Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 29/05/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 571 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti PISCIOTTA SILVESTRO e ROMEO DANIELA GIOVANNA, ed elettivamente domiciliato in Via G.GENTILE 10, CASTELVETRANO
-ricorrente- contro
, (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: ferie non godute.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 15/03/2025 ha Parte_1
evocato in giudizio il e, premettendo di aver lavorato alle Controparte_1
dipendenze del medesimo quale docente in forza di successivi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024 , ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ai sensi dell'art. 5, co. 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. L. 7 agosto 2012, n. 135, allegando di avere stipulato, nei periodi di riferimento, contratti di supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno, come da stato matricolare allegato.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di non aver fruito delle ferie maturate negli anni scolastici indicati nel ricorso, nonché di non aver percepito la retribuzione per le festività soppresse, chiedendo la monetizzazione delle relative
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Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante regolare notifica CP_1
dell'atto introduttivo in data 21/3/2025 e va dichiarato contumace.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La causa deve essere decisa applicando il condiviso recente orientamento di legittimità, nonché ai fini della motivazione, con richiamo della sentenza emessa dal Tribunale di
Palermo in data 4/7/2024 (estensore D.ssa Marino), riguardante un caso perfettamente sovrapponibile al presente, la cui motivazione si riporta ai sensi dell'art 118 d.att cpc. nella parte cui cui ha affermato: “Per la Corte di Cassazione, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. n.
3021/2020).
Nel merito, la domanda appare fondata e va accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 L.
228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per
2 il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande 4 Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav.,
n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
3 che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”.
In particolare, il resistente non ha dimostrato di avere messo il ricorrente nelle CP_1
condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto del ricorrente medesimo al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In ordine alla quantificazione dei crediti, al monte annuo delle giornate di ferie , deve aggiungersi n. quattro giorni secondo la previsione di cui alla nota legge 23 dicembre
1977 n.937 che ha abolito diverse festività (religiose e civili) introducendo in sostituzione n.6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
Pertanto, le festività soppresse (4 giorni) si aggiungono ai giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
In ordine al quantum, si osserva che i conteggi assai analitici riportati in ricorso appaiono fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi calcolo e possono essere utilizzati per la determinazione della somme in esame.
Il ricorso va quindi accolto con condanna del convenuto al pagamento delle CP_1
somme chieste in ricorso a titolo di ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolatici sopra indicati.
Le spese di lite possono si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri del DM 55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nonché della della serialità della controversia.
P.Q.M.
4 1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 5.795,27 oltre gli accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute comprensiva delle festività soppresse, per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024.
3) Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in in complessivi euro 1778,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensori.
Trapani, 29/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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