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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA D. TRIPEPI 92 89124
REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 22.3.2025, - premesso di aver svolto attività Parte_1 lavorativa dal 1979 al 1987 come muratore, giardiniere e facchino presso varie aziende;
dall'anno
1987 all'anno 1998 come operaio metalmeccanico addetto allo stampaggio;
dall'anno 1999 al 2003 come autista addetto a carico e scarico e consegna di pancali di merce varia;
dall'anno 2003ad oggi come autista di camion presso vari datori di lavoro e sempre con la ulteriore mansione di carico/scarico merce - ha allegato di essere affetto da spondilopatia lombare con protusioni discali multiple, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura CP_1 amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 10%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso (anzi emergendo dalla documentazione in atti versata l'esposizione a rischio, cfr. doc. 5 allegato al ricorso), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di pagina 2 di 4 capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Persona_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI CP_ QUESITI In data 27/10/2023 il sig. presentò all' domanda di riconoscimento di malattia Pt_1 professionale “spondilodiscartrosi degenerativa lombare con ipertrofia dei massicci articolari posteriori e focalità discale L2-L3 L3-L4 (con impegno preforaminale bilaterale) L4-L5, L5-S1 (focalità discale mediana paramediana con impronta sul sacco)”. Il caso non fu ammesso all'indennizzo. Trattasi di lavoratore in ambito manuale che da circa 46 anni risulta esposto, in termini ed intensità variabili a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico degli arti superiori e vibrazioni al corpo intero. Il protratto periodo di esposizione ai suddetti rischi e le risultanze dell'indagine strumentale prodotta in atti (dimostrativa di patologia discale su base degenerativo senza impegno neurologico) fa ritenere comunque provato il nesso di causalità materiale, almeno a livello concausale.
Il pregiudizio attuale del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 può farsi pari al 7%(sette per cento)..” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 7%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 7%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA D. TRIPEPI 92 89124
REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 22.3.2025, - premesso di aver svolto attività Parte_1 lavorativa dal 1979 al 1987 come muratore, giardiniere e facchino presso varie aziende;
dall'anno
1987 all'anno 1998 come operaio metalmeccanico addetto allo stampaggio;
dall'anno 1999 al 2003 come autista addetto a carico e scarico e consegna di pancali di merce varia;
dall'anno 2003ad oggi come autista di camion presso vari datori di lavoro e sempre con la ulteriore mansione di carico/scarico merce - ha allegato di essere affetto da spondilopatia lombare con protusioni discali multiple, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura CP_1 amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 10%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso (anzi emergendo dalla documentazione in atti versata l'esposizione a rischio, cfr. doc. 5 allegato al ricorso), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di pagina 2 di 4 capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Persona_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI CP_ QUESITI In data 27/10/2023 il sig. presentò all' domanda di riconoscimento di malattia Pt_1 professionale “spondilodiscartrosi degenerativa lombare con ipertrofia dei massicci articolari posteriori e focalità discale L2-L3 L3-L4 (con impegno preforaminale bilaterale) L4-L5, L5-S1 (focalità discale mediana paramediana con impronta sul sacco)”. Il caso non fu ammesso all'indennizzo. Trattasi di lavoratore in ambito manuale che da circa 46 anni risulta esposto, in termini ed intensità variabili a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico degli arti superiori e vibrazioni al corpo intero. Il protratto periodo di esposizione ai suddetti rischi e le risultanze dell'indagine strumentale prodotta in atti (dimostrativa di patologia discale su base degenerativo senza impegno neurologico) fa ritenere comunque provato il nesso di causalità materiale, almeno a livello concausale.
Il pregiudizio attuale del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 può farsi pari al 7%(sette per cento)..” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 7%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 7%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4