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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
475/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott.ssa AL AL Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. RI OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: rappresentata dall'avv. Aloma Parte_1
Piazza per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE ed APPELLATO
CONTRO
, rappresentata dall'avv. Sergio Controparte_1
Siri e dall'avv. RI Ivaldo, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 174/2025, rep.
260/2025, pronunciata in data 14.3.2025 dal
Giudice del Tribunale di Savona, Dott. Atzeni, nel contenzioso rubricato al n. 89/2023 R.G.,
1 pubblicata in data 14.3.2025 e notificata in data
23.4.2025 IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la contumacia di NEL Controparte_2
MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di citazione in appello, accertata la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo a CP_1
nella causazione del sinistro avvenuto il
[...]
31.8.2016, accertato altresì che ha Pt_1 corrisposto alla la somma € 38.809,87 in CP_1 data 10.10.2023 a titolo di provvisionale con riserva di ripetizione (ovvero € 37.450,875 oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda e fino al saldo come disposto a titolo di provvisionale con provvedimento del 7.9.2023), accertato inoltre c he ha corrisposto in data 28.5.2025 a Pt_1
la somma di € 142.000 in parziale Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, accertato infine che ha corrisposto in Pt_1 data 25.7.2025 alla la somma di € CP_1
94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali) in esecuzione del provvedimento emesso in data
8.7.2025 all'esito del procedimento di inibitoria, rigettarsi qualsivoglia domanda formulata da
e condannare quest'ultima a Controparte_1 restituire a la somma di € 275.221,67 Pt_1
(ovvero € 38.809,87 + 142.000 + 94.411,80) maggiorata di interessi e rivalutazione dai singoli esborsi sino al saldo. Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in
2 accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di citazione in appello, accertata la sussistenza di una responsabilità quanto meno prevalente in capo a nella Controparte_1 causazione del sinistro avvenuto il 31.8.2016 a fronte delle plurime violazioni del Codice della
Strada poste in essere dalla stessa, accertato altresì che ha corrisposto a Pt_1 CP_1
offerta reale per complessivi € 80.000 a
[...] luglio 2017 e che la Compagnia ha corrisposto alla la somma € 38.809,87 in data CP_1
10.10.2023 a titolo di provvisionale con riserva di ripetizione (ovvero € 37.450,875 oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda e fino al saldo come disposto a titolo di provvisionale con provvedimento del 7.9.2023), accertato inoltre che ha corrisposto in data 28.5.2025 a Pt_1
la somma di € 142.000 in parziale Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, accertato infine che ha corrisposto in Pt_1 data 25.7.2025 alla la somma di € CP_1
94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali) in esecuzione del provvedimento emesso in data
8.7.2025 all'esito del procedimento di inibitoria, rigettarsi qualsivoglia domanda formulata da
perché infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto e condannare la medesima a CP_1 restituire a le somme da quest'ultima Pt_1 versate in eccedenza rispetto all'effettivo dovuto.
Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU. NEL MERITO IN VIA
3 ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di citazione in appello, accertata la sussistenza di una responsabilità quanto meno prevalente in capo
a nella causazione del sinistro Controparte_1 avvenuto il 31.8.2016 a fronte delle plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dalla stessa, accertato altresì che ha Pt_1 corrisposto alla offerta reale per CP_1 complessivi € 80.000 a luglio 2017 e che la
Compagnia ha corrisposto alla l a somma CP_1
€ 38.809,87 in data 10.10.2023 a titolo di provvisionale con riserva di ripetizione (ovvero €
37.450,875 oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda e fino al saldo come disposto a titolo di provvisionale con provvedimento del 7.9.2023), accertato inoltre che ha corrisposto in Pt_1 data 28.5.2025 a la somma di € Controparte_1
142.000 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado, accertato infine che ha Pt_1 corrisposto in data 25.7.2025 alla la CP_1 somma di € 94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali) in esecuzione del provvedimento emesso in data
8.7.2025 all'esito del procedimento di inibitoria, rideterminarsi al ribasso il quantu m risarcitorio liquidabile in favore della sulla scorta CP_1 delle effettive risultanze istruttorie e di quanto provato in corso di causa, con applicazione delle nuove tabelle uniche nazionali per la liquidazione del danno. Spese di lite di entrambi i giudizi compensate. In via istruttoria: si reiterano le
4 istanze istruttorie svolte in primo grado, non accolte dal Giudice di prime cure ovvero si chiede che il CTU Ing. venga chiamato a rendere Per_1 chiarimenti a fronte dell'assenza di motivata risposta alle osservazioni del CTP di Ing. Pt_1 avendo peraltro il CTU dimostrato di aver Per_2 disatteso la lettura degli atti di causa, oggetto del quesito. Con riferimento all'appello incidentale: In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato da CP_1
in sede di comparsa costitutiva in quanto
[...] tardivo ai sensi del combinato disposto degli artt.
343 e 347 c.p.c., essendosi la costituita CP_1 solo in data 7.10.2025 e con termine per la costituzione tempestiva in scadenza al 3.10.2025.
Spese di lite rifuse. In via principale: respingersi il motivo di appello incidentale promosso da
con comparsa costitutiva Controparte_1 depositata in data 7.10.2025 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, considerato che il relativo capo della sentenza di prime cure è s tato oggetto di impugnazione con appello principale, si insiste per l'accoglimento dell'appello principale. Spese di lite rifuse”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis: Rigettare integralmente i motivi di appello di Parte_1 in quanto infondati e pretestuosi;
In accoglimento del motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è caus a avvenuto il 31 agosto 2016 in Vado IG è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. , CP_3 conducente del veicolo targato ES974LP di
5 proprietà di ed Controparte_2 assicurato per la RC con e per Parte_1
l'effetto, condannare e Controparte_2
in persona dei rispettivi legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, in via solidale fra loro, al pronto risarcimento in favore di Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza del sinistro, nessuno escluso e come già richiesti in giudizio, nella misura del 100%; In via di subordine limitare la quantificazione del concorso di colpa dell'appellata non oltre il 10% per le motivazioni esposte in atti;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oneri di legge inclusi”.
Parole chiave: responsabilità automobilista - concorso colpa pedone – liquidazione equitativa tabellare danno non patrimoniale.
MOTIVI
ha citato in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Savona, e Controparte_2 ed ha sostenuto: Parte_1
• che il 31 agosto del 2016, verso le 12:45, si trovava, insieme ad un amico, a Vado IG, presso la fermata dell'autobus sita sul lato-fiume di Via Piave, lungo il senso di marcia in direzione -
Savona;
• di essere scesa dal marciapiedi e di essere stata investita dal furgone condotto dal sig. , di CP_3 proprietà e assicurato che CP_2 Pt_1 marciava sulla corsia in direzione Savona ad elevatissima velocità, incurante della presenza in loco di un attraversamento pedonale;
• che la condotta di guida imprudente del sig. CP_3
6 era stata la causa esclusiva dell'incidente;
• che, in conseguenza dell'incidente, l'attrice aveva riportato gravi lesioni e conseguenze sia sul piano fisico che sul piano psicologico;
• di aver ricevuto a titolo di acconto, sul maggior risarcimento, l'importo di 80.000,00 euro.
L'attrice ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Mentre è rimasta contumace, la CP_2 si è costituita in giudizio ed ha chiesto Pt_1 di respingere le domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, di accertare il concorso di colpa da parte dell'attrice.
La causa è stata istruita con prove testimoniali, ctu e documenti ed è stata, poi, decisa con la sentenza n. 174 del 14 marzo 2025, pubblicata in pari data, che ha così statuito in dispositivo: “1. condanna le parti convenute a pagare all'attrice €
638.022,00, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sulla somma di €
638.022,00 devalutata alla data del sinistro
(31.08.2016), di anno in anno rivalutata, a decorrere dalla data del sinistro e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sull'importo così determinato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, con detrazion e dal dovuto delle somme di € 80.000,00 e di € 38.809,87 corrisposte dalla convenuta ed Controparte_4 accettate dall'attrice a titolo di acconto (ai fini del calcolo degli interessi al tasso legale di cui sopra
7 gli importi di € 80.000,00 e di € 38.809,87 dovranno essere computati facendo riferimento alle date della loro erogazione);
2. condanna le parti convenute a pagare all'attrice € 9.214,65, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalle date dei singoli esborsi e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sulla somma di anno in anno rivalutata a decorrere dalle date dei singoli esborsi e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sull'importo così determinato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
3. condanna le parti convenute a pagare all'attrice € 4.607,325, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
4. condanna le parti convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida nella misura di € 1.713,00 per spese ed €
29.193,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU”.
La sentenza, sulla base della ctu ricostruttiva dell'incidente disposta in corso di causa, ha così descritto la dinamica: “il giorno 31 agosto 2016, verso le ore 12:50, la sig.na e il sig. CP_1 Pt_2 erano seduti sulla panchina sottostante la pensilina adibita a fermata dell'autobus in direzione Savona di Via Piave, località Valle, del
Comune di Vado IG. Vedendo arriv are il bus in
8 direzione opposta e sapendo che il medesimo, dopo essere giunto al capolinea, avrebbe invertito la marcia per tornare verso Savona, decidevano di attraversare la carreggiata e salire anzitempo sul pullman. Partendo dalla pensilina e muovendosi di moto naturalmente accelerato, invadevano la carreggiata con una velocità massima non superiore a 5,3 km/h. Negli stessi istanti in cui i ragazzi attraversavano la strada, il sig. , alla CP_3 guida di un furgone commerciale Opel Vivaro, sopraggiungeva nel medesimo luogo ad una velocità compresa tra 57 e 61 km/h e quindi superiore al limite consentito dal codice della strada in quel tratto. La porzione di carreggiata in cui è avvenuto il sinistro, nei giorni precedenti, era stata oggetto di lavori, consistenti nel rifa cimento parziale del manto stradale con inevitabile cancellazione di parte della segnaletica orizzontale;
in particolare, la parte delle strisce indicanti l'attraversamento pedonale a raso erano mancanti nel tratto di carreggiata in direzione mare
e presenti unicamente in quella opposta verso monte. Giunto ad una distanza compresa tra i 5,8 ed i 6,9 metri dall'attraversamento pedonale, il sig.
, accortosi che la sig.na e il sig. CP_3 CP_1 Pt_2 stavano occupando la carreggiata su cui viaggiava il proprio furgone, si impegnava in una frenata
d'emergenza. Tenendo conto dei tempi di reazione psicofisica e delle risposte dell'impianto, la velocità posseduta dal veicolo non permetteva al sig. di evitare l'impatto con la sig.na CP_3 CP_1
[…] Nell'impatto la sig.na veniva colpita CP_1 nella zona degli arti inferiori dalla parte anteriore
9 destra del furgone ed essendo il baricentro del furgone posizionato quasi sicuramente ad una quota superiore a quello del pedone, la forza generata nell'impatto ha dato origine ad un momento ribaltante tale che, nella rotazione indotta, la ragazza andasse ad impattare con il capo sul parabrezza del veicolo…”.
Secondo la sentenza, la responsabilità del conducente del furgone Opel Vivaro, , CP_3 era prevalente nella causazione del sinistro, tenuto conto del fatto che “1) che nelle immediate vicinanze del punto nel quale i due pedoni (l'attrice ed il Sig. ) hanno effettuato la Parte_3 manovra di attraversamento della via Piave era (ed
è ancora oggi) situato un attraversamento pedonale;
2) che il fatto che al momento del sinistro una parte delle strisce non fosse visibile in quanto ricoperta dalla nuova asfaltatura ivi apposta nel corso di lavori di manutenzione della strada
(precisamente, le tre strisce poste nella posizione più centrale sulla semicarreggiata di comp etenza del furgone) non assume rilievo determinante ai fini che qui interessano, e ciò sia in quanto la presenza dell'attraversamento pedonale era resa comunque evidente dalla presenza delle strisce rimanenti
(ovverosia le due strisce site all'inizio dell'attraversamento pedonale, la striscia posta in corrispondenza della linea di mezzeria tra le due semicarreggiate che compongono la strada e le strisce presenti sulla semicarreggiata destinata al senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dal Sig. , queste ultime sicuramente ben visibili CP_3 anche da considerevole distanza per coloro che
10 procedevano sulla semicarreggiata impegnata da quest'ultimo, cfr sul punto la documentazione fotografica in atti), sia in quanto la presenza dell'attraversamento era comunque chiaramente segnalata anche da insegne verticali;
3) che il fatto che l'attraversamento della strada da parte dei due pedoni sia avvenuto in prossimità dell'attraversamento pedonale testè menzionato induce a ritenere che nel caso di specie il conducente dell'autoveicolo Opel Vivaro fosse tenuto a dare loro la precedenza;
4) che il fatt o che
i due pedoni, nella fattispecie, avessero diritto alla precedenza è riconducibile anche alla circostanza che al momento in cui è sopraggiunto il furgone guidato dal Sig. essi avevano già intrapreso la CP_3 manovra di attraversamento della strada (a conferma di tale ultima circostanza cfr le risultanze della CTU cinematica, dalla quale risulta per
l'appunto che al momento dell'impatto l'attrice aveva già percorso circa mt 1,4/1,5 di sedime stradale); 5) che dalla consulenza tecnica cinematica espletata nel corso del giudizio è emerso che il conducente del furgone, nel caso di specie, ha avuto la possibilità di accorgersi della presenza dei pedoni sul marciapiede sito a lato della strada (pedoni che inizialmente si trovavano al di sotto della pensilina ivi collocata e dipoi ne sono fuoriusciti per effettuare la manovra di attraversamento della via Piave) quando ancora si trovava ad una distanza considerevole (32 metri) rispetto al punto in cui si è poi verificato il sinistro;
6) che la presenza dei pedoni a lato della strada, così come la stessa presenza della pensilina
11 adibita all'attesa del passaggio dei mezzi di trasporto pubblico ed anche il fatto di procedere all'interno di un centro abitato (cfr la documentazione fotografica in atti, da cui risulta la presenza di edifici a destinazione abitativa siti proprio all'altezza del punto ove si è verificato il sinistro) nonché il fatto che in prossimità del luogo del sinistro era sita una strada traversa che immetteva sulla via Piave avrebbero dovuto indurre il conducente del furgone a moderare in modo particolare la velocità del proprio autoveicolo, stante l'elevata possibilità dell'attraversamento della strada da parte di pedoni;
7) che, viceversa, dalla CTU cinematica espletata nel corso dell'istruttoria è emerso che il Sig. , al momento CP_3 del sinistro, procedeva ad una velocità superiore rispetto al limite di velocità di 50 kmh vigente in quel tratto di strada (precisamente, ad una velocità compresa tra i 57 ed i 61 kmh); 8) che sotto tale aspetto va evidenziato che dagli accertamenti svolti dal CTU è emerso che qualora il conducente del furgone avesse prestato la dovuta attenzione e prudenza ed avesse tenuto un'andatura inferiore al limite vigente di 50 kmh, come richiesto dalla particolare situazione dei luoghi e dalla verosimile presenza di pedoni nelle immediate vicin anze e come sarebbe stato suo dovere sulla base delle disposizioni normative e delle condivisibili statuizioni della Suprema Corte dianzi richiamate, esso avrebbe potuto verosimilmente evitare il verificarsi del sinistro e dei gravi danni che ne sono derivati all'attrice, o quantomeno avrebbe potuto ridurre notevolmente i danni medesimi(il CTU ha
12 infatti rilevato che il Sig. avrebbe avuto la CP_3 possibilità di evitare l'impatto con l'attrice ove avesse mantenuto un'andatura compresa tra i 27,5 ed i 35 kmh); 9) che nel caso di specie la possibilità per il conducente del furgone di accorgersi della presenza dei pedoni e di monitorare i loro movimenti deve considerarsi indubbiamente sussistente anche in considerazione del fatto, accertato dal CTU, che l'attrice ed il Sig. Pt_3
, nell'accingersi ad
[...] attraversare la strada, pur avendo proceduto in modo deciso non hanno tuttavia effettuato movimenti repentini (cfr la relazione peritale alla pagina 31, ove il CTU nel calcolare la probabile andatura dei pedoni, ha evidenziato quanto segue:
“I risultati ottenuti sono compresi in un intervallo che va da 4,3 a 5,3 km/h lungo la direzione perpendicolare alla carreggiata (y) e tra 0 e 6,3 nella direzione della carreggiata stessa (x); tali valori sono confrontabili con quelli presenti in letteratura relativi alla velocità di un pedone, la quale dipende unicamente dal tipo di terreno su cui si muove la persona: su terreni accidentati, la velocità media sarà di 3-4 km/h ovvero circa 1 m/s, mentre su un marciapiede piatto 5 -6 km/h. Tutto ciò a conferma del fatto che i pedoni procedevano di buona lena ma non stavano correndo [enfasi aggiunta, n.d.r.]”); 10) che anche la circostanza di viaggiare alla guida di un autoveicolo a pieno carico (e dunque con tempi e con spazi di frenata maggiori rispetto al normale, come per altro ammesso dallo stesso Sig. in sede di sommarie CP_3 informazioni da esso rese agli operanti) avrebbe
13 dovuto indurre il conducente a moderare in modo particolare la propria velocita ed a procedere – nell'avvicinarsi alla pensilina ed all'attraversamento pedonale - ad un'andatura nettamente inferiore rispetto al vigente limite di velocità di 50 kmh;
11) che dal rapporto di sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Vado IG risulta inoltre che la condotta di guida massimamente prudente testè descritta, nel caso di specie, avrebbe potuto essere tenuta senza alcuna particolare problematica, considerato ch e la visibilità e le condizioni della strada erano ottimali
(era infatti una giornata di sole di fine agosto e
l'asfalto era asciutto ed in perfette condizioni, essendo stato appena ripristinato nel corso delle dette opere di manutenzione); 12) che è veros imile che il conducente del furgone Opel Vivaro Sig.
[...]
nel percorrere il tratto della via Piave ove CP_3 si è verificato il sinistro, non stesse prestando la particolare attenzione richiesta dalle condizioni dei luoghi, come tra l'altro è dato desumere anche dal fatto che esso stesso, sentito dagli operanti della
Polizia Municipale di Vado IG, ha dichiarato di essersi accorto della presenza dei pedoni solo al momento dell'impatto del furgone contro
l'attrice…”.
Secondo il Tribunale, peraltro, anche la sig.ra era in colpa, avendo concorso a causare CP_1
l'incidente in misura pari al 25%, in considerazione del fatto che questa,
“nell'apprestarsi a scendere dal marciapiede per compiere la manovra di attraversamento della via
Piave onde recarsi a prendere l'autobus di linea
14 che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia rispetto a quello percorso dal furgone, pur avendo la precedenza rispetto a quest'ultimo autoveicolo per i motivi dianzi precisati, avrebbero comunque potuto e dovuto previamente verificare con maggior attenzione che non stessero sopraggiungendo autovetture e/o altri automezzi ad una distanza tale da poter mettere in pericolo la loro incolumità, al fine di procedere all'attraversamento in sicurezza”.
Il Tribunale ha, quindi, liquidato il danno non patrimoniale, nella sua componente biologica, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano e, nella sua componente morale, in misura pari a ½ di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto un danno per la perdita della capacità lavorativa, liquidato nel
25% di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente.
2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza ed ha chiesto Pt_1 che, in riforma della sentenza impugnata, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti, o, comunque, venissero ridotti gli importi riconosciuti a favore della controparte a titolo risarcitorio.
si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di respingere l'appello principale e, in via incidentale, ha chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto un concorso di colpa a suo carico.
è rimasta contumace. CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 3
15 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
3.1 I motivi di appello principale
Con il primo motivo di appello, ha Pt_1 lamentato la “erroneità e violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – errore sul fatto erroneità e violazione di legge per omessa, errata e/o contraddittoria valutazione delle prove in violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
Il Tribunale aveva aderito alle conclusioni della ctu ricostruttiva dell'incidente, senza considerare le contestazioni mosse dalla compagnia alla perizia. In particolare, il Tribunale non aveva considerato che il teste aveva dichiarato Pt_2 che, prima di attraversare, lui e avevano CP_1 controllato che non arrivassero mezzi, “ma vi era un furgone a 7 posti cassonato fermo che ci impediva la visuale”. Inoltre, il teste Tes_1 aveva dichiarato che l'investimento era avvenuto non appena aveva intrapreso Controparte_1
l'attraversamento della careggiata, a circa un metro, un metro e ½ dal marciapiedi. Il medesimo teste aveva aggiunto che “per avere visuale rispetto ai veicoli provenienti da monti, le persone che occupano la pensilina devono spostarsi in prossimità del bordo del marciapiede rialzato […] in quanto la pensilina era tamponata dal lato monti da un pannello in plexiglass non trasparente e dal montante della pensilina”. Da ciò, si doveva desumere che il conducente del furgone, a differenza di quanto sostenuto dal ctu, non poteva
16 vedere i ragazzi all'interno della pensilina già a 30 metri e che la decisione di questi ultimi di attraversare la strada era stata repentina ed improvvisa e non prevedibile.
Inoltre, la velocità del mezzo non era in collegamento causale con l'incidente, né era possibile evitare l'urto, tenuto conto del fatto che aveva iniziato la manovra di Controparte_1 attraversamento della carreggiata allorquando il furgone si trovava ad appena 11 metri dal punto di impatto.
Ai pedoni era, poi, imputabile la violazione dell'art. 190 cds, in quanto non si erano serviti dell'attraversamento pedonale, ragion per cui erano loro a dover dare la precedenza al furgone che stava sopraggiungendo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “manifesta eccessività degli importi risarcitori liquidati – violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. – violazione dell'art. 2697 c.c.”
