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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 1043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 29/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1043/2025, posta in deliberazione tra:
Parte 1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sala Alessandro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
[...]
Controparte 1
[...]
[...] in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte 1 1
, [...]
Controparte_1 e ha chiesto "a) previo annullamento/disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera con n. prot. 3345/fp Dec. n. 180 del 10.06.2015, dichiarare il diritto dell' interessata al riconoscimento, per intero, di tutto il servizio pre-ruolo maturato dal 29/11/2000 al 31/08/2011 e successivamente all'immissione in ruolo, i periodo di servizio prestato nell'anno solare 2013, (per un totale di anni
11 mesi 6 e giorni 24 effettivamente prestati) e, per l'effetto, Contr ordinare al l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione di carriera, sulla scorta dei predetti principi, condannandolo a corrispondere all'odierna ricorrente, (eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente) tutte le differenze stipendiali conseguenti alla ricostruzione di carriera (nei limiti della prescrizione quinquennale, qualora tempestivamente eccepita da controparte), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
b) riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, all'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a tempo determinato intrattenuti con l'Amministrazione a decorrere dal giorno 10.07.2001, e per l'effetto condannare l'
Amministrazione Scolastica alla corresponsione delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, qualora tempestivamente eccepita da controparte (eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente) tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio maturata nel predetto periodo, qualora il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a t.i., tenuto conto dei CCNL sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché ad ogni altro beneficio e conseguenza di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto.
Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del
15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario".
A fondamento della domanda, parte ricorrente, premesso di essere collaboratrice scolastica dichiarata “cessata” per raggiungimento dei limiti di età, a decorrere dal 01/09/2024 e, attualmente, in servizio presso l'I.C. di Supino, con contratto a t.d. sino al
31/08/2025, (vedasi cedolino stipendiale all. 2), in regime di proroga, come normativamente previsto, al fine di poterle consentire il raggiungimento dei requisiti minimi per la corresponsione del trattamento di quiescenza, e premesso di aver prestato la propria attività lavorativa dal 29.11.2000 sino al
31.08.2011 alle dipendenze del in qualità di personale
A.T.A. per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, contestato la legittimità del criterio utilizzato dall'Amministrazione per il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità lavorativa per il personale ATA - quale conseguente al servizio non di ruolo prestato sulla base delle supplenze conferite - giacché, pur adottato in conformità dell'art. 569 d.lgs. 16 aprile
1994 n. 297, si pone in aperto contrasto con il disposto di cui alla clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro ES IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Parte ricorrente ha altresì ha dedotto che non si è tenuto conto dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche.
Contr وpur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito ed Il
è stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
29/10/2025, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto sia l'accertamento del diritto della parte ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze della parte convenuta, sia l'accertamento del diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di carriera, sia ai Contr fini giuridici che economici, con condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio pre-ruolo, maturato dal 29/11/2000 al 31/08/2011 in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, sempre in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data del 09/11/2011 veniva confermata in ruolo.
Tuttavia, il CP 1 ha riconosciuto alla odierna parte ricorrente con Dec. n. 180 del 10.06.2015 (doc. 1) solo anni 8 mesi 4 giorni
2 utile ai fini giuridici ed economici (ulteriori anni 2 mesi 2 e giorni
2 venivano computati, ai soli fini economici) non dando così luogo ad alcun meccanismo di progressione di carriera, per cui la ricorrente veniva illegittimamente inquadrata, alla data del
01/09/2011 nella fascia stipendiale 0 (passerà alla fascia anni 9 solo il 29/04/2012).
Parte ricorrente ha pertanto dedotto che il CP_3 ha negato illegittimamente l'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo svolto.
Parte ricorrente ha quindi lamentato la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e in particolare del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato che impone la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera e dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 cit. .
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, collaboratrice scolastica - personale ATA immessa in ruolo, alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, di tutti i periodi di servizio non di ruolo prestato prima della assunzione a tempo indeterminato, con conseguente collocamento nella fascia stipendiale di spettanza, come previsto per il personale a tempo indeterminato.
Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.
L'Art. 569 del D.Lgs. 297/1994 prevede che "...Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili...."
Il successivo art. 570 (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede: "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento" (comma 1) e “Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo" (comma 2).
Pertanto, il citato art. 569 prevede (analogamente a quanto disposto per i docenti dall'art. 485) una ricostruzione della carriera del personale ATA neoassunto a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 3 anni e solo i
2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Inoltre per il personale ATA non è prevista la possibilità di vedersi riconosciuto l'intero anno con un servizio di almeno 180 giorni
(come invece previsto per il personale docente dall'art. 489 del
D.Lgs. 297/1994, letto congiuntamente all'art. 11 comma 14 L.
124 del 1999 secondo cui "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale").
Occorre, ancora, considerare che il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988
n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008,
23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).
In sostanza ciascun contratto a tempo determinato è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione con corrispondente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale (posizione stipendiale compresa. tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio).
Parte ricorrente ha quindi lamentato il riconoscimento parziale della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo che crea, nell'impostazione di parte ricorrente, una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e personale amministrativo di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro ES
IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Le argomentazioni della parte ricorrente sono condivisibili.
In particolare, la clausola n. 4 (intitolata «Principio di non discriminazione») dell'accordo quadro, concluso il 18 marzo
1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE, dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Va subito rimarcato che la clausola in questione, - che ha trovato
(parziale) trasposizione nell'ordinamento interno col d.lgs. n. 368 del 2001, art. 6 (v., ora, il d.lgs. n. 83 del 2015, art. 25),
- a differenza della disposizione interna utilizza il più comprensivo concetto di condizioni di impiego» (quale ambito di applicazione del divieto di trattamenti differenziati) e menziona espressamente
(al punto 4) l'anzianità di servizio.
In sostanza, la clausola 4 cit. pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Va subito osservato che sin dalle prime pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea si rinviene, poi, il principio di diritto secondo il quale l'ambito (soggettivo) coperto dall'accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 1999/70 (relatival all'accordo quadro ES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato), comprende anche i datori di lavoro «del settore pubblico».
Infatti, la Corte di Giustizia (cfr. CGUE 4 luglio 2006, causa C- 212/04, Per 1 e altri, punti da 54 a 57) ha, in particolare, rilevato che né la direttiva, né l'accordo quadro “contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato. Al contrario, da un lato, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in maniera generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavoratori a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro. D'altro lato, la clausola 2, punto 2, dello stesso accordo quadro, lungi dal prevedere l'esclusione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con un datore di lavoro del settore pubblico, si limita a offrire agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i «rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato», nonché i contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici”. Con riferimento, invece, alla portata della clausola n. 4 cit., si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenza.
Nella prima (sentenza del 13.9.2007, proc. C-307/05, Per 2
[...] ) si afferma che “la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo
ES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che "tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno
Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato".
Nella seconda (sentenza del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-
456/09, Persona 3 è statuito che: a) la clausola n. 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass., 7 novembre 2016, n. 22558, Cass., 5 gennaio 2017, n. 165).
Così ricostruita la complessa disciplina nazionale e comunitaria applicabile al caso di specie, ritiene il Giudicante che l'art. 569
D.Lgs. 297/1994, applicato nella ricostruzione della carriera di parte ricorrente, sia in palese contrasto con la clausola 4 cit., con la necessaria conseguenza di dover disapplicare l'art. 569 al fine di conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.
Contr Nella fattispecie, il convenuto, restando contumace, non ha allegato e dedotto nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata come personale amministrativo a tempo determinato rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Né, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, si potrebbe giungere a soluzione diversa valorizzando la particolarità del sistema di reclutamento scolastico, le modalità dell'assunzione, la necessità di garantire il servizio scolastico,
l'insussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato. In quanto non idonei a giustificare il disconoscimento della progressione economica (per anzianità di servizio) nei confronti del personale assunto a tempo determinato.
