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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 529/2024 R.G., avente per oggetto: contratto di appalto
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmela Anna Lisa Albrizio, Parte_1
che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
E
in persona del titolare dell'impresa Vito Morgese Controparte_1
- convenuta/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificati l'8.3.2024, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l'impresa individuale in persona del titolare Controparte_1
dell'impresa, Morgese Vito, chiedendo accertare il grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia relativi al proprio immobile in quanto non eseguiti a regola d'arte e/o non ancora completati e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma di € 20.086,73 necessaria all'eliminazione dei vizi, difetti, imperfezioni nonché al completamento delle opere, oltre € 2.759,00 quali costi di affitto e trasloco. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento della somma di € 1.578,59 quali spese della consulenza tecnica d'ufficio, al risarcimento del danno morale e materiale da determinarsi secondo equità, nonché la condanna al rilascio, ai sensi dell'art. 7, D.M. 37/2008 dei certificati di conformità dei lavori eseguiti;
con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda sosteneva di aver sottoscritto in data 26.5.2021 offerta economica e preventivo
1 per lavori di ristrutturazione edilizia da svolgersi presso l'unità immobiliare di sua proprietà in Bisceglie alla
Via Sac. Mauro D'Addato n. 69 adibita a casa coniugale;
che nel suddetto preventivo di offerta economica venivano specificati in maniera dettagliata i lavori da eseguirsi entro il termine di 60 giorni per un totale a corpo pari ad € 22.000,0 (ventiduemila/00) compreso di Iva, oneri di sicurezza e scontato del 50%, a cui
Per_ seguiva relativo contratto;
che in data 7.6.2021 veniva presentata da tecnico di fiducia, arch. , Persona_1
presso lo sportello Unico Edilizia del Comune di Bisceglie, con inizio dei lavori in pari data e presumibile chiusura degli stessi entro 60 giorni;
che per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori si trasferiva con la propria famiglia presso un alloggio, previo pagamento del canone mensile di € 400,00; che provvedeva al pagamento del corrispettivo pattuito con l'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di n. 3 bonifici bancari, in data 7.6.2021 di € 10.000, in data 22.7.2021 di € 7.000 e in data 31.8.2021 di € 2.000; che trascorsi 60 giorni,
non potendo far fronte al pagamento del canone di affitto, nel mese di gennaio 2022 faceva rientro presso la propria abitazione;
che i lavori venivano lasciati incompleti ed incompiuti mentre quelli eseguiti presentavano imperfezioni, notevoli difetti e gravi carenze, visibili ad occhio nudo;
che nei mesi di marzo e aprile 2022,
sollecitava il resistente al completamento dei lavori non eseguiti ed a porre rimedio a quelli eseguiti con imperfezioni;
che con pec del 9.11.2021, a mezzo procuratore, formalizzava la contestazione dei lavori;
che in data 17.11.2021 veniva effettuato sopralluogo alla presenza del ricorrente, del procuratore e del resistente, nel corso del quale quest'ultimo, si dichiarava disponibile a far ultimare la parte elettrica dalla propria impresa mentre per i lavori idro-termici, di pitturazione e muratura si dichiarava disponibile ad accollarsi i relativi costi relativi all'eliminazione dei vizi e al completamento dei lavori da eseguirsi;
che in data 22.11.2022 indirizzava,
CP_ dunque, proposta di accordo che veniva inoltrata alla resistente il cui titolare dichiarava, per le vie brevi,
di non essere più disponibile ad attuare quanto dichiarato in sede di sopralluogo;
che proponeva ricorso ex art
696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Trani (R.G. n. 131/2023) e nel corso del giudizio veniva disposta c.t.u. a mezzo dell'ing. ; che il tecnico accertava che il costo delle opere da ultimare, nonché di Persona_3
quelle relative all'eliminazione dei vizi riscontrati ammontava a € 20.086,73, oltre € 2.759,00 quali costi di affitto e trasloco;
che il decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. nel procedimento per atp ammonta a €
1.578,59 oltre oneri di legge, per un totale complessivo di € 1.641,73; che sussiste responsabilità ex art. 1218
c.c. della resistente, come evidenziato in sede di ATP e come riconosciuto dallo stesso resistente in sede di verbale di sopralluogo del 27.6.2023.
2 All'udienza di prima comparizione del 9.7.2024, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, non costituitasi in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza del 3.4.2025, ora rito, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'inadempimento della resistente all'esecuzione delle opere relative al contratto di appalto con la stessa stipulato, chiedendo la condanna al pagamento della somma di €
20.086,73 necessaria all'eliminazione dei vizi ed al completamento delle opere, oltre € 2.759,00 quali costi di trasloco e affitto, € 1.578,59 ed oneri di legge quale compenso della consulenza tecnica d'ufficio, risarcimento del danno morale e materiale da determinarsi secondo equità, nonché la condanna al rilascio, ai sensi dell'art. 7, D.M. 37/2008 dei certificati di conformità dei lavori eseguiti.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
In tema di appalto, qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell'art. 1668 c.c. (prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c.), ai sensi del quale, se il committente opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore (cfr.,
Cass., sez. II Civile, sentenza n. 4161/15).
Ciò posto, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del contratto di appalto e prova dell'estinzione del pagamento dell'obbligazione di pagamento del prezzo su di essa gravante.
3 Inoltre, l'accertamento tecnico preventivo ha permesso di accertare la presenza di vizi e difformità
nell'esecuzione di una parte delle opere previste dal contratto d'appalto, nonché la mancata esecuzione di un'altra parte delle opere previste.
A fronte di ciò, la convenuta non costituendosi in giudizio non ha dimostrato di avere estinto l'obbligazione di corretta esecuzione delle opere del contratto di appalto su di essa gravante.
Avendo la ricorrente richiesto la condanna di parte resistente al pagamento della somma relativa al costo di eliminazione dei vizi e al costo per il completamento delle opere previste, viene in rilievo quanto accertato dal c.t.u. il quale ha concluso: “nel computo metrico sono state considerate le quantità rilevate sul luogo di
contestazione e con riferimento alle opere necessarie ad eliminare tutti i vizi, difetti e imperfezioni che sono
stati riscontrati in merito alle opere oggetto di contratto d'appalto affinché ogni lavorazione potesse
corrispondere alla regola dell'arte. La quantificazione di tutte le lavorazioni necessarie con prezzi di listino
(prezzi non scontati) risulta pari a: € 20.086,73”.
L'appaltatrice va dunque condannata alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 20.086,73
a titolo di risarcimento del danno materiale e, configurando l'obbligazione di risarcimento del danno un debito di valore, al fine dell'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della liquidazione.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.759,00 a titolo di danno emergente relativo agli esborsi per n. 2 traslochi del mobilio presente nella parte di abitazione in cui dovranno essere eseguiti i lavori edili e di affitto per n. 2 mesi di una abitazione, almeno parzialmente ammobiliata, che la parte dovrebbe sostenere nel periodo necessario al completamento dei lavori edili previsti nel contratto di appalto, poiché costi eventuali e non documentati nel loro effettivo e già avvenuto esborso.
Neppure può essere accolta la richiesta di condanna al rilascio dei certificati di conformità ai sensi dell'art. 7,
D.M. 37/2008, non essendovi prova della ricorrenza dei requisiti e presupposti per il suo rilascio.
Non merita accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno morale e materiale subito da parte ricorrente da determinarsi secondo equità, non avendo la parte fornito prova della sussistenza dei relativi presupposti.
4 Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 529/2024 del Ruolo Generale,
nella dichiarata contumacia della parte resistente, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da con ricorso depositato il 14.2.2024 e, per l'effetto, Parte_1
condanna in persona del titolare dell'impresa, al pagamento di € 20.086,73 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno in relazione al contratto di appalto stipulato il 26.5.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, rigettata ogni altra istanza;
2) dichiara tenuta e condanna l in persona del titolare dell'impresa, al Controparte_3
pagamento delle competenze e spese di lite in favore della ricorrente che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2.546,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisoria - con applicazione quanto a questa fase della riduzione del 50% in ragione del mancato deposito di scritti conclusivi), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
3) pone le spese del procedimento per atp r.g. n. 131/2023 R.G. Tribunale di Trani come liquidate con decreto del 30.1.2024 in favore del ctu ing. definitivamente a carico della parte resistente impresa individuale Per_3
in persona del titolare dell'impresa. Controparte_1
Trani, 3.4.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
5
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 529/2024 R.G., avente per oggetto: contratto di appalto
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmela Anna Lisa Albrizio, Parte_1
che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
E
in persona del titolare dell'impresa Vito Morgese Controparte_1
- convenuta/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificati l'8.3.2024, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l'impresa individuale in persona del titolare Controparte_1
dell'impresa, Morgese Vito, chiedendo accertare il grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia relativi al proprio immobile in quanto non eseguiti a regola d'arte e/o non ancora completati e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma di € 20.086,73 necessaria all'eliminazione dei vizi, difetti, imperfezioni nonché al completamento delle opere, oltre € 2.759,00 quali costi di affitto e trasloco. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento della somma di € 1.578,59 quali spese della consulenza tecnica d'ufficio, al risarcimento del danno morale e materiale da determinarsi secondo equità, nonché la condanna al rilascio, ai sensi dell'art. 7, D.M. 37/2008 dei certificati di conformità dei lavori eseguiti;
con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda sosteneva di aver sottoscritto in data 26.5.2021 offerta economica e preventivo
1 per lavori di ristrutturazione edilizia da svolgersi presso l'unità immobiliare di sua proprietà in Bisceglie alla
Via Sac. Mauro D'Addato n. 69 adibita a casa coniugale;
che nel suddetto preventivo di offerta economica venivano specificati in maniera dettagliata i lavori da eseguirsi entro il termine di 60 giorni per un totale a corpo pari ad € 22.000,0 (ventiduemila/00) compreso di Iva, oneri di sicurezza e scontato del 50%, a cui
Per_ seguiva relativo contratto;
che in data 7.6.2021 veniva presentata da tecnico di fiducia, arch. , Persona_1
presso lo sportello Unico Edilizia del Comune di Bisceglie, con inizio dei lavori in pari data e presumibile chiusura degli stessi entro 60 giorni;
che per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori si trasferiva con la propria famiglia presso un alloggio, previo pagamento del canone mensile di € 400,00; che provvedeva al pagamento del corrispettivo pattuito con l'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di n. 3 bonifici bancari, in data 7.6.2021 di € 10.000, in data 22.7.2021 di € 7.000 e in data 31.8.2021 di € 2.000; che trascorsi 60 giorni,
non potendo far fronte al pagamento del canone di affitto, nel mese di gennaio 2022 faceva rientro presso la propria abitazione;
che i lavori venivano lasciati incompleti ed incompiuti mentre quelli eseguiti presentavano imperfezioni, notevoli difetti e gravi carenze, visibili ad occhio nudo;
che nei mesi di marzo e aprile 2022,
sollecitava il resistente al completamento dei lavori non eseguiti ed a porre rimedio a quelli eseguiti con imperfezioni;
che con pec del 9.11.2021, a mezzo procuratore, formalizzava la contestazione dei lavori;
che in data 17.11.2021 veniva effettuato sopralluogo alla presenza del ricorrente, del procuratore e del resistente, nel corso del quale quest'ultimo, si dichiarava disponibile a far ultimare la parte elettrica dalla propria impresa mentre per i lavori idro-termici, di pitturazione e muratura si dichiarava disponibile ad accollarsi i relativi costi relativi all'eliminazione dei vizi e al completamento dei lavori da eseguirsi;
che in data 22.11.2022 indirizzava,
CP_ dunque, proposta di accordo che veniva inoltrata alla resistente il cui titolare dichiarava, per le vie brevi,
di non essere più disponibile ad attuare quanto dichiarato in sede di sopralluogo;
che proponeva ricorso ex art
696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Trani (R.G. n. 131/2023) e nel corso del giudizio veniva disposta c.t.u. a mezzo dell'ing. ; che il tecnico accertava che il costo delle opere da ultimare, nonché di Persona_3
quelle relative all'eliminazione dei vizi riscontrati ammontava a € 20.086,73, oltre € 2.759,00 quali costi di affitto e trasloco;
che il decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. nel procedimento per atp ammonta a €
1.578,59 oltre oneri di legge, per un totale complessivo di € 1.641,73; che sussiste responsabilità ex art. 1218
c.c. della resistente, come evidenziato in sede di ATP e come riconosciuto dallo stesso resistente in sede di verbale di sopralluogo del 27.6.2023.
2 All'udienza di prima comparizione del 9.7.2024, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, non costituitasi in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza del 3.4.2025, ora rito, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'inadempimento della resistente all'esecuzione delle opere relative al contratto di appalto con la stessa stipulato, chiedendo la condanna al pagamento della somma di €
20.086,73 necessaria all'eliminazione dei vizi ed al completamento delle opere, oltre € 2.759,00 quali costi di trasloco e affitto, € 1.578,59 ed oneri di legge quale compenso della consulenza tecnica d'ufficio, risarcimento del danno morale e materiale da determinarsi secondo equità, nonché la condanna al rilascio, ai sensi dell'art. 7, D.M. 37/2008 dei certificati di conformità dei lavori eseguiti.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
In tema di appalto, qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell'art. 1668 c.c. (prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c.), ai sensi del quale, se il committente opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore (cfr.,
Cass., sez. II Civile, sentenza n. 4161/15).
Ciò posto, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del contratto di appalto e prova dell'estinzione del pagamento dell'obbligazione di pagamento del prezzo su di essa gravante.
3 Inoltre, l'accertamento tecnico preventivo ha permesso di accertare la presenza di vizi e difformità
nell'esecuzione di una parte delle opere previste dal contratto d'appalto, nonché la mancata esecuzione di un'altra parte delle opere previste.
A fronte di ciò, la convenuta non costituendosi in giudizio non ha dimostrato di avere estinto l'obbligazione di corretta esecuzione delle opere del contratto di appalto su di essa gravante.
Avendo la ricorrente richiesto la condanna di parte resistente al pagamento della somma relativa al costo di eliminazione dei vizi e al costo per il completamento delle opere previste, viene in rilievo quanto accertato dal c.t.u. il quale ha concluso: “nel computo metrico sono state considerate le quantità rilevate sul luogo di
contestazione e con riferimento alle opere necessarie ad eliminare tutti i vizi, difetti e imperfezioni che sono
stati riscontrati in merito alle opere oggetto di contratto d'appalto affinché ogni lavorazione potesse
corrispondere alla regola dell'arte. La quantificazione di tutte le lavorazioni necessarie con prezzi di listino
(prezzi non scontati) risulta pari a: € 20.086,73”.
L'appaltatrice va dunque condannata alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 20.086,73
a titolo di risarcimento del danno materiale e, configurando l'obbligazione di risarcimento del danno un debito di valore, al fine dell'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della liquidazione.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.759,00 a titolo di danno emergente relativo agli esborsi per n. 2 traslochi del mobilio presente nella parte di abitazione in cui dovranno essere eseguiti i lavori edili e di affitto per n. 2 mesi di una abitazione, almeno parzialmente ammobiliata, che la parte dovrebbe sostenere nel periodo necessario al completamento dei lavori edili previsti nel contratto di appalto, poiché costi eventuali e non documentati nel loro effettivo e già avvenuto esborso.
Neppure può essere accolta la richiesta di condanna al rilascio dei certificati di conformità ai sensi dell'art. 7,
D.M. 37/2008, non essendovi prova della ricorrenza dei requisiti e presupposti per il suo rilascio.
Non merita accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno morale e materiale subito da parte ricorrente da determinarsi secondo equità, non avendo la parte fornito prova della sussistenza dei relativi presupposti.
4 Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 529/2024 del Ruolo Generale,
nella dichiarata contumacia della parte resistente, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da con ricorso depositato il 14.2.2024 e, per l'effetto, Parte_1
condanna in persona del titolare dell'impresa, al pagamento di € 20.086,73 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno in relazione al contratto di appalto stipulato il 26.5.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, rigettata ogni altra istanza;
2) dichiara tenuta e condanna l in persona del titolare dell'impresa, al Controparte_3
pagamento delle competenze e spese di lite in favore della ricorrente che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2.546,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisoria - con applicazione quanto a questa fase della riduzione del 50% in ragione del mancato deposito di scritti conclusivi), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
3) pone le spese del procedimento per atp r.g. n. 131/2023 R.G. Tribunale di Trani come liquidate con decreto del 30.1.2024 in favore del ctu ing. definitivamente a carico della parte resistente impresa individuale Per_3
in persona del titolare dell'impresa. Controparte_1
Trani, 3.4.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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