo maggiore per l'acquisto della stessa rispetto CP_1 alla e si compone, oltre che dell'abitazione principale, di due pertinenze (di cui una Pt_1 costituita da una “stalla, ove sono attualmente ricoverati 2 cavalli di esclusiva proprietà del resistente” costruita a spese esclusive del quale “unico titolare dell'omonima azienda”); b) CP_1 CP_1
3 lavora come operaio presso un calzaturificio e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro
1.400 – pur avendo visto ridotti i propri redditi a seguito della pandemia Covid-19 per essere stato collocato in cassa integrazione;
c) la lavora come operaia ed ha una capacità Pt_1 reddituale analoga a quella del resistente;
d) il ha sempre provveduto al pagamento delle CP_1 utenze della casa familiare e delle spese necessarie per il figlio;
e) nell'attualità non sussistono i presupposti per porre a carico del padre un obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio
, poiché lo stesso – dopo aver conseguito il diploma di perito agrario ha sempre CP_2 svolto lavori temporanei (dapprima presso un'azienda vinicola e successivamente come operaio)
- mentre nell'attualità risulta assunto con contratto a tempo determinato presso un vivaio;
b) il figlio , inoltre, non si è adeguatamente attivato per la ricercare un'occupazione CP_2 lavorativa stabile - essendosi limitato ad inviare il curriculum ad agenzie interinali ed avendo rifiutato immotivatamente la proposta di lavorare come dipendente della medesima società presso cui è assunto il Damen.
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “1) pronunciare la separazione tra i coniugi
e ; 2) disporre che alcun contributo mensile sia posto a carico di così CP_1 Parte_1 CP_1 come richiesto dalla ricorrente, per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio
[...]
tenuto conto del fatto che quest'ultimo non risulta essere disoccupato e comunque risulta essere in grado di CP_2 trovare idonea soluzione lavorativa;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. e CP_1 con essa di tutti i beni mobili esistenti all'interno della predetta abitazione. 4) ordinare alla sig.ra di trasferire Pt_1 la propria residenza e provvedere al prelievo di ogni effetto personale di sua esclusiva proprietà nel termine che sarà stabilito dalla S.V. Ill.ma.”.
3. All'udienza presidenziale tenutasi il 22/7/2021 con ordinanza emessa in data 29/7/2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati - disponendo in via provvisoria l'assegnazione a della casa coniugale “con esclusione del capanno adibito a stalla, che resterà nella disponibilità del Parte_1 resistente” e l'obbligo di di versare a titolo di mantenimento del figlio la CP_1 CP_2 somma mensile complessiva di euro 100, oltre che di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente - con memoria integrativa depositata il Parte_1
14/9/2021 - oltre ad insistere nelle difese già svolte, ha precisato come la mancanza di autosufficienza economica del figlio non sia allo stesso imputabile, essendosi il ragazzo CP_2 adoperato per reperire un'occupazione stabile con scarsi risultati in ragione del “difficile momento di crisi nazionale”. Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto come il abbia tenuto condotte lesive della CP_1 riservatezza della avendo installato telecamere “direzionate verso la casa coniugale e non anche verso Pt_1 il ricovero dei cavalli” e sostato con la propria autovettura nell'area antistante l'abitazione coniugale. Per
4 tali ragioni con la memoria integrativa la ricorrente ha integrato le conclusioni in precedenza rassegnate, domandando di: “5) Ordinare al la rimozione delle telecamere installate nella proprietà di CP_1
c.da San Martino e/o direzionarle in modalità fissa verso il locale stalla;
6) Disporre che il cessi ogni CP_1 atteggiamento avente sentore di vessazione e/o persecuzione, quale, ad esempio, il permanere in macchina tutta la notte di fronte alla casa coniugale e/o all'interno della proprietà di Monte San Pietrangeli, c.da San Martino n. 59”.
Il resistente - con memoria integrativa depositata in data 14/10/2021 - ha insistito in CP_1 tutte le domande e difese già svolte, precisando come il figlio sia da ritenere CP_2 economicamente indipendente anche in ragione dell'intervenuta proroga dell'attuale contratto di lavoro sino al mese di dicembre 2021 - con previsione della possibilità di ulteriore rinnovo. Lo stesso ha, altresì, dedotto come le telecamere di cui la ha lamentato la presenza siano state rimosse e Pt_1 come la sosta in auto dinanzi all'abitazione familiare abbia riguardato un unico episodio in cui il
“recatosi nella proprietà per controllare i cavalli è stato improvvisamente colto da un malore, unico motivo per CP_1 cui si è fermato all'interno della propria autovettura”. Per tali ragioni ha integrato le conclusioni in precedenza rassegnate, domandando “3) in subordine, in caso di rigetto della principale istanza, confermare le statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali in punto al versamento della somma di €. 100,00 per il mantenimento del figlio e circa l'assegnazione del capanno adibito a stalla in favore del . CP_2 CP_1
A seguito della prima udienza svolta innanzi al giudice istruttore il 4/11/2021, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 518/2021 pubblicata in data 16/11/2021 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la ricorrente , oltre ad insistere nelle difese già Parte_1 svolte ha dedotto che “stante l'assegnazione al resistente del locale adibito a stalla, è costretta a subire la presenza del ed i relativi quotidiani soprusi” ed, altresì, che il ha rifiutato la consegna delle fatture CP_1 CP_1 relative alle utenze domestiche alla “pretendendo il trasferimento delle somme necessarie per provvedere Pt_1 egli stesso al pagamento”, non consentendo la chiusura del conto corrente cointestato tra le parti. Per le esposte ragioni la ricorrente ha ulteriormente modificato le conclusioni come segue: “1) Assegnare in via definitiva la casa coniugale di Monte San Pietrangeli alla signora unitamente al figlio Parte_1 [...]
oggi disoccupato e non autosufficiente;
2) Disporre a carico del un contributo mensile di €. CP_2 CP_1
250,00 in favore della signora a titolo di contribuzione delle spese dalla stessa anticipate giornalmente per il Pt_1 soddisfacimento delle esigenze del figlio maggiorenne oggi disoccupato, oltre al rimborso nella 5 misura del 50% delle spese straordinarie, assolvendo in tal modo al dovere genitoriale di sostegno materiale e morale, in attesa di una prossima stabile occupazione del ragazzo;
3) Disporre che tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della che continuerà ad occupare l'immobile con il figlio 4) Ordinare al Pt_1 CP_2 CP_1 di trasferire il ricovero dei cavalli presso altro immobile esterno alla proprietà di c.da San Martino;
5)
[...]
5 Ordinare al la cessazione di ogni atteggiamento avente sentore di vessazione e/o persecuzione, quale, ad
CP_1 esempio, il trattenere per sé le fatture relative alle utenze domestiche impedendo il pagamento diretto alla che Pt_1 teme per il distacco e/o per la sospensione delle relative forniture;
6) Ordinare al di provvedere senza indugio
CP_1 alla chiusura del conto corrente cointestato, come dallo stesso preteso da parte della Con riserva di proporre Pt_1 idoneo ricorso per la modifica delle disposizioni della separazione laddove il Presidente assegnava al porzione
CP_1 dell'immobile adibito a stalla – ricovero dei cavalli, stante l'adiacenza del locale alla casa coniugale ed il permanere della conflittualità e prevaricazione del nei confronti della e del figlio Con vittoria di
CP_1 Pt_1 CP_2 spese, diritti ed onorari di causa”.
Il con la propria memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito in tutte le difese già svolte, CP_1 dando atto, quanto alle utenze domestiche, di dovere egli stesso provvedere al pagamento (non avendo la proceduto alla volturazione a proprio nome) e quanto alla presenza quotidiana Pt_1 presso la casa coniugale di recarvisi esclusivamente per accudire gli animali di relativa proprietà collocati nella stalla. Lo stesso ha, pertanto, domandando ad integrazione di quanto precedentemente chiesto di “3) rigettare la domanda della sig.ra volta ad ottenere il trasferimento del Pt_1 ricovero dei cavalli presso altro immobile esterno alla proprietà di c.da San Martino e per l'effetto confermare
l'assegnazione del capanno adibito a stalla in favore del . CP_1
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 9/6/2022 – sono state ammesse solo parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione ad INPS dell'estratto conto contributivo (relativo agli ultimi 3 anni) riferito a
[...]
. Alla successiva udienza del 6/7/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle CP_2 conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 12/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 518/2021 emessa in data 11/11/2021 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Va preliminarmente rigettata la domanda svolta dalla ricorrente di porre a Parte_1 carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 CP_2
(nato il [...], dell'età di anni 26) - sul presupposto della dedotta mancata autosufficienza economica dello stesso.
Al riguardo va rilevato che ai sensi degli artt. 316 ss. c.c. i genitori hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del
6 perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Pertanto, secondo la giurisprudenza attualmente prevalente, il diritto al mantenimento cessa quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia inizi a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, che gli garantisca una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato - tale da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n.
18974/2013). Nel momento in cui il figlio inizia un lavoro stabile, conforme alla professionalità acquisita e con prospettiva di continuità, perde il diritto al mantenimento (cfr. Cass. 5088 del
5/3/2018). Secondo la giurisprudenza di legittimità l'indipendenza può configurarsi anche in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratto a termine e guadagni contenuti
(Cass. n. 13354/2017), in particolare con contratto stagionale (Cass. 1585/2014), con contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d. lgs n. 368 del 1999 (contratto di formazione dei medici specializzandi), non riconducibile ad una semplice borsa di studio, con contratto part-time a tempo indeterminato (Cass. n. 11186/2020) o, addirittura, in presenza di rapporti di lavoro di collaborazione continuativa, qualora risulti una adeguata capacità reddituale del figlio (Cass.
24498/2006). In sostanza, l'indipendenza economica è ritenuta sussistente, laddove il figlio svolga un'attività lavorativa anche a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando essa implichi il rinnovo periodico del rapporto di lavoro ed un adeguata retribuzione.
Infatti, ragione dei doveri gravanti sui figli adulti, può ritenersi ormai acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in una col “principio di autoresponsabilità” (Cass. 17183/2020; Cass. 24391/2024): ne segue che in ordine al permanere o meno dell'obbligo di mantenimento nessun rilievo può essere attribuito neppure all'agiata situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio e non sulle capacità reddituali dell'obbligato (Cass. 25 settembre 2017, n. 22314).
Inoltre, in presenza di figli maggiorenni la legittimazione ad agire per far valere il diritto al mantenimento appartiene in via concorrente al figlio ed al coniuge con lo stesso convivente. (cfr.
Cass. n. 18869/2014) ed, in ambo i casi, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne è a carico del richiedente - il quale deve dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica (che è la precondizione del diritto preteso), ma anche che il ragazzo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età,
7 quindi, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. 24391/2024).
Ciò premesso nel caso di specie si ritiene venuto meno l'obbligo di di provvedere al CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne . CP_2
Risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti che il ragazzo (prossimo ai 27 anni di età) - abbandonati gli studi dopo avere conseguito il diploma di perito agrario - ha svolto dapprima lavori occasionali a tempo determinato e dall'anno 2021 è sempre stato occupato presso un vivaio (con contratto a termine oggetto di successivi rinnovi) – in relazione al quale ha percepito per l'anno 2022 un reddito pari ad euro 12.098,13 (cfr. estratto previdenziale INPS).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, difettano in specie i presupposti per porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , CP_1 Controparte_2 divenuto economicamente indipendente.
6. Quanto alle reciproche domande svolte dalle parti, di assegnazione della casa familiare, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. I , 24/06/2022 , n. 20452 – vedi anche sul punto Cass.
25604/2018 Cass. 19347/2016; conforma anche giurisprudenza di merito secondo cui “allorchè i figli conviventi maggiorenni diventano economicamente indipendenti, il genitore assegnatario, anche se privo di occupazione e di altra dimora, perde l'assegnazione della casa coniugale” cfr. Trib. di Lecce, 11 settembre 2015).
Ne segue che in difetto dei citati presupposti – avendo in specie il figlio maggiorenne raggiunto l'indipendenza economica (cfr. punto 5 della presente sentenza) - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione ed il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. n.10453/2022; sul punto anche Cass. 16398/2007).
7. Quanto alle ulteriori domande svolte dalle parti, le stesse (oltre a risultare parzialmente assorbite dalle considerazioni svolte al punto n. 7 della presente sentenza) vanno dichiarate inammissibili - essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento speciale di separazione, su domande di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c. con la domanda principale, soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale Varese del
8 4/1/2012), tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio di separazione.
8. Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA la domanda svolta dalla ricorrente di accertamento dell'obbligo di di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne;
Controparte_2
RIGETTA le domande di assegnazione della casa coniugale svolte da entrambe le parti;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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