Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4394 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 13/02/1990 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 04/01/1991 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n.40 presso lo studio dell'avv. Giaccone Rosalia e dell'avv. Provenzano Marco, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del minore con abitazione presso la residenza materna;
Per_1
3) disporre che il IG. possa incontrare il figlio ogniqualvolta sarà a Palermo Parte_1 con cadenza mensile, previo avviso da dare alla IG.ra il giorno prima;
CP_1
4) porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € Per_1
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo;
5) stabilire che il figlio trascorra le festività religiose e civili con entrambi i genitori, seguendo il criterio della rotazione annuale. Inoltre, stabilire che il minore possa trascorrere una settimana di ferie estive a luglio o ad Per_1 agosto con il padre, previa comunicazione da parte di quest'ultimo alla IG.ra entro la CP_1 fine di giugno di ogni anno;
6) darsi atto che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/12/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 62 - P. I - Anno 2014).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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