Contr non ha contestato che il personale assunto a tempo Il determinato svolge le medesime mansioni ed assume gli stessi obblighi e responsabilità inerenti allo svolgimento delle mansioni rispetto al personale di ruolo.
è quindi, pacificamenteUnico elemento differenziale rappresentato dal sistema di reclutamento, che tuttavia, ad avviso del Giudicante, attenendo ad una condizione esterna al contenuto della prestazione e alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo, non è di per sé idoneo a differenziare il trattamento economico dei docenti non di ruolo.
In altri termini, le prestazioni espletate dal personale amministrativo non di ruolo, sono del tutto equivalenti a quelle del personale di ruolo.
Peraltro, la sostanziale equipollenza del servizio svolto come personale amministrativo non di ruolo a quello svolto come personale amministrativo di ruolo di ruolo trova conferma nello stesso art. 569 cit. che infatti per i primi quattro anni del sevizio non di ruolo riconosce già per intero la ricostruzione della carriera, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo economico.
Non si comprende pertanto la ragione sottesa alla distinzione, nell'ambito della ricostruzione di carriera, rispetto agli ulteriori anni successivi al quarto. In altri termini, non emerge alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare il diverso criterio di ricostruzione della carriera con riguardo agli anni eccedenti i primi quattro anno di servizio.
Né la specialità della disciplina di settore può dirsi sufficiente per ritenere fondata la disparità di trattamento, tenuto conto della oggettiva (e pacifica) identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella rese dal dipendente in ruolo. Né si potrebbe ritenere che la disciplina comunitaria (accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE) e quella interna di recepimento non possono trovare applicazione per i contratti a tempo determinato della scuola, in quanto oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera, tenendo conto della anzianità di servizio maturata in ragione anche dei servizi non di ruolo per lunghissimo tempo prestati, questione che prescinde totalmente da ogni profilo relativo alla validità o meno del termine apposto ai precedenti contratti.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'accertata incompatibilità, con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, deve essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente con esso
(per tutte, Cass. n. 22558 del 2016, cit.).
Per mera completezza, si osserva che è ininfluente nel caso di specie la recente sentenza del 20.9.2018, C-466/17, della Corte di
Giustizia che si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale posta, per i docenti, dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Nella predetta sentenza è affermato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro ES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente,
a concorrenza dei due terzi".
Questa sentenza si riferisce alla normativa nazionale sulla ricostruzione di carriera dei docenti contenuta nell'art. 485 cit., mentre nella specie la disciplina di riferimento (art. 569 cit.) concerne il personale ATA.
Infatti, in relazione al personale docente, la Corte di Giustizia ha escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto
UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto. Ad esempio rispetto ai docenti il riconoscimento parziale della anzianità pre-ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un servizio di soli 180 giorni, disposizione di favore del personale docente a termine che - come già rilevato - non è prevista per il personale ATA. Per il personale
ATA non si pongono analoghe problematiche di possibili discriminazioni alla rovescia rispetto al personale di ruolo. Ciò conferma che la sentenza della Corte di Giustizia del 20.9.2018 in esame relativa alla ricostruzione di carriera dei docenti non è applicabile al personale ATA, soggetto ad una normativa parzialmente diversa.
Questa impostazione è stata di recente confermata dalla
Cassazione che ha ritenuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza del 20.9.2018 “relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11 co. 14 della legge 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata discriminazione alla rovescia". La S.C. ha quindi affermato il principio secondo cui nel settore scolastico "L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ES, IC e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato"
(Cass. n. 31150 del 28.11.2019).
In conclusione, per i motivi esposti, la domanda merita accoglimento e va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto dopo il
10.07.2001 e prima della assunzione a tempo indeterminato, calcolando solo il servizio effettivamente svolto.
L'Amministrazione convenuta va quindi condannata a emettere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera sulla base dell'intero e effettivo servizio preruolo svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive che risultino dovute alla predetta ricostruzione di carriera a decorrere dalla immissione in ruolo.
Per mera completezza, come già affermato dalla giurisprudenza di merito, l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, mentre al contrario la fattispecie istintiva opera sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza dell'anzianità di servizio maturata.
Sulla base di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3 è fondata e va riferita alle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, come richiesto in ricorso. In secondo luogo, parte ricorrente ha anche contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera ha inciso negativamente sulla fascia stipendiale realmente spettante.
Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera. comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici>>.
Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013
(le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici>> e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del
2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal
2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014
è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 310 del 2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che "la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali" -, ha dunque ritenuto che “l'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come docente nell'annualità
2013 sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in funzione del corretto inserimento nella fascia stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dalla parte ricorrente nell'annualità 2013 può essere riconosciuto ai soli fini giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
La domanda, dunque, può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti del riconoscimento dei soli effetti giuridici del servizio prestato nell'annualità 2013, essendo rigettato per la restante parte, quanto al riconoscimento ai fini economici. Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della Contr soccombenza, e sono poste in capo al anche tenuto conto della rinuncia contenuta nelle note del 27.10.2025 da parte della ricorrente circa il riconoscimento ai fini economici del servizio prestato durante l'anno solare 2013.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti delParte 1 [...]
[...]
Controparte_4 in persona del legale
[...] rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1043/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013;
b) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo dal
29/11/2000 al 31/08/2011 e successivamente all' immissione in ruolo, i periodo di servizio prestato nell' anno solare 2013 con la Contr precisazione di cui al capo A) e, per l'effetto, condanna il a corrispondere all'odierna ricorrente, tutte le differenze stipendiali conseguenti alla ricostruzione di carriera, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
c) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, all'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a tempo determinato intrattenuti con l'Amministrazione a decorrere dal giorno 10.07.2001, e per l'effetto condannare l' Controparte_5
[...] alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio maturata nel predetto periodo, qualora il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a t.i., tenuto conto dei CCNL sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché ad ogni altro beneficio e conseguenza di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
d) Rigetta per il resto il ricorso;
Contr e) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2200,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 30/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 29/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1043/2025, posta in deliberazione tra:
Parte 1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sala Alessandro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
[...]
Controparte 1
[...]
[...] in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte 1 1
, [...]
Controparte_1 e ha chiesto "a) previo annullamento/disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera con n. prot. 3345/fp Dec. n. 180 del 10.06.2015, dichiarare il diritto dell' interessata al riconoscimento, per intero, di tutto il servizio pre-ruolo maturato dal 29/11/2000 al 31/08/2011 e successivamente all'immissione in ruolo, i periodo di servizio prestato nell'anno solare 2013, (per un totale di anni
11 mesi 6 e giorni 24 effettivamente prestati) e, per l'effetto, Contr ordinare al l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione di carriera, sulla scorta dei predetti principi, condannandolo a corrispondere all'odierna ricorrente, (eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente) tutte le differenze stipendiali conseguenti alla ricostruzione di carriera (nei limiti della prescrizione quinquennale, qualora tempestivamente eccepita da controparte), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
b) riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, all'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a tempo determinato intrattenuti con l'Amministrazione a decorrere dal giorno 10.07.2001, e per l'effetto condannare l'
Amministrazione Scolastica alla corresponsione delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, qualora tempestivamente eccepita da controparte (eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente) tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio maturata nel predetto periodo, qualora il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a t.i., tenuto conto dei CCNL sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché ad ogni altro beneficio e conseguenza di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto.
Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del
15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario".
A fondamento della domanda, parte ricorrente, premesso di essere collaboratrice scolastica dichiarata “cessata” per raggiungimento dei limiti di età, a decorrere dal 01/09/2024 e, attualmente, in servizio presso l'I.C. di Supino, con contratto a t.d. sino al
31/08/2025, (vedasi cedolino stipendiale all. 2), in regime di proroga, come normativamente previsto, al fine di poterle consentire il raggiungimento dei requisiti minimi per la corresponsione del trattamento di quiescenza, e premesso di aver prestato la propria attività lavorativa dal 29.11.2000 sino al
31.08.2011 alle dipendenze del in qualità di personale
A.T.A. per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, contestato la legittimità del criterio utilizzato dall'Amministrazione per il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità lavorativa per il personale ATA - quale conseguente al servizio non di ruolo prestato sulla base delle supplenze conferite - giacché, pur adottato in conformità dell'art. 569 d.lgs. 16 aprile
1994 n. 297, si pone in aperto contrasto con il disposto di cui alla clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro ES IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Parte ricorrente ha altresì ha dedotto che non si è tenuto conto dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche.
Contr وpur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito ed Il
è stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
29/10/2025, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto sia l'accertamento del diritto della parte ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze della parte convenuta, sia l'accertamento del diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di carriera, sia ai Contr fini giuridici che economici, con condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio pre-ruolo, maturato dal 29/11/2000 al 31/08/2011 in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, sempre in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data del 09/11/2011 veniva confermata in ruolo.
Tuttavia, il CP 1 ha riconosciuto alla odierna parte ricorrente con Dec. n. 180 del 10.06.2015 (doc. 1) solo anni 8 mesi 4 giorni
2 utile ai fini giuridici ed economici (ulteriori anni 2 mesi 2 e giorni
2 venivano computati, ai soli fini economici) non dando così luogo ad alcun meccanismo di progressione di carriera, per cui la ricorrente veniva illegittimamente inquadrata, alla data del
01/09/2011 nella fascia stipendiale 0 (passerà alla fascia anni 9 solo il 29/04/2012).
Parte ricorrente ha pertanto dedotto che il CP_3 ha negato illegittimamente l'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo svolto.
Parte ricorrente ha quindi lamentato la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e in particolare del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato che impone la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera e dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 cit. .
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, collaboratrice scolastica - personale ATA immessa in ruolo, alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, di tutti i periodi di servizio non di ruolo prestato prima della assunzione a tempo indeterminato, con conseguente collocamento nella fascia stipendiale di spettanza, come previsto per il personale a tempo indeterminato.
Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.
L'Art. 569 del D.Lgs. 297/1994 prevede che "...Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili...."
Il successivo art. 570 (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede: "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento" (comma 1) e “Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo" (comma 2).
Pertanto, il citato art. 569 prevede (analogamente a quanto disposto per i docenti dall'art. 485) una ricostruzione della carriera del personale ATA neoassunto a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 3 anni e solo i
2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Inoltre per il personale ATA non è prevista la possibilità di vedersi riconosciuto l'intero anno con un servizio di almeno 180 giorni
(come invece previsto per il personale docente dall'art. 489 del
D.Lgs. 297/1994, letto congiuntamente all'art. 11 comma 14 L.
124 del 1999 secondo cui "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale").
Occorre, ancora, considerare che il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988
n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008,
23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).
In sostanza ciascun contratto a tempo determinato è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione con corrispondente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale (posizione stipendiale compresa. tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio).
Parte ricorrente ha quindi lamentato il riconoscimento parziale della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo che crea, nell'impostazione di parte ricorrente, una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e personale amministrativo di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro ES
IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Le argomentazioni della parte ricorrente sono condivisibili.
In particolare, la clausola n. 4 (intitolata «Principio di non discriminazione») dell'accordo quadro, concluso il 18 marzo
1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE, dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Va subito rimarcato che la clausola in questione, - che ha trovato
(parziale) trasposizione nell'ordinamento interno col d.lgs. n. 368 del 2001, art. 6 (v., ora, il d.lgs. n. 83 del 2015, art. 25),
- a differenza della disposizione interna utilizza il più comprensivo concetto di condizioni di impiego» (quale ambito di applicazione del divieto di trattamenti differenziati) e menziona espressamente
(al punto 4) l'anzianità di servizio.
In sostanza, la clausola 4 cit. pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Va subito osservato che sin dalle prime pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea si rinviene, poi, il principio di diritto secondo il quale l'ambito (soggettivo) coperto dall'accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 1999/70 (relatival all'accordo quadro ES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato), comprende anche i datori di lavoro «del settore pubblico».
Infatti, la Corte di Giustizia (cfr. CGUE 4 luglio 2006, causa C- 212/04, Per 1 e altri, punti da 54 a 57) ha, in particolare, rilevato che né la direttiva, né l'accordo quadro “contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato. Al contrario, da un lato, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in maniera generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavoratori a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro. D'altro lato, la clausola 2, punto 2, dello stesso accordo quadro, lungi dal prevedere l'esclusione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con un datore di lavoro del settore pubblico, si limita a offrire agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i «rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato», nonché i contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici”. Con riferimento, invece, alla portata della clausola n. 4 cit., si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenza.
Nella prima (sentenza del 13.9.2007, proc. C-307/05, Per 2
[...] ) si afferma che “la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo
ES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che "tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno
Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato".
Nella seconda (sentenza del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-
456/09, Persona 3 è statuito che: a) la clausola n. 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass., 7 novembre 2016, n. 22558, Cass., 5 gennaio 2017, n. 165).
Così ricostruita la complessa disciplina nazionale e comunitaria applicabile al caso di specie, ritiene il Giudicante che l'art. 569
D.Lgs. 297/1994, applicato nella ricostruzione della carriera di parte ricorrente, sia in palese contrasto con la clausola 4 cit., con la necessaria conseguenza di dover disapplicare l'art. 569 al fine di conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.
Contr Nella fattispecie, il convenuto, restando contumace, non ha allegato e dedotto nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata come personale amministrativo a tempo determinato rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Né, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, si potrebbe giungere a soluzione diversa valorizzando la particolarità del sistema di reclutamento scolastico, le modalità dell'assunzione, la necessità di garantire il servizio scolastico,
l'insussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato. In quanto non idonei a giustificare il disconoscimento della progressione economica (per anzianità di servizio) nei confronti del personale assunto a tempo determinato.
Contr non ha contestato che il personale assunto a tempo Il determinato svolge le medesime mansioni ed assume gli stessi obblighi e responsabilità inerenti allo svolgimento delle mansioni rispetto al personale di ruolo.
è quindi, pacificamenteUnico elemento differenziale rappresentato dal sistema di reclutamento, che tuttavia, ad avviso del Giudicante, attenendo ad una condizione esterna al contenuto della prestazione e alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo, non è di per sé idoneo a differenziare il trattamento economico dei docenti non di ruolo.
In altri termini, le prestazioni espletate dal personale amministrativo non di ruolo, sono del tutto equivalenti a quelle del personale di ruolo.
Peraltro, la sostanziale equipollenza del servizio svolto come personale amministrativo non di ruolo a quello svolto come personale amministrativo di ruolo di ruolo trova conferma nello stesso art. 569 cit. che infatti per i primi quattro anni del sevizio non di ruolo riconosce già per intero la ricostruzione della carriera, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo economico.
Non si comprende pertanto la ragione sottesa alla distinzione, nell'ambito della ricostruzione di carriera, rispetto agli ulteriori anni successivi al quarto. In altri termini, non emerge alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare il diverso criterio di ricostruzione della carriera con riguardo agli anni eccedenti i primi quattro anno di servizio.
Né la specialità della disciplina di settore può dirsi sufficiente per ritenere fondata la disparità di trattamento, tenuto conto della oggettiva (e pacifica) identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella rese dal dipendente in ruolo. Né si potrebbe ritenere che la disciplina comunitaria (accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE) e quella interna di recepimento non possono trovare applicazione per i contratti a tempo determinato della scuola, in quanto oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera, tenendo conto della anzianità di servizio maturata in ragione anche dei servizi non di ruolo per lunghissimo tempo prestati, questione che prescinde totalmente da ogni profilo relativo alla validità o meno del termine apposto ai precedenti contratti.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'accertata incompatibilità, con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, deve essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente con esso
(per tutte, Cass. n. 22558 del 2016, cit.).
Per mera completezza, si osserva che è ininfluente nel caso di specie la recente sentenza del 20.9.2018, C-466/17, della Corte di
Giustizia che si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale posta, per i docenti, dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Nella predetta sentenza è affermato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro ES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente,
a concorrenza dei due terzi".
Questa sentenza si riferisce alla normativa nazionale sulla ricostruzione di carriera dei docenti contenuta nell'art. 485 cit., mentre nella specie la disciplina di riferimento (art. 569 cit.) concerne il personale ATA.
Infatti, in relazione al personale docente, la Corte di Giustizia ha escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto
UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto. Ad esempio rispetto ai docenti il riconoscimento parziale della anzianità pre-ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un servizio di soli 180 giorni, disposizione di favore del personale docente a termine che - come già rilevato - non è prevista per il personale ATA. Per il personale
ATA non si pongono analoghe problematiche di possibili discriminazioni alla rovescia rispetto al personale di ruolo. Ciò conferma che la sentenza della Corte di Giustizia del 20.9.2018 in esame relativa alla ricostruzione di carriera dei docenti non è applicabile al personale ATA, soggetto ad una normativa parzialmente diversa.
Questa impostazione è stata di recente confermata dalla
Cassazione che ha ritenuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza del 20.9.2018 “relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11 co. 14 della legge 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata discriminazione alla rovescia". La S.C. ha quindi affermato il principio secondo cui nel settore scolastico "L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ES, IC e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato"
(Cass. n. 31150 del 28.11.2019).
In conclusione, per i motivi esposti, la domanda merita accoglimento e va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto dopo il
10.07.2001 e prima della assunzione a tempo indeterminato, calcolando solo il servizio effettivamente svolto.
L'Amministrazione convenuta va quindi condannata a emettere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera sulla base dell'intero e effettivo servizio preruolo svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive che risultino dovute alla predetta ricostruzione di carriera a decorrere dalla immissione in ruolo.
Per mera completezza, come già affermato dalla giurisprudenza di merito, l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, mentre al contrario la fattispecie istintiva opera sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza dell'anzianità di servizio maturata.
Sulla base di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3 è fondata e va riferita alle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, come richiesto in ricorso. In secondo luogo, parte ricorrente ha anche contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera ha inciso negativamente sulla fascia stipendiale realmente spettante.
Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera. comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici>>.
Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013
(le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici>> e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del
2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal
2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014
è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 310 del 2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che "la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali" -, ha dunque ritenuto che “l'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come docente nell'annualità
2013 sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in funzione del corretto inserimento nella fascia stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dalla parte ricorrente nell'annualità 2013 può essere riconosciuto ai soli fini giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
La domanda, dunque, può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti del riconoscimento dei soli effetti giuridici del servizio prestato nell'annualità 2013, essendo rigettato per la restante parte, quanto al riconoscimento ai fini economici. Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della Contr soccombenza, e sono poste in capo al anche tenuto conto della rinuncia contenuta nelle note del 27.10.2025 da parte della ricorrente circa il riconoscimento ai fini economici del servizio prestato durante l'anno solare 2013.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti delParte 1 [...]
[...]
Controparte_4 in persona del legale
[...] rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1043/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013;
b) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo dal
29/11/2000 al 31/08/2011 e successivamente all' immissione in ruolo, i periodo di servizio prestato nell' anno solare 2013 con la Contr precisazione di cui al capo A) e, per l'effetto, condanna il a corrispondere all'odierna ricorrente, tutte le differenze stipendiali conseguenti alla ricostruzione di carriera, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
c) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, all'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a tempo determinato intrattenuti con l'Amministrazione a decorrere dal giorno 10.07.2001, e per l'effetto condannare l' Controparte_5
[...] alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio maturata nel predetto periodo, qualora il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a t.i., tenuto conto dei CCNL sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché ad ogni altro beneficio e conseguenza di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
d) Rigetta per il resto il ricorso;
Contr e) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2200,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 30/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore