Art. 5.
In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, e' consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, e' consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .