Ordinanza presidenziale 20 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11696 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Cetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Roma datato 23.11.2020, notificato in data 05.12.2020 con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS- rilasciato a -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio è stato impugnato il decreto del Questore di Roma datato 23.11.2020 e notificato in data 05.12.2020 con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- in precedenza rilasciato al ricorrente.
Di seguito i motivi di impugnazione sviluppati in ricorso:
1) si lamenta, in primo luogo, che il provvedimento impugnato si limiterebbe ad evidenziare la gravità del reato addebitato al -OMISSIS-: nessuna considerazione sarebbe, invece, stata dedicata alla situazione personale, familiare e sociale di quest’ultimo, il quale si troverebbe in Italia dal 1991, lavorando stabilmente e avendo tutti i suoi prossimi congiunti nel medesimo territorio;
2) sarebbe, inoltre, mancata la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990: inconferente, peraltro, risulterebbe il richiamo all’art. 10 bis L. 241/1990 contenuto nel provvedimento.
Si è costituito il Ministero resistente, senza svolgere difese.
All’udienza in data 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo in precedenza rilasciato nei riguardi del ricorrente, evidenziando la condizione di restrizione in carcere di quest’ultimo a far data dal 31.07.2017, avendo riportato una condanna definitiva a 10 anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale aggravata.
2. Il gravame non può trovare accoglimento.
Il permesso di soggiorno è stato revocato sulla base dell’articolo 9, comma 7 lettera c del D.lgs. n. 286/1998 (“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato…c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio”), il quale prevede che venga revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio previste dal comma 4 dello stesso articolo, ossia quando lo straniero si dimostri essere pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, prevedendo in particolare che nel valutare la pericolosità sociale, l’amministrazione possa tenere conto dell’eventuale appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 c.p.p. (“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”).
Ciò posto, è noto al Collegio l’orientamento a mente del quale il provvedimento di revoca non può essere il frutto di un automatismo determinato dalla sola pronuncia di una sentenza penale di condanna, ma deve prendere in considerazione, ove allegati, gli ulteriori elementi relativi alla complessiva situazione, anche lavorativa e familiare, dell’interessato.
Nel caso di specie, tuttavia, vi è, da un lato, una condanna a una pesante pena detentiva, pronunciata in relazione a un delitto odioso di carattere doloso, peraltro aggravato, in relazione al quale sono state comminate, altresì, le sanzioni accessorie dell’esclusione dalla successione della persona offesa, della perdita della potestà genitoriale e del diritto agli alimenti; dall’altro, il ricorrente ha omesso di dimostrare l’esistenza di circostanze concrete, relative alla complessiva situazione familiare, sociale o lavorativa di cui godeva, idonee a fondare una valutazione di diverso segno, essendosi sul punto limitato a delle generiche allegazioni prive di ogni riscontro.
Neppure rileva la lamentata mancata comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di un adempimento la cui necessità è esclusa dalla giurisprudenza in fattispecie quali quelle in esame, in cui la gravità dei fatti commessi risulta autoevidente, e avuto riguardo, altresì, al fatto che, come in precedenza osservato, non è stata dimostrata l’esistenza di circostanze fattuali meritevoli di essere sottoposte al vaglio dell’Amministrazione.
In termini: “ La revoca del permesso di soggiorno già rilasciato non richiede necessariamente la previa condanna penale per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, ma può essere frutto, come nel caso di specie, di un giudizio ampiamente discrezionale dell'Autorità tratto da elementi fattuali sintomatici della circostanza che l'interessato rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza, con conseguente irrilevanza anche del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. T.A.R, Trieste, sez. I, 02/08/2022, n. 342).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.