Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12780 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato CRISTINA CASSIGOLI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANTONIO ILARIO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 13/02/2025): il ricorrente si è riportato ai propri atti:
1
- accertata la ricorrenza di tutti i requisiti di legge, pronunciare, ai sensi della Legge n.
898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1
alla annotazione della sentenza. Pronuncia che si chiede fin da ora che venga adottata anche in via non definitiva, per l'ipotesi di proseguimento della causa per altre questioni, con dichiarazione da tale momento, che nulla è dovuto, anche in via provvisoria, alla sig.ra per l'ipotesi in cui questa dovesse avanzare Controparte_1
domande volte al riconoscimento di un assegno di divorzio e comunque con reiezione all'esito della causa di ogni eventuale domanda che dovesse essere avanzata dalla sig.ra per ottenere un assegno di divorzio e, più in generale, con reiezione di Controparte_1
ogni domanda ed eccezioni avversa.
Vinte le spese di lite” (v. ricorso depositato l'11/11/2024); la resistente si è riportata agli atti e ha insistito nelle richieste istruttorie, in particolare nella prova per testi articolata nella memoria:
“CONCLUDE affinché l'Il.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, in via provvisoria, temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473bis.22 cpc,
Confermare l'importo in favore della sig.ra disposto dalla sentenza n. Controparte_1
3104/2022 del Tribunale di Firenze;
nel merito,
Non si oppone allo scioglimento del matrimonio in via riconvenzionale,
Accertare e dichiarare il diritto di essa a percepire l'assegno divorzile a Controparte_1 carico dell'ex marito Parte_1 per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore della moglie Parte_1
di un assegno divorzile, pari ad 5.000,00 mensili, ovvero al differente importo ritenuto all'esito del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
In via istruttoria, acquisire la CTU svolta nel giudizio di appello per la separazione giudiziale incardinata innanzi la Corte di Appello di Firenze al R.G.n. 857/2023
2 disporre accertamenti a mezzo polizia tributaria sulle entrate e sul patrimonio del sig.
Parte_1 disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi ed in particolare per la determinazione del valore delle quote societarie.
Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al difensore che se ne dichiara anticipatario” (v. comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/01/2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è costituita Controparte_1
in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza
3 n. 3104, pubblicata in data 08/11/2022, che, pur essendo stata appellata, risulta passata in giudicato nella parte relativa allo status.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(11/11/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2. In difetto di prole minorenne, occorre ora pronunciare sulla richiesta della resistente di porre a carico dello un assegno divorzile. Parte_1
Al riguardo, occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima). 4 Orbene, si deve rilevare che , oltre all'assegno di mantenimento previsto Controparte_1 in separazione nella misura di € 2.500,00 mensili, percepisce unicamente il canone di locazione di € 700,00 mensili in relazione a un bene immobile ubicato a Napoli di cui la convenuta è proprietaria per la quota di un sesto;
ella ha una liquidità depositata sui suoi conti correnti (presso MPS e Banca di Cambiano) di circa 70.000,00, ed abita in un appartamento condotto in locazione a un canone di € 1.090,00 mensili.
come emerge dalla c.t.u. contabile espletata nel giudizio di appello Parte_1
avverso la sentenza di separazione, e prodotta dalla convenuta il 3/2/2025, fino all'anno
2023 era socio al 50% della e DA, nonché socio al Controparte_2 Pt_1
50% della Il reddito netto del ricorrente, costituito dal reddito Parte_2
da pensione nonché dal reddito (utili) derivante dalle suddette partecipazioni, era nell'anno 2023 pari a € 52.795,00 (v. ancora c.t.u. contabile).
Risulta documentalmente che lo a luglio 2024 abbia ceduto alla figlia Parte_1
parte delle quote sociali, cosicché attualmente, come emerge dalle visure Per_1
prodotte con il ricorso, il ricorrente risulta socio al 20% e accomandatario della G.
IA S.a.s. (prima di ER e DA IA & C., nonché socio al CP_2
20%, oltre che amministratore delegato, della Parte_3 nell'anno 2024, egli ha venduto la casa di sua proprietà al prezzo di €
[...]
950.000,00, importo in parte utilizzato per acquistare un immobile per la figlia.
Il ricorrente è dunque titolare di un patrimonio costituito attualmente: dalla liquidità, pari a circa € 500.000,00, che residua dopo l'acquisto della casa per la figlia, alla quale si aggiungono i risparmi presenti sui conti cointestati con i familiari;
dal valore delle quote sociali;
nonché dal valore della quota dell'immobile di cui egli è comproprietario per un sesto.
Quanto al reddito attuale dello il Tribunale ritiene che occorra fare Parte_1
riferimento al valore contenuto nella c.t.u. contabile e sopra riportato, non potendo in questa sede essere considerato (con effetto pregiudizievole per la ), il CP_1
peggioramento delle condizioni del ricorrente dovuto alla cessione di parte delle quote in favore della figlia. Non vi era infatti un motivo per compiere tale operazione, peraltro avvenuta poco prima di instaurare il procedimento di divorzio, dato che è Per_1 iscritta all'albo degli avvocati (v. interrogatorio libero del ricorrente espletato all'udienza del 13/2/2025) e dunque è in grado di produrre reddito autonomamente. 5 Emerge pertanto una disparità tra le condizioni delle parti, che deriva verosimilmente anche dalla scelta (incontestata) della di dedicarsi nel quotidiano alla cura della CP_1
famiglia, pur non avendo la convenuta rinunciato ad una occupazione lavorativa: la convenuta, infatti, non ha offerto di provare di non aver potuto sviluppare la propria specifica professione di artista e fotografa per decisione condivisa tra i coniugi, e ha anzi dedotto di avere coltivato la passione per l'arte e la fotografia durante la vita matrimoniale.
Tuttavia, attualmente, all'età di quasi sessantotto anni, per la è verosimilmente CP_1 difficile trovare un'occupazione che le possa garantire un reddito stabile con cui provvedere integralmente ai propri bisogni.
Vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, la funzione assistenziale, e, in misura contenuta, la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del parziale contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutato anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dal 1985 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2022. Non vi è invece motivo per riconoscere all'assegno divorzile anche una funzione risarcitoria, in assenza di prova di una responsabilità dello in ordine alla fine del matrimonio. Parte_1
Ritiene dunque il Tribunale che la RI abbia il diritto di percepire dallo un Parte_1
assegno divorzile, che, alla luce dei criteri appena indicati e delle condizioni delle parti, risulta congruo stabilire nella misura di € 1.800,00 mensili, importo che il ricorrente dovrà versare alla convenuta a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
3. Da ultimo, si deve rilevare che i capitoli di prova orale articolati dalle parti risultano genericamente formulati o irrilevanti o superflui, così come risultano superflue eventuali indagini tributarie e c.t.u. contabile, alla luce della documentazione in atti e della c.t.u. contabile espletata nel giudizio di appello, prodotta in causa.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisoria), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in IMPRUNETA (FI) in data
22/05/1985 da , n. a FIRENZE (FI) il 09/12/1955, e Parte_1 [...]
, n. a NAPOLI (NA) il 04/07/1957, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
Comune di IMPRUNETA al n. 5, parte 1, anno 1985;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , con Parte_1 Controparte_1
effetto a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, un assegno divorzile di € 1.800,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 6.164,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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