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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11191/2023 R.G. TRIB. AS EL AN MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11191/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento N. Cat.A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.84 del 25.10.2023, notificato il
10.11.2023, , con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale;
proposto da
AS EL AZ, nato in [...] il [...] (indicato per errore materiale nel ricorso come , C.F. , CUI: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 Pt_2 difeso dall'Avv. FEDERICA PERRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Genova, Viale Sauli 5/28, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa di un provvedimento di rigetto emesso dal Questore di
Savona, in data 25.10.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale presentata in data 11.1.2023.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto: che il ricorrente è cittadino marocchino ed è giunto in Italia nel mese di agosto 2021, ove si è ricongiunto con alcuni familiari ed in particolare con lo zio, Signor cittadino italiano, i due cugini, Parte_3
e - di cui il primo cittadino italiano ed il secondo in attesa Parte_4 Persona_1 dell'ottenimento della cittadinanza - nonché un altro zio, , anch'esso cittadino Persona_2 italiano;
che in data 8.11.2021 lo stesso ha formalizzato domanda di protezione internazionale grazie alla quale, trascorsi i 60 gg di legge, ha iniziato a prestare attività lavorativa con regolare
1 contratto di lavoro che dal febbraio 2022 è stato più volte prorogato fino all'aprile 2024; che, dopo aver scoperto di essere segnalato all'Unità Dublino per aver attraversato la Spagna, ha deciso di presentare istanza per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Savona;
che, oltre all'impegno lavorativo, lo stesso si è adoperato anche per la propria formazione, iscrivendosi non solo a corsi professionalizzanti ma altresì a corsi finalizzati all'apprendimento della lingua italiana. Ha poi evidenziato come il ricorrente sia supportato nel proprio percorso dai familiari, tutti residenti a [...], ove lo stesso è ospitato.
Con il ricorso introduttivo è stata depositata documentazione relativa ai legami familiari dell'istante nonché al suo inserimento lavorativo e, segnatamente:
- certificato di parentela con zio paterno, rilasciato il 27.10.2022 a Chtaiba e Parte_3 tradotto e apostillato il 4.11.2022;
- carta identità di rilasciato da comune di Ceriale, ove è indicata Persona_2 cittadinanza italiana;
- carta identità di rilasciata da comune di Quiliano, ove è indicata cittadinanza Parte_4 italiana;
- carta identità di rilasciata da comune di Ceriale;
Persona_3
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da per il periodo dal 20.12.2022 al Parte_3
20.12.2023 e registrata il 2.1.2023, unitamente alla carta d'identità dello zio;
- richiesta di protezione internazionale avanzata il 5.11.2021 presso la Questura di Savona;
- comunicazioni Unilav relative all'assunzione a tempo determinato, con qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze di , dal 01.02.2022 al 30.06.2022, nonché Parte_5 successiva proroga fino al 31.10.2022; comunicazioni Unilav per l'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro dal 01.11.2022 al 31.12.2022 e successive tre proroghe, l'ultima con scadenza al 30.04.2024; buste paga da febbraio 2022 ad ottobre 2023 (da cui risulta un imponibile parziale pari ad € 15.941,95); CU 2023 relativa ai redditi 2022 da cui risulta un reddito imponibile pari ad € 16.668,78;
- attestato relativo ad un corso di formazione per lavoratori rilasciato il 13.12.2022;
- attestato di iscrizione al CPIA Savona, corso alfabetizzazione pre A1, per l'anno scolastico
2022-2023.
La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della definizione del presente giudizio, per far si che non sia interrotto improvvisamente il percorso di integrazione lavorativo già intrapreso con profitto dal ricorrente;
- nel merito, annullare il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Savona datato 25.10.2023 e notificato a mezzo pec il 10.11.2023 (Cat.A11/2023/Immig.III^Sez.Prot.84) (doc. n. 2), nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del difensore.”.
2 Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova ed ha CP_1 insistito per il rigetto del ricorso deducendo, in sintesi, che il provvedimento del Questore è stato adottato in conformità al parere negativo della Commissione Territoriale, la quale, oltre ad aver ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. terzo e quarto periodo
D.lgs 286/98, ha altresì rilevato la sussistenza di una pregressa domanda di protezione internazionale formulata dall'istante e segnalata all'Unità Dublino.
Ha poi evidenziato come non fosse emersa alcuna vulnerabilità in capo all'istante il quale, al contrario, avrebbe iniziato un percorso di integrazione solo successivamente alla domanda di protezione internazionale, senza aver peraltro creato sul territorio nazionale un proprio nucleo familiare. Con la comparsa di costituzione ha versato in atti: il rapporto della Questura di
Savona del 24.01.2024 unitamente al parere non favorevole emesso dalla Commissione Territoriale in data 27.09.2023.
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
La Giudice, con decreto del 27.12.2023, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ed ha fissato udienza per l'audizione diretta del ricorrente.
Nel corso dell'audizione, tenutasi l'11.04.2024 interamente in lingua italiana, data la buona comprensione del richiedente, lo stesso ha riferito di essere giunto in Italia nell'agosto del 2021; di aver sempre vissuto a Ceriale (SV) presso gli zii ed i cugini materni, tutti cittadini italiani;
di avere altresì uno zio paterno, sempre a Ceriale, il quale vive unitamente al proprio nucleo familiare e che anche quest'ultimo ha la cittadinanza italiana. Ha poi dichiarato che i genitori ed il fratello sono rimasti in Marocco, che ha mantenuto i contatti con loro e che invia mensilmente del denaro agli stessi (circa 150/200 €); che una volta giunto in Italia ha frequentato i corsi di italiano A1 e A2 e di essere intenzionato ad ottenere il diploma di terza media;
che inoltre ha svolto dei corsi di formazione professionale;
che inizialmente è stato supportato economicamente dallo zio per poi essere assunto presso l'azienda agricola di nel Parte_5 febbraio 2022, con contratto scadente al 30.04.2024 e relativamente al quale il suo datore gli ha già confermato un'ulteriore proroga;
ha riferito di percepire uno stipendio di circa 1.500-
1.600 € mensili per 7h al giorno, grazie al quale contribuisce alle spese della casa in cui è ospitato, seppure sia in cerca di un'autonoma sistemazione. In merito alle attività svolte nel tempo libero ha riferito di avere amici, anche italiani, con cui gioca a calcio e con cui va a mangiare fuori. Infine, ha precisato di avere la patente marocchina con la quale può circolare fino ad agosto 2024 e di aver intenzione di conseguire la patente italiana.
All'esito dell'audizione la Giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed ha rinviato l'udienza per consentire di documentare lo stato della domanda di protezione internazionale.
Con le note depositate nel corso del giudizio, parte ricorrente ha documentato la conclusione del procedimento avverso il Ministero dell'Interno - Unità di Dublino per dichiarazione di cessata materia del contendere da parte del Tribunale di Roma del 02.10.2023 nonché la rinuncia del ricorrente alla propria domanda di protezione internazionale, ed ha depositato la seguente ulteriore documentazione:
3 - CU 2024 relativa ai redditi 2023 per lavoro prestato presso ed imponibile Parte_5 pari ad € 19.053,56;
- Buste paga per lavoro prestato per le mensilità da dicembre 2023 a marzo 2024;
- Contratto a tempo determinato presso , con qualifica di bracciante agricolo Parte_5 dal 01.5.2024 al 30.4.2025; unitamente alla comunicazione unilav;
- Buste paga da gennaio a dicembre 2024;
- Attestato di partecipazione al corso di addetto primo soccorso rilasciato il 19.04.2024;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 rilasciato da CPIA Savona in data 29.01.2024.
- Iscrizione al percorso per l'ottenimento della licenza conclusiva del I ciclo di istruzione presso il CPIA Savona per l'anno scolastico 2024-2025 unitamente all'attestato di frequenza rilasciato in data 08.01.2025 dal CPIA Savona;
- Istanza di accesso agli atti inviata alla Questura di Savona dal difensore tramite Pec del 11.04.2024 finalizzata a verificare la presenza della rinuncia alla protezione internazionale sottoscritta dal ricorrente.
- Decreto del Tribunale di Roma del 2.10.2023 con cui è stata dichiarata cessata materia del contendere nel procedimento instaurato dal ricorrente avverso l'Unità di Dublino e finalizzato ad individuare lo Stato competente a decidere in ordine alla propria domanda di protezione internazionale;
- Dichiarazione di rinuncia alla domanda di protezione internazionale sottoscritta dal ricorrente in data 25.09.2024 e notificata in pari data dal difensore tramite PEC alla Commissione territoriale di Genova nonché alla Questura di Savona.
Infine, con le memorie di discussione, entrambe le parti hanno insistito come nelle rispettive difese e parte ricorrente ha ripercorso lo svolgimento del giudizio, illustrato gli elementi a fondamento dell'accoglimento della domanda e sottolineato come il richiedente lavori fin dal
2022, si sia ricongiunto con i familiari paterni e abbia ormai costruito una fitta rete di rapporti sociali ed amicali oltre a continuare a svolgere corsi di istruzione, elementi tutti già noti alla
Questura. Inoltre, ha depositato la busta paga di gennaio 2025 oltre ad attestato di iscrizione scolastica.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
I. La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale del 11.1.2023) non trova applicazione la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l.
20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, che prevede che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”. L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020), applicabile ratione temporis, aveva modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal D.L. 130/20):
4 “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n.
286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal D.L. 130/20):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
II. Accoglimento del ricorso.
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del lodevole percorso di integrazione Cont sociale e lavorativa svolto nel territorio italiano, protetti a mente dell'art. 19, co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente, anche grazie al supporto fornito dai parenti in Italia, i quali lo hanno ospitato ed indirizzato nel reperimento di un'attività lavorativa, ha dimostrato fin da subito il proprio impegno, volto ad una seria integrazione sul nostro territorio.
Fin dal febbraio 2022 ha reperito un'attività che, seppure instaurata con contratti a tempo determinato, è stata più volte prorogata e la cui scadenza, ad oggi, risulta essere fissata per il 30.04.2025. Grazie alla suddetta attività lavorativa, relativamente alla quale è stata depositata copiosa documentazione, SA ha ottenuto guadagni mensili più che sufficienti a garantirgli
5 una propria indipendenza economica e, sebbene risulti ancora oggi ospite dello zio, lo stesso ha espressamente dichiarato, in sede di audizione, di essere alla ricerca di un'autonoma sistemazione alloggiativa.
Dalle buste paga in atti nonché dalle Certificazioni uniche risulta un incremento annuo e costante dei redditi percepiti dal richiedente, il quale è passato a godere di redditi pari ad €
16.668,78 per il 2022 ad € 19.053,56 per il 2023 e, infine, pari ad € 21.905,59 per il 2024. Da un raffronto delle diverse buste paga in atti è possibile ricavare una media mensile di guadagno di oltre 1.500 €.
Oltre al percorso lavorativo documentato SA ha dimostrato grande interesse anche per il proprio percorso di formazione così come documentato attraverso il deposito degli attestati di conoscenza della lingua livello A1 e A2 nonché l'attestato di iscrizione al corso volto al conseguimento della licenza conclusiva del primo ciclo di iscrizione presso il CPIA di Savona ed infine, come concretamente dimostrato in sede di audizione, svolta interamente in lingua italiana.
L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
Oltre all'ottimo percorso di integrazione come sopra delineato, vanno altresì evidenziati gli importanti legami familiari esistenti sul territorio nazionale i quali, pur non potendosi ritenere da soli idonei a fondare il riconoscimento della protezione speciale, devono essere sicuramente presi in considerazione nel giudizio complessivo. La presenza degli zii e dei cugini è stata di fondamentale importanza sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo morale nel percorso di integrazione dell'istante. Gli stessi, infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, nonché dalla documentazione in atti, oltre ad avere fornito e fornire tutt'ora alloggio all'istante, lo hanno supportato economicamente al momento del suo arrivo, lo hanno aiutato ed indirizzato nella ricerca del lavoro e, infine, lo hanno sicuramente supportato nel percorso di inserimento nel nuovo contesto sociale.
Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
Anche se il richiedente ha dichiarato di avere in Marocco i genitori ed il fratello minore, il
Collegio ritiene che debba darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal
2022, al grado di rilevante integrazione raggiunta e alla volontà dallo stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore.
In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
6 L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio
In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, fin dal ricorso introduttivo, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente AS EL AZ, nato in [...] il [...], C.F. , CUI: C.F._1 Pt_2
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro
2.200,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti
Così deciso in camera di consiglio in data 11.3.2025 e depositato in pari data
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11191/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento N. Cat.A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.84 del 25.10.2023, notificato il
10.11.2023, , con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale;
proposto da
AS EL AZ, nato in [...] il [...] (indicato per errore materiale nel ricorso come , C.F. , CUI: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 Pt_2 difeso dall'Avv. FEDERICA PERRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Genova, Viale Sauli 5/28, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa di un provvedimento di rigetto emesso dal Questore di
Savona, in data 25.10.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale presentata in data 11.1.2023.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto: che il ricorrente è cittadino marocchino ed è giunto in Italia nel mese di agosto 2021, ove si è ricongiunto con alcuni familiari ed in particolare con lo zio, Signor cittadino italiano, i due cugini, Parte_3
e - di cui il primo cittadino italiano ed il secondo in attesa Parte_4 Persona_1 dell'ottenimento della cittadinanza - nonché un altro zio, , anch'esso cittadino Persona_2 italiano;
che in data 8.11.2021 lo stesso ha formalizzato domanda di protezione internazionale grazie alla quale, trascorsi i 60 gg di legge, ha iniziato a prestare attività lavorativa con regolare
1 contratto di lavoro che dal febbraio 2022 è stato più volte prorogato fino all'aprile 2024; che, dopo aver scoperto di essere segnalato all'Unità Dublino per aver attraversato la Spagna, ha deciso di presentare istanza per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Savona;
che, oltre all'impegno lavorativo, lo stesso si è adoperato anche per la propria formazione, iscrivendosi non solo a corsi professionalizzanti ma altresì a corsi finalizzati all'apprendimento della lingua italiana. Ha poi evidenziato come il ricorrente sia supportato nel proprio percorso dai familiari, tutti residenti a [...], ove lo stesso è ospitato.
Con il ricorso introduttivo è stata depositata documentazione relativa ai legami familiari dell'istante nonché al suo inserimento lavorativo e, segnatamente:
- certificato di parentela con zio paterno, rilasciato il 27.10.2022 a Chtaiba e Parte_3 tradotto e apostillato il 4.11.2022;
- carta identità di rilasciato da comune di Ceriale, ove è indicata Persona_2 cittadinanza italiana;
- carta identità di rilasciata da comune di Quiliano, ove è indicata cittadinanza Parte_4 italiana;
- carta identità di rilasciata da comune di Ceriale;
Persona_3
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da per il periodo dal 20.12.2022 al Parte_3
20.12.2023 e registrata il 2.1.2023, unitamente alla carta d'identità dello zio;
- richiesta di protezione internazionale avanzata il 5.11.2021 presso la Questura di Savona;
- comunicazioni Unilav relative all'assunzione a tempo determinato, con qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze di , dal 01.02.2022 al 30.06.2022, nonché Parte_5 successiva proroga fino al 31.10.2022; comunicazioni Unilav per l'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro dal 01.11.2022 al 31.12.2022 e successive tre proroghe, l'ultima con scadenza al 30.04.2024; buste paga da febbraio 2022 ad ottobre 2023 (da cui risulta un imponibile parziale pari ad € 15.941,95); CU 2023 relativa ai redditi 2022 da cui risulta un reddito imponibile pari ad € 16.668,78;
- attestato relativo ad un corso di formazione per lavoratori rilasciato il 13.12.2022;
- attestato di iscrizione al CPIA Savona, corso alfabetizzazione pre A1, per l'anno scolastico
2022-2023.
La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della definizione del presente giudizio, per far si che non sia interrotto improvvisamente il percorso di integrazione lavorativo già intrapreso con profitto dal ricorrente;
- nel merito, annullare il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Savona datato 25.10.2023 e notificato a mezzo pec il 10.11.2023 (Cat.A11/2023/Immig.III^Sez.Prot.84) (doc. n. 2), nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del difensore.”.
2 Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova ed ha CP_1 insistito per il rigetto del ricorso deducendo, in sintesi, che il provvedimento del Questore è stato adottato in conformità al parere negativo della Commissione Territoriale, la quale, oltre ad aver ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. terzo e quarto periodo
D.lgs 286/98, ha altresì rilevato la sussistenza di una pregressa domanda di protezione internazionale formulata dall'istante e segnalata all'Unità Dublino.
Ha poi evidenziato come non fosse emersa alcuna vulnerabilità in capo all'istante il quale, al contrario, avrebbe iniziato un percorso di integrazione solo successivamente alla domanda di protezione internazionale, senza aver peraltro creato sul territorio nazionale un proprio nucleo familiare. Con la comparsa di costituzione ha versato in atti: il rapporto della Questura di
Savona del 24.01.2024 unitamente al parere non favorevole emesso dalla Commissione Territoriale in data 27.09.2023.
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
La Giudice, con decreto del 27.12.2023, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ed ha fissato udienza per l'audizione diretta del ricorrente.
Nel corso dell'audizione, tenutasi l'11.04.2024 interamente in lingua italiana, data la buona comprensione del richiedente, lo stesso ha riferito di essere giunto in Italia nell'agosto del 2021; di aver sempre vissuto a Ceriale (SV) presso gli zii ed i cugini materni, tutti cittadini italiani;
di avere altresì uno zio paterno, sempre a Ceriale, il quale vive unitamente al proprio nucleo familiare e che anche quest'ultimo ha la cittadinanza italiana. Ha poi dichiarato che i genitori ed il fratello sono rimasti in Marocco, che ha mantenuto i contatti con loro e che invia mensilmente del denaro agli stessi (circa 150/200 €); che una volta giunto in Italia ha frequentato i corsi di italiano A1 e A2 e di essere intenzionato ad ottenere il diploma di terza media;
che inoltre ha svolto dei corsi di formazione professionale;
che inizialmente è stato supportato economicamente dallo zio per poi essere assunto presso l'azienda agricola di nel Parte_5 febbraio 2022, con contratto scadente al 30.04.2024 e relativamente al quale il suo datore gli ha già confermato un'ulteriore proroga;
ha riferito di percepire uno stipendio di circa 1.500-
1.600 € mensili per 7h al giorno, grazie al quale contribuisce alle spese della casa in cui è ospitato, seppure sia in cerca di un'autonoma sistemazione. In merito alle attività svolte nel tempo libero ha riferito di avere amici, anche italiani, con cui gioca a calcio e con cui va a mangiare fuori. Infine, ha precisato di avere la patente marocchina con la quale può circolare fino ad agosto 2024 e di aver intenzione di conseguire la patente italiana.
All'esito dell'audizione la Giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed ha rinviato l'udienza per consentire di documentare lo stato della domanda di protezione internazionale.
Con le note depositate nel corso del giudizio, parte ricorrente ha documentato la conclusione del procedimento avverso il Ministero dell'Interno - Unità di Dublino per dichiarazione di cessata materia del contendere da parte del Tribunale di Roma del 02.10.2023 nonché la rinuncia del ricorrente alla propria domanda di protezione internazionale, ed ha depositato la seguente ulteriore documentazione:
3 - CU 2024 relativa ai redditi 2023 per lavoro prestato presso ed imponibile Parte_5 pari ad € 19.053,56;
- Buste paga per lavoro prestato per le mensilità da dicembre 2023 a marzo 2024;
- Contratto a tempo determinato presso , con qualifica di bracciante agricolo Parte_5 dal 01.5.2024 al 30.4.2025; unitamente alla comunicazione unilav;
- Buste paga da gennaio a dicembre 2024;
- Attestato di partecipazione al corso di addetto primo soccorso rilasciato il 19.04.2024;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 rilasciato da CPIA Savona in data 29.01.2024.
- Iscrizione al percorso per l'ottenimento della licenza conclusiva del I ciclo di istruzione presso il CPIA Savona per l'anno scolastico 2024-2025 unitamente all'attestato di frequenza rilasciato in data 08.01.2025 dal CPIA Savona;
- Istanza di accesso agli atti inviata alla Questura di Savona dal difensore tramite Pec del 11.04.2024 finalizzata a verificare la presenza della rinuncia alla protezione internazionale sottoscritta dal ricorrente.
- Decreto del Tribunale di Roma del 2.10.2023 con cui è stata dichiarata cessata materia del contendere nel procedimento instaurato dal ricorrente avverso l'Unità di Dublino e finalizzato ad individuare lo Stato competente a decidere in ordine alla propria domanda di protezione internazionale;
- Dichiarazione di rinuncia alla domanda di protezione internazionale sottoscritta dal ricorrente in data 25.09.2024 e notificata in pari data dal difensore tramite PEC alla Commissione territoriale di Genova nonché alla Questura di Savona.
Infine, con le memorie di discussione, entrambe le parti hanno insistito come nelle rispettive difese e parte ricorrente ha ripercorso lo svolgimento del giudizio, illustrato gli elementi a fondamento dell'accoglimento della domanda e sottolineato come il richiedente lavori fin dal
2022, si sia ricongiunto con i familiari paterni e abbia ormai costruito una fitta rete di rapporti sociali ed amicali oltre a continuare a svolgere corsi di istruzione, elementi tutti già noti alla
Questura. Inoltre, ha depositato la busta paga di gennaio 2025 oltre ad attestato di iscrizione scolastica.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
I. La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale del 11.1.2023) non trova applicazione la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l.
20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, che prevede che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”. L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020), applicabile ratione temporis, aveva modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal D.L. 130/20):
4 “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n.
286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal D.L. 130/20):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
II. Accoglimento del ricorso.
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del lodevole percorso di integrazione Cont sociale e lavorativa svolto nel territorio italiano, protetti a mente dell'art. 19, co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente, anche grazie al supporto fornito dai parenti in Italia, i quali lo hanno ospitato ed indirizzato nel reperimento di un'attività lavorativa, ha dimostrato fin da subito il proprio impegno, volto ad una seria integrazione sul nostro territorio.
Fin dal febbraio 2022 ha reperito un'attività che, seppure instaurata con contratti a tempo determinato, è stata più volte prorogata e la cui scadenza, ad oggi, risulta essere fissata per il 30.04.2025. Grazie alla suddetta attività lavorativa, relativamente alla quale è stata depositata copiosa documentazione, SA ha ottenuto guadagni mensili più che sufficienti a garantirgli
5 una propria indipendenza economica e, sebbene risulti ancora oggi ospite dello zio, lo stesso ha espressamente dichiarato, in sede di audizione, di essere alla ricerca di un'autonoma sistemazione alloggiativa.
Dalle buste paga in atti nonché dalle Certificazioni uniche risulta un incremento annuo e costante dei redditi percepiti dal richiedente, il quale è passato a godere di redditi pari ad €
16.668,78 per il 2022 ad € 19.053,56 per il 2023 e, infine, pari ad € 21.905,59 per il 2024. Da un raffronto delle diverse buste paga in atti è possibile ricavare una media mensile di guadagno di oltre 1.500 €.
Oltre al percorso lavorativo documentato SA ha dimostrato grande interesse anche per il proprio percorso di formazione così come documentato attraverso il deposito degli attestati di conoscenza della lingua livello A1 e A2 nonché l'attestato di iscrizione al corso volto al conseguimento della licenza conclusiva del primo ciclo di iscrizione presso il CPIA di Savona ed infine, come concretamente dimostrato in sede di audizione, svolta interamente in lingua italiana.
L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
Oltre all'ottimo percorso di integrazione come sopra delineato, vanno altresì evidenziati gli importanti legami familiari esistenti sul territorio nazionale i quali, pur non potendosi ritenere da soli idonei a fondare il riconoscimento della protezione speciale, devono essere sicuramente presi in considerazione nel giudizio complessivo. La presenza degli zii e dei cugini è stata di fondamentale importanza sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo morale nel percorso di integrazione dell'istante. Gli stessi, infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, nonché dalla documentazione in atti, oltre ad avere fornito e fornire tutt'ora alloggio all'istante, lo hanno supportato economicamente al momento del suo arrivo, lo hanno aiutato ed indirizzato nella ricerca del lavoro e, infine, lo hanno sicuramente supportato nel percorso di inserimento nel nuovo contesto sociale.
Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
Anche se il richiedente ha dichiarato di avere in Marocco i genitori ed il fratello minore, il
Collegio ritiene che debba darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal
2022, al grado di rilevante integrazione raggiunta e alla volontà dallo stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore.
In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
6 L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio
In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, fin dal ricorso introduttivo, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente AS EL AZ, nato in [...] il [...], C.F. , CUI: C.F._1 Pt_2
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro
2.200,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti
Così deciso in camera di consiglio in data 11.3.2025 e depositato in pari data
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
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