Come evidenziato dal ctp di parte appellante, i sintomi clinici riscontrati dal CTU nel corso dell'esame peritale non permettono in alcun modo di configurare un disturbo dell'adattamento. Ciò trovava conferma nelle fotografie pubblicate dall'appellante sulla propria pagina Instagram e dalla pagina facebook, da cui emergeva che l'attrice non manifestava alcun imbarazzo nel farsi vedere in pubblico, nell'esibire il proprio corpo, nel relazionarsi con le amiche, nel mantenere la posizione eretta e soprattutto non palesava alcuno dei disturbi /problematiche denunciate. Del resto, era emerso che l'attrice
17 eseguiva le normali attività svolte da tutte le persone, conservando i rapporti sociali con amiche e fidanzato. Da ciò si deduceva che non vi erano i presupposti per riconoscere a CP_1
il massimo tabellare per la componente
[...] danno morale sia sul biologico che sulla temporanea, non avendo costei assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente ed avendo dimostrato la sussistenza di circostanze Pt_1 tali da sconfessare gli assunti avversari.
Il Tribunale aveva, poi, personalizzato il danno non patrimoniale, incrementandolo in misura pari al 25%, ma ciò, secondo la giurisprudenza, è possibile solo in presenza di circostanze eccezionali, nella specie non ricorrenti.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto dare applicazione alle nuove tabelle Nazionali, in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Milano, entrate in vigore una settimana prima della pronuncia della sentenza, che avrebbero portato a quantificazioni minori. La previsione di tali tabelle era funzionale ad addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale così da garantire la massima uniformità su tutto il territorio nazionale dei criteri di liquidazione, tenuto conto del fatto che esse si adeg uavano maggiormente al caso di specie e fornivano valori
“conformi” alla fattispecie specifica.
Infine, in via istruttoria, l'appellante ha insistito per la chiamata a chiarimenti del ctu ing.
. Per_1
3.2 L'appello incidentale
Con un unico motivo di appello incidentale,
18 ha impugnato la sentenza nella Controparte_1 parte in cui aveva riconosciuto a carico di CP_1
un concorso di colpa, quando, invece, la
[...] causa principale dell'incidente era stata proprio la velocità del mezzo condotto dal sig. . CP_3
Con le note scritte del 2 dicembre 2025, CP_1
ha rinunciato al suddetto motivo di
[...] appello, a fronte dell'eccezione di tardività dello stesso proposta da Pt_1
Il motivo, pertanto, non sarà esaminato.
4 La responsabilità dell'incidente
Il primo motivo di appello principale è infondato.
La dinamica dell'incidente è già stata ampiamente descritta nella sentenza di primo grado (e ad essa si farà riferimento, con le precisazioni che seguono).
La responsabilità del conducente di un mezzo che, come, nella specie, investe un pedone, è disciplinata dall'art. 2054, co. 1, c.c. In particolare, secondo la giurisprudenza, “stante la presunzione del cento per cento di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, 1° comma, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente» (così, da ultimo,
Cass., ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, id., 2019, I,
1232). In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.
2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito
19 occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass.
20137/23).
In sostanza, per poter essere assolto, il conducente investitore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento e, quindi, dimostrare che il fatto sia dipeso da caso fortuito o, ancora, da una condotta imprevedibile del pedone investito. Il conducente deve provare una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento che si configura ove il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, rapido e imprevedibile. Detto in altri termini, anche la conclamata violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054 c.c. pone a carico del guidatore. “In presenza di un sinistro stradale costituito dall'investimento di un pedone,
l'accertamento del comportamento colposo di quest'ultimo investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre neces sario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del
20 pedone ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, comma 1, c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame…” (Cass. 2433/24). Secondo parte della giurisprudenza (Cass. 5627/20; si veda, inoltre, Cass. 21402/22), poi, l'art. 2054
c.c. “pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile. In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo
(in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”.
Quanto, poi, alla valutazione della condotta dell'autista in corrispondenza di un passaggio pedonale, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa.
“In tema di circolazione stradale ed in ipotesi
d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.,
21 non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali. (Cass. 931/25).
“L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa. (Cass. pen. 22587/24
e Cass pen 34942/22; analogamente, Cass. pen.
7093/21, secondo cui l'aver rispettato il limite massimo di velocità previsto nel tratto di strada percorso non costituisce esimente “qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'141 cds”).
Cass. 3542/13 ha precisato che, in corrispondenza di un attraversamento pedonale,
l'automobilista deve rallentare progressivamente, mano a mano che si avvicina alle strisce pedonali e ciò a prescindere dalla presenza di un pedone in loco, per cui non è sufficiente che l'automobilista provi che l'attraversamento è avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel
22 centro abitato in condizioni ottimali in cui non sono ipotizzabili situazioni di pericolo, ma, dovendo, invece, la velocità esser particolarmente moderata e costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto onde prevenire una situazione di eventuale pericolo.
Così la giurisprudenza ha considerato colpevole l'automobilista che investa un pedone “in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli”, “in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini de lla carreggiata poteva essere considerata usuale”
(Cass. pen. 9459/23); ancora, l'automobilista che investa un pedone, che attraversi la strada destinata al traffico di autoveicoli imprudentemente di sera in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, pur in presenza di apposito sottopassaggio, non può andare esente da responsabilità, stante il suo obbligo di prevedere le altrui imprudenze (Cass. pen.
25552/17); l'automobilista deve, poi, prevedere l'attraversamento del pedone “quando si tratta di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, pur se non nell'immediata prossimità di un attraversamento pedonale, ma nelle vicinanze di un bar, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo” (Cass. pen.
39474/16).
Cass. pen. 9151/89 arriva ad ipotizzare che l'autista, in corrispondenza di un attraversamento
23 pedonale deve tenere una velocità di 10 km/h.
Diversamente, il pedone non ha l'onere di provare che il suo comportamento non abbia causato l'incidente, e, secondo parte della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il pedone si accinga ad attraversare la strada utilizzando un apposito attraversamento, questi non deve adottare particolari cautele, in quanto questi non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela grava nti sui conducenti (Cass. 5540/11).
Alla luce di tale quadro è agevole concludere che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2054 c.c.
In primo luogo, il sig. violò l'art. 141, co. 1 e CP_3
4 cds (venendo, per questo sanzionato dalla PM di
Vado IG), in quanto la velocità del mezzo non era adeguata allo stato dei luoghi. Infatti, la velocità del mezzo accertata dal ctu (tra 57 e 61 km/h), ma anche quella ipotizzata dal ctp della stessa parte appellante principale (tra 55 e 50 km/h), risultano superiori non solo al limite di 50
Km/h presente in via Piave, ma del tutto inadeguate alle caratteristiche di quel tratto di strada.
Al riguardo, si possono prendere in prestito le parole conclusive del ctu (pag. 42): “Il Sig. CP_3 stava percorrendo via Piave, all'interno di centro abitato, delimitata a destra da marciapiede e a sinistra da diversi salva-gente rialzati, con un flusso veicolare intervallato da numerosi
24 attraversamenti pedonali a raso segnalati sia con segnaletica orizzontale che da cartellonistica verticale e portale. Essendo quindi una strada ad elevata possibilità di presenza di pedoni sul marciapiede posto lungo l'argine del torrente, ciò deve indurre alla prudenza qualsiasi conducente transiti, che deve, di conseguenza, mantenere una velocità di crociera moderata di modo che, all'occorrenza, possa fermare il mezzo condotto in piena sicurezza”.
Tale conclusione rimane ferma anche ove si dia credito all'affermazione di parte appellante secondo cui la presenza dei ragazzi all'interno della pensilina non era percepibile dall'automobilista a distanza. A tal fine, parte appellante ha richiamato le dic hiarazioni dei testi
(secondo cui: “…per avere visuale rispetto Tes_1 ai veicoli provenienti da monti, le persone che occupano la pensilina devono spostarsi in prossimità del bordo del marciapiede rialzato […] in quanto la pensilina era tamponata dal lato monti da un pannello in plexiglass non tr asparente e dal montante della pensilina, come da foto che viene acquisita in oggi”) e , il quale aveva Pt_2 sostanzialmente ammesso di aver attraversato senza avere una visuale piena dei mezzi che stavano sopraggiungendo, non mettono in crisi le conclusioni cui è giunto il Tribunale e non consentono affatto di escludere la responsabilità del conducente del furgone.
In un contesto di prevedibile passaggio di pedoni, infatti, non è consentito viaggiare al “buio” senza adottare precauzioni adeguate, senza, in
25 sostanza, “fare tutto il possibile per evitare il danno”. Se l'autista non è nelle condizioni di vedere se vi sono o meno pedoni intenti ad attraversare la strada, deve improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza e, quindi, passare a passo d'uomo.
In ogni caso, si osserva che non è affatto dimostrato che i ragazzi non fossero avvistabili all'interno della pensilina. Il teste ha, Pt_2 infatti, sostenuto: “sia io che abbiamo CP_1 controllato che non arrivassero mezzi dalla nostra sinistra”, prima di attraversare. Non può, quindi, escludersi che, in realtà, i ragazzi si sporsero e tergiversarono a ridosso della strada e che, quindi, l'automobilista fosse nelle condizioni di poterli vedere (l'onere della prova, al riguardo è, per la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., a carico dell'automobilista).
fu investita appena scesa dalla Controparte_1 pensilina ad 1,4 metri dal marciapiedi. La ragazza procedeva ad una velocità, calcolata dal ctu, non eccezionale, perché non superiore a 5,3 km/h.
L'autista si trovava a 11 metri dall'impatto quando reagì al pericolo. L'impatto avrebbe potuto essere evitato se solo il furgone avesse mantenuto una velocità di 27,5 - 35 km/h, del tutto esigibile, in quel tratto di strada. La violazione dell'art. 141 cds ebbe, quindi, un ruolo causale decisivo nell'incidente.
All'autista del mezzo è, poi, imputabile la violazione dell'art. 191 cds, all'epoca vigente, secondo cui “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi
26 quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali”.
I ragazzi attraversarono a ridosso delle strisce pedonali presenti all'epoca (la ctu ha precisato che
“l'area di possibile impatto dista da un minimo di
2 metri ad un massimo di circa 6 metri dall'attraversamento pedonale”, pag. 40 e tavole
B3).
Ciò comporta che il veicolo doveva aver già rallentato (l'automobilista incontrò, infatti, prima le strisce pedonali e poi investì il pedone).
In ogni caso, la norma sopra richiamata equipara la posizione del pedone che attraversa sulle strisce a quello che attraversa la strada nelle sue immediate vicinanze, attribuendogli il diritto di precedenza sul veicolo (sul punto, si vedano Cass. pen. 4738/20; Cass. pen. 47204/19; Cass. pen.
26111/16). Secondo la giurisprudenza, non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale (Cass. pen.
47290/14). Secondo tale sentenza, in particolare,
“Non è possibile ed utile determinare aritmeticamente una distanza che designi la sfera di prossimità idonea a fondare la precedenza del pedone. E' piuttosto importante considerare la ratio della disciplina. La presenza delle strisce orizzontali costituisce segnalazione circa la
27 possibile presenza di pedoni, che è finalizzata ad indurre nei conducenti di veicoli una condotta di guida particolarmente prudente, connessa all'evidente vulnerabilità delle persone che, a piedi, sono in qualche guisa coinvolte nel traffico stradale. In breve, il pedone è tenuto ad attraversare sulle strisce o nelle immediate vicinanze di esse;
e la presenza di tale segnaletica gli conferisce un diritto di precedenza che è funzionalmente connesso col concomitante dovere di particolare cautela imposto ai co nducenti di veicoli. Orbene, è allora chiaro che la condotta dei soggetti coinvolti in un evento lesivo deve essere valutata considerando la vicinanza delle strisce pedonali ma, più in generale, il complessivo contesto di allarme. Si vuoi dire che in una situazione di scarsa visibilità o insidiosità del contesto locale il pedone è tenuto ad attraversare ponendosi sulle strisce o in loro estrema prossimità. L'adeguamento all'obbligo in questione può essere meno stringente e concretizzarsi quindi in un attraversamento a distanza maggiore dalle strisce in situazioni nelle quali la visibilità delle strisce ridette sia conclamata”.
In tale ambito ricostruttivo, si è, quindi, ribadito che, nel caso in cui il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, il conducente di un veicolo deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti (Cass.
39474/16).
In conclusione, non è neppure necessario
28 chiamare a chiarimenti il ctu ing. , ove si Per_1 aggiunga che questi, nonostante le critiche proposte in atto di appello, è giunto a conclusioni non dissimili da quelle del ctp secondo Pt_1 cui la ricostruzione dell'ing. “present[a] Per_1 minime differenze rispetto a quella redatta dallo scrivente e depositata in atti” (si vedano le osservazioni alla ctu).
5 I danni patiti
Il secondo motivo di appello è infondato.
La ctu medico legale affidata ai dott.ri e Per_3 ha ben spiegato per quali ragioni ha Per_4 riconosciuto lo sviluppo, quale conseguenza della vicenda per cui è causa, di un disturbo dell'adattamento, rispondendo ampiamente, alle pagg. da 33 a 37, alle osservazioni proposte dai ctp dell'assicurazione. Ad esse, quindi, non può che farsi integrale richiamo, considerato che il motivo di appello non indica ragioni specifiche tali da rendere le argomentazioni della ctu inattendibili. Del resto, è innegabile c he CP_1
fu sottoposta a plurimi eventi stressanti,
[...] prolungatisi e susseguitisi nel tempo di mesi e anni, a causa di un lungo e complesso ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Santa Corona di
Pietra IG e di plurime visite mediche, che le hanno impedito di attivare il processo di accettazione della nuova situazione. Le conclusioni del ctu hanno trovato amp io riscontro nella documentazione medica richiamata dalla ctu alle pagg. 35 e 37.
Il rapporto di investigazione prodotto e le foto tratte dai social non contraddicono affatto quanto
29 sopra. In primo luogo, si osserva che i social network non sempre rappresentano un diario attendibile della vita quotidiana. Il titolare sceglie quali immagini postare e come presentarsi a chi lo segue, ma l'“apparire” virtuale non necessariamente coincide con l'“essere” reale di una persona. Una persona depressa ed ansiosa difficilmente posterà immagini della propria debolezza psichica ed è normale che decida di non far trasparire tale condizione, che non renderebbe minimamente interessante il proprio prof ilo. In secondo luogo, il fatto che la ragazza continui ad avere rapporti sociali, viaggi, vada in vacanza o esca da sola non è incompatibile con le conseguenze dell'incidente riscontrate dai ctu e che giustificano il grado di invalidità permanente riscontrato. I rallentamenti ideomotori, la scarsa attenzione patologica ed una memoria deficitaria, la sindrome ansiosa e l'umore depresso sono del tutto compatibili con una vita solo in apparenza ordinaria e con un malessere interiore non immediatamente percepibile all'esterno. Del resto, la stessa ctu ha evidenziato che la ragazza può trovare momenti di momentanea tranquillità psicologica, tanto da poter fare a meno di un supporto psicologico e di farmaci, senza che, però, ciò comporti una completa remissione d ei sintomi
(ctu, pag. 37).
Difficile credere, poi, che la ragazza, all'epoca dei fatti solo sedicenne, subito dopo il trauma subito, sia stata in grado di architettare una finzione tale da ingannare 2 consulenti del Tribunale, CP_5
(come da verbale della Commissione Medica CP_5
30 del 10.8.2022 prodotto dall'attrice quale documento n° 38) e persino il ctp dell'assicurazione (doc. 28 di parte , ove CP_1 la diagnosi riportata a pag. 4 è: “… disturbo post traumatico da stress cronico…”, con un danno da
IP del 69%, addirittura superiore a quello riconosciuto dal Tribunale).
Il Tribunale ha, poi, spiegato perché il danno morale è stato liquidato nei suoi importi massimi delle tabelle di Milano, tenuto conto del lungo ricovero presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra
IG (dal 31/08 al 04/10/2016), e dei due successivi ricoveri presso l'Associazione “La nostra famiglia” (dal 04/10 al 23/12/2016) e dal
(09/01 al 15/03/2017), delle numerose visite mediche specialistiche nonché degli esami diagnostici effettuati durante il corso del 2017 e del 2018. A questo, deve aggiungersi che , al momento dell'incidente, aveva 16 anni e CP_1 stava frequentando il liceo artistico. A causa dell'incidente, la ragazza subì una flessione del
QI, con un ulteriore peggioramento nelle proprie abilità matematiche e nelle proprie performances scolastiche (prod. 23, 24 di parte ), tanto CP_1 da dover abbandonare la scuola frequentata, con un evidente svilimento della propria persona e delle proprie capacità. Il danno morale è, appunto, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, conseguente a tale minorata capacità. Ciò giustifica la liquidazione massima.
Il motivo di appello è, invece, inammissibile nella parte in cui contesta la personalizzazione del danno non patrimoniale in difetto di circostanze
31 eccezionali, in quanto esso, per come formulato, non è coerente con la ratio della sentenza.
Nella specie, il Tribunale ha riconosciuto l'incremento del 25% su quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale, non a titolo di personalizzazione, e, quindi, non quale compensazione di una maggior afflittività delle lesioni nella vita condotta dall'attrice, bensì a titolo di danno di natura patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, meritevole di autonoma quantificazione e liquidazione (sentenza, pag. 19).
In sostanza, la sentenza non ha liquidato l'importo contestato quale componente del danno non patrimoniale, ma ha compensato le conseguenze che l'invalidità accertata avranno, in futuro, sulla capacità reddituale, evidentemente compromessa.
Nel liquidare tale danno patrimoniale, il Tribunale lo ha quantificato in via equitativa, in un a percentuale del danno da invalidità subito.
Condivisibile o meno il criterio adottato, il motivo di appello non censura la capacità del criterio equitativo adottato dal Tribunale di misurare il danno da lucro cessante.
Rimane da decidere in merito alle tabelle utilizzate per liquidare il danno non patrimoniale.
La liquidazione equitativa del danno deve rispecchiare, sul piano economico,
l'impoverimento patito dal danneggiato nella propria sfera personale. In buona sostanza, la liquidazione del danno non patrimoniale è diretta a determinare una compensazione econo mica socialmente adeguata del pregiudizio, vale a dire
32 quella che l'“ambiente sociale accetta come compensazione equa” (Cass. 13518/25).
Non è dubbio che le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano abbiano tale capacità, come riconosciuto da quasi 15 anni dalla giurisprudenza, quanto meno a far data da Cass.
12408/11.
Con il dpr 12/25, in attuazione dell'art. 138
Codice Assicurazioni private, è stata introdotta la
Tabella Unica Nazionale.
L'art. 5 di tale testo normativo stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Risulta, quindi, chiaro che la disposizione in esame non può avere applicazione diretta nel caso di specie, in quanto il sinistro è pacificamente precedente all'entrata in vigore del dpr. Si pone il problema se tali tabelle possano avere una applicazione analogica.
In sostanza, secondo la giurisprudenza sopra citata, la tabella prevista dal Dpr 12/25 avrebbe una valenza “paranormativa”, così come, del resto, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, secondo quanto riconosciuto a partire dalla sentenza Cass. 12408/11.
Secondo parte della giurisprudenza di merito e secondo l'obiter dictum contenuto nella motivazione della sentenza 11319/25 della Corte di Cassazione, in un caso in cui, secondo la stessa
Suprema Corte, non c'era alcuno spazio per l'applicazione della TUN, tale tabella può, comunque, trovare applicazione, come criterio
33 equitativo di riferimento, anche ai sinistri verificatisi primi della entrata in vigore. Sul punto, il Tribunale di Milano (ord. 18 luglio 2025,
n. 4915/2025) ha rimesso la questione, con rinvio pregiudiziale, ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di
Cassazione. Il rinvio dichiarato ammissibile dal
Primo Presidente della Corte di Cassazione con provvedimento reso in data 16 settembre 2025 che ha demandato il quesito alla Terza Sezione Civile, che, però, al momento della camera di consiglio, non si è ancora pronunciata (e nessuna delle parti ha formulato istanza di rinvio in attesa di tale decisione). Contr Un conto è dire che la può trovare applicazione come criterio orientativo alternativo alle tabelle di Milano, altro è dire che l'applicazione delle tabelle milanesi viola l'art. 1226 c.c. per il solo fatto dell'esistenza di un sistema tabellare (forse) preferibile (e non risulta che ci sia alcun precedente in tal senso).
Secondo la giurisprudenza, la valutazione equitativa del Giudice è censurabile ove sia stato liquidato un importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od entità del danno o quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. Inoltre, la liquidazione equitativa deve assicurare, da un lato, una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto
34 diversa da soggetto a soggetto;
dall'altro, elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.
Le tabelle milanesi rispettano tali parametri, come ribadito in tutti questi anni dalla giurisprudenza e la stessa parte appellante non ha affatto lamentato la violazione di tali principi.
Parte appellante non ha, in particolare, spiegato Contr perché i valori sono equi e non lo sono, invece, quelli delle tabelle di Milano, anche tenuto conto della differenza minima, a fronte dell'applicazione di identici parametri, del risultato derivante dall'applicazione dell'una o dell'altra (all'incirca 5%).
In sostanza, in questa sede non si tratta di decidere quale tabella sia o meno preferibile, ma solo se il criterio tabellare adottato dal Tribunale risponde ai parametri dell'art. 1226 c.c.
Alla luce della giurisprudenza dominante, e tenuto conto del fatto che la sentenza è stata pronunciata Contr una settimana dopo l'entrata in vigore della , quando, questa, quindi, non aveva quella diffusione che avrebbe acquisito in un secondo momento, la risposta alla domanda di cui sopra è affermativa.
Da quanto precede, discende che la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
6 le spese di lite
Considerato la maggior soccombenza di parte appellante principale, quest'ultima viene condannata a rifondere le spese di lite ex art. 91
c.p.c. (parametri minimi per la fase istruttoria e
35 decisoria, valore determinato sull'importo liquidato).
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Savona n. 174 del 14 marzo 2025, dando atto che CP_4 ha versato dopo tale sentenza in
[...] data 28.5.2025 a la somma di € Controparte_1
142.000 ed in data 25.7.2025 la somma di €
94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali);
Condanna a rifondere Controparte_4
a le spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in euro 17.590,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono in capo a CP_4
i presupposti di cui all'art. 13, co.
[...]
1-quater, d.P.R. n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova 3 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente
RI OS AL AL
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott.ssa AL AL Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. RI OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: rappresentata dall'avv. Aloma Parte_1
Piazza per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE ed APPELLATO
CONTRO
, rappresentata dall'avv. Sergio Controparte_1
Siri e dall'avv. RI Ivaldo, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 174/2025, rep.
260/2025, pronunciata in data 14.3.2025 dal
Giudice del Tribunale di Savona, Dott. Atzeni, nel contenzioso rubricato al n. 89/2023 R.G.,
1 pubblicata in data 14.3.2025 e notificata in data
23.4.2025 IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la contumacia di NEL Controparte_2
MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di citazione in appello, accertata la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo a CP_1
nella causazione del sinistro avvenuto il
[...]
31.8.2016, accertato altresì che ha Pt_1 corrisposto alla la somma € 38.809,87 in CP_1 data 10.10.2023 a titolo di provvisionale con riserva di ripetizione (ovvero € 37.450,875 oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda e fino al saldo come disposto a titolo di provvisionale con provvedimento del 7.9.2023), accertato inoltre c he ha corrisposto in data 28.5.2025 a Pt_1
la somma di € 142.000 in parziale Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, accertato infine che ha corrisposto in Pt_1 data 25.7.2025 alla la somma di € CP_1
94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali) in esecuzione del provvedimento emesso in data
8.7.2025 all'esito del procedimento di inibitoria, rigettarsi qualsivoglia domanda formulata da
e condannare quest'ultima a Controparte_1 restituire a la somma di € 275.221,67 Pt_1
(ovvero € 38.809,87 + 142.000 + 94.411,80) maggiorata di interessi e rivalutazione dai singoli esborsi sino al saldo. Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in
2 accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di citazione in appello, accertata la sussistenza di una responsabilità quanto meno prevalente in capo a nella Controparte_1 causazione del sinistro avvenuto il 31.8.2016 a fronte delle plurime violazioni del Codice della
Strada poste in essere dalla stessa, accertato altresì che ha corrisposto a Pt_1 CP_1
offerta reale per complessivi € 80.000 a
[...] luglio 2017 e che la Compagnia ha corrisposto alla la somma € 38.809,87 in data CP_1
10.10.2023 a titolo di provvisionale con riserva di ripetizione (ovvero € 37.450,875 oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda e fino al saldo come disposto a titolo di provvisionale con provvedimento del 7.9.2023), accertato inoltre che ha corrisposto in data 28.5.2025 a Pt_1
la somma di € 142.000 in parziale Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, accertato infine che ha corrisposto in Pt_1 data 25.7.2025 alla la somma di € CP_1
94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali) in esecuzione del provvedimento emesso in data
8.7.2025 all'esito del procedimento di inibitoria, rigettarsi qualsivoglia domanda formulata da
perché infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto e condannare la medesima a CP_1 restituire a le somme da quest'ultima Pt_1 versate in eccedenza rispetto all'effettivo dovuto.
Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU. NEL MERITO IN VIA
3 ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in accoglimento dei motivi di gravame come esposti nell'atto di citazione in appello, accertata la sussistenza di una responsabilità quanto meno prevalente in capo
a nella causazione del sinistro Controparte_1 avvenuto il 31.8.2016 a fronte delle plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dalla stessa, accertato altresì che ha Pt_1 corrisposto alla offerta reale per CP_1 complessivi € 80.000 a luglio 2017 e che la
Compagnia ha corrisposto alla l a somma CP_1
€ 38.809,87 in data 10.10.2023 a titolo di provvisionale con riserva di ripetizione (ovvero €
37.450,875 oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda e fino al saldo come disposto a titolo di provvisionale con provvedimento del 7.9.2023), accertato inoltre che ha corrisposto in Pt_1 data 28.5.2025 a la somma di € Controparte_1
142.000 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado, accertato infine che ha Pt_1 corrisposto in data 25.7.2025 alla la CP_1 somma di € 94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali) in esecuzione del provvedimento emesso in data
8.7.2025 all'esito del procedimento di inibitoria, rideterminarsi al ribasso il quantu m risarcitorio liquidabile in favore della sulla scorta CP_1 delle effettive risultanze istruttorie e di quanto provato in corso di causa, con applicazione delle nuove tabelle uniche nazionali per la liquidazione del danno. Spese di lite di entrambi i giudizi compensate. In via istruttoria: si reiterano le
4 istanze istruttorie svolte in primo grado, non accolte dal Giudice di prime cure ovvero si chiede che il CTU Ing. venga chiamato a rendere Per_1 chiarimenti a fronte dell'assenza di motivata risposta alle osservazioni del CTP di Ing. Pt_1 avendo peraltro il CTU dimostrato di aver Per_2 disatteso la lettura degli atti di causa, oggetto del quesito. Con riferimento all'appello incidentale: In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato da CP_1
in sede di comparsa costitutiva in quanto
[...] tardivo ai sensi del combinato disposto degli artt.
343 e 347 c.p.c., essendosi la costituita CP_1 solo in data 7.10.2025 e con termine per la costituzione tempestiva in scadenza al 3.10.2025.
Spese di lite rifuse. In via principale: respingersi il motivo di appello incidentale promosso da
con comparsa costitutiva Controparte_1 depositata in data 7.10.2025 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, considerato che il relativo capo della sentenza di prime cure è s tato oggetto di impugnazione con appello principale, si insiste per l'accoglimento dell'appello principale. Spese di lite rifuse”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis: Rigettare integralmente i motivi di appello di Parte_1 in quanto infondati e pretestuosi;
In accoglimento del motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è caus a avvenuto il 31 agosto 2016 in Vado IG è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. , CP_3 conducente del veicolo targato ES974LP di
5 proprietà di ed Controparte_2 assicurato per la RC con e per Parte_1
l'effetto, condannare e Controparte_2
in persona dei rispettivi legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, in via solidale fra loro, al pronto risarcimento in favore di Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza del sinistro, nessuno escluso e come già richiesti in giudizio, nella misura del 100%; In via di subordine limitare la quantificazione del concorso di colpa dell'appellata non oltre il 10% per le motivazioni esposte in atti;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oneri di legge inclusi”.
Parole chiave: responsabilità automobilista - concorso colpa pedone – liquidazione equitativa tabellare danno non patrimoniale.
MOTIVI
ha citato in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Savona, e Controparte_2 ed ha sostenuto: Parte_1
• che il 31 agosto del 2016, verso le 12:45, si trovava, insieme ad un amico, a Vado IG, presso la fermata dell'autobus sita sul lato-fiume di Via Piave, lungo il senso di marcia in direzione -
Savona;
• di essere scesa dal marciapiedi e di essere stata investita dal furgone condotto dal sig. , di CP_3 proprietà e assicurato che CP_2 Pt_1 marciava sulla corsia in direzione Savona ad elevatissima velocità, incurante della presenza in loco di un attraversamento pedonale;
• che la condotta di guida imprudente del sig. CP_3
6 era stata la causa esclusiva dell'incidente;
• che, in conseguenza dell'incidente, l'attrice aveva riportato gravi lesioni e conseguenze sia sul piano fisico che sul piano psicologico;
• di aver ricevuto a titolo di acconto, sul maggior risarcimento, l'importo di 80.000,00 euro.
L'attrice ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Mentre è rimasta contumace, la CP_2 si è costituita in giudizio ed ha chiesto Pt_1 di respingere le domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, di accertare il concorso di colpa da parte dell'attrice.
La causa è stata istruita con prove testimoniali, ctu e documenti ed è stata, poi, decisa con la sentenza n. 174 del 14 marzo 2025, pubblicata in pari data, che ha così statuito in dispositivo: “1. condanna le parti convenute a pagare all'attrice €
638.022,00, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sulla somma di €
638.022,00 devalutata alla data del sinistro
(31.08.2016), di anno in anno rivalutata, a decorrere dalla data del sinistro e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sull'importo così determinato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, con detrazion e dal dovuto delle somme di € 80.000,00 e di € 38.809,87 corrisposte dalla convenuta ed Controparte_4 accettate dall'attrice a titolo di acconto (ai fini del calcolo degli interessi al tasso legale di cui sopra
7 gli importi di € 80.000,00 e di € 38.809,87 dovranno essere computati facendo riferimento alle date della loro erogazione);
2. condanna le parti convenute a pagare all'attrice € 9.214,65, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalle date dei singoli esborsi e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sulla somma di anno in anno rivalutata a decorrere dalle date dei singoli esborsi e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sull'importo così determinato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
3. condanna le parti convenute a pagare all'attrice € 4.607,325, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
4. condanna le parti convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida nella misura di € 1.713,00 per spese ed €
29.193,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU”.
La sentenza, sulla base della ctu ricostruttiva dell'incidente disposta in corso di causa, ha così descritto la dinamica: “il giorno 31 agosto 2016, verso le ore 12:50, la sig.na e il sig. CP_1 Pt_2 erano seduti sulla panchina sottostante la pensilina adibita a fermata dell'autobus in direzione Savona di Via Piave, località Valle, del
Comune di Vado IG. Vedendo arriv are il bus in
8 direzione opposta e sapendo che il medesimo, dopo essere giunto al capolinea, avrebbe invertito la marcia per tornare verso Savona, decidevano di attraversare la carreggiata e salire anzitempo sul pullman. Partendo dalla pensilina e muovendosi di moto naturalmente accelerato, invadevano la carreggiata con una velocità massima non superiore a 5,3 km/h. Negli stessi istanti in cui i ragazzi attraversavano la strada, il sig. , alla CP_3 guida di un furgone commerciale Opel Vivaro, sopraggiungeva nel medesimo luogo ad una velocità compresa tra 57 e 61 km/h e quindi superiore al limite consentito dal codice della strada in quel tratto. La porzione di carreggiata in cui è avvenuto il sinistro, nei giorni precedenti, era stata oggetto di lavori, consistenti nel rifa cimento parziale del manto stradale con inevitabile cancellazione di parte della segnaletica orizzontale;
in particolare, la parte delle strisce indicanti l'attraversamento pedonale a raso erano mancanti nel tratto di carreggiata in direzione mare
e presenti unicamente in quella opposta verso monte. Giunto ad una distanza compresa tra i 5,8 ed i 6,9 metri dall'attraversamento pedonale, il sig.
, accortosi che la sig.na e il sig. CP_3 CP_1 Pt_2 stavano occupando la carreggiata su cui viaggiava il proprio furgone, si impegnava in una frenata
d'emergenza. Tenendo conto dei tempi di reazione psicofisica e delle risposte dell'impianto, la velocità posseduta dal veicolo non permetteva al sig. di evitare l'impatto con la sig.na CP_3 CP_1
[…] Nell'impatto la sig.na veniva colpita CP_1 nella zona degli arti inferiori dalla parte anteriore
9 destra del furgone ed essendo il baricentro del furgone posizionato quasi sicuramente ad una quota superiore a quello del pedone, la forza generata nell'impatto ha dato origine ad un momento ribaltante tale che, nella rotazione indotta, la ragazza andasse ad impattare con il capo sul parabrezza del veicolo…”.
Secondo la sentenza, la responsabilità del conducente del furgone Opel Vivaro, , CP_3 era prevalente nella causazione del sinistro, tenuto conto del fatto che “1) che nelle immediate vicinanze del punto nel quale i due pedoni (l'attrice ed il Sig. ) hanno effettuato la Parte_3 manovra di attraversamento della via Piave era (ed
è ancora oggi) situato un attraversamento pedonale;
2) che il fatto che al momento del sinistro una parte delle strisce non fosse visibile in quanto ricoperta dalla nuova asfaltatura ivi apposta nel corso di lavori di manutenzione della strada
(precisamente, le tre strisce poste nella posizione più centrale sulla semicarreggiata di comp etenza del furgone) non assume rilievo determinante ai fini che qui interessano, e ciò sia in quanto la presenza dell'attraversamento pedonale era resa comunque evidente dalla presenza delle strisce rimanenti
(ovverosia le due strisce site all'inizio dell'attraversamento pedonale, la striscia posta in corrispondenza della linea di mezzeria tra le due semicarreggiate che compongono la strada e le strisce presenti sulla semicarreggiata destinata al senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dal Sig. , queste ultime sicuramente ben visibili CP_3 anche da considerevole distanza per coloro che
10 procedevano sulla semicarreggiata impegnata da quest'ultimo, cfr sul punto la documentazione fotografica in atti), sia in quanto la presenza dell'attraversamento era comunque chiaramente segnalata anche da insegne verticali;
3) che il fatto che l'attraversamento della strada da parte dei due pedoni sia avvenuto in prossimità dell'attraversamento pedonale testè menzionato induce a ritenere che nel caso di specie il conducente dell'autoveicolo Opel Vivaro fosse tenuto a dare loro la precedenza;
4) che il fatt o che
i due pedoni, nella fattispecie, avessero diritto alla precedenza è riconducibile anche alla circostanza che al momento in cui è sopraggiunto il furgone guidato dal Sig. essi avevano già intrapreso la CP_3 manovra di attraversamento della strada (a conferma di tale ultima circostanza cfr le risultanze della CTU cinematica, dalla quale risulta per
l'appunto che al momento dell'impatto l'attrice aveva già percorso circa mt 1,4/1,5 di sedime stradale); 5) che dalla consulenza tecnica cinematica espletata nel corso del giudizio è emerso che il conducente del furgone, nel caso di specie, ha avuto la possibilità di accorgersi della presenza dei pedoni sul marciapiede sito a lato della strada (pedoni che inizialmente si trovavano al di sotto della pensilina ivi collocata e dipoi ne sono fuoriusciti per effettuare la manovra di attraversamento della via Piave) quando ancora si trovava ad una distanza considerevole (32 metri) rispetto al punto in cui si è poi verificato il sinistro;
6) che la presenza dei pedoni a lato della strada, così come la stessa presenza della pensilina
11 adibita all'attesa del passaggio dei mezzi di trasporto pubblico ed anche il fatto di procedere all'interno di un centro abitato (cfr la documentazione fotografica in atti, da cui risulta la presenza di edifici a destinazione abitativa siti proprio all'altezza del punto ove si è verificato il sinistro) nonché il fatto che in prossimità del luogo del sinistro era sita una strada traversa che immetteva sulla via Piave avrebbero dovuto indurre il conducente del furgone a moderare in modo particolare la velocità del proprio autoveicolo, stante l'elevata possibilità dell'attraversamento della strada da parte di pedoni;
7) che, viceversa, dalla CTU cinematica espletata nel corso dell'istruttoria è emerso che il Sig. , al momento CP_3 del sinistro, procedeva ad una velocità superiore rispetto al limite di velocità di 50 kmh vigente in quel tratto di strada (precisamente, ad una velocità compresa tra i 57 ed i 61 kmh); 8) che sotto tale aspetto va evidenziato che dagli accertamenti svolti dal CTU è emerso che qualora il conducente del furgone avesse prestato la dovuta attenzione e prudenza ed avesse tenuto un'andatura inferiore al limite vigente di 50 kmh, come richiesto dalla particolare situazione dei luoghi e dalla verosimile presenza di pedoni nelle immediate vicin anze e come sarebbe stato suo dovere sulla base delle disposizioni normative e delle condivisibili statuizioni della Suprema Corte dianzi richiamate, esso avrebbe potuto verosimilmente evitare il verificarsi del sinistro e dei gravi danni che ne sono derivati all'attrice, o quantomeno avrebbe potuto ridurre notevolmente i danni medesimi(il CTU ha
12 infatti rilevato che il Sig. avrebbe avuto la CP_3 possibilità di evitare l'impatto con l'attrice ove avesse mantenuto un'andatura compresa tra i 27,5 ed i 35 kmh); 9) che nel caso di specie la possibilità per il conducente del furgone di accorgersi della presenza dei pedoni e di monitorare i loro movimenti deve considerarsi indubbiamente sussistente anche in considerazione del fatto, accertato dal CTU, che l'attrice ed il Sig. Pt_3
, nell'accingersi ad
[...] attraversare la strada, pur avendo proceduto in modo deciso non hanno tuttavia effettuato movimenti repentini (cfr la relazione peritale alla pagina 31, ove il CTU nel calcolare la probabile andatura dei pedoni, ha evidenziato quanto segue:
“I risultati ottenuti sono compresi in un intervallo che va da 4,3 a 5,3 km/h lungo la direzione perpendicolare alla carreggiata (y) e tra 0 e 6,3 nella direzione della carreggiata stessa (x); tali valori sono confrontabili con quelli presenti in letteratura relativi alla velocità di un pedone, la quale dipende unicamente dal tipo di terreno su cui si muove la persona: su terreni accidentati, la velocità media sarà di 3-4 km/h ovvero circa 1 m/s, mentre su un marciapiede piatto 5 -6 km/h. Tutto ciò a conferma del fatto che i pedoni procedevano di buona lena ma non stavano correndo [enfasi aggiunta, n.d.r.]”); 10) che anche la circostanza di viaggiare alla guida di un autoveicolo a pieno carico (e dunque con tempi e con spazi di frenata maggiori rispetto al normale, come per altro ammesso dallo stesso Sig. in sede di sommarie CP_3 informazioni da esso rese agli operanti) avrebbe
13 dovuto indurre il conducente a moderare in modo particolare la propria velocita ed a procedere – nell'avvicinarsi alla pensilina ed all'attraversamento pedonale - ad un'andatura nettamente inferiore rispetto al vigente limite di velocità di 50 kmh;
11) che dal rapporto di sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Vado IG risulta inoltre che la condotta di guida massimamente prudente testè descritta, nel caso di specie, avrebbe potuto essere tenuta senza alcuna particolare problematica, considerato ch e la visibilità e le condizioni della strada erano ottimali
(era infatti una giornata di sole di fine agosto e
l'asfalto era asciutto ed in perfette condizioni, essendo stato appena ripristinato nel corso delle dette opere di manutenzione); 12) che è veros imile che il conducente del furgone Opel Vivaro Sig.
[...]
nel percorrere il tratto della via Piave ove CP_3 si è verificato il sinistro, non stesse prestando la particolare attenzione richiesta dalle condizioni dei luoghi, come tra l'altro è dato desumere anche dal fatto che esso stesso, sentito dagli operanti della
Polizia Municipale di Vado IG, ha dichiarato di essersi accorto della presenza dei pedoni solo al momento dell'impatto del furgone contro
l'attrice…”.
Secondo il Tribunale, peraltro, anche la sig.ra era in colpa, avendo concorso a causare CP_1
l'incidente in misura pari al 25%, in considerazione del fatto che questa,
“nell'apprestarsi a scendere dal marciapiede per compiere la manovra di attraversamento della via
Piave onde recarsi a prendere l'autobus di linea
14 che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia rispetto a quello percorso dal furgone, pur avendo la precedenza rispetto a quest'ultimo autoveicolo per i motivi dianzi precisati, avrebbero comunque potuto e dovuto previamente verificare con maggior attenzione che non stessero sopraggiungendo autovetture e/o altri automezzi ad una distanza tale da poter mettere in pericolo la loro incolumità, al fine di procedere all'attraversamento in sicurezza”.
Il Tribunale ha, quindi, liquidato il danno non patrimoniale, nella sua componente biologica, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano e, nella sua componente morale, in misura pari a ½ di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto un danno per la perdita della capacità lavorativa, liquidato nel
25% di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente.
2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza ed ha chiesto Pt_1 che, in riforma della sentenza impugnata, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti, o, comunque, venissero ridotti gli importi riconosciuti a favore della controparte a titolo risarcitorio.
si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di respingere l'appello principale e, in via incidentale, ha chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto un concorso di colpa a suo carico.
è rimasta contumace. CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 3
15 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
3.1 I motivi di appello principale
Con il primo motivo di appello, ha Pt_1 lamentato la “erroneità e violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – errore sul fatto erroneità e violazione di legge per omessa, errata e/o contraddittoria valutazione delle prove in violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
Il Tribunale aveva aderito alle conclusioni della ctu ricostruttiva dell'incidente, senza considerare le contestazioni mosse dalla compagnia alla perizia. In particolare, il Tribunale non aveva considerato che il teste aveva dichiarato Pt_2 che, prima di attraversare, lui e avevano CP_1 controllato che non arrivassero mezzi, “ma vi era un furgone a 7 posti cassonato fermo che ci impediva la visuale”. Inoltre, il teste Tes_1 aveva dichiarato che l'investimento era avvenuto non appena aveva intrapreso Controparte_1
l'attraversamento della careggiata, a circa un metro, un metro e ½ dal marciapiedi. Il medesimo teste aveva aggiunto che “per avere visuale rispetto ai veicoli provenienti da monti, le persone che occupano la pensilina devono spostarsi in prossimità del bordo del marciapiede rialzato […] in quanto la pensilina era tamponata dal lato monti da un pannello in plexiglass non trasparente e dal montante della pensilina”. Da ciò, si doveva desumere che il conducente del furgone, a differenza di quanto sostenuto dal ctu, non poteva
16 vedere i ragazzi all'interno della pensilina già a 30 metri e che la decisione di questi ultimi di attraversare la strada era stata repentina ed improvvisa e non prevedibile.
Inoltre, la velocità del mezzo non era in collegamento causale con l'incidente, né era possibile evitare l'urto, tenuto conto del fatto che aveva iniziato la manovra di Controparte_1 attraversamento della carreggiata allorquando il furgone si trovava ad appena 11 metri dal punto di impatto.
Ai pedoni era, poi, imputabile la violazione dell'art. 190 cds, in quanto non si erano serviti dell'attraversamento pedonale, ragion per cui erano loro a dover dare la precedenza al furgone che stava sopraggiungendo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “manifesta eccessività degli importi risarcitori liquidati – violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. – violazione dell'art. 2697 c.c.”
Come evidenziato dal ctp di parte appellante, i sintomi clinici riscontrati dal CTU nel corso dell'esame peritale non permettono in alcun modo di configurare un disturbo dell'adattamento. Ciò trovava conferma nelle fotografie pubblicate dall'appellante sulla propria pagina Instagram e dalla pagina facebook, da cui emergeva che l'attrice non manifestava alcun imbarazzo nel farsi vedere in pubblico, nell'esibire il proprio corpo, nel relazionarsi con le amiche, nel mantenere la posizione eretta e soprattutto non palesava alcuno dei disturbi /problematiche denunciate. Del resto, era emerso che l'attrice
17 eseguiva le normali attività svolte da tutte le persone, conservando i rapporti sociali con amiche e fidanzato. Da ciò si deduceva che non vi erano i presupposti per riconoscere a CP_1
il massimo tabellare per la componente
[...] danno morale sia sul biologico che sulla temporanea, non avendo costei assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente ed avendo dimostrato la sussistenza di circostanze Pt_1 tali da sconfessare gli assunti avversari.
Il Tribunale aveva, poi, personalizzato il danno non patrimoniale, incrementandolo in misura pari al 25%, ma ciò, secondo la giurisprudenza, è possibile solo in presenza di circostanze eccezionali, nella specie non ricorrenti.
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto dare applicazione alle nuove tabelle Nazionali, in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Milano, entrate in vigore una settimana prima della pronuncia della sentenza, che avrebbero portato a quantificazioni minori. La previsione di tali tabelle era funzionale ad addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale così da garantire la massima uniformità su tutto il territorio nazionale dei criteri di liquidazione, tenuto conto del fatto che esse si adeg uavano maggiormente al caso di specie e fornivano valori
“conformi” alla fattispecie specifica.
Infine, in via istruttoria, l'appellante ha insistito per la chiamata a chiarimenti del ctu ing.
. Per_1
3.2 L'appello incidentale
Con un unico motivo di appello incidentale,
18 ha impugnato la sentenza nella Controparte_1 parte in cui aveva riconosciuto a carico di CP_1
un concorso di colpa, quando, invece, la
[...] causa principale dell'incidente era stata proprio la velocità del mezzo condotto dal sig. . CP_3
Con le note scritte del 2 dicembre 2025, CP_1
ha rinunciato al suddetto motivo di
[...] appello, a fronte dell'eccezione di tardività dello stesso proposta da Pt_1
Il motivo, pertanto, non sarà esaminato.
4 La responsabilità dell'incidente
Il primo motivo di appello principale è infondato.
La dinamica dell'incidente è già stata ampiamente descritta nella sentenza di primo grado (e ad essa si farà riferimento, con le precisazioni che seguono).
La responsabilità del conducente di un mezzo che, come, nella specie, investe un pedone, è disciplinata dall'art. 2054, co. 1, c.c. In particolare, secondo la giurisprudenza, “stante la presunzione del cento per cento di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, 1° comma, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente» (così, da ultimo,
Cass., ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, id., 2019, I,
1232). In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.
2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito
19 occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass.
20137/23).
In sostanza, per poter essere assolto, il conducente investitore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento e, quindi, dimostrare che il fatto sia dipeso da caso fortuito o, ancora, da una condotta imprevedibile del pedone investito. Il conducente deve provare una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento che si configura ove il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, rapido e imprevedibile. Detto in altri termini, anche la conclamata violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054 c.c. pone a carico del guidatore. “In presenza di un sinistro stradale costituito dall'investimento di un pedone,
l'accertamento del comportamento colposo di quest'ultimo investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre neces sario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del
20 pedone ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, comma 1, c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame…” (Cass. 2433/24). Secondo parte della giurisprudenza (Cass. 5627/20; si veda, inoltre, Cass. 21402/22), poi, l'art. 2054
c.c. “pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile. In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo
(in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”.
Quanto, poi, alla valutazione della condotta dell'autista in corrispondenza di un passaggio pedonale, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa.
“In tema di circolazione stradale ed in ipotesi
d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.,
21 non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali. (Cass. 931/25).
“L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa. (Cass. pen. 22587/24
e Cass pen 34942/22; analogamente, Cass. pen.
7093/21, secondo cui l'aver rispettato il limite massimo di velocità previsto nel tratto di strada percorso non costituisce esimente “qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'141 cds”).
Cass. 3542/13 ha precisato che, in corrispondenza di un attraversamento pedonale,
l'automobilista deve rallentare progressivamente, mano a mano che si avvicina alle strisce pedonali e ciò a prescindere dalla presenza di un pedone in loco, per cui non è sufficiente che l'automobilista provi che l'attraversamento è avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel
22 centro abitato in condizioni ottimali in cui non sono ipotizzabili situazioni di pericolo, ma, dovendo, invece, la velocità esser particolarmente moderata e costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto onde prevenire una situazione di eventuale pericolo.
Così la giurisprudenza ha considerato colpevole l'automobilista che investa un pedone “in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli”, “in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini de lla carreggiata poteva essere considerata usuale”
(Cass. pen. 9459/23); ancora, l'automobilista che investa un pedone, che attraversi la strada destinata al traffico di autoveicoli imprudentemente di sera in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, pur in presenza di apposito sottopassaggio, non può andare esente da responsabilità, stante il suo obbligo di prevedere le altrui imprudenze (Cass. pen.
25552/17); l'automobilista deve, poi, prevedere l'attraversamento del pedone “quando si tratta di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, pur se non nell'immediata prossimità di un attraversamento pedonale, ma nelle vicinanze di un bar, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo” (Cass. pen.
39474/16).
Cass. pen. 9151/89 arriva ad ipotizzare che l'autista, in corrispondenza di un attraversamento
23 pedonale deve tenere una velocità di 10 km/h.
Diversamente, il pedone non ha l'onere di provare che il suo comportamento non abbia causato l'incidente, e, secondo parte della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il pedone si accinga ad attraversare la strada utilizzando un apposito attraversamento, questi non deve adottare particolari cautele, in quanto questi non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela grava nti sui conducenti (Cass. 5540/11).
Alla luce di tale quadro è agevole concludere che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2054 c.c.
In primo luogo, il sig. violò l'art. 141, co. 1 e CP_3
4 cds (venendo, per questo sanzionato dalla PM di
Vado IG), in quanto la velocità del mezzo non era adeguata allo stato dei luoghi. Infatti, la velocità del mezzo accertata dal ctu (tra 57 e 61 km/h), ma anche quella ipotizzata dal ctp della stessa parte appellante principale (tra 55 e 50 km/h), risultano superiori non solo al limite di 50
Km/h presente in via Piave, ma del tutto inadeguate alle caratteristiche di quel tratto di strada.
Al riguardo, si possono prendere in prestito le parole conclusive del ctu (pag. 42): “Il Sig. CP_3 stava percorrendo via Piave, all'interno di centro abitato, delimitata a destra da marciapiede e a sinistra da diversi salva-gente rialzati, con un flusso veicolare intervallato da numerosi
24 attraversamenti pedonali a raso segnalati sia con segnaletica orizzontale che da cartellonistica verticale e portale. Essendo quindi una strada ad elevata possibilità di presenza di pedoni sul marciapiede posto lungo l'argine del torrente, ciò deve indurre alla prudenza qualsiasi conducente transiti, che deve, di conseguenza, mantenere una velocità di crociera moderata di modo che, all'occorrenza, possa fermare il mezzo condotto in piena sicurezza”.
Tale conclusione rimane ferma anche ove si dia credito all'affermazione di parte appellante secondo cui la presenza dei ragazzi all'interno della pensilina non era percepibile dall'automobilista a distanza. A tal fine, parte appellante ha richiamato le dic hiarazioni dei testi
(secondo cui: “…per avere visuale rispetto Tes_1 ai veicoli provenienti da monti, le persone che occupano la pensilina devono spostarsi in prossimità del bordo del marciapiede rialzato […] in quanto la pensilina era tamponata dal lato monti da un pannello in plexiglass non tr asparente e dal montante della pensilina, come da foto che viene acquisita in oggi”) e , il quale aveva Pt_2 sostanzialmente ammesso di aver attraversato senza avere una visuale piena dei mezzi che stavano sopraggiungendo, non mettono in crisi le conclusioni cui è giunto il Tribunale e non consentono affatto di escludere la responsabilità del conducente del furgone.
In un contesto di prevedibile passaggio di pedoni, infatti, non è consentito viaggiare al “buio” senza adottare precauzioni adeguate, senza, in
25 sostanza, “fare tutto il possibile per evitare il danno”. Se l'autista non è nelle condizioni di vedere se vi sono o meno pedoni intenti ad attraversare la strada, deve improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza e, quindi, passare a passo d'uomo.
In ogni caso, si osserva che non è affatto dimostrato che i ragazzi non fossero avvistabili all'interno della pensilina. Il teste ha, Pt_2 infatti, sostenuto: “sia io che abbiamo CP_1 controllato che non arrivassero mezzi dalla nostra sinistra”, prima di attraversare. Non può, quindi, escludersi che, in realtà, i ragazzi si sporsero e tergiversarono a ridosso della strada e che, quindi, l'automobilista fosse nelle condizioni di poterli vedere (l'onere della prova, al riguardo è, per la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., a carico dell'automobilista).
fu investita appena scesa dalla Controparte_1 pensilina ad 1,4 metri dal marciapiedi. La ragazza procedeva ad una velocità, calcolata dal ctu, non eccezionale, perché non superiore a 5,3 km/h.
L'autista si trovava a 11 metri dall'impatto quando reagì al pericolo. L'impatto avrebbe potuto essere evitato se solo il furgone avesse mantenuto una velocità di 27,5 - 35 km/h, del tutto esigibile, in quel tratto di strada. La violazione dell'art. 141 cds ebbe, quindi, un ruolo causale decisivo nell'incidente.
All'autista del mezzo è, poi, imputabile la violazione dell'art. 191 cds, all'epoca vigente, secondo cui “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi
26 quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali”.
I ragazzi attraversarono a ridosso delle strisce pedonali presenti all'epoca (la ctu ha precisato che
“l'area di possibile impatto dista da un minimo di
2 metri ad un massimo di circa 6 metri dall'attraversamento pedonale”, pag. 40 e tavole
B3).
Ciò comporta che il veicolo doveva aver già rallentato (l'automobilista incontrò, infatti, prima le strisce pedonali e poi investì il pedone).
In ogni caso, la norma sopra richiamata equipara la posizione del pedone che attraversa sulle strisce a quello che attraversa la strada nelle sue immediate vicinanze, attribuendogli il diritto di precedenza sul veicolo (sul punto, si vedano Cass. pen. 4738/20; Cass. pen. 47204/19; Cass. pen.
26111/16). Secondo la giurisprudenza, non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale (Cass. pen.
47290/14). Secondo tale sentenza, in particolare,
“Non è possibile ed utile determinare aritmeticamente una distanza che designi la sfera di prossimità idonea a fondare la precedenza del pedone. E' piuttosto importante considerare la ratio della disciplina. La presenza delle strisce orizzontali costituisce segnalazione circa la
27 possibile presenza di pedoni, che è finalizzata ad indurre nei conducenti di veicoli una condotta di guida particolarmente prudente, connessa all'evidente vulnerabilità delle persone che, a piedi, sono in qualche guisa coinvolte nel traffico stradale. In breve, il pedone è tenuto ad attraversare sulle strisce o nelle immediate vicinanze di esse;
e la presenza di tale segnaletica gli conferisce un diritto di precedenza che è funzionalmente connesso col concomitante dovere di particolare cautela imposto ai co nducenti di veicoli. Orbene, è allora chiaro che la condotta dei soggetti coinvolti in un evento lesivo deve essere valutata considerando la vicinanza delle strisce pedonali ma, più in generale, il complessivo contesto di allarme. Si vuoi dire che in una situazione di scarsa visibilità o insidiosità del contesto locale il pedone è tenuto ad attraversare ponendosi sulle strisce o in loro estrema prossimità. L'adeguamento all'obbligo in questione può essere meno stringente e concretizzarsi quindi in un attraversamento a distanza maggiore dalle strisce in situazioni nelle quali la visibilità delle strisce ridette sia conclamata”.
In tale ambito ricostruttivo, si è, quindi, ribadito che, nel caso in cui il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, il conducente di un veicolo deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti (Cass.
39474/16).
In conclusione, non è neppure necessario
28 chiamare a chiarimenti il ctu ing. , ove si Per_1 aggiunga che questi, nonostante le critiche proposte in atto di appello, è giunto a conclusioni non dissimili da quelle del ctp secondo Pt_1 cui la ricostruzione dell'ing. “present[a] Per_1 minime differenze rispetto a quella redatta dallo scrivente e depositata in atti” (si vedano le osservazioni alla ctu).
5 I danni patiti
Il secondo motivo di appello è infondato.
La ctu medico legale affidata ai dott.ri e Per_3 ha ben spiegato per quali ragioni ha Per_4 riconosciuto lo sviluppo, quale conseguenza della vicenda per cui è causa, di un disturbo dell'adattamento, rispondendo ampiamente, alle pagg. da 33 a 37, alle osservazioni proposte dai ctp dell'assicurazione. Ad esse, quindi, non può che farsi integrale richiamo, considerato che il motivo di appello non indica ragioni specifiche tali da rendere le argomentazioni della ctu inattendibili. Del resto, è innegabile c he CP_1
fu sottoposta a plurimi eventi stressanti,
[...] prolungatisi e susseguitisi nel tempo di mesi e anni, a causa di un lungo e complesso ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Santa Corona di
Pietra IG e di plurime visite mediche, che le hanno impedito di attivare il processo di accettazione della nuova situazione. Le conclusioni del ctu hanno trovato amp io riscontro nella documentazione medica richiamata dalla ctu alle pagg. 35 e 37.
Il rapporto di investigazione prodotto e le foto tratte dai social non contraddicono affatto quanto
29 sopra. In primo luogo, si osserva che i social network non sempre rappresentano un diario attendibile della vita quotidiana. Il titolare sceglie quali immagini postare e come presentarsi a chi lo segue, ma l'“apparire” virtuale non necessariamente coincide con l'“essere” reale di una persona. Una persona depressa ed ansiosa difficilmente posterà immagini della propria debolezza psichica ed è normale che decida di non far trasparire tale condizione, che non renderebbe minimamente interessante il proprio prof ilo. In secondo luogo, il fatto che la ragazza continui ad avere rapporti sociali, viaggi, vada in vacanza o esca da sola non è incompatibile con le conseguenze dell'incidente riscontrate dai ctu e che giustificano il grado di invalidità permanente riscontrato. I rallentamenti ideomotori, la scarsa attenzione patologica ed una memoria deficitaria, la sindrome ansiosa e l'umore depresso sono del tutto compatibili con una vita solo in apparenza ordinaria e con un malessere interiore non immediatamente percepibile all'esterno. Del resto, la stessa ctu ha evidenziato che la ragazza può trovare momenti di momentanea tranquillità psicologica, tanto da poter fare a meno di un supporto psicologico e di farmaci, senza che, però, ciò comporti una completa remissione d ei sintomi
(ctu, pag. 37).
Difficile credere, poi, che la ragazza, all'epoca dei fatti solo sedicenne, subito dopo il trauma subito, sia stata in grado di architettare una finzione tale da ingannare 2 consulenti del Tribunale, CP_5
(come da verbale della Commissione Medica CP_5
30 del 10.8.2022 prodotto dall'attrice quale documento n° 38) e persino il ctp dell'assicurazione (doc. 28 di parte , ove CP_1 la diagnosi riportata a pag. 4 è: “… disturbo post traumatico da stress cronico…”, con un danno da
IP del 69%, addirittura superiore a quello riconosciuto dal Tribunale).
Il Tribunale ha, poi, spiegato perché il danno morale è stato liquidato nei suoi importi massimi delle tabelle di Milano, tenuto conto del lungo ricovero presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra
IG (dal 31/08 al 04/10/2016), e dei due successivi ricoveri presso l'Associazione “La nostra famiglia” (dal 04/10 al 23/12/2016) e dal
(09/01 al 15/03/2017), delle numerose visite mediche specialistiche nonché degli esami diagnostici effettuati durante il corso del 2017 e del 2018. A questo, deve aggiungersi che , al momento dell'incidente, aveva 16 anni e CP_1 stava frequentando il liceo artistico. A causa dell'incidente, la ragazza subì una flessione del
QI, con un ulteriore peggioramento nelle proprie abilità matematiche e nelle proprie performances scolastiche (prod. 23, 24 di parte ), tanto CP_1 da dover abbandonare la scuola frequentata, con un evidente svilimento della propria persona e delle proprie capacità. Il danno morale è, appunto, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, conseguente a tale minorata capacità. Ciò giustifica la liquidazione massima.
Il motivo di appello è, invece, inammissibile nella parte in cui contesta la personalizzazione del danno non patrimoniale in difetto di circostanze
31 eccezionali, in quanto esso, per come formulato, non è coerente con la ratio della sentenza.
Nella specie, il Tribunale ha riconosciuto l'incremento del 25% su quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale, non a titolo di personalizzazione, e, quindi, non quale compensazione di una maggior afflittività delle lesioni nella vita condotta dall'attrice, bensì a titolo di danno di natura patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, meritevole di autonoma quantificazione e liquidazione (sentenza, pag. 19).
In sostanza, la sentenza non ha liquidato l'importo contestato quale componente del danno non patrimoniale, ma ha compensato le conseguenze che l'invalidità accertata avranno, in futuro, sulla capacità reddituale, evidentemente compromessa.
Nel liquidare tale danno patrimoniale, il Tribunale lo ha quantificato in via equitativa, in un a percentuale del danno da invalidità subito.
Condivisibile o meno il criterio adottato, il motivo di appello non censura la capacità del criterio equitativo adottato dal Tribunale di misurare il danno da lucro cessante.
Rimane da decidere in merito alle tabelle utilizzate per liquidare il danno non patrimoniale.
La liquidazione equitativa del danno deve rispecchiare, sul piano economico,
l'impoverimento patito dal danneggiato nella propria sfera personale. In buona sostanza, la liquidazione del danno non patrimoniale è diretta a determinare una compensazione econo mica socialmente adeguata del pregiudizio, vale a dire
32 quella che l'“ambiente sociale accetta come compensazione equa” (Cass. 13518/25).
Non è dubbio che le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano abbiano tale capacità, come riconosciuto da quasi 15 anni dalla giurisprudenza, quanto meno a far data da Cass.
12408/11.
Con il dpr 12/25, in attuazione dell'art. 138
Codice Assicurazioni private, è stata introdotta la
Tabella Unica Nazionale.
L'art. 5 di tale testo normativo stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Risulta, quindi, chiaro che la disposizione in esame non può avere applicazione diretta nel caso di specie, in quanto il sinistro è pacificamente precedente all'entrata in vigore del dpr. Si pone il problema se tali tabelle possano avere una applicazione analogica.
In sostanza, secondo la giurisprudenza sopra citata, la tabella prevista dal Dpr 12/25 avrebbe una valenza “paranormativa”, così come, del resto, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, secondo quanto riconosciuto a partire dalla sentenza Cass. 12408/11.
Secondo parte della giurisprudenza di merito e secondo l'obiter dictum contenuto nella motivazione della sentenza 11319/25 della Corte di Cassazione, in un caso in cui, secondo la stessa
Suprema Corte, non c'era alcuno spazio per l'applicazione della TUN, tale tabella può, comunque, trovare applicazione, come criterio
33 equitativo di riferimento, anche ai sinistri verificatisi primi della entrata in vigore. Sul punto, il Tribunale di Milano (ord. 18 luglio 2025,
n. 4915/2025) ha rimesso la questione, con rinvio pregiudiziale, ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di
Cassazione. Il rinvio dichiarato ammissibile dal
Primo Presidente della Corte di Cassazione con provvedimento reso in data 16 settembre 2025 che ha demandato il quesito alla Terza Sezione Civile, che, però, al momento della camera di consiglio, non si è ancora pronunciata (e nessuna delle parti ha formulato istanza di rinvio in attesa di tale decisione). Contr Un conto è dire che la può trovare applicazione come criterio orientativo alternativo alle tabelle di Milano, altro è dire che l'applicazione delle tabelle milanesi viola l'art. 1226 c.c. per il solo fatto dell'esistenza di un sistema tabellare (forse) preferibile (e non risulta che ci sia alcun precedente in tal senso).
Secondo la giurisprudenza, la valutazione equitativa del Giudice è censurabile ove sia stato liquidato un importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od entità del danno o quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. Inoltre, la liquidazione equitativa deve assicurare, da un lato, una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto
34 diversa da soggetto a soggetto;
dall'altro, elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.
Le tabelle milanesi rispettano tali parametri, come ribadito in tutti questi anni dalla giurisprudenza e la stessa parte appellante non ha affatto lamentato la violazione di tali principi.
Parte appellante non ha, in particolare, spiegato Contr perché i valori sono equi e non lo sono, invece, quelli delle tabelle di Milano, anche tenuto conto della differenza minima, a fronte dell'applicazione di identici parametri, del risultato derivante dall'applicazione dell'una o dell'altra (all'incirca 5%).
In sostanza, in questa sede non si tratta di decidere quale tabella sia o meno preferibile, ma solo se il criterio tabellare adottato dal Tribunale risponde ai parametri dell'art. 1226 c.c.
Alla luce della giurisprudenza dominante, e tenuto conto del fatto che la sentenza è stata pronunciata Contr una settimana dopo l'entrata in vigore della , quando, questa, quindi, non aveva quella diffusione che avrebbe acquisito in un secondo momento, la risposta alla domanda di cui sopra è affermativa.
Da quanto precede, discende che la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
6 le spese di lite
Considerato la maggior soccombenza di parte appellante principale, quest'ultima viene condannata a rifondere le spese di lite ex art. 91
c.p.c. (parametri minimi per la fase istruttoria e
35 decisoria, valore determinato sull'importo liquidato).
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Savona n. 174 del 14 marzo 2025, dando atto che CP_4 ha versato dopo tale sentenza in
[...] data 28.5.2025 a la somma di € Controparte_1
142.000 ed in data 25.7.2025 la somma di €
94.411,80 (di cui € 72.257,25 residuo sorte capitale ed € 22.154,55 per spese legali);
Condanna a rifondere Controparte_4
a le spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in euro 17.590,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono in capo a CP_4
i presupposti di cui all'art. 13, co.
[...]
1-quater, d.P.R. n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova 3 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente
RI OS AL AL
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