TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1473/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. 1473/2024R.G. tra
- attore Parte_1 contro
- convenuto CP_1
e contro
- convenuto Controparte_2
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10.30, avanti il Giudice onorario di Tribunale, dott.ssa IA TO SA, sono comparsi, con le modalità di cui all'art. 127bis c.p.c., in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams”, per l'attore, l'avv. G. Compostella per il convenuto, l'avv. Sandonà.
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
Il giudice dà atto di avere identificato le parti collegate, le quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti assicurano di mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e di essere edotti del divieto di registrazione dell'udienza.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avv. Compostella si richiama al contenuto dei propri atti e alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c.;
l'avv. Sandonà si richiama al contenuto dei propri scritti difensivi e conclude richiamando le conclusioni di cui alla memoria 14.11.2025
Il Giudice, quindi, si ritira in camera di consiglio, fissando per la lettura della motivazione l'udienza del 4 dicembre 2025 ad ore 17.
pagina 1 di 9 I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Del presente verbale viene data lettura alle parti.
Verbale redatto e sottoscritto in formato telematico.
Verbale chiuso ad ore 10.38
Il Giudice onorario
IA TO SA
Al termine della camera di consiglio ad ore 17 del 4 dicembre 2025, il Giudice, dà atto che al rientro dalla camera di consiglio è comparso per parte attrice ,
l'avv. G. Compostella e per parte convenuta l'avv. Sandonà.
Le parti esonerano il giudice dalla lettura della motivazione della sentenza.
Il Giudice dà lettura alle parti del dispositivo.
Verbale chiuso ad ore 17.04.
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di Tribunale, dott. IA TO SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4981/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti ANNA Parte_1
EL e LU EL, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in SS del Grappa (Vi), via J Vittorelli 17 contro
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PAOLA CP_3
SANDONA', elettivamente domiciliato presso il suo studio in Thiene (Vi)
Galleria Garibaldi, 35 contro
- contumace Controparte_2 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281sexies c.p.c.,
OSSERVA
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata, a norma degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118, disp. att., c.p.c..
, sulla scorta della sentenza n. 371/2016 del Giudice di Pace di Parte_1
SS del Grappa (doc. 2 attoreo) ha notificato, a carico del convenuto, atto di pignoramento presso terzi, radicando il procedimento esecutivo R.G. 1689/2023, definito con ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'udienza 25.10.2023
(doc. 4 attoreo).
Avverso tale ordinanza, , con ricorso depositato in data CP_3
pagina 3 di 9 10.11.2023, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., eccependo l'inefficacia del pignoramento e la conseguente illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, non avendo il creditore procedente eseguito tempestiva la notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo, nei termini previsti dall'art. 543 V co. c.p.c. allora vigente (ossia come modificato dalla l. delega n. 206/2021, che ha introdotto due ulteriori commi all'art. 545 c.p.c.).
A definizione della fase sommaria di detta opposizione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto il pignoramento inefficace in quanto la notifica dell'avviso di iscrizione al debitore si era perfezionata CP_3 successivamente rispetto alla data di udienza indicata in citazione e ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione 25.10.2023, concedendo alle parti termine per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione notificato in data 28.3/11.4.2024, Parte_1 introduceva il giudizio di merito, convenendo il causa e il terzo CP_3 pignorato AN OP LT DI SP – , eccependo: 1) CP_2
l'inammissibilità/irritualità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da e la conseguente decadenza di quest'ultimo di contestare CP_3
l'ordinanza di assegnazione 2) il difetto di potere decisionale in capo al giudice dell'esecuzione che aveva disposto la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto in un procedimento definito;
3) l'insussistenza dei presupposti dell'inefficacia del pignoramento.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta 21.6.2024, , CP_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree, la declaratoria di inefficacia del pignoramento e conseguente revoca dell'ordinanza di assegnazione;
svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale di restituzione delle somme assegnate, di cui aveva richiesto infruttuosamente la ripetizione all'attore, maggiorate degli interessi di cui all'art. 1284 IV co. c.c..
In sede di verifiche operate ai sensi dell'art. 171ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del terzo pignorato . Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 25.10.2025, differita d'ufficio al 4.12.2025, per discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies
pagina 4 di 9 c.p.c..
Va dato atto, preliminarmente, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito (per non essere costretto a pagare nuovamente al debitore del suo creditore: Cass. 10813/2020).
Nel caso di specie, l'unico terzo pignorato portatore di un tale interesse è
[...]
– effettivamente convenuta in causa – rispetto cui il Controparte_2 pignoramento ha conservato efficacia, essendogli stato notificato l'avviso di iscrizione a ruolo (diversamente, invece, da quanto avvenuto nei confronti degli altri terzi pignorati, rispetto ai quali il pignoramento è divenuto inefficace, con conseguente liberazione dagli obblighi di custodia).
Un tanto precisato, questo giudice ritiene infondate le domande attoree, in quanto l'opposizione agli atti esecutivi è stata regolarmente e tempestivamente proposta da . CP_3
Va, senz'altro, confermata l'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione mediante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi che si conclude con la sua emanazione.
(sulla legittimità dell'opposizione agli atti esecutivi per far valere vizi propri dell'ordinanza di assegnazione: Cass. n. 5687/2012; Cass. n. 2011/5529; o degli atti pregressi, idonei a propagarsi ad essa: cfr. Cass. 11566/2013; sul fatto che tali vizi debbano necessariamente essere fatti valere nel procedimento esecutivo in cui l'ordinanza è pronunciata, cfr. Cass. 10897/2001, secondo cui “l'ordinanza contiene l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo, con gli stessi effetti con i quali l'accertamento è contenuto in una sentenza. Dalla premessa discende che i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa”).
L'attore, infatti, non interpreta correttamente le argomentazioni esposte nella pronuncia n. 9736/2023 Corte di Cassazione, richiamata a fondamento della dedotta inammissibilità/irritualità dell'iniziativa processuale assunta da CP_3
.
[...]
pagina 5 di 9 Va evidenziato che la Corte, in quella specifica occasione, aveva esaminato l'ipotesi in cui, a seguito di modificazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di cognizione nel quale si era formato, il debitore aveva richiesto e ottenuto dal giudice dell'esecuzione la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa, con conseguente interruzione dei versamenti eseguiti dalle ditte terze pignorate in favore del creditore esecutante.
Avverso tale provvedimento di revoca il creditore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. decisa dalla Corte di legittimità, richiamando il proprio consolidato orientamento a mente del quale, una volta che il procedimento espropriativo presso terzi si sia chiuso con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., dal momento che il diritto di agire esecutivamente può essere contestato fintantoché è minacciato e viene esercitato dal creditore, ma non lo è più successivamente alla conclusione del procedimento.
In tal caso, prosegue l'iter argomentativo della Corte, al fine di far accertare che il terzo non è più tenuto ad eseguire i pagamenti al creditore assegnatario del credito, occorre instaurare un ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le circostanze modificative o estintive, si badi, sopravvenute alla conclusione del procedimento esecutivo (cfr. Cass. 12690/2022; Cass.
4505/2011; Cass. SS.UU. 3474/1988).
In buona sostanza, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del credito, il debitore non potrebbe, ad esempio, dolersi dell'impignorabilità dei beni o dell'inesistenza del titolo esecutivo.
Venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio di merito, l'opposizione proposta dal è finalizzata a far valere l'inefficacia del pignoramento in CP_3 conseguenza di un avviso di iscrizione a ruolo la cui notifica all'esecutato - ai sensi dell'art. 543 V co. c.p.c., ratione temporis vigente – si è perfezionata successivamente (il 16.10.2023) alla data di udienza indicata in citazione, ossia l'11.10.2023 (la circostanza non è contestata).
E' chiaro che, se il pignoramento è inefficace, la validità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa (in realtà, di tutto il procedimento pagina 6 di 9 esecutivo) è, sin dall'origine, irrimediabilmente compromessa.
Nessuna decadenza del diritto a contestare l'ordinanza di assegnazione è maturata in capo al convenuto, come invece sostenuto da . Parte_1
L'opposizione risulta, infatti, tempestivamente proposta da nei CP_3
20 giorni successivi all'emissione dell'ordinanza (25.10.2023) avendo depositato il ricorso in data 10.11.2023.
Quanto alla sanzione dell'inefficacia del pignoramento quale conseguenza dell'inadempimento degli oneri imposti al creditore esecutante successivamente all'iscrizione a ruolo del procedimento, occorre tener conto delle novità legislative che hanno interessato l'art. 543 c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio (l'art. 545 è poi stato nuovamente modificato dal d.lgs. 164/2024, che ha eliminato l'onere di notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo a far data dal 26.11.2024).
In relazione a tale disposizione, gli ulteriori commi V e VI, introdotti dall'art. 1 comma 32 legge n. 206/2021, disponevano che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
La norma allora vigente nella sua dizione letterale è chiara e impone al creditore un doppio onere: notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Tutti gli adempimenti ivi previsti devono, quindi, assolversi, pena l'inefficacia del pignoramento, entro la data di udienza indicata in citazione, cui il V co. della pagina 7 di 9 citata previsione, ratione temporis vigente, evidentemente correla gli adempimenti in parola, a ciò conseguendo che l'intero procedimento notificatorio debba perfezionarsi entro tale data.
E' chiaro che tali incombenti impongono al creditore programmare i tempi di svolgimento del procedimento esecutivo che intende avviare, curando di indicare nell'atto di pignoramento una data di udienza di comparizione non troppo prossima, in modo da consentirgli di notificare l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avviata al terzo pignorato e, fino alla novella dell'art. 545 c.p.c. di cui D. Lgs. 164/2024, anche al debitore.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, l'inefficacia del pignoramento non discende solo dall'omessa notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo: si tratta di distinti adempimenti successivi al pignoramento, il cui compimento rientra tra le attività che il creditore deve compiere nel rispetto dei termini perentori fissati dalla legge e la cui omissione determina, appunto, la cessazione ex lege del vincolo pignoratizio, facendo venir meno le condizioni per cui il procedimento esecutivo possa giungere alla sua fisiologica conclusione (l'assegnazione delle somme pignorate).
In conclusione, l'ordinanza di assegnazione emessa nonostante la violazione dei descritti adempimenti connessi e successivi all'iscrizione a ruolo del procedimento espropriativo presso terzi - è illegittima e va revocata.
Alla dichiarata illegittimità dell'ordinanza di assegnazione consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme percepite da
(a seguito della sua pronuncia), tempestivamente svolta dal Parte_1 convenuto sin dal ricorso introduttivo (sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale anche nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. purché spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.: cfr. Cass. 11287/2020, punto 9.3 e 4, parte motiva).
Infatti, il pagamento eseguito in ottemperanza ad un provvedimento di condanna, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione patrimoniale precedente, con il riconoscimento degli interessi legali dal giorno del pagamento (cfr. Cass. 34011/2021).
pagina 8 di 9 Si ritiene invece inapplicabile al caso esaminato, l'art. 1284 IV co. c.c., relativo alle sole ipotesi di inadempimento di obblighi contrattuali (Cass. 28409/2018; giurisprudenza di merito, Tribunale di Vicenza, 11.3.2022).
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e poste a carico dell'attore come quantificate e liquidate in dispositivo, in favore CP_3
, prevedendo un compenso per l'attività svolta calcolato sulla base dei
[...] parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avendo riguardo al valore della causa (euro
3.320,00), calcolato ai valori medi, per le fasi studio della controversia, introduttiva, trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande attoree e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa in esito all'udienza del 25.10.2023, nell'ambito del procedimento esecutivo R.G. 1689/2023, in quanto illegittima per le ragioni esposte in parte motiva;
- accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e CP_3 condanna , alla restituzione dell'importo di euro Controparte_4
1.161,80, oltre interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento in favore dell'attore e fino alla restituzione al convenuto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
, che liquida in euro 2.552,00, oltre IVA, CPA e spese CP_3 generali, con distrazione in favore dell'avv. IA Paola Sandonà, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Vicenza il 4 dicembre 2025.
Il Giudice onorario di Tribunale
- IA TO SA -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. 1473/2024R.G. tra
- attore Parte_1 contro
- convenuto CP_1
e contro
- convenuto Controparte_2
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10.30, avanti il Giudice onorario di Tribunale, dott.ssa IA TO SA, sono comparsi, con le modalità di cui all'art. 127bis c.p.c., in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams”, per l'attore, l'avv. G. Compostella per il convenuto, l'avv. Sandonà.
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
Il giudice dà atto di avere identificato le parti collegate, le quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti assicurano di mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e di essere edotti del divieto di registrazione dell'udienza.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avv. Compostella si richiama al contenuto dei propri atti e alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c.;
l'avv. Sandonà si richiama al contenuto dei propri scritti difensivi e conclude richiamando le conclusioni di cui alla memoria 14.11.2025
Il Giudice, quindi, si ritira in camera di consiglio, fissando per la lettura della motivazione l'udienza del 4 dicembre 2025 ad ore 17.
pagina 1 di 9 I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Del presente verbale viene data lettura alle parti.
Verbale redatto e sottoscritto in formato telematico.
Verbale chiuso ad ore 10.38
Il Giudice onorario
IA TO SA
Al termine della camera di consiglio ad ore 17 del 4 dicembre 2025, il Giudice, dà atto che al rientro dalla camera di consiglio è comparso per parte attrice ,
l'avv. G. Compostella e per parte convenuta l'avv. Sandonà.
Le parti esonerano il giudice dalla lettura della motivazione della sentenza.
Il Giudice dà lettura alle parti del dispositivo.
Verbale chiuso ad ore 17.04.
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di Tribunale, dott. IA TO SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4981/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti ANNA Parte_1
EL e LU EL, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in SS del Grappa (Vi), via J Vittorelli 17 contro
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PAOLA CP_3
SANDONA', elettivamente domiciliato presso il suo studio in Thiene (Vi)
Galleria Garibaldi, 35 contro
- contumace Controparte_2 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281sexies c.p.c.,
OSSERVA
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata, a norma degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118, disp. att., c.p.c..
, sulla scorta della sentenza n. 371/2016 del Giudice di Pace di Parte_1
SS del Grappa (doc. 2 attoreo) ha notificato, a carico del convenuto, atto di pignoramento presso terzi, radicando il procedimento esecutivo R.G. 1689/2023, definito con ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'udienza 25.10.2023
(doc. 4 attoreo).
Avverso tale ordinanza, , con ricorso depositato in data CP_3
pagina 3 di 9 10.11.2023, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., eccependo l'inefficacia del pignoramento e la conseguente illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, non avendo il creditore procedente eseguito tempestiva la notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo, nei termini previsti dall'art. 543 V co. c.p.c. allora vigente (ossia come modificato dalla l. delega n. 206/2021, che ha introdotto due ulteriori commi all'art. 545 c.p.c.).
A definizione della fase sommaria di detta opposizione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto il pignoramento inefficace in quanto la notifica dell'avviso di iscrizione al debitore si era perfezionata CP_3 successivamente rispetto alla data di udienza indicata in citazione e ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione 25.10.2023, concedendo alle parti termine per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione notificato in data 28.3/11.4.2024, Parte_1 introduceva il giudizio di merito, convenendo il causa e il terzo CP_3 pignorato AN OP LT DI SP – , eccependo: 1) CP_2
l'inammissibilità/irritualità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da e la conseguente decadenza di quest'ultimo di contestare CP_3
l'ordinanza di assegnazione 2) il difetto di potere decisionale in capo al giudice dell'esecuzione che aveva disposto la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto in un procedimento definito;
3) l'insussistenza dei presupposti dell'inefficacia del pignoramento.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta 21.6.2024, , CP_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree, la declaratoria di inefficacia del pignoramento e conseguente revoca dell'ordinanza di assegnazione;
svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale di restituzione delle somme assegnate, di cui aveva richiesto infruttuosamente la ripetizione all'attore, maggiorate degli interessi di cui all'art. 1284 IV co. c.c..
In sede di verifiche operate ai sensi dell'art. 171ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del terzo pignorato . Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 25.10.2025, differita d'ufficio al 4.12.2025, per discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies
pagina 4 di 9 c.p.c..
Va dato atto, preliminarmente, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito (per non essere costretto a pagare nuovamente al debitore del suo creditore: Cass. 10813/2020).
Nel caso di specie, l'unico terzo pignorato portatore di un tale interesse è
[...]
– effettivamente convenuta in causa – rispetto cui il Controparte_2 pignoramento ha conservato efficacia, essendogli stato notificato l'avviso di iscrizione a ruolo (diversamente, invece, da quanto avvenuto nei confronti degli altri terzi pignorati, rispetto ai quali il pignoramento è divenuto inefficace, con conseguente liberazione dagli obblighi di custodia).
Un tanto precisato, questo giudice ritiene infondate le domande attoree, in quanto l'opposizione agli atti esecutivi è stata regolarmente e tempestivamente proposta da . CP_3
Va, senz'altro, confermata l'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione mediante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi che si conclude con la sua emanazione.
(sulla legittimità dell'opposizione agli atti esecutivi per far valere vizi propri dell'ordinanza di assegnazione: Cass. n. 5687/2012; Cass. n. 2011/5529; o degli atti pregressi, idonei a propagarsi ad essa: cfr. Cass. 11566/2013; sul fatto che tali vizi debbano necessariamente essere fatti valere nel procedimento esecutivo in cui l'ordinanza è pronunciata, cfr. Cass. 10897/2001, secondo cui “l'ordinanza contiene l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo, con gli stessi effetti con i quali l'accertamento è contenuto in una sentenza. Dalla premessa discende che i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa”).
L'attore, infatti, non interpreta correttamente le argomentazioni esposte nella pronuncia n. 9736/2023 Corte di Cassazione, richiamata a fondamento della dedotta inammissibilità/irritualità dell'iniziativa processuale assunta da CP_3
.
[...]
pagina 5 di 9 Va evidenziato che la Corte, in quella specifica occasione, aveva esaminato l'ipotesi in cui, a seguito di modificazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di cognizione nel quale si era formato, il debitore aveva richiesto e ottenuto dal giudice dell'esecuzione la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa, con conseguente interruzione dei versamenti eseguiti dalle ditte terze pignorate in favore del creditore esecutante.
Avverso tale provvedimento di revoca il creditore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. decisa dalla Corte di legittimità, richiamando il proprio consolidato orientamento a mente del quale, una volta che il procedimento espropriativo presso terzi si sia chiuso con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., dal momento che il diritto di agire esecutivamente può essere contestato fintantoché è minacciato e viene esercitato dal creditore, ma non lo è più successivamente alla conclusione del procedimento.
In tal caso, prosegue l'iter argomentativo della Corte, al fine di far accertare che il terzo non è più tenuto ad eseguire i pagamenti al creditore assegnatario del credito, occorre instaurare un ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le circostanze modificative o estintive, si badi, sopravvenute alla conclusione del procedimento esecutivo (cfr. Cass. 12690/2022; Cass.
4505/2011; Cass. SS.UU. 3474/1988).
In buona sostanza, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del credito, il debitore non potrebbe, ad esempio, dolersi dell'impignorabilità dei beni o dell'inesistenza del titolo esecutivo.
Venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio di merito, l'opposizione proposta dal è finalizzata a far valere l'inefficacia del pignoramento in CP_3 conseguenza di un avviso di iscrizione a ruolo la cui notifica all'esecutato - ai sensi dell'art. 543 V co. c.p.c., ratione temporis vigente – si è perfezionata successivamente (il 16.10.2023) alla data di udienza indicata in citazione, ossia l'11.10.2023 (la circostanza non è contestata).
E' chiaro che, se il pignoramento è inefficace, la validità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa (in realtà, di tutto il procedimento pagina 6 di 9 esecutivo) è, sin dall'origine, irrimediabilmente compromessa.
Nessuna decadenza del diritto a contestare l'ordinanza di assegnazione è maturata in capo al convenuto, come invece sostenuto da . Parte_1
L'opposizione risulta, infatti, tempestivamente proposta da nei CP_3
20 giorni successivi all'emissione dell'ordinanza (25.10.2023) avendo depositato il ricorso in data 10.11.2023.
Quanto alla sanzione dell'inefficacia del pignoramento quale conseguenza dell'inadempimento degli oneri imposti al creditore esecutante successivamente all'iscrizione a ruolo del procedimento, occorre tener conto delle novità legislative che hanno interessato l'art. 543 c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio (l'art. 545 è poi stato nuovamente modificato dal d.lgs. 164/2024, che ha eliminato l'onere di notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo a far data dal 26.11.2024).
In relazione a tale disposizione, gli ulteriori commi V e VI, introdotti dall'art. 1 comma 32 legge n. 206/2021, disponevano che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
La norma allora vigente nella sua dizione letterale è chiara e impone al creditore un doppio onere: notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Tutti gli adempimenti ivi previsti devono, quindi, assolversi, pena l'inefficacia del pignoramento, entro la data di udienza indicata in citazione, cui il V co. della pagina 7 di 9 citata previsione, ratione temporis vigente, evidentemente correla gli adempimenti in parola, a ciò conseguendo che l'intero procedimento notificatorio debba perfezionarsi entro tale data.
E' chiaro che tali incombenti impongono al creditore programmare i tempi di svolgimento del procedimento esecutivo che intende avviare, curando di indicare nell'atto di pignoramento una data di udienza di comparizione non troppo prossima, in modo da consentirgli di notificare l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avviata al terzo pignorato e, fino alla novella dell'art. 545 c.p.c. di cui D. Lgs. 164/2024, anche al debitore.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, l'inefficacia del pignoramento non discende solo dall'omessa notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo: si tratta di distinti adempimenti successivi al pignoramento, il cui compimento rientra tra le attività che il creditore deve compiere nel rispetto dei termini perentori fissati dalla legge e la cui omissione determina, appunto, la cessazione ex lege del vincolo pignoratizio, facendo venir meno le condizioni per cui il procedimento esecutivo possa giungere alla sua fisiologica conclusione (l'assegnazione delle somme pignorate).
In conclusione, l'ordinanza di assegnazione emessa nonostante la violazione dei descritti adempimenti connessi e successivi all'iscrizione a ruolo del procedimento espropriativo presso terzi - è illegittima e va revocata.
Alla dichiarata illegittimità dell'ordinanza di assegnazione consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme percepite da
(a seguito della sua pronuncia), tempestivamente svolta dal Parte_1 convenuto sin dal ricorso introduttivo (sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale anche nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. purché spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.: cfr. Cass. 11287/2020, punto 9.3 e 4, parte motiva).
Infatti, il pagamento eseguito in ottemperanza ad un provvedimento di condanna, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione patrimoniale precedente, con il riconoscimento degli interessi legali dal giorno del pagamento (cfr. Cass. 34011/2021).
pagina 8 di 9 Si ritiene invece inapplicabile al caso esaminato, l'art. 1284 IV co. c.c., relativo alle sole ipotesi di inadempimento di obblighi contrattuali (Cass. 28409/2018; giurisprudenza di merito, Tribunale di Vicenza, 11.3.2022).
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e poste a carico dell'attore come quantificate e liquidate in dispositivo, in favore CP_3
, prevedendo un compenso per l'attività svolta calcolato sulla base dei
[...] parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avendo riguardo al valore della causa (euro
3.320,00), calcolato ai valori medi, per le fasi studio della controversia, introduttiva, trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande attoree e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa in esito all'udienza del 25.10.2023, nell'ambito del procedimento esecutivo R.G. 1689/2023, in quanto illegittima per le ragioni esposte in parte motiva;
- accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e CP_3 condanna , alla restituzione dell'importo di euro Controparte_4
1.161,80, oltre interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento in favore dell'attore e fino alla restituzione al convenuto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
, che liquida in euro 2.552,00, oltre IVA, CPA e spese CP_3 generali, con distrazione in favore dell'avv. IA Paola Sandonà, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Vicenza il 4 dicembre 2025.
Il Giudice onorario di Tribunale
- IA TO SA -
pagina 9 di 9