Sentenza 20 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 00709/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2015, proposto da
Immobiliare Livia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Chiesa, Giovanni Ciceri, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Micaela Chiesa in Milano, via Maurizio Gonzaga, 2;
contro
Comune di Erba, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della non debenza della somma pari ad euro 36.633,61 corrisposta a titolo di contributo di costruzione in relazione al permesso di costruire n. 692/2013 rilasciato dal Comune di Erba alla società Immobiliare Livia Srl e per la condanna del Comune di Erba, previo annullamento e/o previa disapplicazione del permesso di costruire n. 692/2013 nella parte in cui quantifica e liquida l’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, in favore del Comune di Erba, della somma complessiva pari ad euro 36.633,31, nonché previo annullamento e/o disapplicazione di qualsiasi eventuale atto presupposto anche se allo stato non conosciuto, alla restituzione della predetta somma di euro 33.633,61, oltre interessi dalla data del pagamento sino all’effettivo rimborso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società esponente (di seguito anche solo “società” oppure “Livia”) è proprietaria di un immobile sito in Comune di Erba (CO) in via Cesare Battisti n. 34, avente prevalente destinazione residenziale.
Le porzioni immobiliari al piano terra sono invece normalmente concesse in locazione per l’esercizio di attività commerciali o di servizio.
In particolare e per quel che ivi interessa, dopo la cessazione dell’attività di centro estetico svolta da un conduttore, l’unità immobiliare al piano terra era destinata ad attività di ristorazione, sicché la società presentava al Comune una domanda per il rilascio di un permesso di costruire per adeguare l’immobile alla nuova attività.
Al termine dell’istruttoria avviata dall’Amministrazione, quest’ultima rilasciava il permesso di costruire n. 692/2013 e liquidava definitivamente il contributo di costruzione per complessivi euro 36.633,61 di cui euro 23.185,36 per oneri di urbanizzazione primaria, euro 7.833,15 per oneri di urbanizzazione secondaria, euro 5.098,64 per costo di costruzione ed euro 516,64 per diritti di segreteria.
La società versava la somma richiesta, seppure contestandone la debenza ed anche l’ammontare.
Con il ricorso in epigrafe, di conseguenza, l’esponente chiede la condanna del Comune alla restituzione delle somme pagate, reputandole non dovute, oppure in subordine chiede la parziale restituzione dell’importo versato per una somma pari ad euro 22.740,88.
L’Amministrazione di Erba non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società istante otteneva dal Comune di Erba il permesso di costruire n. 692/2013 per la realizzazione di tavolati interni, cambio di destinazione d’uso e formazione di una canna fumaria nell’unità di via Battisti n. 34, concessa in locazione (cfr. il doc. 7 della ricorrente).
Tali lavori si erano resi necessari a fronte della cessazione della pregressa attività di centro estetico svolta nell’immobile (cfr. i documenti 3 e 4 della ricorrente) e della nuova locazione dell’immobile stesso ad un’impresa di ristorazione (cfr. il contratto di locazione, doc. 5 della ricorrente).
Il Comune liquidava l’importo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, oltre ai diritti di segreteria) relativo al permesso di costruire di cui sopra, per un totale di euro 36.633,61 (cfr. il doc. 9 della ricorrente), che la società provvedeva a versare (cfr. il doc. 10 della ricorrente).
1.1 Ciò premesso, nel primo mezzo di gravame è chiesto il rimborso dell’intera somma pagata, giacché secondo l’esponente nell’immobile non si sarebbe concretizzato alcun mutamento di destinazione d’uso e le attività edilizie realizzate (posa di tavolati e di una canna fumaria) darebbero luogo tutt’al più ad un’attività di manutenzione straordinaria.
La doglianza, per quanto suggestiva, appare infondata.
Con riguardo al mutamento di destinazione d’uso, risulta dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della LR n. 12/2005) che l’attività di “estetista” è compresa fra le “Funzioni produttive manifatturiere” come “P1 Artigianato di servizio”, mentre le “Attività di somministrazione di alimenti e bevande T4” sono inserite in un’altra destinazione, vale a dire le “Funzioni commerciali” (cfr. il doc. 13 della ricorrente per lo stralcio del PGT di Erba).
Secondo la pianificazione comunale, pertanto, le attività di estetista e di ristorazione danno luogo a due diverse destinazioni, la prima produttiva e la seconda commerciale.
Legittimamente, pertanto, il Comune ha rilasciato un titolo edilizio avente ad oggetto non solo lavori di adeguamento dei locali per l’esercizio dell’attività di ristorazione (si pensi all’installazione della canna fumaria) ma anche il complessivo cambio di destinazione d’uso.
Le considerazioni svolte in ricorso circa il carattere sostanzialmente commerciale dell’attività di estetista si pongono in contrasto con le chiare disposizioni del PGT di Erba, che l’Amministrazione deve ovviamente osservare.
A ciò si aggiunga che il permesso di costruire, ritirato e conosciuto dall’esponente nell’aprile 2014 (si vedano i documenti da 7 a 10 della ricorrente), non è stato neppure tempestivamente e ritualmente contestato in sede giurisdizionale laddove qualifica espressamente l’intervento quale cambio d’uso.
Nel presente gravame la società chiede peraltro l’annullamento del permesso, ma tale domanda di annullamento appare tardiva, considerato che il presente ricorso è stato notificato nel febbraio/marzo 2015, quindi ben oltre la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 29 del c.p.a.
Nel gravame è chiesta anche l’eventuale disapplicazione del permesso di costruire, ma non appare consentita al giudice amministrativo la disapplicazione di un provvedimento amministrativo (quale è il permesso di costruire ex art. 11 del DPR n. 380/2001) non impugnato tempestivamente nelle opportune sedi.
In definitiva, il primo motivo di ricorso deve rigettarsi.
2.1 Il secondo mezzo di gravame è proposto in via subordinata, vale a dire per la sola ipotesi nella quale sia accertato l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso.
Nella doglianza l’esponente contesta la quantificazione della somma richiesta dal Comune a fronte del citato cambio di destinazione d’uso, evidenziando che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente applicato nella presente fattispecie l’art. 52 comma 3 della LR n. 12/2005, norma in forza della quale in caso di mutamento d’uso realizzato nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
La censura appare fondata, per le ragioni che seguono.
L’art. 52 comma 3 è stato introdotto per contrastare i fenomeni di costruzione di nuovi edifici accompagnati da un repentino cambio di destinazione d’uso, di poco successivo alla realizzazione.
La norma trova quindi applicazione in caso di edifici nuovi, il cui cambio d’uso sia posto in essere entro dieci anni dalla realizzazione, allorché si tratta di una destinazione “nuova”, vale a dire mai posseduta dallo stabile.
Nel caso di specie l’edificio è costruito da oltre un decennio e la destinazione commerciale necessaria per la ristorazione non è nuova, nel senso che già prima dell’apertura del centro estetico l’unità aveva destinazione commerciale, ospitando una ferramenta (cfr. il doc. 4 della ricorrente).
Appare quindi rilevante nella presente fattispecie, come indicato nel gravame, l’art. 44 comma 12 della LR n. 12/2005 (nel testo applicabile ratione temporis ), in forza del quale in caso di interventi su edifici esistenti comportanti modifiche delle destinazioni d’uso, il contributo concessorio dovuto è « commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente… ».
In pratica, il contributo dovuto tiene conto del maggior carico urbanistico derivante dalla nuova destinazione d’uso; nella presente vicenda contenziosa si tratta della differenza fra il contributo relativo alla destinazione commerciale e quello per la destinazione produttiva, posto che la nuova destinazione commerciale aumenta il carico urbanistico di zona.
La giurisprudenza della Sezione appare pacifica nell’indirizzo esegetico sul citato art. 44 comma 12; si veda, fra le più recenti, TAR Lombardia Milano Sezione II sentenza n. 588/2022: « Come evidenziato dalla giurisprudenza proprio in relazione a questa disposizione, essa “disciplina la fattispecie della ristrutturazione con cambio di destinazione, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria siano commisurati all'eventuale maggiore somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente. Questa norma mette in evidenza il carattere corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, che compensano le spese di cui l'amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un edificio nuovo o rinnovato. Quando si verifica un cambio di destinazione, la pretesa dell'amministrazione è limitata al costo aggiuntivo delle urbanizzazioni per la nuova destinazione, perché non può essere chiesto due volte il pagamento per gli stessi interventi di sistemazione e adeguamento del contesto urbanistico" (cfr. T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, 6 maggio 2014, n. 468; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4877; T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, sez. II, 21 settembre 2020, n. 1675; T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, sez. I, 28 gennaio 2020, n. 75) ».
Si conferma, quindi, l’accoglimento del secondo mezzo di gravame, proposto in via subordinata.
2.2 Per effetto dell’accoglimento del citato motivo n. 2, il Comune di Erba è condannato a rimborsare alla società esponente la quota non dovuta del contributo di costruzione.
Ai fini della corretta quantificazione della quota medesima, reputa il Collegio di confermare il conteggio esposto a pag. 13 del ricorso, che tiene conto dei dati risultanti dal computo metrico (cfr. i documenti 11 e 12 della ricorrente).
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha quindi svolto alcuna specifica contestazione sulla quantificazione di cui sopra (cfr. l’art. 64 ultimo comma del c.p.a.).
La somma indebitamente corrisposta dalla società che il Comune dovrà versare è quindi pari ed euro 22.740,88, cui vanno aggiunti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Erba al pagamento a favore di Immobiliare Livia Srl della somma di euro 22.740,88 (ventiduemilasettecentoquaranta/88), oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.
Condanna il Comune di Erba al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%), oneri e spese di registrazione della sentenza se dovuti ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO