Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 720
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Sentenza 14 marzo 2025

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Il Tribunale di Genova, Sezione XI Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da un cittadino marocchino avverso il provvedimento del Questore di Savona che aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente, giunto in Italia nell'agosto 2021, si è ricongiunto con familiari cittadini italiani e ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa, iniziando a prestare attività agricola con contratti a tempo determinato regolarmente prorogati fino all'aprile 2025, e ha parallelamente frequentato corsi di lingua italiana e formazione professionale. La difesa del ricorrente ha allegato documentazione attestante i legami familiari, l'inserimento lavorativo con redditi crescenti, la partecipazione a corsi di formazione e l'iscrizione a corsi per il conseguimento della licenza media, chiedendo l'annullamento del diniego e il riconoscimento della protezione speciale, argomentando sulla lesione del diritto alla vita privata e familiare in caso di rimpatrio. L'Amministrazione resistente, costituita tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha invece insistito per il rigetto, sottolineando il parere negativo della Commissione Territoriale, l'insussistenza di vulnerabilità e l'avvenuto inserimento lavorativo solo successivamente alla domanda di protezione internazionale, senza la creazione di un proprio nucleo familiare.

Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione si fonda sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e sull'art. 8 della CEDU, valorizzando il lodevole percorso di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente. Il Giudice ha evidenziato l'impegno del richiedente nel reperire e mantenere un'attività lavorativa stabile, i cui redditi sono costantemente aumentati, e il suo interesse per la formazione, dimostrato dalla conoscenza della lingua italiana e dall'iscrizione a corsi scolastici. Sono stati altresì considerati i significativi legami familiari presenti in Italia, che hanno fornito supporto materiale e morale. Il Tribunale ha ritenuto che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, dato il consolidato inserimento sociale e lavorativo in Italia, in assenza di ragioni ostative di sicurezza nazionale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte convenuta, liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 720
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 720
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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