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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8289/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8289/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO e dell'avv. ROSSI CP_1 P.IVA_1 PAOLO ( ) VIA ARIENTI N.37 40124 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA A. RUBBIANI 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSBOCH AMEDEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ROMEO CHRISTIAN, CP_2 P.IVA_2 LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, TOFFOLETTO TO, AM MO e OL CI, elettivamente domiciliati in CORSO VERCELLI 40 MILANO presso il difensore avv. ROMEO CHRISTIAN
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per non è stata depositata memoria contenente le conclusioni CP_1
Per CP_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del fideiussore;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle pretese di pagamento avversarie per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito:
4) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria:
5) rigettare le istanze istruttorie eventualmente reiterate da controparte;
In ogni caso:
6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 16.6.2023, (anche solo C.I.T., per brevità) e CP_1 Parte_1
hanno convenuto in giudizio (anche solo la Banca) avanti
[...] Controparte_2 all'intestato Tribunale, esponendo, in linea generale, che:
- aveva intrattenuto con il rapporto di conto corrente, con apertura di CP_1 CP_2 credito, contraddistinto dal n. 40402801, acceso presso la filiale di Alpignano (TO);
- tale conto era stato aperto in assenza di contratto scritto;
- lo stesso era garantito da fideiussione rilasciata da;
Parte_1
- alla data del 30.09.2021, presentava un saldo passivo, a carico del correntista, di € 39.367,02;
- tuttavia, da una ricostruzione tecnico-contabile di parte emergeva che il saldo finale contabilizzato dall'istituto di credito non corrispondeva a quello ricalcolato, risultando, al contrario, un saldo attivo di € 184.705,39. Più nel dettaglio, parte attrice ha censurato:
- l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, dal momento che la possibilità, prevista dagli artt. 117 e 118 T.U.B., di inserire in contratto clausole di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, anche sfavorevoli al cliente, subordinata al rispetto della forma scritta, era assente nel caso in esame, per radicale inesistenza del contratto di apertura del conto corrente e delle successive modifiche;
- l'illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto, atteso che: i) esse erano state calcolate ed applicate in assenza di specifica e valida pattuizione tra le parti, stante l'assenza del contratto di apertura del conto;
ii) le relative clausole erano nulle ex art. 1418 c.c. per difetto del requisito della determinatezza e, comunque, della determinabilità dell'oggetto, non essendo chiaro su quale somma e in base a quali criteri la commissione si applicasse;
iii) la circostanza che la aveva messo a disposizione delle somme affidate non giustificava di per sé la CP_3 richiesta di commissioni di massimo scoperto;
- la nullità parziale del rapporto in oggetto con riguardo alla decorrenza delle valute, in quanto ingiustificata e indeterminata, oltre che non risultante dal contratto scritto, stante la sua inesistenza: a tal proposito, parte attrice rilevava la nullità ex art. 118 T.U.B. della clausola indicante la valuta d'uso o quella applicata dalla negli estratti conto, in quanto CP_3 indeterminata e, quindi, nulla ex art. 1346 c.c.;
- l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra-legale, determinato senza alcuna pattuizione scritta, stante l'assenza di contratto di apertura del conto, in violazione dell'art. 1284 c.c.; - l'applicazione di interessi usurari di cui alla legge n. 108 del 1996, dal momento che, in relazione ai trimestri individuati al punto 5) della relazione di parte, il tasso effettivo applicato, tenuto conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito (ad eccezione di imposte e tasse), risultava eccedere i limiti dei tassi-soglia previsti dai D.M. ministeriali, con il conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate per tale motivo;
- l'applicazione di interessi anatocistici, in violazione sia dell'art. 1283 c.c. sia del dovere di buona fede e correttezza, per avere la applicato una normativa divenuta nulla a seguito di CP_3 quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2014, che aveva definitivamente sancito l'illegittimità di qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi a decorrere dal 1° gennaio 2014, richiamando la Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000;
- la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, che, anche se prevista dagli artt. 117 e 118 Tub, deve presentare forma scritta, pena la nullità della clausola: in proposito, parte attrice ha contestato il mancato invio di comunicazioni relative all'avvenuta variazione dei tassi di interesse, non essendo sufficiente a tal fine l'invio di estratti conto. Infine, in ordine alla fideiussione, parte attrice ha rilevato che l'invalidità del contratto di conto corrente concluso in assenza di forma scritta ad substantiam e la violazione degli artt. 1283 c.c. e 644 c.p. poteva essere fatta valere anche dal fideiussore, con la conseguenza che la violazione da parte della del canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto determinava l'inefficacia CP_3 della garanzia fideiussoria e, quindi, la liberazione del garante. Alla luce di tutte le difese svolte, gli attori hanno chiesto (così potendosi riassumere le prolisse e disorganiche conclusioni da loro rassegnate) all'intestato Tribunale di: i. dichiarare la nullità e/o inefficacia di tutte le obbligazioni relative alle corresponsioni di interessi passivi, per violazione dell'art. 1284 c.c. e per non esser mai stati pattuiti e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al cliente senza pattuizione scritta;
ii. accertare la nullità della clausola anatocistica, in assenza di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché per abuso di posizione dominante ex art.9 L.192/98; iii. accertare il tasso effettivo globale annuo applicato e, se superiore al tasso soglia, dichiarare la nullità della clausola;
iv. accertare gli ulteriori addebiti illegittimi per interessi, spese, commissioni e competenza per contrarietà alla legge usura, con conseguente applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
come effetto degli accertamenti sub i., ii., iii. e iv., dichiarare l'esatto saldo del conto corrente, epurato da tutte le poste indebitamente conteggiate, con condanna della a rettificarlo e a CP_3 eseguire la relativa annotazione;
v. accertare l'invalidità della fideiussione prestata dal;
Pt_1 il tutto, con vittoria di spese ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: CP_3
- in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del fideiussore, stante l'assenza di prova del rapporto, fideiussore che, in ogni caso, non avrebbe potuto promuovere direttamente azioni che vedessero quale convenuto il creditore;
- l'inammissibilità delle domande di ripetizione ex adverso formulate, in quanto il conto corrente risultava ancora aperto;
- l'intervenuta prescrizione delle rimesse effettuate sino al 03.08.2012, da qualificarsi come solutorie, dal momento che parte attrice non aveva fornito la prova che il conto fosse affidato;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova, dato che, al fine della ripetizione degli indebiti,
l'attore aveva l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tutte le somme di cui chiedeva la ripetizione, così come la mancanza di causa debendi, producendo la documentazione contrattuale dalla quale sarebbe derivata l'illegittimità degli addebiti;
- la carenza di valore probatorio della perizia di parte, contenente, peraltro, evidenti e consistenti errori metodologici;
- quanto alla pretesa nullità del contratto ex art. 117 TUB per carenza di forma scritta, l'onere di dimostrare la carenza di un contratto scritto gravava su controparte, che avrebbe dovuto dimostrare un fatto positivo contrario, quale, per esempio, l'avvenuta stipulazione orale dei contratti. Ad ogni modo, la ha confermato la sussistenza del contratto scritto di conto CP_3 corrente (prodotto sub doc. 1 di parte convenuta), nel quale erano state indicate e approvate per iscritto le clausole relative: i) ai tassi debitori e creditori;
ii) alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
iii) alla commissione di massimo scoperto;
iv) allo ius variandi della Banca. Alla luce di quanto evidenziato, ha rilevato l'infondatezza e la genericità delle censure Controparte_2 sollevate da parte attrice, precisando che:
- quanto all'asserita usurarietà degli interessi applicati in corso di rapporto, la c.d. usura sopravvenuta, dedotta dall'attrice, non aveva alcuna rilevanza giuridica, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione;
- quanto all'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi, tale diritto era espressamente previsto dalla clausola n. 13 del contratto, la quale prevedeva il diritto della di variare le CP_3 condizioni economiche del rapporto, anche in senso peggiorativo, previa comunicazione al cliente e previsione del suo diritto di recesso;
- quanto alla violazione del divieto di anatocismo, la Delibera CICR del 2000 aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale al ricorrere della condizione di reciprocità, previsione rispettata nella clausola n. 8 del contratto, mentre non era norma precettiva l'art. 120 TUB, successivo all'01.01.2014, non più in vigore dal 07.04.2016;
- le spese erano state addebitate secondo quanto pattuito e non erano mai state contestate nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conti;
- quanto alla fideiussione – premessa l'assenza di prova circa la sua esistenza, trattandosi eventualmente di garanzia accessoria e non autonoma –, la validità del contratto principale escludeva ogni invalidità della garanzia. La società convenuta ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale: in via preliminare: a) di dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire in capo al fideiussore;
b) di accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
c) di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. nel merito: d) di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori. 3. Precisate le difese e le istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.c., all'udienza del 25 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione.
***** In via preliminare, si ritiene opportuno definire con chiarezza il perimetro del thema decidendum. Stante il mancato deposito della memoria ex art.189 co. 1 n.1 c.p.c., devono ritenersi valide le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c., che si trascrivono integralmente, in quanto parzialmente diverse da quelle riportate nell'atto introduttivo a seguito del deposito della documentazione contrattuale da parte della banca: A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratti di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
C) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
D) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
E) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U.; F) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
G) ACCERTARE E DICHIARARE la invalidità/nullità della fidejussione prestata dal Sig. e di conseguenza la Parte_1 inefficacia della stessa e conseguente restituzione della somma che fosse stata già pagata al garantito;
H) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avv. Carlo Scorza procuratore antistatario. Ebbene, con l'instaurazione del presente giudizio, parte attrice ha richiesto un accertamento giudiziale relativo ai seguenti ambiti: i. pattuizione, in assenza di forma scritta, di interessi passivi in misura superiore al tasso legale;
ii. pratica illegittima di interessi anatocistici;
iii. pattuizione di interessi usurari;
iv. sussistenza di ulteriori addebiti illegittimi (per commissioni di massimo scoperto, decorrenza valute, variazioni unilaterali delle condizioni contrattuale, spese); v. (in)validità per derivazione della fideiussione accessoria al rapporto di conto corrente. Invero, le questioni sub i, ii e iii parrebbero non figurare nel perimetro delle conclusioni di parte attrice, come precisate in sede di comparsa conclusionale. Il Tribunale ritiene, peraltro, di non considerare abbandonate le relative istanze e di pronunciarsi in merito, dal momento che parte attrice vi ha provveduto con la memoria di cui all'art. 171 ter n.1 c.p.c..; la comparsa conclusionale (redatta da un difensore diverso da quello iniziale), pur presentando conclusioni parzialmente difformi da quelle originarie, ribadisce nel corpo dell'atto difese già svolte con i precedenti atti difensivi, relative alle summenzionate questioni sub i, ii e iii.: incoerenza che consiglia, ancora una volta, di procedere all'accertamento giudiziale richiesto. Le eccezioni preliminari/pregiudiziali di CP_4 ha contestato la sussistenza della legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire in capo a
[...] CP_2
, asserito fideiussore del debitore principale osservando, in particolare, che il Parte_1 CP_1 fideiussore, se, da un lato, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, non può, dall'altro lato, promuovere direttamente azioni che vedano quale convenuto il creditore. L'eccezione va respinta. Si osserva che, così come è ammesso l'intervento in un processo già in corso “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (art. 105, co. 2, c.p.c.), allo stesso modo (e a maggior ragione) deve ritenersi legittima la partecipazione sin dall'origine del processo della parte adiuvante. Nel caso di specie, il non ha promosso un'azione volta a far valere un proprio autonomo Pt_1 diritto contro il creditore, ma ha coltivato, aderendo all'atto introduttivo della un semplice CP_1 interesse, pur giuridicamente rilevante, coincidente con quello del debitore principale: quello teso all'accertamento del saldo effettivo del conto corrente, al fine di veder ridotta l'estensione della propria obbligazione di garanzia. A ciò si aggiunga che una delle domande proposte risulta tesa all'ottenimento di una pronuncia di accertamento dell'invalidità del contratto di fideiussione. Così facendo, prospetta un diritto Pt_1 processuale (quello all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa dell'invalidità contrattuale), che l'ordinamento gli riconosce in via diretta, in quanto parte del contratto accessorio, sicché si conferma, anche sotto tale profilo, la legittimazione all'iniziativa processuale in capo al medesimo. ha, altresì, dedotto l'inammissibilità della domanda (da essa qualificata come di CP_5 ripetizione) avanzata da controparte, alla luce del fatto che il rapporto di conto corrente sarebbe ancora “aperto” e che, quindi, non sarebbe configurabile alcun pagamento ripetibile. Il richiamo è a quell'opinione giurisprudenziale, ormai pacifica, stando alla quale il correntista – fatta salva la ripetibilità delle rimesse solutorie – non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito, fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio. La doglianza è infondata per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, va confutata l'affermazione per cui il rapporto sarebbe ad oggi ancora aperto. Il nominato c.t.u. non ha mostrato il minimo dubbio sul punto: “il conto corrente n. 40402801 è stato aperto da presso la filiale di Alpignano (TO) della in data 03/10/2005 ed è CP_1 CP_2 stato chiuso in data 30/09/2021”. Il dato si fonda, nelle parole del c.t.u., sulla “consultazione e l'analisi degli estratti conto bancari e della documentazione contenuti nel fascicolo di causa che si dimostrano completi ed idonei per impostare una corretta rielaborazione contabile”. Del resto, la chiusura del conto non è stata neppure oggetto di contestazione tecnica da parte della c.t.p. di la quale si è CP_2 generalmente allineata alla impostazione contabile ed ai criteri di calcolo espressi dal c.t.u. Se anche volesse opinarsi che per conto “chiuso” il c.t.u. non abbia voluto tecnicamente intendere un rapporto contrattuale estinto, ma più praticamente un conto “inoperativo”, la conclusione non muterebbe. Infatti, la natura della pronuncia richiesta da parte attrice (che non è di condanna alla ripetizione dell'indebito, ma di mero accertamento della reale entità del saldo di conte corrente) reca con sé l'ammissibilità della domanda pure a fronte di un conto (in ipotesi) aperto. In tale direzione si è orientata la giurisprudenza di legittimità, affermando che, se, da un lato, il correntista di norma non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito, fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio, dall'altro ciò non esclude che, fino alla chiusura del conto ed indipendentemente da questa, il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita (cfr. Cass. 24418/2010; Cass. 798/2013; Cass. 21646/2018). Ciò al fine di conseguire “un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (così, fra le tante, Cass. 6707/2024; Cass. 5904/2021). Alla luce di tutti i rilievi illustrati, l'eccezione de qua va giudicata infondata, dovendosi ravvisare la proposizione da parte degli attori di un'azione mero accertamento di quanto eventualmente dovuto dal correntista e dal suo fideiussore all'istituto di credito. C. Parimenti va rigettata l'ulteriore eccezione preliminare avanzata da tesa a far valere CP_2
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione dell'azione. Sotto tale aspetto, il c.t.u. ha osservato – all'esito di un accertamento pienamente condivisibile e per nulla infirmato dalle (inconferenti) osservazioni critiche della c.t.p. di – come non si siano CP_2 affatto verificate rimesse solutorie nel decennio antecedente alla chiusura del rapporto, non avendo l'indagine peritale rilevato versamenti di “rientro” da sconfinamenti oltre il plafond accordato dalla Banca alla C.I.T. Se ciò non fosse sufficiente, si consideri, altresì, che la ormai nota distinzione giurisprudenziale tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ha rilievo solo rispetto alla sussistenza di un pagamento ripetibile (ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e alla decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione di condanna: soltanto le prime sono “pagamenti” in senso tecnico e segnano il dies a quo di decorrenza della prescrizione. Ebbene, ancora una volta va ribadita la natura dell'azione promossa da (con il “sostegno” del CP_1
), che è di mero accertamento e non di condanna alla ripetizione di un pagamento indebito, il Pt_1 che priva di consistenza l'eccezione spiegata, che si presenta inconferente rispetto alla tipologia di azione promossa. I. Le domande di parte attrice: sull'interesse ultra-legale Parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione da parte della dell'interesse passivo (a CP_3 debito, cioè, del correntista). Secondo la tesi attorea, la avrebbe esatto interessi ad un tasso CP_3 superiore rispetto a quello legale, e ciò senza che vi fosse una sottostante pattuizione scritta. Il difetto di forma scritta, a detta di chi ha agito in giudizio, non sarebbe neppure limitato alla pattuizione degli interessi, ma involgerebbe l'intero contratto, che sarebbe addirittura “inesistente”. Ciò posto, parte attrice ha invocato la tutela prevista dall'art. 1284, co. 3, c.c., a mente del quale “gli interessi superiori alla misure legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Ha, dunque, chiesto l'accertamento del minor dovuto, ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente, che tenga conto dell'addebito illegittimo pari alla differenza tra il tasso legale e il tasso effettivamente praticato. Ora – tenendo a mente che altro è un contratto inesistente, altro è un contratto (esistente ma) privo della richiesta forma scritta –, va, anzitutto, chiarito che risulta provata documentalmente (doc. 1 di parte convenuta) l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente di corrispondenza concluso in data 3.10.2005 tra e . Nel medesimo documento è contenuta, altresì, la pattuizione degli CP_1 CP_2 interessi debitori, con relativa determinazione del tasso nella misura ultra-legale (in particolare, a pag. 1 del citato doc. 1, si legge la seguente dicitura: “tasso debitore per utilizzo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente: - tasso nominale annuo 13,30%; - tasso effettivo annuo 13,978%”). Su tali premesse, il c.t.u., nella sua relazione, non ha potuto che confermare la sussistenza del predetto contratto in forma scritta, “all'interno del [quale] è presente il documento di sintesi che contiene le condizioni economiche specifiche e significative quali”, tra gli altri, il “tasso debitore”. Tanto basta a ritenere assolto il requisito di forma scritta richiesto dal Codice Civile per la validità della pattuizione di interessi in misura eccedente quella di cui al tasso legale. Ne consegue l'infondatezza della domanda tesa ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'illegittimità della pattuizione relativa agli interessi debitori. II. Sull'interesse anatocistico Parte attrice ha contestato alla Banca di aver realizzato, a suo danno, nel corso del rapporto contrattuale de quo, pratiche anatocistiche vietate dalla legge, censurando, segnatamente: - l'assenza di specifica approvazione della clausola anatocistica da parte della società cliente;
- tempistiche di capitalizzazione dell'interesse composto non in linea col dettato normativo;
- l'assenza della prevista reciprocità temporale nella liquidazione degli interessi passivi ed attivi. Di conseguenza, ha chiesto dichiararsi l'invalidità della clausola anatocistica. È bene premettere, in via descrittiva, come per anatocismo si intenda quel fenomeno per cui gli interessi scaduti e non pagati si sommano al capitale (da qui, capitalizzazione) dovuto originariamente, con la conseguenza che nel successivo periodo di computazione degli interessi questi si calcoleranno sulla base capitale formata dalla somma della misura originaria e degli interessi prodotti. Tendenzialmente vietato dalla disciplina comune (cfr. art. 1283 c.c.), l'anatocismo trova una disciplina specifica e maggiori spazi applicativi nell'ambito dei rapporti bancari (c.d. anatocismo bancario). È proprio a tale disciplina, e alla sua frenetica evoluzione, che bisogna guardare per valutare, nel caso che ci occupa, la legittimità di tale clausola e dell'operato che su essa si è basato. Il punto di partenza è l'art. 120, co. 2, T.U.B. Nel testo originario, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, esso prevedeva: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». Venne, quindi, emanata la Delibera CICR del 9.2.2000, che diede attuazione specifica al dettato della fonte primaria. L'art. 120, co. 2, T.U.B. fu poi sostituito dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (Legge di stabilità del 2014), entrato in vigore l'1.1.2014, con la norma che segue: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tuttavia, la delibera del CICR che avrebbe dovuto stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce. All'esito di alcune oscillazioni interpretative circa la portata immediatamente precettiva o meno della norma di legge nella parte in cui prevede(va) che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”, la più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, malgrado il mancato varo della disposizione attuativa pur prevista, “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.” (Cass. Sez. 1, 30/07/2024, n. 21344, Rv. 671966 - 01). L'art. 120 T.U.B. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016. All'esito di tale modifica, l'attuale co. 2 del cit. art. 120 prevede che: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
[…]; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il 3.8.2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di tale nuova disciplina legislativa, con decorrenza 1.10.2016. Fatte tali premesse, si osserva come le pratiche di capitalizzazione realizzate dalla Banca nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente intrattenuto con la C.I.T. si siano fondate sulla clausola n. 8, punto 2), del contratto di conto corrente. Esso prevede che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale […] portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”. Orbene, tale disposizione convenzionale, specificamente sottoscritta dalla società correntista (v. p. 8 del doc. 1 di parte convenuta), risulta in linea con la normativa vigente ratione temporis, come declinata a livello di normazione secondaria dalla Delibera CICR del 9.2.2000; in particolare è conforme alla previsione di cui all'art. 1, co, 1, della citata Delibera, stando al quale “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti”, nonché del successivo art. 2, co. 2, per cui “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Non può darsi seguito all'assunto di parte attrice secondo cui la avrebbe illegittimamente CP_3 operato una duplice capitalizzazione, sia trimestrale che annuale. L'affermazione non trova riscontro nella disposizione contrattuale, che discorre della sola “periodicità trimestrale”, né nell'indagine peritale del c.t.u., nella quale tale dato non è emerso. Pertanto, le operazioni di capitalizzazione realizzate dalla nel vigore di siffatta normativa risultano legittime. CP_3
Diversamente deve opinarsi con riguardo alla pratica anatocistica condotta a partire dall'1.1.2014, data dalla quale divenne immediatamente operativo – per le ragioni sopra indicate – il divieto di anatocismo bancario. Coerentemente e correttamente il nominato c.t.u. ha precisato che “nella elaborazione dei conteggi peritali si è quindi tenuto in considerazione il divieto assoluto di anatocismo sugli interessi maturati nel periodo 1/1/2014 - 30/9/2016”, data – quest'ultima – che ha segnato, come visto, la fine della normativa prescrittiva del divieto. Il c.t.u. ha poi, altrettanto opportunamente, tenuto conto nella ricostruzione contabile del saldo effettivo del conto della capitalizzazione al 1° marzo anno successivo degli interessi maturati dal 1/10/2016, ciò in linea con quanto previsto dalla tuttora vigente norma, a mente della quale “gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati”. Deve, pertanto, giudicarsi fondata la domanda di accertamento dell'illegittimità della pratica anatocistica, con conseguente epurazione dal saldo finale di quanto pagato a tale titolo, limitatamente la periodo che va dal 1/1/2014 - 30/9/2016 e quantificato nel minor importo di €-29.521,99, a fronte di quella risultante dall'estratto conto pari ad €-39.367,02 III. Sull'interesse usurario Parte attrice ha poi lamentato, facendo proprie le illazioni del suo perito, l'applicazione da parte della di interessi in misura superiore al tasso-soglia previsto dalla normativa in materia di usura, con CP_3 particolare riguardo ad alcuni trimestri compresi tra il 2005 e il 2006, domandando, anche sotto tale profilo, l'espunzione dal ricalcolo del saldo effettivo di quanto pagato (e non dovuto) in forza di clausola nulla. La pretesa è infondata. È opportuno ricordare come il divieto di stipulazione di interessi usurari rappresenti un limite all'autonomia privata in ordine alla determinazione del tasso di interesse. L'art. 2, comma 4, l. 108/1996 fissa il limite oltre il quale, secondo l'art. 644 c.p., gli interessi sono sempre usurari. Nella versione vigente al momento della pattuizione della clausola sull'interesse (3.10.2005, data di apertura del conto corrente), tale limite coincideva con il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), maggiorato della metà. Va, al riguardo, precisato, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, che è proprio quello della pattuizione dell'interesse il momento rispetto al quale verificare l'eventuale eccedenza del tasso praticato rispetto alla soglia dell'usura, essendo di contro irrilevante, sotto il profilo della validità della clausola, l'eventuale sforamento del tasso soglia che si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto per effetto delle oscillazioni che interessino il mercato creditizio (cfr. Cass. Sez. un. 24675/2017). Il c.t.u. ha negato che le parti del rapporto di conto corrente dedotto nel presente giudizio abbiano convenuto interessi usurari. Dalla consultazione della rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura all'1.10.2005, egli ha, infatti, appurato, per la categoria di operazioni cui il credito della verso afferiva, un T.E.G.M. pari al 9,37%, che, aumentato CP_3 CP_1 della metà, risultava 14,04%. Posto che il “tasso debitore” effettivo previsto contrattualmente, come ricordato, era fissato al 13,98%, il c.t.u. ha correttamente concluso per l'insussistenza di una pattuizione usuraria al tempo della conclusione del contratto;
invece, l'eventuale sforamento della soglia per effetto di successive oscillazioni (cui pare far riferimento parte attrice là dove si duole di un'usura intervenuta in alcuni trimestri successivi all'apertura del c/c) rimane irrilevante. IV. Sugli ulteriori addebiti illegittimi: c.m.s, modifiche unilaterali, decorrenza valute, altre spese Le ulteriori doglianze mosse da parte attrice all'indirizzo della Banca possono essere condotte ad una eterogenea categoria, nella quale figurano oneri bancari che, stando alla prospettiva della società correntista, sarebbero stati da essa pagati in assenza di relativa (e valida) previsione contrattuale. Si impone una considerazione separate delle varie voci. IV.1.Parte attrice ha contestato, anzitutto, la debenza di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (c.m.s.); ha riferito che essa “è stata calcolata in assenza di valida e specifica pattuizione tra le parti”, non essendo neppure chiaro su quale somma e in base a quali criteri la commissione si applicasse;
ha, inoltre, contestato la variazione unilaterale, da parte della di tale componente CP_3 contrattuale nel corso del rapporto, in assenza di preventiva comunicazione all'indirizzo della società correntista. Preliminarmente si osserva come, nel contratto di apertura di credito sottoscritto tra banca e cliente, la c.m.s. identifichi la controprestazione dovuta dal cliente, calcolata al tasso convenuto sulla massima esposizione registrata nel periodo di riferimento, per la copertura che la banca offre al cliente per lo scoperto (cioè, la situazione in cui l'importo degli addebiti in conto corrente ecceda quello degli accrediti). Chiamato a verificare se la c.m.s., nel caso di specie, fosse stata effettivamente convenuta per iscritto e se la relativa pattuizione fosse sufficientemente determinata, il c.t.u. ha esposto: “il contratto di conto corrente indica e quantifica, nel documento di sintesi, la C.M.S. e precisamente riporta: Commissione Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi oltre la disponibilità esistente = 1,50%”. A dispetto, poi, di quanto asserito da parte attrice, non risulta incerta la base di calcolo della commissione (si tratta dello “scoperto oltre la disponibilità esistente” in c/c), né incerti sono i criteri applicativi (che si risolvono nell'applicazione della segnalata percentuale allo scoperto registrato nel trimestre di riferimento). Tanto basta a ritenere pattuita per iscritto e sufficientemente determinata quanto al suo oggetto la clausola contrattuale di disciplina di tale onere bancario. Quanto, invece, al rilievo di parte relativo ad asserite variazioni non concordate di tale componente contrattuale ci si richiama, ancora, a quanto osservato dal c.t.u. in proposito: “Nel caso del rapporto oggetto di analisi, la banca ha applicato la predetta commissione così come pattuita”. Del resto, l'unica variazione della c.m.s. emergente per tabulas è quella di cui al contratto (accessorio) di apertura di credito del 23.12.2005 (doc. 3 di parte convenuta), in cui veniva fissato un tasso dell'1% sul fido e dell'1,5% oltre il limite di fido: una modifica contrattuale debitamente concordata per iscritto dalle parti e, per giunta, migliorativa rispetto alle precedenti condizioni economiche, che dettavano un tasso unico dell'1,5%. Tanto considerato, non si riscontrano addebiti illegittimi con riferimento alla c.m.s. IV.2. Parte attrice ha contestato come, nel corso del rapporto contrattuale, la abbia operato CP_3 modifiche contrattuali unilaterali ed in senso sfavorevole al cliente. A fronte di ciò, non risulterebbe alcuna pattuizione scritta tra le parti atta a consentire tali variazioni, né alcuna comunicazione con cui l'istituto di credito abbia messo la correntista a conoscenza delle nuove condizioni contrattuali, in particolare con riguardo ai tassi di interesse praticati;
con la conseguenza che le relative annotazioni a debito sarebbero illegittime e, quindi, da rettificare, espungendo i costi relativi alle modifiche non concordate. Anche tale pretesa non merita accoglimento. È d'uopo richiamare, in argomento, il disposto dell'art. 118 T.U.B., stando al quale “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”; “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”; “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”. Orbene, il contratto di conto corrente versato in atti prevede, alla clausola n. 13, il diritto della banca di variare le condizioni economiche del rapporto, anche in senso peggiorativo, previa comunicazione al cliente e mancato recesso dello stesso nel termine di quindici giorni dalla comunicazione: tale previsione contrattuale risulta specificamente sottoscritta dalla correntista, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ciò posto, parte attrice, al di là di generiche affermazioni circa modifiche dei tassi di interesse, ha mancato di dimostrare (e ancor prima di allegare specificamente) quali siano stati gli specifici atti di esercizio dello ius variandi previsto dalla citata clausola n. 13 compiuti da A ciò si aggiunga CP_2 che, all'esito dell'indagine peritale svolta, il c.t.u. ha appurato come nel corso del rapporto non si siano
“verificate condizioni sfavorevoli per la correntista, rispetto a quelle convenute in origine”, sicché la doglianza di parte attrice, oltre che generica, risulta destituita di fondamento proprio rispetto all'elemento cardine della pretesa qui avanzata, vale a dire la stessa esistenza di variazioni delle condizioni contrattuali in danno del correntista. In tale contesto, risulta priva di rilievo la circostanza, pur correttamente evidenziata dal c.t.u., per cui non si rinviene nel fascicolo di causa alcuna comunicazione preventiva della Banca nei confronti della società, contenente la formula obbligatoria “proposta di modifica unilaterale del contratto”. IV.3. Parte attrice ha dedotto la nullità parziale del rapporto oggetto di causa anche con riguardo alla decorrenza delle valute applicate dalla su addebiti e accrediti, profilo che non sarebbe stato CP_3 neppure disciplinato dalle parti, stante la radicale assenza di un contratto. La società convenuta, dal canto suo, ha obiettato che nel contratto di conto corrente dalla medesima prodotto “sono state specificamente pattuite ed indicate tutte le valute applicate ad ogni specifica categoria di operazione”. Ancora, gli attori hanno censurato l'illegittima corresponsione di altre spese ed oneri bancari mai pattiziamente convenuti con l'istituto di credito. Si è opposta a tale ricostruzione la la quale ha CP_3 sostenuto, rimandando alla documentazione contrattuale in atti, che tutte le condizioni economiche del rapporto sono state regolarmente pattuite. È opportuno, a questo punto, riportare, in quanto puntuali ed esaustivi, i passaggi della relazione con cui l'ausiliario del Giudice ha spiegato la ragione dell'espunzione di alcune voci di addebito ai danni della correntista, con conseguente riconteggio del saldo effettivo di conto corrente:
“e) Remunerazioni contabilizzate e non pattuite Sono stati espunti e quindi non considerati nella ricostruzione contabile peritale i seguenti oneri bancari, in quanto non pattuiti espressamente all'interno del contratto di conto corrente e dell'accordo per l'affidamento: - Diritti di segreteria (indicati come interessi passivi)
- Spese estratti conto scalari
- Spese postali
- Commissione utilizzi oltre disponibilità fondi Le spese applicate dalla banca e non pattuite espressamente con la correntista vengono elencate in apposito prospetto (Allegato D). Gli oneri bancari non pattuiti vengono quindi eliminati nella ricostruzione peritale del conto corrente. f) Pattuizione della valuta per versamenti e prelievi All'interno del contratto di conto corrente e precisamente nel documento di sintesi sono indicate e pattuite solamente le valute massime sui versamenti degli assegni (incassi) oltreché le valute in caso di bonifici passivi (uscite). Per quanto riguarda tutte le altre operazioni attive (bonifici – versamento contanti) e passive (emissione assegni – pagamento effetti – pagamento fatture e bollette) non è emersa alcuna pattuizione specifica. A fronte della assenza di tali pattuizioni, la ricostruzione del conto corrente è stata impostata considerando, quale data valuta, per tutte le operazioni attive e passive, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto”. La scrivente ritiene di aderire, in quanto pienamente condivisibili, alle risultanze tecniche del c.t.u. Trattandosi di addebiti operati dalla in assenza di accordo, vanno dichiarate indebite le relative CP_3 annotazioni a carico della società correntista alla luce del disposto dell'art.117 co. 4 T.U.B.. V. Sulle conseguenze degli addebiti illegittimi sul saldo del conto corrente Non resta che pronunciare la rettifica del saldo di conto corrente, espungendo le annotazioni a debito della correntista di cui si è accertata l'illegittimità per i motivi esposti nei paragrafi precedenti. La misura di tale ricostruzione contabile è stata individuata dal c.t.u. con metodo analitico, coerente ed intellegibile, i cui risultati sono riprodotti nell'allegato F alla relazione in atti. A fronte di un “saldo passivo ufficiale del conto corrente n. 40402801 al 30/9/2021 […] pari ad € 39.367,02 […] la ricostruzione e la descrizione dell'andamento complessivo del rapporto di conto corrente n. 40402801 ha determinato un ricalcolo del saldo al 30/9/2021 che si quantifica in un saldo passivo pari ad € 29.521,99 (Euro ventinovemilacinquecentoventuno/99). Tale importo (€ 29.521,99) costituisce il nuovo saldo negativo del conto corrente n. 40402801, inferiore rispetto al saldo finale negativo ufficiale indicato nell'estratto conto di chiusura rapporto (€ 39.367,02)”. VI. Sulla invalidità della fideiussione La difesa di parte attrice ha dedotto che la pretesa invalidità del contratto di conto corrente in virtù del difetto di forma scritta ad substantiam, così come della violazione del divieto di pattuizione di interessi anatocistici e usurari, si riverbera sul contratto accessorio di garanzia, producendone, a sua volta, l'invalidità. L'atto di fideiussione è stato prodotto da parte attrice con la seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. (depositata il 3.11.2023) e reca tutte le condizioni necessarie per la sua validità: è stato sottoscritto in data 3.12.2020 da nella qualità di socio accomandatario di C.I.T. CENTRO Parte_1
DR TO S.A.S. (che evidentemente in epoca Controparte_6 successiva ha mutato la denominazione e la forma societaria nell'attuale a garanzia di CP_1 specifiche obbligazioni di finanziamento a vario titolo assunte dalla società e specificamente indicate. Con ciò si supera ulteriormente ogni questione concernente l'esistenza del contratto e la legittimazione ad agire del garante sollevata dall'istituto di credito. Tornando alla censura avanzata da parte attrice sulla scorta dell'art.1939 c.c., essa è destituita di fondamento, posto che:
- il contratto di conto corrente cui accede la garanzia fideiussoria, come dimostrato per tabulas e più volte ribadito, risulta essere stato concluso in forma scritta;
- non risultano essere stati pattuiti interessi eccedenti il tasso-soglia dell'usura; - la pattuizione e l'addebito di interessi anatocistici, riscontrato rispetto alla finestra temporale del 1/1/2014 - 30/9/2016, trova pieno rimedio nella ridefinizione al ribasso del saldo di conto corrente e nella conseguente contrazione dell'eventuale esposizione debitoria del garante. VII. Riepilogo Dalle considerazioni illustrate ai precedenti paragrafi consegue la declaratoria che, sulla base di valido contratto di conto corrente con apertura di credito, la banca vanta un diritto di credito nei confronti di ammontante ad € 29.521,99, anzichè € 39.367,02, importo portato dall'ultimo estratto conto in CP_1 data 30.9.2021. VIII. Sulle spese processuali Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, stante:
- l'accertata sussistenza di un saldo debitorio a carico di parte attrice, seppur in misura inferiore a quanto astrattamente risultante dall'ultimo estratto conto, in ragione del ricalcolo delle poste del conto corrente con eliminazione dell'anatocismo nel periodo 1.1.2014-30.9.2016 e per via della eliminazione di altre spese non pattuite, smentendo le asserzioni riportate in citazione sulla verosimiglianza di una posizione creditoria ammontante ad € 184.705,39; tale pretesa ha verosimilmente reso impossibile la definizione della lite in sede di mediazione, pur potendo entrambe le parti avvalersi di un perito nominato dal mediatore stesso;
- l'infondatezza di tutte le doglianze sulla validità del contratto sollevate da parte attrice, la quale ben sapeva dell'esistenza del contratto di conto corrente e delle varie aperture di credito, in quanto tale documentazione è stata trasmessa dalla a seguito dell'istanza ex art.119 TUB in data 16.3.2022 CP_3
(doc.2 attoreo), anziché fondare il giudizio su una perizia di parte che ne prescindeva totalmente;
- la mancata proposizione di alcuna domanda riconvenzionale (di condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto) da parte della banca, la quale ha eccepito infondatamente l'inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione attiva del fideiussore e la prescrizione dell'azione per le rimesse solutorie. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto in data 8.10.2025 vanno poste a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- accerta il nuovo saldo passivo (a debito di C.I.T.) del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio nella misura di € 29.521,99;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in misura paritetica le spese di CTU, liquidate come da decreto in data 8.10.2025
Bologna, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8289/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO e dell'avv. ROSSI CP_1 P.IVA_1 PAOLO ( ) VIA ARIENTI N.37 40124 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA A. RUBBIANI 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSBOCH AMEDEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ROMEO CHRISTIAN, CP_2 P.IVA_2 LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, TOFFOLETTO TO, AM MO e OL CI, elettivamente domiciliati in CORSO VERCELLI 40 MILANO presso il difensore avv. ROMEO CHRISTIAN
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per non è stata depositata memoria contenente le conclusioni CP_1
Per CP_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del fideiussore;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle pretese di pagamento avversarie per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito:
4) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria:
5) rigettare le istanze istruttorie eventualmente reiterate da controparte;
In ogni caso:
6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 16.6.2023, (anche solo C.I.T., per brevità) e CP_1 Parte_1
hanno convenuto in giudizio (anche solo la Banca) avanti
[...] Controparte_2 all'intestato Tribunale, esponendo, in linea generale, che:
- aveva intrattenuto con il rapporto di conto corrente, con apertura di CP_1 CP_2 credito, contraddistinto dal n. 40402801, acceso presso la filiale di Alpignano (TO);
- tale conto era stato aperto in assenza di contratto scritto;
- lo stesso era garantito da fideiussione rilasciata da;
Parte_1
- alla data del 30.09.2021, presentava un saldo passivo, a carico del correntista, di € 39.367,02;
- tuttavia, da una ricostruzione tecnico-contabile di parte emergeva che il saldo finale contabilizzato dall'istituto di credito non corrispondeva a quello ricalcolato, risultando, al contrario, un saldo attivo di € 184.705,39. Più nel dettaglio, parte attrice ha censurato:
- l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, dal momento che la possibilità, prevista dagli artt. 117 e 118 T.U.B., di inserire in contratto clausole di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, anche sfavorevoli al cliente, subordinata al rispetto della forma scritta, era assente nel caso in esame, per radicale inesistenza del contratto di apertura del conto corrente e delle successive modifiche;
- l'illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto, atteso che: i) esse erano state calcolate ed applicate in assenza di specifica e valida pattuizione tra le parti, stante l'assenza del contratto di apertura del conto;
ii) le relative clausole erano nulle ex art. 1418 c.c. per difetto del requisito della determinatezza e, comunque, della determinabilità dell'oggetto, non essendo chiaro su quale somma e in base a quali criteri la commissione si applicasse;
iii) la circostanza che la aveva messo a disposizione delle somme affidate non giustificava di per sé la CP_3 richiesta di commissioni di massimo scoperto;
- la nullità parziale del rapporto in oggetto con riguardo alla decorrenza delle valute, in quanto ingiustificata e indeterminata, oltre che non risultante dal contratto scritto, stante la sua inesistenza: a tal proposito, parte attrice rilevava la nullità ex art. 118 T.U.B. della clausola indicante la valuta d'uso o quella applicata dalla negli estratti conto, in quanto CP_3 indeterminata e, quindi, nulla ex art. 1346 c.c.;
- l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra-legale, determinato senza alcuna pattuizione scritta, stante l'assenza di contratto di apertura del conto, in violazione dell'art. 1284 c.c.; - l'applicazione di interessi usurari di cui alla legge n. 108 del 1996, dal momento che, in relazione ai trimestri individuati al punto 5) della relazione di parte, il tasso effettivo applicato, tenuto conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito (ad eccezione di imposte e tasse), risultava eccedere i limiti dei tassi-soglia previsti dai D.M. ministeriali, con il conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate per tale motivo;
- l'applicazione di interessi anatocistici, in violazione sia dell'art. 1283 c.c. sia del dovere di buona fede e correttezza, per avere la applicato una normativa divenuta nulla a seguito di CP_3 quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2014, che aveva definitivamente sancito l'illegittimità di qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi a decorrere dal 1° gennaio 2014, richiamando la Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000;
- la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, che, anche se prevista dagli artt. 117 e 118 Tub, deve presentare forma scritta, pena la nullità della clausola: in proposito, parte attrice ha contestato il mancato invio di comunicazioni relative all'avvenuta variazione dei tassi di interesse, non essendo sufficiente a tal fine l'invio di estratti conto. Infine, in ordine alla fideiussione, parte attrice ha rilevato che l'invalidità del contratto di conto corrente concluso in assenza di forma scritta ad substantiam e la violazione degli artt. 1283 c.c. e 644 c.p. poteva essere fatta valere anche dal fideiussore, con la conseguenza che la violazione da parte della del canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto determinava l'inefficacia CP_3 della garanzia fideiussoria e, quindi, la liberazione del garante. Alla luce di tutte le difese svolte, gli attori hanno chiesto (così potendosi riassumere le prolisse e disorganiche conclusioni da loro rassegnate) all'intestato Tribunale di: i. dichiarare la nullità e/o inefficacia di tutte le obbligazioni relative alle corresponsioni di interessi passivi, per violazione dell'art. 1284 c.c. e per non esser mai stati pattuiti e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al cliente senza pattuizione scritta;
ii. accertare la nullità della clausola anatocistica, in assenza di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché per abuso di posizione dominante ex art.9 L.192/98; iii. accertare il tasso effettivo globale annuo applicato e, se superiore al tasso soglia, dichiarare la nullità della clausola;
iv. accertare gli ulteriori addebiti illegittimi per interessi, spese, commissioni e competenza per contrarietà alla legge usura, con conseguente applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
come effetto degli accertamenti sub i., ii., iii. e iv., dichiarare l'esatto saldo del conto corrente, epurato da tutte le poste indebitamente conteggiate, con condanna della a rettificarlo e a CP_3 eseguire la relativa annotazione;
v. accertare l'invalidità della fideiussione prestata dal;
Pt_1 il tutto, con vittoria di spese ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: CP_3
- in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del fideiussore, stante l'assenza di prova del rapporto, fideiussore che, in ogni caso, non avrebbe potuto promuovere direttamente azioni che vedessero quale convenuto il creditore;
- l'inammissibilità delle domande di ripetizione ex adverso formulate, in quanto il conto corrente risultava ancora aperto;
- l'intervenuta prescrizione delle rimesse effettuate sino al 03.08.2012, da qualificarsi come solutorie, dal momento che parte attrice non aveva fornito la prova che il conto fosse affidato;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova, dato che, al fine della ripetizione degli indebiti,
l'attore aveva l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tutte le somme di cui chiedeva la ripetizione, così come la mancanza di causa debendi, producendo la documentazione contrattuale dalla quale sarebbe derivata l'illegittimità degli addebiti;
- la carenza di valore probatorio della perizia di parte, contenente, peraltro, evidenti e consistenti errori metodologici;
- quanto alla pretesa nullità del contratto ex art. 117 TUB per carenza di forma scritta, l'onere di dimostrare la carenza di un contratto scritto gravava su controparte, che avrebbe dovuto dimostrare un fatto positivo contrario, quale, per esempio, l'avvenuta stipulazione orale dei contratti. Ad ogni modo, la ha confermato la sussistenza del contratto scritto di conto CP_3 corrente (prodotto sub doc. 1 di parte convenuta), nel quale erano state indicate e approvate per iscritto le clausole relative: i) ai tassi debitori e creditori;
ii) alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
iii) alla commissione di massimo scoperto;
iv) allo ius variandi della Banca. Alla luce di quanto evidenziato, ha rilevato l'infondatezza e la genericità delle censure Controparte_2 sollevate da parte attrice, precisando che:
- quanto all'asserita usurarietà degli interessi applicati in corso di rapporto, la c.d. usura sopravvenuta, dedotta dall'attrice, non aveva alcuna rilevanza giuridica, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione;
- quanto all'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi, tale diritto era espressamente previsto dalla clausola n. 13 del contratto, la quale prevedeva il diritto della di variare le CP_3 condizioni economiche del rapporto, anche in senso peggiorativo, previa comunicazione al cliente e previsione del suo diritto di recesso;
- quanto alla violazione del divieto di anatocismo, la Delibera CICR del 2000 aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale al ricorrere della condizione di reciprocità, previsione rispettata nella clausola n. 8 del contratto, mentre non era norma precettiva l'art. 120 TUB, successivo all'01.01.2014, non più in vigore dal 07.04.2016;
- le spese erano state addebitate secondo quanto pattuito e non erano mai state contestate nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conti;
- quanto alla fideiussione – premessa l'assenza di prova circa la sua esistenza, trattandosi eventualmente di garanzia accessoria e non autonoma –, la validità del contratto principale escludeva ogni invalidità della garanzia. La società convenuta ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale: in via preliminare: a) di dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire in capo al fideiussore;
b) di accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
c) di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. nel merito: d) di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori. 3. Precisate le difese e le istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.c., all'udienza del 25 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione.
***** In via preliminare, si ritiene opportuno definire con chiarezza il perimetro del thema decidendum. Stante il mancato deposito della memoria ex art.189 co. 1 n.1 c.p.c., devono ritenersi valide le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c., che si trascrivono integralmente, in quanto parzialmente diverse da quelle riportate nell'atto introduttivo a seguito del deposito della documentazione contrattuale da parte della banca: A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratti di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
C) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
D) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
E) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U.; F) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
G) ACCERTARE E DICHIARARE la invalidità/nullità della fidejussione prestata dal Sig. e di conseguenza la Parte_1 inefficacia della stessa e conseguente restituzione della somma che fosse stata già pagata al garantito;
H) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avv. Carlo Scorza procuratore antistatario. Ebbene, con l'instaurazione del presente giudizio, parte attrice ha richiesto un accertamento giudiziale relativo ai seguenti ambiti: i. pattuizione, in assenza di forma scritta, di interessi passivi in misura superiore al tasso legale;
ii. pratica illegittima di interessi anatocistici;
iii. pattuizione di interessi usurari;
iv. sussistenza di ulteriori addebiti illegittimi (per commissioni di massimo scoperto, decorrenza valute, variazioni unilaterali delle condizioni contrattuale, spese); v. (in)validità per derivazione della fideiussione accessoria al rapporto di conto corrente. Invero, le questioni sub i, ii e iii parrebbero non figurare nel perimetro delle conclusioni di parte attrice, come precisate in sede di comparsa conclusionale. Il Tribunale ritiene, peraltro, di non considerare abbandonate le relative istanze e di pronunciarsi in merito, dal momento che parte attrice vi ha provveduto con la memoria di cui all'art. 171 ter n.1 c.p.c..; la comparsa conclusionale (redatta da un difensore diverso da quello iniziale), pur presentando conclusioni parzialmente difformi da quelle originarie, ribadisce nel corpo dell'atto difese già svolte con i precedenti atti difensivi, relative alle summenzionate questioni sub i, ii e iii.: incoerenza che consiglia, ancora una volta, di procedere all'accertamento giudiziale richiesto. Le eccezioni preliminari/pregiudiziali di CP_4 ha contestato la sussistenza della legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire in capo a
[...] CP_2
, asserito fideiussore del debitore principale osservando, in particolare, che il Parte_1 CP_1 fideiussore, se, da un lato, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, non può, dall'altro lato, promuovere direttamente azioni che vedano quale convenuto il creditore. L'eccezione va respinta. Si osserva che, così come è ammesso l'intervento in un processo già in corso “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (art. 105, co. 2, c.p.c.), allo stesso modo (e a maggior ragione) deve ritenersi legittima la partecipazione sin dall'origine del processo della parte adiuvante. Nel caso di specie, il non ha promosso un'azione volta a far valere un proprio autonomo Pt_1 diritto contro il creditore, ma ha coltivato, aderendo all'atto introduttivo della un semplice CP_1 interesse, pur giuridicamente rilevante, coincidente con quello del debitore principale: quello teso all'accertamento del saldo effettivo del conto corrente, al fine di veder ridotta l'estensione della propria obbligazione di garanzia. A ciò si aggiunga che una delle domande proposte risulta tesa all'ottenimento di una pronuncia di accertamento dell'invalidità del contratto di fideiussione. Così facendo, prospetta un diritto Pt_1 processuale (quello all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa dell'invalidità contrattuale), che l'ordinamento gli riconosce in via diretta, in quanto parte del contratto accessorio, sicché si conferma, anche sotto tale profilo, la legittimazione all'iniziativa processuale in capo al medesimo. ha, altresì, dedotto l'inammissibilità della domanda (da essa qualificata come di CP_5 ripetizione) avanzata da controparte, alla luce del fatto che il rapporto di conto corrente sarebbe ancora “aperto” e che, quindi, non sarebbe configurabile alcun pagamento ripetibile. Il richiamo è a quell'opinione giurisprudenziale, ormai pacifica, stando alla quale il correntista – fatta salva la ripetibilità delle rimesse solutorie – non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito, fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio. La doglianza è infondata per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, va confutata l'affermazione per cui il rapporto sarebbe ad oggi ancora aperto. Il nominato c.t.u. non ha mostrato il minimo dubbio sul punto: “il conto corrente n. 40402801 è stato aperto da presso la filiale di Alpignano (TO) della in data 03/10/2005 ed è CP_1 CP_2 stato chiuso in data 30/09/2021”. Il dato si fonda, nelle parole del c.t.u., sulla “consultazione e l'analisi degli estratti conto bancari e della documentazione contenuti nel fascicolo di causa che si dimostrano completi ed idonei per impostare una corretta rielaborazione contabile”. Del resto, la chiusura del conto non è stata neppure oggetto di contestazione tecnica da parte della c.t.p. di la quale si è CP_2 generalmente allineata alla impostazione contabile ed ai criteri di calcolo espressi dal c.t.u. Se anche volesse opinarsi che per conto “chiuso” il c.t.u. non abbia voluto tecnicamente intendere un rapporto contrattuale estinto, ma più praticamente un conto “inoperativo”, la conclusione non muterebbe. Infatti, la natura della pronuncia richiesta da parte attrice (che non è di condanna alla ripetizione dell'indebito, ma di mero accertamento della reale entità del saldo di conte corrente) reca con sé l'ammissibilità della domanda pure a fronte di un conto (in ipotesi) aperto. In tale direzione si è orientata la giurisprudenza di legittimità, affermando che, se, da un lato, il correntista di norma non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito, fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio, dall'altro ciò non esclude che, fino alla chiusura del conto ed indipendentemente da questa, il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita (cfr. Cass. 24418/2010; Cass. 798/2013; Cass. 21646/2018). Ciò al fine di conseguire “un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (così, fra le tante, Cass. 6707/2024; Cass. 5904/2021). Alla luce di tutti i rilievi illustrati, l'eccezione de qua va giudicata infondata, dovendosi ravvisare la proposizione da parte degli attori di un'azione mero accertamento di quanto eventualmente dovuto dal correntista e dal suo fideiussore all'istituto di credito. C. Parimenti va rigettata l'ulteriore eccezione preliminare avanzata da tesa a far valere CP_2
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione dell'azione. Sotto tale aspetto, il c.t.u. ha osservato – all'esito di un accertamento pienamente condivisibile e per nulla infirmato dalle (inconferenti) osservazioni critiche della c.t.p. di – come non si siano CP_2 affatto verificate rimesse solutorie nel decennio antecedente alla chiusura del rapporto, non avendo l'indagine peritale rilevato versamenti di “rientro” da sconfinamenti oltre il plafond accordato dalla Banca alla C.I.T. Se ciò non fosse sufficiente, si consideri, altresì, che la ormai nota distinzione giurisprudenziale tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ha rilievo solo rispetto alla sussistenza di un pagamento ripetibile (ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e alla decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione di condanna: soltanto le prime sono “pagamenti” in senso tecnico e segnano il dies a quo di decorrenza della prescrizione. Ebbene, ancora una volta va ribadita la natura dell'azione promossa da (con il “sostegno” del CP_1
), che è di mero accertamento e non di condanna alla ripetizione di un pagamento indebito, il Pt_1 che priva di consistenza l'eccezione spiegata, che si presenta inconferente rispetto alla tipologia di azione promossa. I. Le domande di parte attrice: sull'interesse ultra-legale Parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione da parte della dell'interesse passivo (a CP_3 debito, cioè, del correntista). Secondo la tesi attorea, la avrebbe esatto interessi ad un tasso CP_3 superiore rispetto a quello legale, e ciò senza che vi fosse una sottostante pattuizione scritta. Il difetto di forma scritta, a detta di chi ha agito in giudizio, non sarebbe neppure limitato alla pattuizione degli interessi, ma involgerebbe l'intero contratto, che sarebbe addirittura “inesistente”. Ciò posto, parte attrice ha invocato la tutela prevista dall'art. 1284, co. 3, c.c., a mente del quale “gli interessi superiori alla misure legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Ha, dunque, chiesto l'accertamento del minor dovuto, ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente, che tenga conto dell'addebito illegittimo pari alla differenza tra il tasso legale e il tasso effettivamente praticato. Ora – tenendo a mente che altro è un contratto inesistente, altro è un contratto (esistente ma) privo della richiesta forma scritta –, va, anzitutto, chiarito che risulta provata documentalmente (doc. 1 di parte convenuta) l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente di corrispondenza concluso in data 3.10.2005 tra e . Nel medesimo documento è contenuta, altresì, la pattuizione degli CP_1 CP_2 interessi debitori, con relativa determinazione del tasso nella misura ultra-legale (in particolare, a pag. 1 del citato doc. 1, si legge la seguente dicitura: “tasso debitore per utilizzo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente: - tasso nominale annuo 13,30%; - tasso effettivo annuo 13,978%”). Su tali premesse, il c.t.u., nella sua relazione, non ha potuto che confermare la sussistenza del predetto contratto in forma scritta, “all'interno del [quale] è presente il documento di sintesi che contiene le condizioni economiche specifiche e significative quali”, tra gli altri, il “tasso debitore”. Tanto basta a ritenere assolto il requisito di forma scritta richiesto dal Codice Civile per la validità della pattuizione di interessi in misura eccedente quella di cui al tasso legale. Ne consegue l'infondatezza della domanda tesa ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'illegittimità della pattuizione relativa agli interessi debitori. II. Sull'interesse anatocistico Parte attrice ha contestato alla Banca di aver realizzato, a suo danno, nel corso del rapporto contrattuale de quo, pratiche anatocistiche vietate dalla legge, censurando, segnatamente: - l'assenza di specifica approvazione della clausola anatocistica da parte della società cliente;
- tempistiche di capitalizzazione dell'interesse composto non in linea col dettato normativo;
- l'assenza della prevista reciprocità temporale nella liquidazione degli interessi passivi ed attivi. Di conseguenza, ha chiesto dichiararsi l'invalidità della clausola anatocistica. È bene premettere, in via descrittiva, come per anatocismo si intenda quel fenomeno per cui gli interessi scaduti e non pagati si sommano al capitale (da qui, capitalizzazione) dovuto originariamente, con la conseguenza che nel successivo periodo di computazione degli interessi questi si calcoleranno sulla base capitale formata dalla somma della misura originaria e degli interessi prodotti. Tendenzialmente vietato dalla disciplina comune (cfr. art. 1283 c.c.), l'anatocismo trova una disciplina specifica e maggiori spazi applicativi nell'ambito dei rapporti bancari (c.d. anatocismo bancario). È proprio a tale disciplina, e alla sua frenetica evoluzione, che bisogna guardare per valutare, nel caso che ci occupa, la legittimità di tale clausola e dell'operato che su essa si è basato. Il punto di partenza è l'art. 120, co. 2, T.U.B. Nel testo originario, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, esso prevedeva: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». Venne, quindi, emanata la Delibera CICR del 9.2.2000, che diede attuazione specifica al dettato della fonte primaria. L'art. 120, co. 2, T.U.B. fu poi sostituito dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (Legge di stabilità del 2014), entrato in vigore l'1.1.2014, con la norma che segue: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tuttavia, la delibera del CICR che avrebbe dovuto stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce. All'esito di alcune oscillazioni interpretative circa la portata immediatamente precettiva o meno della norma di legge nella parte in cui prevede(va) che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”, la più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, malgrado il mancato varo della disposizione attuativa pur prevista, “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.” (Cass. Sez. 1, 30/07/2024, n. 21344, Rv. 671966 - 01). L'art. 120 T.U.B. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016. All'esito di tale modifica, l'attuale co. 2 del cit. art. 120 prevede che: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
[…]; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il 3.8.2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di tale nuova disciplina legislativa, con decorrenza 1.10.2016. Fatte tali premesse, si osserva come le pratiche di capitalizzazione realizzate dalla Banca nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente intrattenuto con la C.I.T. si siano fondate sulla clausola n. 8, punto 2), del contratto di conto corrente. Esso prevede che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale […] portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”. Orbene, tale disposizione convenzionale, specificamente sottoscritta dalla società correntista (v. p. 8 del doc. 1 di parte convenuta), risulta in linea con la normativa vigente ratione temporis, come declinata a livello di normazione secondaria dalla Delibera CICR del 9.2.2000; in particolare è conforme alla previsione di cui all'art. 1, co, 1, della citata Delibera, stando al quale “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti”, nonché del successivo art. 2, co. 2, per cui “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Non può darsi seguito all'assunto di parte attrice secondo cui la avrebbe illegittimamente CP_3 operato una duplice capitalizzazione, sia trimestrale che annuale. L'affermazione non trova riscontro nella disposizione contrattuale, che discorre della sola “periodicità trimestrale”, né nell'indagine peritale del c.t.u., nella quale tale dato non è emerso. Pertanto, le operazioni di capitalizzazione realizzate dalla nel vigore di siffatta normativa risultano legittime. CP_3
Diversamente deve opinarsi con riguardo alla pratica anatocistica condotta a partire dall'1.1.2014, data dalla quale divenne immediatamente operativo – per le ragioni sopra indicate – il divieto di anatocismo bancario. Coerentemente e correttamente il nominato c.t.u. ha precisato che “nella elaborazione dei conteggi peritali si è quindi tenuto in considerazione il divieto assoluto di anatocismo sugli interessi maturati nel periodo 1/1/2014 - 30/9/2016”, data – quest'ultima – che ha segnato, come visto, la fine della normativa prescrittiva del divieto. Il c.t.u. ha poi, altrettanto opportunamente, tenuto conto nella ricostruzione contabile del saldo effettivo del conto della capitalizzazione al 1° marzo anno successivo degli interessi maturati dal 1/10/2016, ciò in linea con quanto previsto dalla tuttora vigente norma, a mente della quale “gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati”. Deve, pertanto, giudicarsi fondata la domanda di accertamento dell'illegittimità della pratica anatocistica, con conseguente epurazione dal saldo finale di quanto pagato a tale titolo, limitatamente la periodo che va dal 1/1/2014 - 30/9/2016 e quantificato nel minor importo di €-29.521,99, a fronte di quella risultante dall'estratto conto pari ad €-39.367,02 III. Sull'interesse usurario Parte attrice ha poi lamentato, facendo proprie le illazioni del suo perito, l'applicazione da parte della di interessi in misura superiore al tasso-soglia previsto dalla normativa in materia di usura, con CP_3 particolare riguardo ad alcuni trimestri compresi tra il 2005 e il 2006, domandando, anche sotto tale profilo, l'espunzione dal ricalcolo del saldo effettivo di quanto pagato (e non dovuto) in forza di clausola nulla. La pretesa è infondata. È opportuno ricordare come il divieto di stipulazione di interessi usurari rappresenti un limite all'autonomia privata in ordine alla determinazione del tasso di interesse. L'art. 2, comma 4, l. 108/1996 fissa il limite oltre il quale, secondo l'art. 644 c.p., gli interessi sono sempre usurari. Nella versione vigente al momento della pattuizione della clausola sull'interesse (3.10.2005, data di apertura del conto corrente), tale limite coincideva con il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), maggiorato della metà. Va, al riguardo, precisato, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, che è proprio quello della pattuizione dell'interesse il momento rispetto al quale verificare l'eventuale eccedenza del tasso praticato rispetto alla soglia dell'usura, essendo di contro irrilevante, sotto il profilo della validità della clausola, l'eventuale sforamento del tasso soglia che si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto per effetto delle oscillazioni che interessino il mercato creditizio (cfr. Cass. Sez. un. 24675/2017). Il c.t.u. ha negato che le parti del rapporto di conto corrente dedotto nel presente giudizio abbiano convenuto interessi usurari. Dalla consultazione della rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura all'1.10.2005, egli ha, infatti, appurato, per la categoria di operazioni cui il credito della verso afferiva, un T.E.G.M. pari al 9,37%, che, aumentato CP_3 CP_1 della metà, risultava 14,04%. Posto che il “tasso debitore” effettivo previsto contrattualmente, come ricordato, era fissato al 13,98%, il c.t.u. ha correttamente concluso per l'insussistenza di una pattuizione usuraria al tempo della conclusione del contratto;
invece, l'eventuale sforamento della soglia per effetto di successive oscillazioni (cui pare far riferimento parte attrice là dove si duole di un'usura intervenuta in alcuni trimestri successivi all'apertura del c/c) rimane irrilevante. IV. Sugli ulteriori addebiti illegittimi: c.m.s, modifiche unilaterali, decorrenza valute, altre spese Le ulteriori doglianze mosse da parte attrice all'indirizzo della Banca possono essere condotte ad una eterogenea categoria, nella quale figurano oneri bancari che, stando alla prospettiva della società correntista, sarebbero stati da essa pagati in assenza di relativa (e valida) previsione contrattuale. Si impone una considerazione separate delle varie voci. IV.1.Parte attrice ha contestato, anzitutto, la debenza di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (c.m.s.); ha riferito che essa “è stata calcolata in assenza di valida e specifica pattuizione tra le parti”, non essendo neppure chiaro su quale somma e in base a quali criteri la commissione si applicasse;
ha, inoltre, contestato la variazione unilaterale, da parte della di tale componente CP_3 contrattuale nel corso del rapporto, in assenza di preventiva comunicazione all'indirizzo della società correntista. Preliminarmente si osserva come, nel contratto di apertura di credito sottoscritto tra banca e cliente, la c.m.s. identifichi la controprestazione dovuta dal cliente, calcolata al tasso convenuto sulla massima esposizione registrata nel periodo di riferimento, per la copertura che la banca offre al cliente per lo scoperto (cioè, la situazione in cui l'importo degli addebiti in conto corrente ecceda quello degli accrediti). Chiamato a verificare se la c.m.s., nel caso di specie, fosse stata effettivamente convenuta per iscritto e se la relativa pattuizione fosse sufficientemente determinata, il c.t.u. ha esposto: “il contratto di conto corrente indica e quantifica, nel documento di sintesi, la C.M.S. e precisamente riporta: Commissione Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi oltre la disponibilità esistente = 1,50%”. A dispetto, poi, di quanto asserito da parte attrice, non risulta incerta la base di calcolo della commissione (si tratta dello “scoperto oltre la disponibilità esistente” in c/c), né incerti sono i criteri applicativi (che si risolvono nell'applicazione della segnalata percentuale allo scoperto registrato nel trimestre di riferimento). Tanto basta a ritenere pattuita per iscritto e sufficientemente determinata quanto al suo oggetto la clausola contrattuale di disciplina di tale onere bancario. Quanto, invece, al rilievo di parte relativo ad asserite variazioni non concordate di tale componente contrattuale ci si richiama, ancora, a quanto osservato dal c.t.u. in proposito: “Nel caso del rapporto oggetto di analisi, la banca ha applicato la predetta commissione così come pattuita”. Del resto, l'unica variazione della c.m.s. emergente per tabulas è quella di cui al contratto (accessorio) di apertura di credito del 23.12.2005 (doc. 3 di parte convenuta), in cui veniva fissato un tasso dell'1% sul fido e dell'1,5% oltre il limite di fido: una modifica contrattuale debitamente concordata per iscritto dalle parti e, per giunta, migliorativa rispetto alle precedenti condizioni economiche, che dettavano un tasso unico dell'1,5%. Tanto considerato, non si riscontrano addebiti illegittimi con riferimento alla c.m.s. IV.2. Parte attrice ha contestato come, nel corso del rapporto contrattuale, la abbia operato CP_3 modifiche contrattuali unilaterali ed in senso sfavorevole al cliente. A fronte di ciò, non risulterebbe alcuna pattuizione scritta tra le parti atta a consentire tali variazioni, né alcuna comunicazione con cui l'istituto di credito abbia messo la correntista a conoscenza delle nuove condizioni contrattuali, in particolare con riguardo ai tassi di interesse praticati;
con la conseguenza che le relative annotazioni a debito sarebbero illegittime e, quindi, da rettificare, espungendo i costi relativi alle modifiche non concordate. Anche tale pretesa non merita accoglimento. È d'uopo richiamare, in argomento, il disposto dell'art. 118 T.U.B., stando al quale “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”; “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”; “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”. Orbene, il contratto di conto corrente versato in atti prevede, alla clausola n. 13, il diritto della banca di variare le condizioni economiche del rapporto, anche in senso peggiorativo, previa comunicazione al cliente e mancato recesso dello stesso nel termine di quindici giorni dalla comunicazione: tale previsione contrattuale risulta specificamente sottoscritta dalla correntista, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ciò posto, parte attrice, al di là di generiche affermazioni circa modifiche dei tassi di interesse, ha mancato di dimostrare (e ancor prima di allegare specificamente) quali siano stati gli specifici atti di esercizio dello ius variandi previsto dalla citata clausola n. 13 compiuti da A ciò si aggiunga CP_2 che, all'esito dell'indagine peritale svolta, il c.t.u. ha appurato come nel corso del rapporto non si siano
“verificate condizioni sfavorevoli per la correntista, rispetto a quelle convenute in origine”, sicché la doglianza di parte attrice, oltre che generica, risulta destituita di fondamento proprio rispetto all'elemento cardine della pretesa qui avanzata, vale a dire la stessa esistenza di variazioni delle condizioni contrattuali in danno del correntista. In tale contesto, risulta priva di rilievo la circostanza, pur correttamente evidenziata dal c.t.u., per cui non si rinviene nel fascicolo di causa alcuna comunicazione preventiva della Banca nei confronti della società, contenente la formula obbligatoria “proposta di modifica unilaterale del contratto”. IV.3. Parte attrice ha dedotto la nullità parziale del rapporto oggetto di causa anche con riguardo alla decorrenza delle valute applicate dalla su addebiti e accrediti, profilo che non sarebbe stato CP_3 neppure disciplinato dalle parti, stante la radicale assenza di un contratto. La società convenuta, dal canto suo, ha obiettato che nel contratto di conto corrente dalla medesima prodotto “sono state specificamente pattuite ed indicate tutte le valute applicate ad ogni specifica categoria di operazione”. Ancora, gli attori hanno censurato l'illegittima corresponsione di altre spese ed oneri bancari mai pattiziamente convenuti con l'istituto di credito. Si è opposta a tale ricostruzione la la quale ha CP_3 sostenuto, rimandando alla documentazione contrattuale in atti, che tutte le condizioni economiche del rapporto sono state regolarmente pattuite. È opportuno, a questo punto, riportare, in quanto puntuali ed esaustivi, i passaggi della relazione con cui l'ausiliario del Giudice ha spiegato la ragione dell'espunzione di alcune voci di addebito ai danni della correntista, con conseguente riconteggio del saldo effettivo di conto corrente:
“e) Remunerazioni contabilizzate e non pattuite Sono stati espunti e quindi non considerati nella ricostruzione contabile peritale i seguenti oneri bancari, in quanto non pattuiti espressamente all'interno del contratto di conto corrente e dell'accordo per l'affidamento: - Diritti di segreteria (indicati come interessi passivi)
- Spese estratti conto scalari
- Spese postali
- Commissione utilizzi oltre disponibilità fondi Le spese applicate dalla banca e non pattuite espressamente con la correntista vengono elencate in apposito prospetto (Allegato D). Gli oneri bancari non pattuiti vengono quindi eliminati nella ricostruzione peritale del conto corrente. f) Pattuizione della valuta per versamenti e prelievi All'interno del contratto di conto corrente e precisamente nel documento di sintesi sono indicate e pattuite solamente le valute massime sui versamenti degli assegni (incassi) oltreché le valute in caso di bonifici passivi (uscite). Per quanto riguarda tutte le altre operazioni attive (bonifici – versamento contanti) e passive (emissione assegni – pagamento effetti – pagamento fatture e bollette) non è emersa alcuna pattuizione specifica. A fronte della assenza di tali pattuizioni, la ricostruzione del conto corrente è stata impostata considerando, quale data valuta, per tutte le operazioni attive e passive, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto”. La scrivente ritiene di aderire, in quanto pienamente condivisibili, alle risultanze tecniche del c.t.u. Trattandosi di addebiti operati dalla in assenza di accordo, vanno dichiarate indebite le relative CP_3 annotazioni a carico della società correntista alla luce del disposto dell'art.117 co. 4 T.U.B.. V. Sulle conseguenze degli addebiti illegittimi sul saldo del conto corrente Non resta che pronunciare la rettifica del saldo di conto corrente, espungendo le annotazioni a debito della correntista di cui si è accertata l'illegittimità per i motivi esposti nei paragrafi precedenti. La misura di tale ricostruzione contabile è stata individuata dal c.t.u. con metodo analitico, coerente ed intellegibile, i cui risultati sono riprodotti nell'allegato F alla relazione in atti. A fronte di un “saldo passivo ufficiale del conto corrente n. 40402801 al 30/9/2021 […] pari ad € 39.367,02 […] la ricostruzione e la descrizione dell'andamento complessivo del rapporto di conto corrente n. 40402801 ha determinato un ricalcolo del saldo al 30/9/2021 che si quantifica in un saldo passivo pari ad € 29.521,99 (Euro ventinovemilacinquecentoventuno/99). Tale importo (€ 29.521,99) costituisce il nuovo saldo negativo del conto corrente n. 40402801, inferiore rispetto al saldo finale negativo ufficiale indicato nell'estratto conto di chiusura rapporto (€ 39.367,02)”. VI. Sulla invalidità della fideiussione La difesa di parte attrice ha dedotto che la pretesa invalidità del contratto di conto corrente in virtù del difetto di forma scritta ad substantiam, così come della violazione del divieto di pattuizione di interessi anatocistici e usurari, si riverbera sul contratto accessorio di garanzia, producendone, a sua volta, l'invalidità. L'atto di fideiussione è stato prodotto da parte attrice con la seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. (depositata il 3.11.2023) e reca tutte le condizioni necessarie per la sua validità: è stato sottoscritto in data 3.12.2020 da nella qualità di socio accomandatario di C.I.T. CENTRO Parte_1
DR TO S.A.S. (che evidentemente in epoca Controparte_6 successiva ha mutato la denominazione e la forma societaria nell'attuale a garanzia di CP_1 specifiche obbligazioni di finanziamento a vario titolo assunte dalla società e specificamente indicate. Con ciò si supera ulteriormente ogni questione concernente l'esistenza del contratto e la legittimazione ad agire del garante sollevata dall'istituto di credito. Tornando alla censura avanzata da parte attrice sulla scorta dell'art.1939 c.c., essa è destituita di fondamento, posto che:
- il contratto di conto corrente cui accede la garanzia fideiussoria, come dimostrato per tabulas e più volte ribadito, risulta essere stato concluso in forma scritta;
- non risultano essere stati pattuiti interessi eccedenti il tasso-soglia dell'usura; - la pattuizione e l'addebito di interessi anatocistici, riscontrato rispetto alla finestra temporale del 1/1/2014 - 30/9/2016, trova pieno rimedio nella ridefinizione al ribasso del saldo di conto corrente e nella conseguente contrazione dell'eventuale esposizione debitoria del garante. VII. Riepilogo Dalle considerazioni illustrate ai precedenti paragrafi consegue la declaratoria che, sulla base di valido contratto di conto corrente con apertura di credito, la banca vanta un diritto di credito nei confronti di ammontante ad € 29.521,99, anzichè € 39.367,02, importo portato dall'ultimo estratto conto in CP_1 data 30.9.2021. VIII. Sulle spese processuali Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, stante:
- l'accertata sussistenza di un saldo debitorio a carico di parte attrice, seppur in misura inferiore a quanto astrattamente risultante dall'ultimo estratto conto, in ragione del ricalcolo delle poste del conto corrente con eliminazione dell'anatocismo nel periodo 1.1.2014-30.9.2016 e per via della eliminazione di altre spese non pattuite, smentendo le asserzioni riportate in citazione sulla verosimiglianza di una posizione creditoria ammontante ad € 184.705,39; tale pretesa ha verosimilmente reso impossibile la definizione della lite in sede di mediazione, pur potendo entrambe le parti avvalersi di un perito nominato dal mediatore stesso;
- l'infondatezza di tutte le doglianze sulla validità del contratto sollevate da parte attrice, la quale ben sapeva dell'esistenza del contratto di conto corrente e delle varie aperture di credito, in quanto tale documentazione è stata trasmessa dalla a seguito dell'istanza ex art.119 TUB in data 16.3.2022 CP_3
(doc.2 attoreo), anziché fondare il giudizio su una perizia di parte che ne prescindeva totalmente;
- la mancata proposizione di alcuna domanda riconvenzionale (di condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto) da parte della banca, la quale ha eccepito infondatamente l'inammissibilità della domanda, il difetto di legittimazione attiva del fideiussore e la prescrizione dell'azione per le rimesse solutorie. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto in data 8.10.2025 vanno poste a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- accerta il nuovo saldo passivo (a debito di C.I.T.) del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio nella misura di € 29.521,99;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in misura paritetica le spese di CTU, liquidate come da decreto in data 8.10.2025
Bologna, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili