Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1021/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei conIGlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino ConIGliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difeso dall'avv. e Parte_1 CP_1
per mandato allegato alla Controparte_2 citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Ilaria Controparte_3
De Luca, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
E CONTRO
CP_4
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie processuali meglio viste e ritenute: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
Sezione Civile, Giudice Dott. Stefano Poggio, nell'ambito del giudizio portante R.G. n°
2143/2021, pubblicata il 28/9/2023 e notificata il
17.10.2023, accertare e dichiarare che il danno conseguente ai fatti di caus a, era coperto dalla garanzia assicurativa azionata dall'appellante, in quanto verificatosi in epoca successiva alla sottoscrizione della polizza;
conseguentemente: - dichiarare e condannare la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno dal Dott. Parte_1 alla SI.ra , in virtù del contratto di CP_4 assicurazione sottoscritto dal conchiudente con la predetta società assicuratrice;
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- condannare al pagamento in favore della SI.ra CP_3 CP_4 delle spese legali di primo e secondo grado;
e per
l'effetto - revocare la condanna statuita in primo grado nei confronti del SI. , afferente il Pt_1 pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, nonché respingere qualsiasi Controparte_5 richiesta di quest'ultima, al pagamento in proprio favore delle spese di secondo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, e le successive occorrende come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “dichiarare inammissibile
l'appello ex art. 342 n° 2 c.p.c per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
• dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis, primo comma c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
• con vittoria di spese competenze professionali del presente grado di giudizio, ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%. nel merito, in via princip ale: • respingere l'appello proposto dal dottor Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, di
[...] conseguenza, respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di
[...]
perché infondate in fatto e in Controparte_5 diritto;
• con vittoria di spese competenze professionali del presente grado di giudizio ex DM
55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; IN
VIA ISTRUTTORIA • Richiamate integralmente le proprie allegazioni, deduzioni e produzioni come in atti ed a verbali di causa del presente giudizio e del giudizio di prime cure, nonché a tutti i propri atti e scritti processuali e documenti, nonché le proprie memorie istruttorie ivi depositate”.
Parole chiavi: assicurazione rc
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio , CP_4 Parte_1 innanzi al Tribunale di Savona ed ha sostenuto:
• di essersi rivolta al convenuto, medico odontoiatra, per sottoporsi ad un intervento medico su un dente, a causa di un pregresso trauma accidentale;
• che il professionista aveva commesso un grave errore, avendo inizialmente operato su un dente sano, compromettendolo, invece che su quello leso;
• che anche l'intervento su quest'ultimo non era rispondente alle regole dell'arte medica;
• che, inoltre, l'attrice non era stata adeguatamente informata degli interventi subiti;
ha chiesto la condanna del CP_4 convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza della vicenda esposta, determinati da negligenza e/o imperizia del convenuto, così come esposti nell'atto introduttivo.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta.
Inoltre, il professionista ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
al fine di far comunque Controparte_5 valere la propria garanzia assicurativa.
Autorizzata la chiamata, la compagnia chiamata si
è costituita ed ha chiesto di respingere tutte le domande formulate nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con prove per testi, documenti e CTU medico legale sulla persona dell'attrice, ed è stata decisa con la sentenza n.
686/2023, pubblicata il 28/09/2023 e notificata da a mezzo pec il 17/10/2023 , che CP_3 ha così statuito: “1) Accerta e dichiara, per le ragioni e nei limiti di cui alla sovra estesa motivazione, la responsabilità del dott. Pt_1
in ordine ai danni subiti dalla paziente
[...] IGnora in conseguenza dei fatti di CP_4 causa. Conseguentemente condanna il convenuto
Dott. , al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice SI.ra a titolo di CP_4 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro
8.709,70, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
2- Accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice SI.ra al convenuto Dott. CP_4
quale corrispettivo delle prestazioni Parte_1 professionali fornite, in ragione dell'inadempimento di quest'ultimo come rilevato nella sovra estesa motivazione. Conseguentemente rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti della attrice.
3 - Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 264,00 per spese esenti ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti, ed oltre rifusione delle spese di CTU e CTP, queste ultime nei limiti di quanto liquidato per la CTU.
4- Accerta e dichiara, per le ragioni di cui alla sovra estesa motivazione, che il danno conseguente ai fatti di causa non è coperto dalla garanzia assicurativa azionata da parte convenuta. Conseguentemente rigetta le domande formulate nei confronti della compagnia terza chiamata Controparte_5
5- Condanna il convenuto alla rifusione in
[...] favore della terza chiamata delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti, ed oltre rifusione delle spese di CTU e CTP, queste ultime nei limiti di quanto liquidato per la CTU.
6- Rigetta le altre domande”.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del professionista, secondo quanto dedotto in citazione, liquidando il danno in 2.909,70 euro a titolo di danno biologico ed in 5.800,00 euro per le spese future necessarie per i rinnovi dei manufatti odontoiatrici.
La sentenza ha, invece, respinto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, accogliendo l'eccezione proposta da questa, secondo cui l'evento dannoso si era verificato prima della sottoscrizione della polizza,
e l'assicurato, pur perfettamente consapevole del danno provocato già al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, non av eva informato della cosa la compagnia. A fronte delle contrapposte allegazioni delle parti (secondo l'assicurazione, il danno si era verificato ad aprile, mentre la polizza era stata stipulata a giugno;
secondo il dott. , la prestazione difettosa era Pt_1 stata resa il 12 giugno), “in presenza di contrastanti indicazioni, l'onere di provare il tempo dei fatti da cui dipende l'operatività dell'invocata garanzia assicurativa, grava sull'assicurato ”.
Secondo il Tribunale, non c'era prova del fatto che l'intervento fosse stato eseguito ad aprile, come, invece, sostenuto dal convenuto, in quanto la lettera prodotta e sottoscritta dalla madre della
SI.ra , che appunto indicava tale CP_4 data come momento di esecuzione dell'intervento oggetto di causa, era smentita dalle contrarie indicazioni contenute nella citazione di primo grado della figlia e dalla allegata perizia stragiudiziale ed era comunque “documento privo di qualsiasi rilevanza probatoria, provenendo da soggetto terzo non in causa”.
2 Il giudizio di appello
Il IG. ha impugnato la sentenza in esame in Pt_1 relazione al capo che aveva respinto la sua domanda nei confronti dell'assicurazione ed ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse accolta la domanda da questi formulata nei suoi confronti. si è costituita in giudizio ed ha chiesto di CP_5 dichiarare l'appello inammissibile e, comunque, di confermare la sentenza di primo grado.
La IG.ra è, invece, rimasta contumace. CP_4
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 Il motivo di appello
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “Omessa e/o errata valutazione del contenuto degli atti e della relativa documentazione probatoria”.
Il Tribunale aveva errato nel respingere la domanda di garanzia proposta dal IG. nei Pt_1 confronti della propria compagnia assicuratrice.
Infatti, le prime visite preparatorie si erano tenute nel mese di marzo 2018, mentre l'intervento era stato eseguito a giugno 2018, dopo la sottoscrizione della polizza ed il pagamento del premio. La diversa data indicata dall'attrice nella citazione di primo grado e nella perizia di parte era frutto di un errore, in quanto e ra verosimile che l'attrice, al momento della redazione dei suddetti documenti, non ricordasse correttamente la data dell'intervento; diversamente, la IG.ra
, madre della IG.ra , aveva Per_1 CP_4 redatto una missiva, a ridosso degli eventi, nella quale dichiarava che l'intervento era stato eseguito ad aprile, e, dal momento che, poi, ascoltata come testimone, non aveva ricordato l'intervento, valeva quanto riferito nella missiva sopra richiamata.
4 La mancanza di prova in merito alla datazione dell'intervento
Risulta pacifico che la polizza professionale fu sottoscritta in data 8 giugno 2018. Non è, invece, chiaro quando si verificò l'infortunio professionale oggetto di causa, se ad aprile 2018 (come risulta dalla citazione di primo grado e dalla perizia stragiudiziale dell'attrice), oppure al 12 giugno
2018 (secondo quanto riportato nella missiva inviata dalla IG.ra di cui alla prod. 2 CP_6 di parte appellante e secondo quanto sostenuto dall'appellante).
La IG.ra , ascoltata come testimone, CP_6 non ha saputo confermare la relativa datazione.
Non vi sono altri elementi probatori per poter datare l'intervento.
La sola missiva della IG.ra non è CP_6 sufficiente a confortare gli assunti dell'appellante.
Il documento scritto contenente dichiarazioni rese da un terzo estraneo alla lite è un surrogato della prova testimoniale, assunta, però, in violazione della legge che impone specifiche modalità: assunzione delle dichiarazioni del terzo in udienza e nel contraddittorio delle parti che, in tal modo hanno la possibilità di interloquire, ed assunzione da parte del testimone dell'impegno a dire la verità con tutte le conseguenze penali derivanti dalle false informazioni rese.
Secondo la giurisprudenza, l'atipicità delle prove non può consentire di aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali.
Per queste ragioni, le dichiarazioni provenienti dai terzi hanno, al più, la limitata efficacia probatoria di argomenti di prova, sotto forma di mezzi di prova atipici (Cass. 9507/23; Cass. 17392/15;
Cass. 12763/00).
Di per sé, quindi, la missiva in questione non può fondare la condanna dell'assicurazione, in quanto non confermata dalla sua autrice nel momento in cui ha assunto l'obbligo dichiarare il vero in sede testimoniale ed in quanto smentita da altre dichiarazioni rese dalla diretta interessata all'intervento.
Da quanto precede, discende che la domanda proposta dal IG. deve essere respinta, per Pt_1 difetto di prova.
9 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Savona n. 686/2023, pubblicata il 28/09/2023; condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di appello, CP_3 che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Genova 6 maggio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno