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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 863 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 863 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. LAMI GIADA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. RINALDI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/05/2024 con il quale e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
8.10.2018, a Lampedusa e Linosa (AG), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 13.07.2016 e
13.03.2020, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con alcune precisazioni, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati e, in particolare, la IG.ra rimarrà a vivere con i due figli Parte_1
minori presso la casa coniugale sita in Rimini, Via Mirandola n. 31, dandosi atto che il IG. CP_1
si è prima d'ora trasferito, sia pure solo provvisoriamente, presso l'abitazione della famiglia
[...]
di origine, sita in Rimini, Via Corbelli n. 8, ove resterà fino a quando non sarà in condizione di reperire una propria abitazione idonea anche ad ospitare i figli minori;
2. la suddetta casa coniugale è assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente ai figli minori e;
Per_1 Per_2
3. i figli minori della coppia sono affidati congiuntamente ai genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad educazione, istruzione e salute nel rispetto delle inclinazioni naturali e della volontà dei minori;
4. le parti concordano che, entro e non oltre il 31 luglio 2026, la sig.ra sarà obbligata Parte_1
a subentrare nel contratto di mutuo attualmente in essere tra la Banca La Cassa di Ravenna S.p.a. ed il signor mutuo da quest'ultimo illo tempore contratto per l'acquisto della suddetta CP_1
abitazione familiare o, in alternativa, ad estinguere detto mutuo ed accenderne un nuovo alla medesima intestato, in ogni caso con contestuale liberazione del signor da ogni CP_1
obbligazione, diretta e/o di garanzia, ad esso mutuo relativa da parte della Banca mutuante.
5. le parti concordano altresì che il signor contestualmente al perfezionamento della CP_1
operazione di cui al punto 4. che precede ed in sede di depositando divorzio congiunto, sarà sin da ora impegnato a vendere alla signora che sin da ora sarà impegnata ad acquistare, il Parte_1
diritto di piena proprietà sul suddetto immobile già costituente casa familiare, come di seguito distinto al Catasto fabbricati e terreni del comune di Rimini:
- piena proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitazione distinta al foglio 90, part. 214, sub 6, ZC
3, Cat. A/3, Cl. 3, rendita catastale euro 386,83;
- proprietà indivisa nella misura di un mezzo del garage distinto al foglio 90, part. 214, sub 4, ZC 3,
Cat. C/6; Cl. 2, mq. 68, rendita catastale euro 319,58;
- proprietà indivisa nella misura di un mezzo di un terreno agricolo distinto al Catasto Terreni al foglio
90, part. 147, seminativo arboreo, CL.3, rendita agraria 16,60;
- proprietà indivisa nella misura di un mezzo di un terreno agricolo distinto al Catasto Terreni al foglio
90, part. 203, seminativo arboreo, CL.3, rendita agraria 24,90; e ciò contestualmente versando al signor la complessiva somma di euro 5.000,00 CP_1
(cinquemila/00), che, in aggiunta al subentro/accollo liberatori di cui al precedente punto 4., costituirà il saldo del prezzo all'uopo concordato.
In proposito, resta sin da ora inteso che il signor ha prima d'ora detratto e continuerà a CP_1
detrarre tutte le spese di ristrutturazione sostenute per detta casa coniugale, essendosi espressamente tenuto conto anche di ciò nella determinazione delle condizioni economiche della suddetta compravendita;
6. la signora inoltre, dichiara che il restante finanziamento di originari euro Parte_1
10.000,00= contratto dal signor con la Banca La Cassa di Ravenna S.p.a., importo CP_1 anch'esso concordemente destinato alla ristrutturazione della suddetta casa familiare, è stato dalla stessa estinto nel mese di luglio 2024, con conseguente liberazione del signor da ogni CP_1
obbligazione, diretta e/o di garanzia, relativa e/o conseguente. Le parti danno atto che di detta estinzione si è espressamente tenuto conto nella determinazione delle condizioni economiche della suddetta compravendita;
7. i coniugi, infine, danno atto che il finanziamento di euro 6.000,00= acceso dalla signora
[...] per esigenze personali, resterà a suo esclusivo carico sempre con l'obbligo di quest'ultima di Pt_1
liberazione del signor da ogni relativa obbligazione di garanzia, liberazione da CP_1
effettuarsi al più tardi al momento del perfezionamento del definitivo atto di compravendita della casa familiare, essendosi espressamente tenuto conto anche di ciò nella determinazione delle condizioni economiche della suddetta compravendita;
8. i coniugi convengono che il signor entro e non oltre un anno successivo alla effettiva CP_1
e definitiva liberazione del medesimo da tutte le obbligazioni, anche di garanzia, di cui al mutuo ed ai finanziamenti di cui ai precedenti articoli 4., 6. e 7. – che consentirà al medesimo di riacquisire la capacità economica e di credito bancario all'uopo necessarie - sarà obbligato a reperire un immobile idoneo ad ospitare entrambi i figli minori anche per il pernotto, come di seguito indicato;
9. i coniugi convengono che, fino a quando, una volta perfezionate le operazioni suddette, il signor non avrà potuto reperire una abitazione idonea anche per il pernotto dei figli: CP_1
i) il padre potrà vedere e terrà con sé i figli minori con la massima libertà, previo accordo con la madre;
ii) i genitori rispetteranno il seguente calendario di massima: settimana uno: il padre preleverà i figli dalla casa coniugale il sabato mattina e li terrà con sé fino alla domenica sera dopo cena, allorquando li accompagnerà presso la madre;
li terrà con sé altresì per 1 giorno da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso la casa coniugale;
settimana due: il padre terrà con sé i figli per due giorni da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30; potrà inoltre tenerli con sé per un pernottamento, in coincidenza con uno dei pomeriggi di cui ante;
10.i coniugi concordano sin da ora che, una volta che il padre avrà reperito una abitazione idonea anche per il pernotto dei figli nei termini di cui al precedente punto 8., verrà seguito il seguente calendario di massima: settimana uno: il padre preleverà i figli dalla casa coniugale il venerdì sera e li terrà con sé fino alla domenica sera dopo cena;
li terrà con sé altresì per un giorno da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso la casa coniugale;
settimana due: il padre terrà con sé i figli per due giorni da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30; inoltre, li terrà con sé per un pernottamento, in coincidenza con uno dei pomeriggi di cui ante.
11. Salvo diversi accordi, i coniugi convengono che:
i) durante le vacanze scolastiche estive i minori potranno rimanere con l'uno e con l'altro genitore fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi ogni anno entro e non oltre il 31 marzo quanto alla signora ed entro il 31 maggio quanto al signor con impegno della Parte_1 CP_1
signora ad anni alterni, a scegliere due settimane, consecutive oppure non consecutive, non Pt_1
ricomprendenti le due settimane centrali dei mesi 6 estivi, dandosi atto che la scelta fatta dalla signora con riferimento alle ferie relative all'estate 2025 ha già ricevuto l'assenso del signor Pt_1 CP_1
laddove uno dei genitori intenda recarsi fuori città per un periodo di vacanza con i figli dovrà darne preventiva comunicazione all'altro, avendo cura di specificare destinazione ed indirizzo della struttura ove si svolgerà la vacanza;
ii) nei periodi di sospensione scolastica, nelle giornate infrasettimanali, i figli resteranno con il genitore a cui sarebbero affidati in ragione del calendario suddetto per l'intera giornata, dal mattino fino alle ore 21/21,30;
iii) nei periodi festivi i genitori seguiranno la regola dell'alternanza annuale: così, salvo diverso accordo, nel periodo natalizio i minori trascorreranno con un genitore le giornate della Vigilia e di
Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, con l'uno l'ultimo dell'anno e con l'altro il primo dell'anno; nel periodo pasquale trascorreranno con l'uno la domenica e col l'altro il lunedì; iv) nel giorno del compleanno dei minori i genitori avranno cura di accordarsi in modo che entrambi possano trascorrere del tempo con i figli.
12.Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, Pt_1 entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
con la precisazione che detta somma è stata concordata anche in considerazione del fatto che la signora ha prima d'ora Parte_1
versato e si è obbligata a versare in futuro, fino ad integrale saldo, sia le rate mensili del mutuo ipotecario contratto per la compravendita della casa coniugale, sia le rate mensili del finanziamento contratto per la ristrutturazione della stessa, rapporti entrambi intestati oggi al IG. e CP_1
che saranno oggetto delle operazioni di cui ai punti 4 e 7. che precedono, nelle tempistiche e modalità ivi convenute;
13. è altresì interesse e volontà dei coniugi che il formale preliminare di compravendita della casa familiare previsto al punto 5. che precede venga perfezionato in sede di divorzio congiunto, trattandosi di accordo avente quale unica, effettiva ed attuale causa negoziale quella della tutela economicopatrimoniale della famiglia;
14.le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle di cui al relativo Protocollo dell'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, sottoscritto dai ricorrenti ed allegato al presente atto, per costituirne parte integrante, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%: il rimborso dovrà essere eseguito contestualmente al versamento del mantenimento ordinario nel mese successivo rispetto alla produzione della documentazione attestante la spesa. Con la precisazione che il costo mensile per l'asilo di , pari ad attuali € 100,00 circa, è e sarà compreso nel contributo Per_2
di mantenimento come determinato al punto 12. che precede e non costituirà pertanto spesa straordinaria;
15. i coniugi concordano che l'assegno unico, pari ad attuali € 400,00 circa mensili, spetti agli stessi nella misura del 50% ciascuno;
ciascun coniuge avrà l'onere di attivarsi per l'assegnazione in proprio favore della quota di assegno sopra convenuta;
16.entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
17. i coniugi concordano che il conto corrente cointestato di appoggio del suddetto mutuo ipotecario rimarrà acceso fino ad estinzione o al subentro nel mutuo medesimo da parte della signora
[...]
come sopra concordato, e che le somme ivi giacenti sono e resteranno di titolarità esclusiva Pt_1
della IG.ra la quale riconosce che i precedenti prelievi effettuati dal signor Parte_1 [...]
da detto conto sono stati concordati tra i coniugi, anche a fronte dell'impegno assunto dal CP_1
signor di provvedere al pagamento del residuo debito contratto dallo stesso per CP_1
l'acquisto di n. 3 elettrodomestici destinati alla casa familiare;
18. i coniugi dichiarano di avere regolato, in separata sede, ogni residuo rapporto economico tra gli stessi intercorrente, e ciò con la scrittura privata del 08.05.2024, che rimarrà tra gli stessi valida ed efficace per tutto quanto non modificato nel presente atto;
19. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
20. i genitori si obbligano ad evitare che i minori frequentino nuovi compagni/compagne fino a quando, da un lato, la relazione non sarà diventata stabile e duratura e, da altro lato, i bambini avranno raggiunto un'età tale da poter comprendere, senza traumi, la presenza di terze persone;
21. le spese legali sono integralmente compensate, anche nel senso che ciascun ricorrente provvederà al pagamento del professionista dallo stesso incaricato;
22.i coniugi concordano di dare spontanea esecuzione alle suddette condizioni e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
23. firmano il presente atto in calce i procuratori Avv. Giada Lami e Avv. Alessandro Rinaldi anche per rinuncia alla solidarietà professionale loro spettante ex art. 13, comma 8, Legge Professionale
Forense.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lampedusa e Linosa (AG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A Anno 2018 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 863 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. LAMI GIADA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. RINALDI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/05/2024 con il quale e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
8.10.2018, a Lampedusa e Linosa (AG), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 13.07.2016 e
13.03.2020, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con alcune precisazioni, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati e, in particolare, la IG.ra rimarrà a vivere con i due figli Parte_1
minori presso la casa coniugale sita in Rimini, Via Mirandola n. 31, dandosi atto che il IG. CP_1
si è prima d'ora trasferito, sia pure solo provvisoriamente, presso l'abitazione della famiglia
[...]
di origine, sita in Rimini, Via Corbelli n. 8, ove resterà fino a quando non sarà in condizione di reperire una propria abitazione idonea anche ad ospitare i figli minori;
2. la suddetta casa coniugale è assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente ai figli minori e;
Per_1 Per_2
3. i figli minori della coppia sono affidati congiuntamente ai genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad educazione, istruzione e salute nel rispetto delle inclinazioni naturali e della volontà dei minori;
4. le parti concordano che, entro e non oltre il 31 luglio 2026, la sig.ra sarà obbligata Parte_1
a subentrare nel contratto di mutuo attualmente in essere tra la Banca La Cassa di Ravenna S.p.a. ed il signor mutuo da quest'ultimo illo tempore contratto per l'acquisto della suddetta CP_1
abitazione familiare o, in alternativa, ad estinguere detto mutuo ed accenderne un nuovo alla medesima intestato, in ogni caso con contestuale liberazione del signor da ogni CP_1
obbligazione, diretta e/o di garanzia, ad esso mutuo relativa da parte della Banca mutuante.
5. le parti concordano altresì che il signor contestualmente al perfezionamento della CP_1
operazione di cui al punto 4. che precede ed in sede di depositando divorzio congiunto, sarà sin da ora impegnato a vendere alla signora che sin da ora sarà impegnata ad acquistare, il Parte_1
diritto di piena proprietà sul suddetto immobile già costituente casa familiare, come di seguito distinto al Catasto fabbricati e terreni del comune di Rimini:
- piena proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitazione distinta al foglio 90, part. 214, sub 6, ZC
3, Cat. A/3, Cl. 3, rendita catastale euro 386,83;
- proprietà indivisa nella misura di un mezzo del garage distinto al foglio 90, part. 214, sub 4, ZC 3,
Cat. C/6; Cl. 2, mq. 68, rendita catastale euro 319,58;
- proprietà indivisa nella misura di un mezzo di un terreno agricolo distinto al Catasto Terreni al foglio
90, part. 147, seminativo arboreo, CL.3, rendita agraria 16,60;
- proprietà indivisa nella misura di un mezzo di un terreno agricolo distinto al Catasto Terreni al foglio
90, part. 203, seminativo arboreo, CL.3, rendita agraria 24,90; e ciò contestualmente versando al signor la complessiva somma di euro 5.000,00 CP_1
(cinquemila/00), che, in aggiunta al subentro/accollo liberatori di cui al precedente punto 4., costituirà il saldo del prezzo all'uopo concordato.
In proposito, resta sin da ora inteso che il signor ha prima d'ora detratto e continuerà a CP_1
detrarre tutte le spese di ristrutturazione sostenute per detta casa coniugale, essendosi espressamente tenuto conto anche di ciò nella determinazione delle condizioni economiche della suddetta compravendita;
6. la signora inoltre, dichiara che il restante finanziamento di originari euro Parte_1
10.000,00= contratto dal signor con la Banca La Cassa di Ravenna S.p.a., importo CP_1 anch'esso concordemente destinato alla ristrutturazione della suddetta casa familiare, è stato dalla stessa estinto nel mese di luglio 2024, con conseguente liberazione del signor da ogni CP_1
obbligazione, diretta e/o di garanzia, relativa e/o conseguente. Le parti danno atto che di detta estinzione si è espressamente tenuto conto nella determinazione delle condizioni economiche della suddetta compravendita;
7. i coniugi, infine, danno atto che il finanziamento di euro 6.000,00= acceso dalla signora
[...] per esigenze personali, resterà a suo esclusivo carico sempre con l'obbligo di quest'ultima di Pt_1
liberazione del signor da ogni relativa obbligazione di garanzia, liberazione da CP_1
effettuarsi al più tardi al momento del perfezionamento del definitivo atto di compravendita della casa familiare, essendosi espressamente tenuto conto anche di ciò nella determinazione delle condizioni economiche della suddetta compravendita;
8. i coniugi convengono che il signor entro e non oltre un anno successivo alla effettiva CP_1
e definitiva liberazione del medesimo da tutte le obbligazioni, anche di garanzia, di cui al mutuo ed ai finanziamenti di cui ai precedenti articoli 4., 6. e 7. – che consentirà al medesimo di riacquisire la capacità economica e di credito bancario all'uopo necessarie - sarà obbligato a reperire un immobile idoneo ad ospitare entrambi i figli minori anche per il pernotto, come di seguito indicato;
9. i coniugi convengono che, fino a quando, una volta perfezionate le operazioni suddette, il signor non avrà potuto reperire una abitazione idonea anche per il pernotto dei figli: CP_1
i) il padre potrà vedere e terrà con sé i figli minori con la massima libertà, previo accordo con la madre;
ii) i genitori rispetteranno il seguente calendario di massima: settimana uno: il padre preleverà i figli dalla casa coniugale il sabato mattina e li terrà con sé fino alla domenica sera dopo cena, allorquando li accompagnerà presso la madre;
li terrà con sé altresì per 1 giorno da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso la casa coniugale;
settimana due: il padre terrà con sé i figli per due giorni da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30; potrà inoltre tenerli con sé per un pernottamento, in coincidenza con uno dei pomeriggi di cui ante;
10.i coniugi concordano sin da ora che, una volta che il padre avrà reperito una abitazione idonea anche per il pernotto dei figli nei termini di cui al precedente punto 8., verrà seguito il seguente calendario di massima: settimana uno: il padre preleverà i figli dalla casa coniugale il venerdì sera e li terrà con sé fino alla domenica sera dopo cena;
li terrà con sé altresì per un giorno da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso la casa coniugale;
settimana due: il padre terrà con sé i figli per due giorni da stabilire dalla coppia, dall'uscita da scuola alle ore 21 / 21.30; inoltre, li terrà con sé per un pernottamento, in coincidenza con uno dei pomeriggi di cui ante.
11. Salvo diversi accordi, i coniugi convengono che:
i) durante le vacanze scolastiche estive i minori potranno rimanere con l'uno e con l'altro genitore fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi ogni anno entro e non oltre il 31 marzo quanto alla signora ed entro il 31 maggio quanto al signor con impegno della Parte_1 CP_1
signora ad anni alterni, a scegliere due settimane, consecutive oppure non consecutive, non Pt_1
ricomprendenti le due settimane centrali dei mesi 6 estivi, dandosi atto che la scelta fatta dalla signora con riferimento alle ferie relative all'estate 2025 ha già ricevuto l'assenso del signor Pt_1 CP_1
laddove uno dei genitori intenda recarsi fuori città per un periodo di vacanza con i figli dovrà darne preventiva comunicazione all'altro, avendo cura di specificare destinazione ed indirizzo della struttura ove si svolgerà la vacanza;
ii) nei periodi di sospensione scolastica, nelle giornate infrasettimanali, i figli resteranno con il genitore a cui sarebbero affidati in ragione del calendario suddetto per l'intera giornata, dal mattino fino alle ore 21/21,30;
iii) nei periodi festivi i genitori seguiranno la regola dell'alternanza annuale: così, salvo diverso accordo, nel periodo natalizio i minori trascorreranno con un genitore le giornate della Vigilia e di
Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, con l'uno l'ultimo dell'anno e con l'altro il primo dell'anno; nel periodo pasquale trascorreranno con l'uno la domenica e col l'altro il lunedì; iv) nel giorno del compleanno dei minori i genitori avranno cura di accordarsi in modo che entrambi possano trascorrere del tempo con i figli.
12.Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, Pt_1 entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
con la precisazione che detta somma è stata concordata anche in considerazione del fatto che la signora ha prima d'ora Parte_1
versato e si è obbligata a versare in futuro, fino ad integrale saldo, sia le rate mensili del mutuo ipotecario contratto per la compravendita della casa coniugale, sia le rate mensili del finanziamento contratto per la ristrutturazione della stessa, rapporti entrambi intestati oggi al IG. e CP_1
che saranno oggetto delle operazioni di cui ai punti 4 e 7. che precedono, nelle tempistiche e modalità ivi convenute;
13. è altresì interesse e volontà dei coniugi che il formale preliminare di compravendita della casa familiare previsto al punto 5. che precede venga perfezionato in sede di divorzio congiunto, trattandosi di accordo avente quale unica, effettiva ed attuale causa negoziale quella della tutela economicopatrimoniale della famiglia;
14.le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle di cui al relativo Protocollo dell'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, sottoscritto dai ricorrenti ed allegato al presente atto, per costituirne parte integrante, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%: il rimborso dovrà essere eseguito contestualmente al versamento del mantenimento ordinario nel mese successivo rispetto alla produzione della documentazione attestante la spesa. Con la precisazione che il costo mensile per l'asilo di , pari ad attuali € 100,00 circa, è e sarà compreso nel contributo Per_2
di mantenimento come determinato al punto 12. che precede e non costituirà pertanto spesa straordinaria;
15. i coniugi concordano che l'assegno unico, pari ad attuali € 400,00 circa mensili, spetti agli stessi nella misura del 50% ciascuno;
ciascun coniuge avrà l'onere di attivarsi per l'assegnazione in proprio favore della quota di assegno sopra convenuta;
16.entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
17. i coniugi concordano che il conto corrente cointestato di appoggio del suddetto mutuo ipotecario rimarrà acceso fino ad estinzione o al subentro nel mutuo medesimo da parte della signora
[...]
come sopra concordato, e che le somme ivi giacenti sono e resteranno di titolarità esclusiva Pt_1
della IG.ra la quale riconosce che i precedenti prelievi effettuati dal signor Parte_1 [...]
da detto conto sono stati concordati tra i coniugi, anche a fronte dell'impegno assunto dal CP_1
signor di provvedere al pagamento del residuo debito contratto dallo stesso per CP_1
l'acquisto di n. 3 elettrodomestici destinati alla casa familiare;
18. i coniugi dichiarano di avere regolato, in separata sede, ogni residuo rapporto economico tra gli stessi intercorrente, e ciò con la scrittura privata del 08.05.2024, che rimarrà tra gli stessi valida ed efficace per tutto quanto non modificato nel presente atto;
19. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
20. i genitori si obbligano ad evitare che i minori frequentino nuovi compagni/compagne fino a quando, da un lato, la relazione non sarà diventata stabile e duratura e, da altro lato, i bambini avranno raggiunto un'età tale da poter comprendere, senza traumi, la presenza di terze persone;
21. le spese legali sono integralmente compensate, anche nel senso che ciascun ricorrente provvederà al pagamento del professionista dallo stesso incaricato;
22.i coniugi concordano di dare spontanea esecuzione alle suddette condizioni e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
23. firmano il presente atto in calce i procuratori Avv. Giada Lami e Avv. Alessandro Rinaldi anche per rinuncia alla solidarietà professionale loro spettante ex art. 13, comma 8, Legge Professionale
Forense.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lampedusa e Linosa (AG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A Anno 2018 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi