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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3734 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DRISALDI DILETTA parte attrice contro
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CANTARELLI ROBERTA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 25 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le più opportune de- claratorie del caso e di legge,
1) fermo l'intervenuto scioglimento del vincolo in esito alla sentenza non definiti- va n.715/2022
2) porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del fi- glio con decorrenza dal mese di novembre 2020 e sino al raggiungi- Per_1
mento dell'autosufficienza economica dello stesso, tenendo conto del contributo corrisposto in via diretta con la disponibilità della casa coniugale che il signor ha comunque garantito con l'atto di donazione a ministero Notaio Pt_1 Per_2
del 17.10.2023 sub doc.41) fino a che il figlio non sarà economicamente indipen- dente, versando alla signora nella sua qualità di genitore con- Controparte_1 vivente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di Eu- ro 800,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
4) prevedere che il padre tenga a proprio carico, o rimborsi alla madre per il ca- so di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie, di seguito meglio indicate: spese medico – specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non inte- gralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescrit- te dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuo- la o università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggia- mento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di co- sto unitario non superiore ai 150,00 euro); corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, nonché il 50% delle seguenti spese straordinarie purché preventivamente concordate dai genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di università private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le re- lative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezza- ture, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e
pagina 2 di 25 soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e ogni altra spesa straordinaria.
5) rigettare in ogni caso la richiesta di assegno divorzile formulata dalla signora in assenza dei presupposti per la sua previsione. CP_1
6) Spese legali rifuse oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza disattesa, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:
1)disporre che il corrisponda, entro il 10 di ogni mese, a Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggio- CP_2 Per_1
renne ma non economicamente autosufficiente e residente presso la madre, la somma mensile di euro 1.200,00 o quella maggiore o minore che si riterrà di giu- stizia sulla base delle risultanze istruttorie esperite, rivalutabile secondo gli indici
Istat. Porre altresì a carico di il 75% delle spese mediche non Parte_1
mutuabili, scolastiche, sportive ecc., con le seguenti specificazioni previste dal
Protocollo d'intesa 20.12.2023 del Tribunale di Parma: […]
2) disporre che il corrisponda, entro il 10 di ogni mese, a Parte_1 [...]
un assegno mensile divorzile dell'importo di euro 2.500,00, alla CP_2
luce degli accertamenti patrimoniali compiuti dalla Guardia di Finanza disposti dal Giudice in corso di causa, o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, rivalutabile secondo gli indici Istat.
3) respingere ogni diversa domanda presentata dal;
Parte_1
4) Con vittoria di spese e competenze, oltre Spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge se dovuti”.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 16/10/2020 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il ri- corrente e in Langhirano il 19/05/2007, unione dalla qua- Controparte_1
le, in data 8/07/2004, era in precedenza nato il figlio . Il ricorrente invo- Per_1
pagina 3 di 25 cava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 19/02/2014, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 18/03/2014. Chiedeva altresì il ricorrente disporsi l'affido condiviso del figlio, con collocazione presso la madre, una regolamentazione del diritto di visita e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio nella misura di € 800,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, concordando anche sull'affido condiviso, sulla col- locazione del figlio e sulla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
chiedeva, tuttavia, di determinare il contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 1.200,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, avan- zando, altresì, domanda per il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore nella misura di € 2.000,00 mensili rivalutabili.
Con ordinanza del 29/04/2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, confermava le condizioni di separazione - in forza delle quali si stabiliva, in particolare, un contributo in capo al ricorrente per il mantenimento del figlio di € 1.200,00 men- sili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno maritale di mantenimento a favore della moglie di € 600,00 mensili -, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza cartolare del 15/12/2021 davanti al Giudice Istruttore i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo, sulle quali, intervenuto il PM, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., si pronunciava il Collegio con sentenza parziale resa in data 13/05/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
pagina 4 di 25 In fase istruttoria erano sentiti i testi di entrambe le parti sulle circostanze ammes- se con ordinanza a verbale del 14/02/2023 e si procedeva allo svolgimento di in- dagini tributarie sul ricorrente delegate alla Guardia di Finanza.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 31/07/2024 la causa era rimessa al Col- legio per la decisione e, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 18/03/2025.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 715/2022, pubblicata il 31/05/2022, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciol- Parte_1 Controparte_1
to, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Le uniche questioni su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in questa sede, quindi, attengono alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, con particolare riguardo alle domande avanzate dalla resistente volte al riconoscimen- to di un contributo paterno al mantenimento del figlio , divenuto maggio- Per_1
renne nelle more del giudizio, e di un assegno divorzile a proprio favore.
Rispetto a tali questioni accessorie, si osserva quanto segue.
• Sul contributo al mantenimento del figlio
In ordine al mantenimento di (ad oggi di anni 20), occorre dare atto che - Per_1
pur essendo rimasta sostanzialmente incontestata nel corso del giudizio la sussi- stenza dei presupposti ai fini della conferma del relativo obbligo in capo al padre, già stabilito in sede di separazione, salve le contrapposte pretese in merito alla de- terminazione del quantum - la difesa del a da ultimo addotto soprav- Pt_1
venienze potenzialmente capaci di incidere sul diritto della madre a continuare a percepire il contributo in questione.
In particolare, negli scritti conclusivi parte ricorrente ha dato conto di come
[...]
, dopo aver conseguito il diploma nel luglio 2024 al termine degli studi su- Pt_2
periori, sia stato assunto nel settembre 2024 dalla ditta Studio Sicurezza S.r.l. co- me dipendente a tempo pieno (40 ore settimanali) con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 54 mesi (doc. 47 di parte ricorrente), iniziando pagina 5 di 25 a percepire uno stipendio di circa e 1.100,00/1.300,00 mensili.
Secondo il ricorrente, tale circostanza evidenzierebbe il definitivo ingresso del ra- gazzo nel mondo del lavoro, determinando così il venir meno di un obbligo giuri- dico di mantenimento nei suoi confronti in capo ai genitori.
La resistente, da parte sua, ha contestato tale ricostruzione, rilevando come
[...]
, nonostante l'avvio di attività lavorativa a settembre 2024, abbia intenzione Pt_2 di proseguire negli studi, iscrivendosi presso la facoltà di medicina all'Università nel corso del corrente anno.
Orbene, a fronte di queste contrapposte deduzioni in ordine alle prospettive future del figlio, appare opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza di le- gittimità, la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli mag- giorenni deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento del- la maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. n. 5088/2018; n. 12952/2016).
In particolare, il giudice di merito è tenuto a valutare, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circo- stanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poi- ché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (Cass. n. 18076/2014; n. 19135/2019).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che l'insieme delle allegazioni e produzioni agli atti, inevitabilmente riferito al periodo coevo alle scadenze per il deposito degli scritti conclusivi, non consenta di affermare al- lo stato l'effettivo raggiungimento di una condizione di autosufficienza economi- ca da parte di . Per_1
È vero che la durata del contratto di lavoro sottoscritto dal ragazzo e l'entità dello stipendio allo stesso riconosciuto sono indici significativi nel senso di far propen- dere per il venire meno di un obbligo dei genitori di contribuire al suo manteni- mento.
pagina 6 di 25 Ma la giovane età del ragazzo, la circostanza che abbia appena terminato gli studi superiori e sia alla sua prima esperienza lavorativa, il fatto che continui (pacifica- mente) a convivere con la madre e la volontà, dalla stessa rappresentata, di avvia- re gli studi universitari per reperire una diversa occupazione confacente alle sue capacità e aspirazioni sono tutti elementi che, in una situazione di incertezza ine- vitabilmente determinata dalle riferibilità dei fatti ad un periodo successivo alla rimessione della causa in decisione, fanno propendere nel senso di mantenere allo stato un contributo al suo mantenimento.
Invero, per quanto il raggiungimento della maggiore età sposti in capo al figlio l'onere di tenere una condotta diligente che giustifichi il permanere degli obblighi di contribuzione in questione, non può non riconoscersi un certo margine di ma- novra al figlio da poco maggiorenne che si trova di fronte alla strada tra prosegui- re gli studi o fare definitivamente ingresso nel mondo del lavoro, al fine di con- sentire allo stesso di valutare le proprie alternative in termini professionali o di formazione.
In particolare, nel caso di specie, sono dirimenti, a giudizio del Collegio, le scelte che andrà a compiere nel corso del corrente anno al fine di segnare la Per_1
sorte del contributo al suo mantenimento, giacché, laddove il ragazzo avvii effet- tivamente con profitto gli studi universitari, sia pur dopo aver temporaneamente svolto attività lavorativa, può ritenersi giustificato il permanere di tale contributo, che, al contrario, dovrà indubbiamente venire meno in assenza di un attivo impe- gno nello studio, ovvero nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa incom- patibile con la regolare prosecuzione degli studi.
Allo stato, come detto, in presenza di una situazione di incertezza in ordine al rag- giungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte del ragazzo non può che ritenersi giustificata la conferma dell'obbligo in capo ai genitori di contribuire al suo mantenimento.
§
Quanto alla determinazione del quantum del suddetto contributo, è indubbio che nel caso di specie le risultanze agli atti attestino un significativo squilibrio nella complessiva situazione economico patrimoniale delle parti, tale da aver portato,
pagina 7 di 25 già in sede di separazione, alla determinazione di un congruo contributo (confer- mato in sede di appello all'esito del giudizio di modifica instaurato dal ricorrente) in capo al padre per il mantenimento del figlio (tenuto anche conto della sostan- ziale assenza di contestazioni tra le parti sul fatto che il figlio da sempre frequenti regolarmente entrambi i genitori).
La in particolare, è ormai da tempo disoccupata, avendo pacifi- CP_1 camente lasciato nel luglio del 2005 l'impiego a tempo indeterminato come OSS che svolgeva per la Cooperativa Rainbow, riprendendo successivamente a lavora- re come impiegata con contratto a tempo determinato per la società Irca Trasporti
S.r.l. soltanto per un breve periodo tra l'ottobre 2009 ed il marzo del 2010 (si veda anche il percorso lavoratore sub doc. 7 di parte ricorrente); essa, ancora oggi, con- tinua a vivere insieme al figlio maggiorenne nella casa coniugale sita in Langhira- no, Via Fanti d'Italia n. 56/b, già a lei assegnata in sede di separazione, di cui ri- sultava comproprietaria insieme al ricorrente con una quota del 50% che, nelle more del giudizio - in forza della transazione conclusa tra le parti a definizione del giudizio instaurato dal resso questo Tribunale per la restituzione della Pt_1 metà dell'importo da lui corrisposto in via esclusiva per l'acquisto dell'immobile,
a titolo di indebito arricchimento, pari a circa € 120.000,00 -, con atto del
17/10/2023 ha ceduto gratuitamente al medesimo ricorrente, il quale, in pari data, ha trasferito la nuda proprietà del bene a favore del figlio, con la costituzione di un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso a favore della resistente (cfr. doc. 40-
41 di parte ricorrente).
Dal punto di vista patrimoniale, la resistente non risulta avere risorse particolar- mente significative (cfr. in particolare doc. 34 e 36 di parte resistente), così come non assumono significativo rilievo, nella ricostruzione della sua complessiva si- tuazione economico patrimoniale, le contestazioni del ricorrente in ordine al pre- sunto svolgimento da parte dell'ex moglie di attività lavorativa in nero come colf presso una coppia di anziani coniugi, peraltro in un periodo (il 2016) remoto, da cui, al di là della fondatezza delle relative asserzioni, non è comunque ragionevole presumere il percepimento di importi rilevanti.
Quanto alla situazione del ricorrente, il almeno fino al recente passato, Pt_1
pagina 8 di 25 ha svolto l'incarico di consigliere delegato di un'importante società che opera a livello globale nel settore dell'impiantistica, la ACMI S.p.A. (cfr. doc. 40 di parte resistente), in cui deteneva una quota del 3% del capitale sociale, del valore nomi- nale di € 30.000,00; egli, inoltre, risulta abbia svolto anche l'incarico di consiglie- re nella società ICM Industria Costruzioni Meccaniche S.r.l., di cui la ACMI
S.p.A. è socio unico (cfr. doc.
2-5 di parte resistente).
Le dichiarazioni acquisite agli atti, consentono di rilevare come il ricorrente, dalla propria attività lavorativa, abbia percepito redditi netti rimasti costantemente ele- vati nel periodo tra il 2014 e il 2019, pari a circa € 4.600,00 netti mensili [nel det- taglio: Anno 2013/€ 55539 netto annuo (€ 4628 netti mese); Anno 2014/€ 58087 netto annuo (€ 4840 netti mese); Anno 2018/€ 55449 netto annuo (€ 4620 netti mese); Anno
2019/€ 52081 netto annuo (€ 4340 netti mese)]1, avendo, peraltro, la Corte d'Appello di Bologna già avuto modo di rilevare l'inattendibilità della flessione reddituale da lui lamentata nel 2017/2018 all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione instaurato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 22 di parte resistente).
Egli, negli scritti conclusivi, ha dato atto di percepire dal marzo 2021 un tratta- mento pensionistico che, come risultante dalle Certificazioni Uniche depositate agli atti (doc. 43-44 di parte ricorrente), ha visto il riconoscimento a suo favore da parte dell' nel biennio 2021-2022 dell'importo circa € 2.700,00 mensili, ma CP_3
la documentazione acquisita per il tramite delle indagini tributarie delegate alla
GdF (cfr. deposito del 20/07/2023) consente di rilevare come il reddito del ricor- rente, nel medesimo periodo, non abbia affatto subito una flessione, ma sia anzi aumentato rispetto al passato, passando da un reddito complessivo di 67.134,00 per l'anno di imposta 2020 (in linea con quello percepito negli anni precedenti) ad un reddito complessivo pari rispettivamente ad € 104.984,00 e ad € 139.034,00 per gli anni di imposta 2021 e 2022.
D'altra parte, dal punto di vista patrimoniale, la situazione del ricorrente si carat-
pagina 9 di 25 terizza per il possesso di diversi cespiti mobiliari e immobiliari.
Egli, in particolare, a seguito degli atti con cui ha dato attuazione alla transazione che ha interessato la casa coniugale (di cui era già comproprietario al 50%), risulta attualmente comproprietario insieme al fratello di vari appezzamenti di terreno e di due immobili residenziali a Palanzano, tra cui rientra anche l'abitazione di resi- denza sita in Strada dell'Oratorio n. 14 per la cui ristrutturazione ha contratto nel
2018 un mutuo cointestato con una rata di circa € 678,00 mensili in scadenza nel
2033 (doc. 24-25 di parte ricorrente).
Inoltre, le risultanze agli atti attestano l'esistenza di diversi rapporti bancari intrat- tenuti dal ricorrente (si veda in particolare la documentazione depositata dalla Gdf il 20/07/2023) a cui si riconducono significative disponibilità patrimoniali, tra cui rientrano i rapporti presso Banca UM rappresentati da:
- una polizza assicurativa del controvalore a dicembre 2019 di € 76.460,15
(doc. 13 di parte ricorrente);
- fondi di investimento del controvalore a gennaio 2020 di circa € 217.000,00
(doc. 14 di parte ricorrente);
- titoli del controvalore a gennaio 2021 di circa € 4.508,49 (doc. 15 di parte ricorrente);
e quelli presso UR AN rappresentati da:
- investimenti del controvalore ad aprile 2023 di € 48.671, 46;
- liquidità sul conto corrente pari ad aprile 2023 € 13.566,84;
- prodotti assicurativi del controvalore ad aprile 2023 di € 15.143,23;
per un valore complessivo totale (peraltro non attualizzato) dei suddetti investi- menti pari a circa € 375.000,00.
A quanto sopra non può che aggiungersi il rilievo che l'intervenuto pensionamen- to del el 2021 lascia presumere il percepimento, da parte del ricorren- Pt_1
te, di importi rilevanti a titolo di TFR, mai dichiarati agli atti;
inoltre, non è speci- ficamente contestato il fatto che, come sostenuto dalla difesa della resistente negli scritti conclusivi (pag. 13 della comparsa conclusionale), lo stesso ricorrente nella primavera del 2024 abbia ceduto ad una multinazionale la partecipazione del 3% detenuta nella ACMI S.p.A. (cfr. doc. 41 di parte resistente), nell'ambito di una pagina 10 di 25 operazione societaria che ha interessato l'intero capitale sociale, concretizzando in tal modo il valore di mercato di un'utilità da tempo detenuta che, pur non preci- samente quantificato agli atti, può presumersi superiore al valore nominale, a con- ferma di una situazione patrimoniale del he si caratterizza per una cer- Pt_1
ta solidità.
Ciò posto, nella determinazione del contributo per il mantenimento del figlio, ri- tiene il Collegio che debba indubbiamente tenersi conto del fatto che , pur Per_1 non avendo raggiunto l'autosufficienza economica, ha sottoscritto un contratto di lavoro nel settembre 2024 che vede il riconoscimento a suo favore di un reddito idoneo a garantirgli, quantomeno temporaneamente, la possibilità di soddisfare in autonomia le proprie esigenze quotidiane di vita.
Alla luce di tutto quanto sopra, al fine di dare attuazione al principio di proporzio- nalità sancito dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., si ritiene pertanto equa la CP_4
nazione in questa sede del contributo posto in capo al padre per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, attraverso una diminuzione del contributo ordinario nella misura di € 800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con un con- testuale aumento alla percentuale del 75% della partecipazione paterna alle spese straordinarie (comprensive degli eventuali costi dell'Università), secondo quanto specificato in dispositivo.
• Sull'assegno divorzile
È noto che, in materia di assegno divorzile, le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione, con la sentenza dell'11/07/2018, n. 18287, hanno rivisitato gli orientamenti giurisprudenziali pregressi, arrivando ad affermare, in estrema sintesi, il principio secondo cui lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare, in aggiunta a tale squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum del contributo: a) che il coniuge economica- mente più debole non sia in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza (fun- zione assistenziale dell'assegno); b) che, anche per l'ipotesi in cui il coniuge eco- nomicamente più debole sia autosufficiente, lo squilibrio economico-patrimoniale pagina 11 di 25 accertato derivi dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali dipeso da scelte condivise e dall'assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle esigenze familiari (funzione compensativa dell'assegno); c) che vi sia stato un contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e di quello, anche professionale, dell'altro coniuge (funzione pere- quativa dell'assegno).
Nel caso di specie, parte ricorrente, sin dalla instaurazione del giudizio, ha conte- stato l'assenza dei presupposti per il riconoscimento alla ex moglie di un assegno divorzile, anche in ragione del rapporto dalla stessa instaurato con un nuovo com- pagno, tale con il quale avrebbe iniziato a convivere presso la ca- Persona_3
sa coniugale nel corso del 2019.
Sul punto, occorre rilevare sin d'ora come le risultanze acquisite agli atti del giu- dizio non consentano di attribuire alla relazione intercorsa tra il e la Per_3 [...] da quest'ultima invero mai negata, caratteri tali da incidere sul dirit- CP_2 to della resistente a percepire l'assegno divorzile.
È indubbio, invero, che tra il 2019 e il 2021 - anno in cui pacificamente si è inter- rotta la relazione - vi sia stata un'assidua frequentazione tra la CP_1
il nuovo compagno, caratterizzata anche dal fatto che i due spesso trascorrevano del tempo presso l'abitazione della resistente, in cui il rimaneva anche a Per_3
pernottare; tali circostanze possono dirsi compravate - tra l'altro - dalle risultanze degli accertamenti investigativi eseguiti su incarico del ricorrente da Parte_3
così come dallo stesso riferito in sede testimoniale (cfr. verbale udienza
[...]
del 11/04/2023), oltre che dal fatto che, nel procedimento penale instaurato a cari- co di un vicino di casa della tale ) per atti per- CP_1 Persona_4
secutori posti in essere nei confronti del suo nucleo familiare nel periodo indicato, il si sia costituito come parte civile, in qualità di prossimo congiunto, otte- Per_3
nendo anche il riconoscimento di un risarcimento a suo favore (cfr. la sentenza penale del Tribunale di Parma n. 260/2021 prodotta da parte ricorrente sub doc.
35).
Tuttavia, i suddetti rilievi, così come gli ulteriori elementi offerti agli atti dal ri- corrente - rappresentati da un'autorizzazione rilasciata da entrambe le parti al Pt_4
pagina 12 di 25 risi affinché lo stesso potesse occuparsi della “vita scolastica” del figlio (doc. 6 di parte ricorrente), che in concreto non risulta essersi sostanziata in niente di più che nel pacifico ricevimento da parte dello stesso di comunicazioni dalla scuola sul suo indirizzo e-mail personale -, non si accompagnano al riscontro di indici di sta- bilità in concreto della relazione (quali la variazione della residenza anagrafica,
l'esistenza di figli della nuova coppia, il riscontro di una coabitazione continuativa e prolungata, l'esistenza di conti correnti in comune ecc.) sulla cui base possa ravvisarsi la sussistenza di un nuovo nucleo familiare rilevante, in una certa misu- ra, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.
È noto invero che secondo la Suprema Corte non qualsiasi tipo di relazione con un nuovo compagno o una nuova compagna assume rilievo ai fini dell'assegno di- vorzile ma soltanto quella che si sostanzi in una stabile convivenza di fatto che at- testi la formazione da parte dell'ex coniuge di un nuovo progetto di vita, a cui si accompagnano reciproci obblighi di contribuzione economica;
spetta al coniuge a carico del quale si chiede che venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, di cui deve essere operato un rigoroso accertamento in sede giudiziale (in argomento Cass.
Sez. Un. n. 32198/2021).
Nel caso di specie, non solo gli elementi offerti agli atti dal ricorrente non consen- tono di ravvisare nella nuova relazione instaurata dall'ex moglie una progettualità condivisa di coppia, destinata a svilupparsi in una prospettiva futura, ma la sussi- stenza di tali caratteri della relazione può dirsi anche sostanzialmente smentita dalle ulteriori risultanze del giudizio, tra cui:
- la documentazione prodotta agli atti dalla resistente (doc. 26-28) che eviden- zia come, nel periodo in esame, il abbia continuato a vivere anche nel- Per_3
la sua abitazione di residenza presa in locazione a Beduzzo;
- le dichiarazioni rese in sede testimoniale dallo stesso il quale, Persona_3 pur confermando l'assiduità delle frequentazioni con la “ci CP_1 vedevano quotidianamente dopo il lavoro […] a volte durante la settimana od anche durante la settimana mi fermavo a dormire”), ha espressamente pagina 13 di 25 escluso che la relazione presentasse caratteri di stabilità (evidenziando - tra l'altro - che “preciso che in caso di instaurazione di una convivenza con un nuovo compagno l'Arma dei Carabinieri [presso cui il è arruolato] Per_3 impone che ne venga data comunicazione all'ufficio gerarchicamente supe- riore;
questo per consentire all'Arma di accertare i precedenti del conviven- te”).
Del resto, il fatto stesso che la relazione con il nuovo compagno si sia protratta per soli tre anni (2019-2021), se in astratto non esclude il rilievo di tale rapporto ai fi- ni dell'assegno divorzile, è ulteriore elemento che avvalora in concreto il riscontro dell'assenza di un carattere di stabilità della relazione.
Ciò posto, appare opportuno chiarire a questo punto che la questione della convi- venza tra la resistente e il nuovo compagno assume, in ogni caso, una portata limi- tata nel caso di specie, giacché, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge è idonea, al più, ad incidere sulla sola componente assistenziale dell'assegno divor- zile, obliterando il diritto del beneficiario privo di mezzi adeguati a conseguire un contributo minimo dall'ex coniuge, volto a garantirgli un'esistenza libera e digni- tosa, proprio in ragione degli obblighi di assistenza reciproca che si presume sus- sistano in presenza di un nuovo nucleo familiare (in argomento cfr. Cass. Sez. Un.
n. 32198/2021 cit.; sull'autonomia della componente assistenziale dell'assegno divorzile nell'attuale contesto giurisprudenziale cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022).
La nuova convivenza, quindi, non interferisce con il diritto a percepire l'assegno divorzile quando, come nel caso di specie, il riconoscimento dello stesso possa fondarsi precipuamente su ragioni di carattere perequativo-compensativo.
A riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, così come risultante dall'analisi sopra svolta (pag. 8-11), nel caso di specie è incontestabile (ed invero incontesta- ta) la sussistenza di un netto squilibrio nella complessiva situazione economico patrimoniale delle parti, caratterizzata essenzialmente dal fatto che la resistente è da tempo disoccupata e non ha particolari risorse patrimoniali mentre il ricorrente può contare su redditi elevati e su di un significativo patrimonio mobiliare ed im- mobiliare.
pagina 14 di 25 Nel ricostruire le ragioni che hanno determinato tale squilibrio, deve darsi atto che la relazione tra le parti, ancora prima del matrimonio intervenuto nel 2007, pre- sentava indubbiamente caratteri di stabilità tali da consentire di dar rilievo, ai fini delle determinazioni inerenti l'assegno divorzile, al periodo di convivenza prema- trimoniale, secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte (in argo- mento Cass. Sez. Un. 35385/2023).
Depone indiscutibilmente in tal senso il fatto che il figlio delle parti, , sia Per_1 nato (in data 8/07/2004) ben prima del matrimonio e che, l'anno antecedente (in data 12/12/2003), i coniugi avessero acquistato, per quote uguali ed indivise tra loro, la casa coniugale di Langhirano, utilizzando pacificamente denaro di perti- nenza esclusiva del dando evidentemente attuazione in tal modo ad un Pt_1 progetto di vita comune ormai consolidato all'epoca.
Le suddette risultanze sono ulteriormente avvalorate dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla figlia della resistente, , nata nel 1983 da Testimone_1
una precedente relazione intrattenuta dalla oltre che dalla cogna- CP_1 ta di quest'ultima, le quali hanno entrambe confermato che la Persona_5
relazione tra i coniugi è iniziata nel 1996 e si è caratterizzata, sin dall'inizio, da una stabile coabitazione instaurata tra i due presso l'abitazione di Langhirano di proprietà della moglie.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che le considerazioni sopra svolte non sono smentite dalle dichiarazioni rese in un separato giudizio dal fratello del ricorrente,
, secondo cui nei primi tempi della relazione la coppia non convive- Testimone_2 va stabilmente, così come riportato sul verbale dell'udienza del 18/01/2023 depo- sitato agli atti dalla difesa del ricorrente (doc. 38), sia perché tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle rese dai testi sopra indicati che, frequentando di- rettamente i coniugi nel periodo in esame (la in particolare all'epoca era Tes_1
adolescente e conviveva con la madre), appaiono più credibilmente in grado di ri- ferire sull'accaduto, sia perché le prove acquisite in altri giudizi, pur potendo esse- re valutate quali prove atipiche (ex multis Cass. n. 2947/2023), non possono di per sé (in assenza di qualsiasi ulteriore supporto probatorio) intaccare il rilievo di pro- ve ritualmente acquisite, nel contraddittorio tra le parti, su circostanze che ben pagina 15 di 25 avrebbero potuto formare oggetto di prova contraria.
Alla luce di quanto sopra, è indubbio che il rapporto tra le parti nel caso di specie, ancor prima del matrimonio, presentasse già i caratteri propri di una relazione co- niugale, in un periodo che può indicativamente collocarsi tra la fine degli anni 90
e gli inizi del 2000, ciò consentendo di dar rilievo, ai fini dell'assegno divorzile, alle scelte assunte dagli ex coniugi in questo periodo.
In questa prospettiva, non può che rilevarsi come sia incontestato e risulti per ta- bulas che la all'indomani della nascita del figlio (cl. CP_1 Per_1
2004), abbia lasciato nel 2005 l'impiego come OSS che svolgeva stabilmente, con contratti a tempo indeterminato, a far data dal 1997 (si veda il percorso lavoratore prodotto da parte ricorrente sub doc. 7).
La circostanza che tale scelta sia stata di fatto concordata con l'ex coniuge risulta avvalorata, oltre che dal contesto e dalle tempistiche con cui è intervenuto il licen- ziamento (dopo lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa da circa dieci an- ni, quando il figlio aveva appena un anno, poco prima del matrimonio), dalle di- chiarazioni rese in sede testimoniale dalla figlia dalla resistente, , Testimone_1 all'epoca convivente con la coppia, la quale ha avuto modo in particolare di rile- vare che “mia madre lavorava all'epoca e le è stato chiesto da di smet- Parte_1
tere di lavorare perché doveva occuparsi di mio fratello, che è nato nel 2004 e ha un anno di differenza da mio figlio. Non ricordo di preciso quando mia madre ha lasciato il lavoro, lo ha fatto quando le è stato detto di farlo, non ha mai sollevato obiezioni;
si è sempre occupata di tutto”.
In questo senso si pongono, inoltre, le risultanze delle prove orali che attestano come la sin dalla nascita del figlio, si sia sempre occupata in via CP_1
prevalente della sua cura e della gestione delle incombenze familiari, facendosi anche carico dell'assistenza all'anziana suocera negli ultimi anni di vita della stes- sa, lasciando il marito libero di dedicarsi al lavoro;
si vedano, in particolare, le di- chiarazioni rese da secondo cui “non mi ricordo in che anni Persona_5
fosse ma so che lei si è licenziata per potersi dedicare al bambino;
è una circo- stanza che mi ha riferito;
io frequentavo la casa dei coniugi in quel periodo CP_1
e posso dire che si occupava di tutta la gestione della famiglia e della cre- CP_1
pagina 16 di 25 scita del piccolo;
andava a fare la spesa, stirava, lavava, cucinava, anche molto bene peraltro, era molto attenta all'aspetto dell'alimentazione […] era Parte_1
fuori per lavoro durante il giorno, non so bene gli orari, e rimaneva a casa CP_1
ad occuparsi del piccolo;
io ho frequentato la casa dei coniugi sin da quando è nato il figlio e posso dire che si è sempre occupata delle esigenze del pic- CP_1 colo anche quando è cresciuto, lo portava all'asilo e poi a scuola;
so che era lei ad occuparsi di gestire i rapporti con le insegnanti” […] Mi ricordo che Per_6
era piccolo e si è presa cura in tutto e per tutto della mamma di CP_1 Parte_1
la trattava come fosse sua madre;
la lavava, le somministrava i farmaci, faceva tutto quello di cui necessita un'anziana; la sig.ra quando stava da non era CP_1
autosufficiente, necessitava di cure continue;
non ricordo quanti anni sia dura- ta”; nonché le dichiarazioni rese da secondo cui “sì confermo, lo Testimone_1
portava a scuola la mattina, lo portava a fare calcio, era lei che si occupava delle sue giornate, lo ha cresciuto come una mamma a tempo pieno [..]. Il sig. Per_7
spesso era all'estero e comunque era impegnato tutti i giorni dalla mattina
[...]
alla sera. Lui rientrava a casa tutte le sere verso le 19:30, 20:00, e cenavamo tutti insieme prima che io andassi via di casa;
ci si aspettava per cenare tutti insieme. ha fatto calcio, arti marziali e per un periodo ha fatto anche nuoto;
[…] Per_1
Era mia madre che si occupava di preparare i pasti, della pulizia della casa, ad occuparsi di mio fratello;
era una casalinga a tutti gli effetti, non aveva un sup- porto da parte di terzi, non abbiamo mai avuto la donna delle pulizie e non ha mai potuto contare sull'aiuto di altri familiari […] lui andava spesso all'estero per lavoro, stava via anche per due/tre settimane di fila. Erano viaggi lunghi e impegnativi, mi ricordo che una volta è andato in Messico e abbiamo parlato con mia madre anche delle difficoltà di questo viaggio per le questioni legate alla sua sicurezza. Lei era preoccupata in quell'occasione anche perché aveva il bambino
a casa. Non c'è mai stata una programmazione particolare nei suoi viaggi all'estero, quando c'era un problema in azienda era lui ad occuparsene andando all'estero a risolverlo;
poteva partire anche da un giorno all'altro. Non so indi- care di preciso con che frequenza lui andasse all'estero, diciamo che nell'arco di un anno poteva andare all'estero due/tre volte per viaggi di circa 15 giorni ogni
pagina 17 di 25 volta […] mi ricordo che la signora era malata e ricoverata presso una casa di cura;
mia madre se ne occupava quando lei era ricoverata, andava a trovarla la mattina e le portava il necessario, faceva la spesa per lei;
quando venne dimessa si trasferì a casa di mia madre e lei si è occupata della signora a tempo pieno, dandole da mangiare, lavandola, pulendola. In quel periodo era ancora Per_1
piccolo, non piccolissimo da non saper badare a se stesso ma avrà avuto circa
7/8 anni. La madre del è stata per mesi presso mia madre, perché non Parte_1
poteva stare da sola;
è morta nel 2011 a casa sua dove era tornata a vivere”.
È vero che, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, nel caso di specie si sta trattando di un matrimonio in tarda età (salvo quanto sopra rilevato in ordine alla convivenza prematrimoniale), intervenuto quando moglie e marito avevano rispet- tivamente 40 e 49 anni e il marito già svolgeva da circa trent'anni la propria attivi- tà professionale, percependo costantemente redditi elevati (si veda l'estratto con- tributivo prodotto da parte ricorrente sub doc. 8).
Ma è stata proprio la possibilità di continuare a fare quello che aveva sempre fatto in passato, lavorando tutto il giorno dalla mattina alla sera e recandosi periodica- mente all'estero per trasferte lavorative, in concomitanza con l'avvio di un nuovo progetto familiare e con la nascita di un figlio, a rappresentare il frutto del contri- buto offerto dalla moglie al ménage familiare che giustifica il riconoscimento a favore della stessa di un assegno divorzile: se la resistente non fosse rimasta a ca- sa dal lavoro sin dagli inizi della relazione per occuparsi a tempo pieno della cura della casa e del figlio, oltre che, successivamente, dell'anziana suocera, le mede- sime incombenze avrebbero dovuto essere assunte dal marito, sottraendo tempo ed energie alla sua attività lavorativa (con le conseguenti ricadute sul piano reddi- tuale), oppure la coppia avrebbe dovuto rivolgersi a figure professionali terze, fa- cendosi carico dei relativi costi.
L'assunzione di un ruolo trainante in ambito endofamiliare da parte della moglie, invece, ha consentito di evitare le suddette conseguenze, comportando un obietti- vo vantaggio per le finanze familiari e dell'ex marito, per il conseguimento del quale la resistente ha dovuto sopportare un indiscutibile sacrificio, abbandonando il lavoro nel pieno delle proprie capacità lavorative, sacrificio che non può ragio-
pagina 18 di 25 nevolmente ritenersi escluso dalla possibilità per la stessa di reinserirsi agevol- mente, sia pur con la pregressa professionalità acquisita, nel mercato del lavoro a seguito della separazione (intervenuta nel 2014), quando già aveva 48 anni.
Tutto ciò considerato, sussistono indubbiamente nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento alla resistente di un assegno con funzione perequativo com- pensativa.
§
In merito alla quantificazione dell'assegno, occorre rilevare che l'aspirazione del- la d ottenere un importo elevato (quantificato in sede di conclu- CP_1
sioni nella misura di € 2.500,00 mensili), pur tenendo conto del significativo squi- librio nella condizione degli ex coniugi, si scontra con alcuni elementi di carattere obiettivo.
In primo luogo, il fatto che la durata del matrimonio, pur tenendo conto della con- vivenza prematrimoniale, è stata relativamente contenuta (interessando un periodo che può stimarsi in 14/18 anni), trattandosi effettivamente di un matrimonio inter- venuto quando i coniugi avevano già un percorso pregresso definito: tale rilievo, invero, se, da un lato, porta a valorizzare il sacrificio compiuto dalla resistente nel lasciare il lavoro in questa fase della sua vita, dall'altro lato, non può che portare a rilevare come le ingenti risorse patrimoniali accumulate dal ricorrente non possa- no dirsi in larga parte la conseguenza di questo sacrificio, ma il frutto di sforzi personali e familiari pregressi.
Inoltre, è indubbio che le vicende che hanno interessato la casa coniugale assuma- no rilievo nella quantificazione dell'assegno divorzile;
invero, sebbene non possa entrarsi in questa sede nel merito delle pretese oggetto del giudizio ex art. 2041
c.c. instaurato da parte del ricorrente, è incontestato nel presente giudizio che la casa coniugale di Langhirano fosse stata a suo tempo acquistata con denaro di per- tinenza esclusiva del tanto che la stessa assume che Pt_1 CP_1
l'intestazione a sé di una quota del 50% sull'immobile fosse riconducibile ad una donazione ricevuta dal marito;
il fatto che la transazione con cui è stato definito il giudizio sopracitato - in forza della quale la oggi si ritrova con CP_1 un usufrutto vitalizio sull'immobile, la cui nuda proprietà è stata ceduta al figlio pagina 19 di 25 - abbia comportato per la ex moglie un vantaggio (come sostenuto dalla Per_1
difesa del ricorrente) od uno svantaggio (come sostenuto dalla difesa della resi- stente) è irrilevante ai fini in esame, non potendosi certo sindacare in questa sede una valutazione di convenienza compiuta liberamente dalle parti;
quello che è cer- to, tuttavia, è che la d oggi abbia potenzialmente soddisfatto in CP_1
modo stabile le proprie esigenze abitative tramite un'utilità (il diritto di usufrutto sulla casa coniugale) il cui conseguimento è indiscutibilmente riconducibile ad un'attribuzione dell'ex coniuge idonea a soddisfare, almeno in parte, i profili compensativi dell'assegno divorzile (in argomento cfr. Cass. n. 21111/2024; n.
4215/2021).
Infine, e soprattutto, non può che rilevarsi come, nel caso di specie, non si ravvisi un miglioramento delle condizioni economico patrimoniali del ricorrente a seguito dello scioglimento del matrimonio tale da giustificare il riconoscimento alla ex moglie di un assegno divorzile in misura superiore a quella dell'assegno di man- tenimento stabilito in sede di separazione.
Come ricordato dalla difesa del ricorrente, invero, la Suprema Corte ha avuto mo- do di rilevare in più occasioni che “la determinazione dell'assegno divorzile in fa- vore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la corre- lazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di ma- trimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. n. 20228/2022; cfr. anche n. 5605/2020;
n. 17098/2019).
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, alla stregua di una valuta-
pagina 20 di 25 zione unitaria di tutti gli indicatori di cui all'art. 5, comma 6, L.div., risulti giusti- ficata in una prospettiva futura una certa rideterminazione a ribasso dell'assegno rispetto a quanto previsto in sede di separazione, attraverso la previsione in questa sede di un assegno divorzile a favore della nella misura di € CP_1
500,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fatti salvi i versamenti pregressi.
• Sulle spese di lite
La spese di lite sono regolate dal principio di soccombenza e vengono pertanto poste in capo al ricorrente ma, tenuto conto del riconoscimento di un assegno di- vorzile alla resistente in misura significativamente inferiore rispetto a quanto dalla stessa richiesto, sussistono giustificate ragioni per limitare la relativa condanna al pagamento di 2/3 di tali spese, con compensazione tra le parti del residuo 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (sca- glione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istrut- toria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Parte_5
con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente
[...]
provvedimento (fatti salvi i contributi pregressi), la somma di € 800,00 men- sili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , importo, rivalu- Per_1
tabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
pagina 21 di 25 • Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro-
grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi-
ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur-
chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
pagina 22 di 25 • centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
pagina 23 di 25 • acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
2. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Parte_5 la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, importo,
[...]
pagina 24 di 25 rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del pre- sente provvedimento, fatti salvi i versamenti pregressi;
3. condanna al rimborso nei confronti di Parte_1 Parte_5
elle spese del presente giudizio, nella misura di 2/3, liquidandole in
[...] complessivi € 7.616,00 (per un importo posto in capo al ricorrente pari ad €
5.077,00) per compenso di avvocato, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 18/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010