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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2024, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione IV civile
Proc. n. 18554/2022 R.G.
VERBALE
Nella causa promossa da
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 1.10.2024 avanti alla dott.ssa Marongiu, è presente per parte attrice l'avv. Penna in sost. avv. Pampaloni;
l'avv. Penna precisa le conclusioni come da note depositate in data 23.9.2024 ed insiste nell'accoglimento della domanda;
nessuno compare per parte convenuta , già dichiarato contumace CP_1
Il Giudice al termine della discussione stessa pronuncia Sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'allegata Sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18554/2022 R.G. promossa da:
(P. Iva , quale impresa nata dalla fusione per incorporazione de Parte_1 P.IVA_1 per atto a rogito notaio Dott. in data 31.12.2013, in Controparte_2 Persona_1 qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pampaloni del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Penna Annarosa, sito in 10129 Torino, alla Via Cassini 70, per procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
Contro
(cf. ) residente in [...] C.F._1
Umberto n. 182
-CONVENUTO CONTUMACE-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Viste le conclusioni richiamate all'udienza da parte attrice sentita la discussione ed esaminati gli atti di causa premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la citava in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi, quale importo dovuto in relazione al sinistro verificatosi in data 23.12.2007 in danno di
[...]
Parte_2 che la società attrice precisava: pagina 2 di 6 - che la , nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Parte_3
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la , aveva assunto Org_1 la gestione del sinistro, avvenuto in data 23.12.2007, alle ore 16.30 circa, in Catania, lungo la
Via Plebiscito allorquando il pedone veniva investita dal veicolo Citroen Parte_2
C3, tg CM921KK, condotto da e risultato privo di copertura assicurativa;
CP_1
- che la signora con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto Parte_2 avanti al Giudice di Pace di Catania il sig. e la per sentirli CP_1 Controparte_3 condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti;
- che la causa veniva definita con accordo transattivo in forza del quale l'odierna attrice, quale impresa designata, versava in favore della danneggiata la somma complessiva di € 15.000,00;
- che in veste di mandataria della per il recupero del credito, con racc.ta a.r. Parte_3 la società intimava il rimborso della somma di €. 15.000.00 al responsabile del CP_4 sinistro;
- che nonostante il sollecito nulla era stato versato;
che la quale impresa nata dalla fusione per incorporazione de , Parte_1 Controparte_2 proponeva pertanto azione in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre
2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro;
che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nessuno si costituiva né compariva per il convenuto con conseguente declaratoria della sua contumacia, dichiarata all'udienza del 27.2.2023; che, stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 3.10.2024, precisate le conclusioni e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e delle concise motivazioni in fatto e diritto della decisione;
ritenuto nel merito, che la domanda proposta dalla sia fondata e debba essere accolta per le Parte_1 ragioni di seguito indicate;
osservato che la società attrice, quale società nata dalla fusione per incorporazione de , Controparte_2 agisce in regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto al danneggiato a causa del sinistro occorso in data 23.12.2007, alle ore 16.30 circa, in Catania, lungo la
Via Plebiscito allorquando il pedone veniva investita dal veicolo Citroen C3, tg Parte_2
CM921KK, condotto da e risultato privo di copertura assicurativa;
CP_1 che l'art. 283, comma 1 lett. b) del codice delle assicurazioni private dispone che il
[...]
, risarcisca i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è Organizzazione_2 obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione;
pagina 3 di 6 che l'azione di rivalsa promossa dall'Impresa designata dal Organizzazione_3
nei confronti dei responsabili del sinistro stradale è disciplinata dall'art. 292, I° co. del D.Lgs. n.
[...]
209/2005 ed è azionabile se la Compagnia Assicurativa ha già proceduto a risarcire i danni patiti dal danneggiato;
che, con riferimento alla natura dell'azione promossa in questa sede, i differenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità sono stati composti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia del 7.7.2022 nr. 21514; che infatti le Sezioni Unite, aderendo all'orientamento già espresso dalla Cassazione con la pronuncia n. 20026/2016, hanno stabilito che l'art. 292 cod. ass. priv. disciplina un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante, evidenziando che “all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza Org_2 assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata”, precisando quindi come “l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal
Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile” (Cass. SS.UU.
21514/2022); come ribadito dalla giurisprudenza di merito, le ragioni di tale atipicità dell'azione sono da ricercarsi nello scopo istitutivo del Fondo di Garanzia che non è quello di riconoscere, sempre e comunque, un indennizzo al danneggiato trascendendo qualsiasi valutazione del profilo soggettivo del dolo e della colpa dei danneggianti, bensì quello di sostituirsi al risarcimento dovuto dal responsabile civile del sinistro, il cui profilo soggettivo deve essere oggetto di precisa valutazione e la cui sussistenza può essere oggetto di contestazione;
proprio in ragione del menzionato scopo – garantire un risarcimento danni alle vittime della strada nel caso di non operatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro – la stessa Cassazione ha evidenziato come allo stesso non possa che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata;
l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. è, pertanto, caratterizzata dal carattere atipico del vincolo della solidarietà passiva assunta dall'impresa avente carattere sostitutivo di quella dei responsabili del sinistro ed ex lege in quanto legata all'essere designata per il Fondo;
rilevato pagina 4 di 6 che nel caso di specie la società designata dal fondo di garanzia ha risarcito il danneggiato, a seguito di transazione intercorsa tra le parti nel corso del giudizio promosso dal danneggiato dinanzi al Giudice di
Pace di Catania nei confronti di e per il risarcimento del danno a seguito CP_1 CP_2 del sinistro del 23.12.2007; che l'art. 292 cod. ass. priv. prevede espressamente che l'impresa designata abbia diritto ad esercitare l'azione di regresso anche in caso di pagamento effettuato a seguito di transazione;
che sussistono nel caso in esame i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso di cui all'art. 292
D.lgs. n. 209/2005, ovvero:
1) la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, così come emerge CP_1 dagli atti del giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Catania, poi transatto;
dalla dichiarazione resa dal testimone infatti, emerge che l'autovettura Testimone_1 condotta da percorreva via Plebiscito ad alta velocità quando, all'altezza del CP_1 civico 430, non avvedendosi che la signora stava attraversando la via a Parte_2 piedi, non riuscendo ad arrestare il veicolo la investiva (v. doc. n. 1 parte attrice);
2) la scopertura assicurativa del veicolo danneggiante, in quanto documentata dalla comunicazione della con la quale si dà atto che la polizza era stata sospesa in data Controparte_2
13.4.2007 e riattivata in data 1.2.2008 (v. doc. n. 2 parte attrice);
3) l'avvenuto pagamento da parte della società assicurativa designata la alla persona CP_2 danneggiata della somma concordata di € 15.000,00 a titolo di Parte_2 risarcimento del danno, così come risultante dall'atto di transazione e quietanza prodotto in atti;
4) la richiesta stragiudiziale del rimborso della somma, come risultante dalla lettera raccomandata del 17.1.2011 da parte della società incaricata CP_4
5) il mancato pagamento del dovuto da parte del danneggiante . CP_1
La domanda va pertanto accolta.
Il convenuto deve quindi condannato al pagamento in favore della società CP_1 Parte_1 della somma complessiva di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
________________ le spese di lite, stante la soccombenza del convenuto, devono essere interamente poste a carico di e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014, secondo i valori minimi dello scaglione CP_1 di riferimento, tenuto conto della ridotta attività processuale e dell'assenza di rilevanti questioni di diritto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese pagina 5 di 6 condanna al pagamento in favore della società attrice della somma di € CP_1 Parte_1
15.000,00 oltre interessi legali, ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre ad € 264 per esborsi, oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, 3.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Ester Marongiu
pagina 6 di 6