Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 4649/2024
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4649/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8245/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
27/9/2024, vertente
TRA
(C.F. ), TE C.F._1
difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Lorenzo Asti (C.F.
) e Rosa Oriolo (C.F. C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), elett.te dom.ta in P_ C.F._4
Somma Vesuviana (NA), via Palmentole n. 12 B, presso lo studio dell'avv. Ciro
Polliere, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 26/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8245/2024, pubblicata in data 27/9/2024, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti dell'ex P_ coniuge , volta ad ottenere la restituzione della somma di € TE
64.387,04, oltre accessori, corrispondente alla metà dell'importo complessivo di €
R.G. n. 4649/2024
128.774,09, quale saldo del conto corrente bancario cointestato n. 3135451 presso la , così provvedeva: CP_2
“1) Accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna TE
al pagamento in favore di della somma di euro 64.387,04,
[...] P_
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute TE
dalla parte attrice, liquidate in euro 759,00 per spese ed euro 6.180,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Lo proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, la , chiedendo, sulla base dei motivi P_ analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, così provvedersi:
“1) preliminarmente ordinare alla ricorrente di intraprendere un P_
percorso di mediazione per tentare una bonaria composizione della lite;
2)successivamente accertare che il saldo del conto corrente n°3135451 acceso presso la , cointestato ai coniugi e CP_2 TE P_
, è stato costantemente e esclusivamente alimentato dallo
[...] TE
, in regime patrimoniale di separazione dei beni con la moglie
[...] P_
, e che il solo ivi depositava i proventi del proprio lavoro e
[...] Pt_1
procedeva agli investimenti dei propri risparmi e, di conseguenza, rigettare la domanda della ricorrente , infondata in fatto e in diritto e confermare la P_
piena titolarità del denaro e dei titoli azionari ivi depositati in capo al solo
Pt_1
3)Dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale relativa a tutti i movimenti del conto corrente e del deposito titoli avvenuti ante anno 2013;
4)condannare la sig.ra alla refusione delle spese ed onorari del P_ presente giudizio, con attribuzione ai costituiti avvocati”.
L'appellata non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza del 12/2/2025, non essendo comparse la parti, l'istruttore rinviava, ai sensi degli artt. 181 e 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
26/3/2025, senza assegnazione di termini per note conclusionali.
Neanche alla suindicata udienza collegiale del 26/3/2025 comparivano le parti, sicché la causa veniva riservata per la decisione. 3
R.G. n. 4649/2024
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dell'appellata la quale, nonostante la ritualità della P_ notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 181, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n.
133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato in data 5/4/20234.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 181 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alla parte appellante.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data TE
26/10/2024, nei confronti di , avverso la sentenza n. 8245/2024 del P_
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27/9/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
P_
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 26/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.