Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Azzolini, Danilo Cabras e Evelina Stefani dell’Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 955 del 28 giugno 2024, pubblicata l’1.7.2024 e dell’allegata bozza di bando nella parte in cui prevede che per l’ammissione al concorso per l’indirizzo materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura è richiesto il possesso della iscrizione all’elenco on line dei Restauratori dei beni culturali del Ministero della Cultura al settore 1 ‘Materiali lapidei, musivi e derivati’ e/o al settore 2 ‘Superfici decorate dell’architettura’;
- del “Bando di concorso pubblico, per esami, per complessive n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di funzionario restauratore, categoria d, livello base, 1^posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale […]”, datato 8.7.2024 e pubblicato il 24.7.2024 in attuazione della deliberazione della G. P. di Trento n. 955/2024, nella parte in cui prevede che per l’ammissione al concorso per l’indirizzo materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura è richiesto il possesso della iscrizione all’elenco on line dei Restauratori dei beni culturali del Ministero della Cultura al settore 1 ‘Materiali lapidei, musivi e derivati’ e/o al settore 2 ‘Superfici decorate dell’architettura’;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente.
Visti l’atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, con la relativa documentazione;
Viste le memorie delle parti costituite, e vista la documentazione ulteriormente prodotta dalla Provincia;
Vista la nota con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Visto l’articolo 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in riassunzione in esame, notificato nelle date 5-6 febbraio 2025 e depositato il 6 febbraio, l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 955 del 28 giugno 2024 e l’allegato bando di concorso pubblico, per esami, per complessive n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di funzionario restauratore, categoria d, livello base, 1^posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale.
La predetta ha presentato il 29 luglio 2024 la domanda di partecipazione – consentita con riferimento ad un solo indirizzo – per l’indirizzo “materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura” (1 posto), in ordine al quale il bando, per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione, ha richiesto, alternativamente, il possesso dell’iscrizione all’elenco on line dei Restauratori dei beni culturali del Ministero della Cultura, al settore 1 ‘Materiali lapidei, musivi e derivati’ e/o al settore 2 ‘Superfici decorate dell’architettura’.
Dolendosi di tale previsione –– nella parte in cui prevede, per l’ammissione al concorso per il suddetto indirizzo, il possesso alternativamente dell’iscrizione all’elenco on line dei Restauratori dei beni culturali del Ministero della Cultura al settore 1 e/o al settore 2 – la ricorrente ha dedotto avverso gli atti impugnati l’articolata censura di Violazione o falsa applicazione degli articoli 29, commi 6 e 9-bis, e 182, comma 1-bis, d. lgs. 42/2004 – Eccesso di potere per falsità del presupposto, irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca – Sviamento di potere ; chiedendo, quindi, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, depositando documentazione ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm. per carenza di interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento del bando di concorso, autonomamente impugnabile solo se contenente requisiti di partecipazione escludenti.
Nel merito, ha avversato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – In data 4 giugno 2025 la difesa della Provincia ha depositato la deliberazione della Giunta provinciale n. 750 del 30 maggio 2025, di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione delle candidate/i vincitrici/tori per ciascun indirizzo.
D. – Con nota depositata il 17 giugno 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
E. – All’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
F. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che:
- con nota depositata il 17 giugno 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
- a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, e dichiarare il ricorso in esame improcedibile ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216);
- come statuito anche dal giudice di appello, “… nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n.6612) …” (C.G.A., Sez. giurisd., 8 aprile 2024, n. 281).
Il ricorso in esame, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm..
G. – Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell’evoluzione della vicenda contenziosa e della definizione per un profilo in rito; nulla deve statuirsi con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla spese con riguardo alla parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO