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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1652 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra: Parte 1 Parte 2 CP 1 e Controparte 2 , rappresentati ed assistiti dall'Avv. Mario Mancini,
attori contro
i Sigg. CP 3
, rappresentati e Controparte 4 e Controparte_5
assistiti dall'Avv. Giuseppe Pio Capogrosso,
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento del danno
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano.
All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini del 190 cpc
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
In fatto: Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sigg. Parte 1
e Controparte_2 convenivano in giudizio i sigg. Parte 2 CP 1 CP 3 Controparte_4 e Controparte_5 innanzi a codesto On.le
Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.6119/2020 di questo Tribunale, in ordine alle cause dei Studio Legale Avv. Mario Mancini Avv. Anna Macina Erchie (BR) Via Borghetto
S.Irene,56
II lamentati danni alla proprietà degli attori ed agli interventi indicati per ovviarvi,
ed in conseguenza 2) Condannare i convenuti in solido tra loro alla esecuzione delle opere necessarie alla loro eliminazione;
3) Condannare, altresì, i convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni subiti fino al momento dell'accertamento tecnico preventivo, nella misura determinata nella relazione di CTU e pari ad Euro 8.400,00
più iva, nonché quelli ulteriori, subiti a partire dal momento di tal accertamento e fino alla esecuzione delle opere per la eliminazione delle cause di danno, la cui entità
si chiede, fin d'ora e se del caso, di quantificare attraverso nuova ctu, con ulteriore conseguenza di legge. 4) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di tutte le spese e competenze della fase dell'accertamento tecnico preventivo. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo "1) Preliminarmente, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la richiesta di acquisizione agli atti dell'accertamento tecnico preventivo proposto da controparte, per assoluto difetto dei presupposti per la sua ammissione, sia in punto di fatto che in punto di diritto. 2) Sempre in via preliminare, rigettare le domande attoree in quanto, improponibili e/o inammissibili per le ragioni di cui alla lettera A
della narrativa del presente atto;
3) nel merito, rigettare le domande attoree perché
del tutto infondate in fatto ed in diritto;
4) in via gradata, salvo gravame, dichiarare la responsabilità concorrente degli attori per i fenomeni di dissesto dei manufatti de quo, e determinare il risarcimento a carico dei convenuti secondo il grado di colpa che sarà accertato, rigettando la domanda per il di più; In accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali: 5) ordinare agli attori l'arretramento e/o la demolizione immediata della scala esterna fino a distanza legale e ad altezza consentita;
6) In subordine per la denegata ipotesi di rigetto della precedente conclusione, ordinare l'immediato arretramento e/o regolarizzazione della veduta illegittima esercitabile dalla scala fino a distanza legale. In via ancora più gradata,
sempre in via riconvenzionale, condannare gli attori alla realizzazione di opere murarie o di altro tipo che impediscano l'esercizio della illegittima veduta. 7)
ordinare agli attori l'arretramento e/o la demolizione immediata del camino-
barbecue; in subordine, per la denegata ipotesi di rigetto della superiore conclusione, ordinare l'acquisizione da parte degli attori di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità del manufatto alle normative vigenti in materia;
8)
ordinare agli attori l'arretramento della cisterna e della fossa di raccolta dei liquami fognari fino a distanza legale e la regolarizzazione di quest'ultima alla vigente normativa in materia di scarichi;
9) ordinare agli attori l'arretramento e/o la regolarizzazione dell'albero e delle piante poste a distanza non regolamentare dal confine;
10) per l'effetto, condannare i predetti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni rinvenienti dall'inosservanza delle distanze legali, qui quantificati nella somma di euro 2.000,00 o di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria;
11) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e con clausola di provvisoria esecuzione.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, si rigettano tutte le eccezioni preliminari formulate considerato che le stesse sono attinenti alla fase di ammissibilità o inammissibilità del ricorso di accertamento preventivo.
Nel merito:
Dall'elaborato della CTU nominato in sede di ATP emergeva con estrema chiarezza l'effettiva esistenza dei danni occorsi agli attori a causa della vegetazione presente sul fondo confinante dei convenuti;
esattamente, è stato cristallizzato che la vegetazione presente sul terreno dei convenuti, cresciuta anche a ridosso del muro di confine, ha causato danni alla muratura ed alla pavimentazione dei ricorrenti;
le aree esterne della proprietà degli attori sono state colonizzate da un arbusto denominato "alianto" che ha invaso qualsiasi fazzoletto di terreno, aiuola o anche angoli di pavimentazione creando danni quantificati a settembre 2021 in euro
8.400,00+iva.
Ancora, il Ctu in sede di giudizio preventivo e anche nel corso del presente giudizio ha accertato che nel rispetto delle disposizioni vigenti, la vegetazione (alianto) non fa assolutamente parte delle specie vegetali autoctone e protette dalla normativa in essere.
La ctu espletata in corso di causa ATP ha fatto chiarezza sulla natura dei danni lamentati e soprattutto sul nesso di causalità esistente tra gli stessi e la loro
causazione. Noto è il principio secondo cui la CTU, nelle scienze tecniche operando quale strumento di accertamento dei fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate conoscenze specialistiche (cd. Ctu
percipiente), e non già di mera valutazione dei fatti ( cd ctu deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già di mera valutazione (Cass. 26.04.-22.06/2005 n. 13401)
L'art. 2051 c.c. e la Suprema Corte in numerose sentenze con fattispecie speculare al caso di specie, presumono la responsabilità per colpa di colui che non provi di aver adoperato tutte le misure necessarie atte ad evitare il danno cagionato dalle cose di cui ha la custodia. Nella ripartizione dell'onus probandi, il soggetto danneggiato deve fornire la prova - tuttavia assolutamente certa e rigorosa - dell'evento e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico), secondo la narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.), mentre incombe sul presunto responsabile l'onere di dimostrare l'assenza di colpa e, quindi, che il danno si è verificato per caso fortuito, in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. Ne è conferma anche una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui "La responsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo", chiarendo che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c, il soggetto tenuto a controllare le modalità d'uso e conservazione della cosa su cui esercita il potere di custodia deve adottare un contegno diligente, controllandone costantemente lo stato, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. Ne consegue che qualora venga accertato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, non hanno efficacia esimente né la condotta del custode né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cd. carattere oggettivo della responsabilità). Ciò in quanto la finalità della norma dell'art. 2051 C.c.
è quella di ritenere responsabile colui che si trova "nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa". L'evento lesivo può essere,
quindi, "scriminato" solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res", riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero per concorso del danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. n. 295 del 13.01.2015).
Nessuna prova, in tal senso, hanno fornito i convenuti. riconducibile al caso fortuito stabilito dalla norma.
Appare, quanto mai evidente nel caso di specie che gli attori, dopo aver esperito in vano varie possibilità di raggiungere un accordo (negoziazione assistita) hanno dimostrato il rapporto di causalità tra il danno lamentato ed il comportamento totalmente omissivo, incurante dei convenuti che hanno ritenuto di lasciare il proprio terreno oggetto di colonizzazione di qualsiasi tipi di vegetazione e arbusti.
Stabilito l'an, ed il nesso di causalità tra i danni riscontrati e la mancata diligenza dei convenuti il quantum viene stabilito ella somma stabilita dal
CTU nell'elaborato peritale di accertamento tecnico preventivo oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal di del ricorso ex art 696 cpc.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, anche in questo caso la perizia espletata nel corso del presente giudizio è
dirimente.
Il ctu ha infatti accertato che nessuna delle eccezioni inerenti, la distanza dal confine degli alberi, la cisterna, il pozzo risulta essere contraria a norme imperative di legge.
Le spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di ATP seguono il principio della soccombenza ex art. 91. Cpc determinate con applicazione del DM 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott.ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte 2 CP 1 e Controparte_2 nei
, Controparte_4 e Controparte_5 così provvede: confronti di CP 3
accoglie la domanda principale e di conseguenza
- condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di €.
8.400 oltre iva,
interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento dei danni subiti in favore degli attori;
- condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di €.
2.900 oltre rsg iva e cap in favore degli attori per spese e competenze del giudizio di ATP;
- condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di €.
3.800 oltre rsg iva e cap in favore degli attori per spese e compensi della procedura de quo;
- pone l'onere del pagamento della ctu espletata in sede di ATP e di quella espletata nel corso del presente giudizio definitivamente a carico delle parti convenute in solido
Così deciso in Taranto oggi 9 maggio 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott.ssa Eliana Tazzoli)