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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 11 settembre 2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9279/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI GIULIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CESARE BECCARIA 50121 FIRENZE presso il difensore avv. BARSOTTI GIULIA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_1 P.IVA_1 PAOLO elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 46 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BIANCHINI PAOLO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la presente opposizione e previa sospensione del decreto opposto e rimessione delle parti in mediazione IN VIA PRINCIPALE – accertare e dichiarare che la
è priva di legittimazione processuale ai sensi dell'art. 75/3° comma Controparte_1
c.p.c.; conseguentemente dichiarare la nullità della procura alle liti, del ricorso per decreto ingiuntivo
pagina 1 di 9 e del decreto opposto;
– accertare e dichiarare che nel contratto di rateizzazione del 30.12.2021 e nei contratti di conto corrente n. 4048405/7 e di apertura di credito per anticipo fatture sul conto n.
4056589/7 si applicano interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.; per l'effetto, dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 1815/2° comma c..c gli interessi pattuiti ed imputare al capitale tutti i pagamenti già effettuati a titolo di interessi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al rimborso effettivo;
– accertare e dichiarare che nel contratto di rateizzazione del
30.12.2021 e nei contratti di conto corrente n. 4048405/7 e di apertura di credito per anticipo fatture sul conto n. 4056589/7 si applicano anatocistici, ultralegali e comunque non dovuti in violazione degli artt. 117 – 121/1° comma lett. m) -2° e 3° comma – 125bis del T.U.B. e 821/3° comma – 1282 – 1283 e
1284 c.c.; per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando interessi al tasso BOT precedente l'anno della stipula dei contratti, o a quel diverso saggio che sarà ritenuto dovuto a seguito dell'espletanda CTU, e imputare al capitale gli interessi già pagati con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al rimborso effettivo;
PER L'EFFETTO, IN OGNI CASO – accertare e dichiarare, che gli articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 8 del piano di rateizzazione del 30.12.2021 sono abusivi per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) del D. L.vo n. 206/05 ed a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia;
– per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2394/2023 e disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale che nel frattempo dovesse essere iscritta ai sensi dell'art. 655
c.p.c.; IN MERO SUBORDINE – accogliere in parte la presente opposizione in quanto la domanda della è solo parzialmente fondata con gli effetti di cui all'art. 653/2° Controparte_1 comma c.p.c. Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e spese generali 15%, oltre IVA e
CPA come per legge”.
Parte opposta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla sig.ra poiché Parte_1 assolutamente carente dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti”. conseguentemente confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2394/2023 (R.G. 6386/2023);
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la validità della procura alle liti conferita dal rappresentante di per tutti i motivi esposti al punto 1) della presente Controparte_1 comparsa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
conseguentemente
pagina 2 di 9 rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra ; NEL MERITO: Respingere ogni domanda Parte_1 formulata dall'opponente e, in ogni caso e comunque: per tutti i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della perfetta validità ed efficacia del contratto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa del 30.12.2021, del contratto di conto corrente n. 4048405/7, del contratto di conto anticipi
n. 4056589/7 e del contratto di apertura di credito del 13.12.2018, accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice della sig.ra della somma a lei ingiunta con il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 2394/2023 (R.G. 6386/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.06.2023; conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra perché generica, non Parte_1 provata e comunque infondata in fatto ed in diritto confermare la piena legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 2394/2023 (R.G. 6386/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.06.2023
o, comunque, condannare l'opponente al pagamento in favore di delle Controparte_1 somme precisate nel ripetuto decreto ingiuntivo o delle somme di cui l'opponente stessa risulterà debitrice all'esito della causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la Banca opposta e la ditta opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo pagina 3 di 9 grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Passando al caso di specie, va rilevato che in data 30.6.2023 veniva notificato alla sig.ra Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 2394/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 30.6.2023, dal
[...]
Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di Euro 20.522,79. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva
[...] di essere creditrice della suddetta somma, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di conto corrente ordinario n. 4048405/7, nonché del conto anticipi n. pagina 4 di 9 4056589/7. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- quale titolare della Ditta individuale “Decor. Tiso ”, era intestataria, presso Controparte_2 [...]
, del conto corrente ordinario n. 4048405/7, sottoscritto in data 3.10.2015, nonché del CP_1 conto anticipi n. 4056589/7, su cui risultavano erogato un'apertura di credito per Euro 5.000,00 ed un'apertura di credito per anticipo fatture di Euro 10.000,00;
- nel dicembre 2021 risultava un superamento dei limiti dello scoperto di conto accordato sul conto corrente ordinario, e l'intero utilizzo dell'apertura di credito per anticipo fatture concessa sul conto anticipi n. 4056589/7;
- in data 30.12.2021 aveva stipulato con l'odierna controparte un atto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa, con il quale si impegnava, sempre quale titolare della propria Ditta individuale, al pagamento di Euro 19.000,00, da restituire mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, ciascuna comprensiva di una quota capitali e di una quota interessi;
- a garanzia della restituzione di quanto dovuto, aveva rilasciato personalmente un pagherò cambiario fino alla concorrenza dell'importo finanziato;
- alla data del 2.5.2023 aveva pagato solo la prima rata rimanendo morosa del rimborso delle n. 15 rate di ammortamento, scadute nei mesi da febbraio 2022 ad aprile 2023;
- la aveva quindi proposto ricorso e, ottenuto i D.I., oggetto di opposizione, procedeva con la CP_1 notifica di atto di precetto per la somma di Euro 22.451,97.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, essendo stato azionato il monitorio in difetto di procura alle liti.
Assumendo, con riferimento ai contratti stipulati, l'illegittima applicazione di interessi usurari e di anatocismo indebiti, l'attrice ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.).
Si è ritualmente costituita la banca resistendo alla domanda.
Preliminarmente, ha dedotto la regolarità della procura alle liti e contestato quanto eccepito dalla opponente. Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando per il resto la piena legittimità degli addebiti effettuati, escludendo la illegittimità delle clausole contrattuali.
Esperito con esito negativo tentativo di mediazione, dopo lo scambio di memorie, la causa è stata istruita documentalmente. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, sostituendosi la discussione orale con lo scambio di note.
pagina 5 di 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sul difetto di procura alle liti
Il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; la mancanza o l'invalidità della procura integra un vizio di rappresentanza processuale che, pur incidendo sulla capacità del difensore di proporre la domanda, non determina nullità insanabile dell'atto, bensì nullità relativa, suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che «il difetto della procura alle liti nel ricorso monitorio non comporta l'inesistenza dell'atto ma una nullità che può essere sanata con efficacia retroattiva mediante rilascio o produzione della procura prima che la sentenza che definisce il giudizio passi in cosa giudicata» (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30876; conforme Cass., Sez. Un., 24 luglio
2020, n. 15750). La natura recuperabile del vizio discende dal combinato disposto degli artt. 125, 156 e
182 c.p.c.: il difetto di rappresentanza non attiene alla “indispensabile” volontà di parte – che pure si manifesta attraverso il difensore – ma a un requisito formale che può essere integrato retroattivamente.
Nel rito d'ingiunzione il decreto si forma inaudita altera parte;
ciò non muta la disciplina della procura.
Qualora il difensore ne sia sprovvisto o la depositi in forma invalida (es. procura «a margine» estranea all'originale, firma non autenticata, procura a soggetto diverso), il decreto ingiuntivo emanato è affetto da nullità relativa. Tale nullità, tuttavia, può essere sanata prima della notificazione del decreto mediante deposito di una procura valida in cancelleria ovvero sanata in sede di opposizione;
l'opposto, costituendosi nel giudizio di cognizione a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, può produrre la procura mancante o rinnovarla, in tal caso il difetto è considerato emendato retroattivamente, travolgendo ogni eccezione di nullità sollevata dall'opponente (Cass., Sez. II, 9 marzo 2022, n. 7536).
Alla luce della produzione della parte opposta, ossia della procura speciale a rogito notaio del Per_1
15.11.2017, Rep. 34138, racc. 18199, in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione della Banca, del 30.10.2017, ogni ipotetico vizio si intende sanato e la relativa eccezione dell'opponente è da disattendere.
Sulla qualità di consumatore della signora Pt_1
Quanto alla qualifica della signora è a dirsi che non è condivisibile la tesi di parte opponente, la Pt_1 quale sostiene di rivestire la qualità di consumatrice. Si ricordi infatti che la ditta individuale si qualifica quale estensione dell'attività economica della persona fisica e non quale ente separato con una sua personalità giuridica e ciò sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale essendo caratterizzata dalla prevalenza del lavoro prestato dall'imprenditore rispetto al lavoro altrui e dall'impiego di capitale pagina 6 di 9 proprio rispetto a forme di investimento esterno. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la ditta individuale non ha una personalità giuridica separata dal suo titolare, ma è un mero segno distintivo dell'attività dell'imprenditore: "è il segno distintivo dell'imprenditore ma non è un soggetto distinto dal suo titolare" (Cass. n. 5157/1990). Pertanto, l'imprenditore individuale risponde illimitatamente dei debiti d'impresa con tutti i suoi beni, poiché non esiste una separazione patrimoniale.
Sull' anatocismo in relazione al mutuo ipotecario
Nelle operazioni di mutuo assistite da piano “alla francese” l'anatocismo non si configura: ogni rata include soltanto gli interessi corrispettivi maturati nel periodo più la quota capitale, sì che non maturano “interessi su interessi”.
La cd. “capitalizzazione composta” è soltanto un criterio matematico di calcolo del debito, del tutto distinto dall'anatocismo, come chiarito da Cass. 27823/2023.
Su tali basi le Sezioni Unite (Cass., 29 maggio 2024, n. 15130) hanno escluso la nullità per indeterminatezza quando il contratto di mutuo, pur senza descrivere analiticamente il regime composto o le modalità di ammortamento, contenga i dati essenziali del tipo legale: importo erogato, durata, periodicità delle rate e tasso d'interesse pattuito. Con queste coordinate il mutuatario può, anche grazie al piano eventualmente allegato o facilmente ricavabile, conoscere ex ante l'ammontare complessivo del rimborso con una semplice sommatoria;
la maggiore incidenza degli interessi dipende solo dal maggiore differimento nella restituzione del capitale e attiene alla convenienza economica, tema estraneo al giudizio di validità.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” non si pone un problema di indeterminatezza.
Il principio – affermato in un caso di mutuo a tasso fisso con piano allegato – si estende ai mutui a tasso variabile ogniqualvolta le clausole consentano di determinare in modo obiettivo il piano di rimborso;
la nullità potrà residuare soltanto se tali elementi manchino del tutto o risultino rimessi alla discrezionalità di un contraente. Di conseguenza, la verifica che qui ci occupa dev'essere svolta caso per caso, per accertare se il contratto in esame presenti indicazioni sufficienti a rendere univoco – nonostante la complessità dell'operazione – il calcolo di capitale e interessi complessivamente dovuti.
Difatti, se il piano di rimborso indica con chiarezza importo erogato, durata, TAN, TAEG, periodicità delle rate e loro ripartizione interna, i principi enunciati dalle Sezioni Unite trovano applicazione anche pagina 7 di 9 ai mutui a tasso variabile, essendo il costo complessivo del finanziamento perfettamente determinabile, escludendo violazioni degli obblighi di trasparenza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. Ebbene, nel contratto in esame sono indicati il capitale erogato, il metodo di ammortamento, il numero delle rate e le modalità di calcolo e di pagamento. Ne deriva che il mutuatario è stato posto nelle condizioni di conoscere sin dall'origine la ripartizione tra quota capitale e quota interessi di ciascuna rata. La dedotta mancata esplicitazione del metodo di calcolo o del regime di capitalizzazione non genera, quindi, alcuna incertezza negoziale. Se è vero che, a parità di rata costante, capitalizzazione semplice e composta possono condurre – in astratto – a piani diversi, è altrettanto vero che, quando il piano riporti la quota capitale di ogni rata, la soluzione aritmeticamente compatibile è una sola (v. Trib. Torino, 7 aprile 2022, n. 747).
Conoscendo tasso, rata, capitale iniziale e numero delle rate, è sempre verificabile ex post quale regime sia stato applicato;
ne consegue l'impossibilità di ravvisare indeterminatezza dell'oggetto.
Sull'usura
Per l'eventuale profilo di usura legato agli interessi di mora, è sufficiente ricordare quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020: anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, devono essere controllati rispetto alla soglia antiusura già al momento in cui vengono pattuiti. Il confronto si fa con il TEG medio pubblicato nei decreti ministeriali, aumentato – se disponibile – della maggiorazione media dei moratori e del margine di tolleranza previsto dallo stesso decreto;
se quella maggiorazione non c'è, ci si limita al TEG medio maggiorato del consueto coefficiente. Va ricordato, infine, che la Corte (Sez. Un., n. 24675/2017) ha escluso nel nostro ordinamento l'“usura sopravvenuta”: perciò il tasso si valuta solo al momento della stipula, senza che eventuali superamenti successivi possano incidere sulla validità della clausola.
Venendo, dunque, al caso di specie, gli interessi moratori sono determinati nell'aumento di 4 punti percentuali rispetto al tasso contrattuale. A sua volta, il tasso contrattuale è stabilito nella misura del
3,99% fino al 30.6.2006 e, successivamente, al tasso nominale annuo, determinato, per ciascun semestre mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento, nel tasso EURIBOR a sei mesi, aumentato di 4,00 punti percentuali.
Il decreto ministeriale applicabile al caso di specie rileva per “i mutui a tasso variabile”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, un tasso medio del 4,85% e un tasso soglia del 7,28%; l'art. 3 del medesimo decreto riporta, inoltre, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è di 2,1 punti percentuali.
pagina 8 di 9 Applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite per individuare il tasso soglia degli interessi moratori, dunque, lo stesso risulta pari al 12,69%. – (TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 + 4, ossia (4,85+2,1) x 1,25 + 4 -. È dunque evidente che il TEG pattuito è in ogni caso di certo inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori. La censura deve pertanto essere respinta.
Conclusivamente l'opposizione va respinta, confermandosi il D.I. n. 2394/2023 emesso in data
30.06.2023 dal Tribunale di Firenze.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.200,01 a 26.000,00) e dell'attività difensiva effettuata, con una riduzione determinata in misura forfettaria tenuto conto della natura documentale della causa e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il D.I. n. 2394/2023, emesso in data 30.6.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in Euro 3.000,00 oltre a rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA come
[...] per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 15,50 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 11 settembre 2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9279/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI GIULIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CESARE BECCARIA 50121 FIRENZE presso il difensore avv. BARSOTTI GIULIA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_1 P.IVA_1 PAOLO elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 46 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BIANCHINI PAOLO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la presente opposizione e previa sospensione del decreto opposto e rimessione delle parti in mediazione IN VIA PRINCIPALE – accertare e dichiarare che la
è priva di legittimazione processuale ai sensi dell'art. 75/3° comma Controparte_1
c.p.c.; conseguentemente dichiarare la nullità della procura alle liti, del ricorso per decreto ingiuntivo
pagina 1 di 9 e del decreto opposto;
– accertare e dichiarare che nel contratto di rateizzazione del 30.12.2021 e nei contratti di conto corrente n. 4048405/7 e di apertura di credito per anticipo fatture sul conto n.
4056589/7 si applicano interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.; per l'effetto, dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 1815/2° comma c..c gli interessi pattuiti ed imputare al capitale tutti i pagamenti già effettuati a titolo di interessi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al rimborso effettivo;
– accertare e dichiarare che nel contratto di rateizzazione del
30.12.2021 e nei contratti di conto corrente n. 4048405/7 e di apertura di credito per anticipo fatture sul conto n. 4056589/7 si applicano anatocistici, ultralegali e comunque non dovuti in violazione degli artt. 117 – 121/1° comma lett. m) -2° e 3° comma – 125bis del T.U.B. e 821/3° comma – 1282 – 1283 e
1284 c.c.; per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando interessi al tasso BOT precedente l'anno della stipula dei contratti, o a quel diverso saggio che sarà ritenuto dovuto a seguito dell'espletanda CTU, e imputare al capitale gli interessi già pagati con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì di ogni pagamento al rimborso effettivo;
PER L'EFFETTO, IN OGNI CASO – accertare e dichiarare, che gli articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 8 del piano di rateizzazione del 30.12.2021 sono abusivi per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) del D. L.vo n. 206/05 ed a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia;
– per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2394/2023 e disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale che nel frattempo dovesse essere iscritta ai sensi dell'art. 655
c.p.c.; IN MERO SUBORDINE – accogliere in parte la presente opposizione in quanto la domanda della è solo parzialmente fondata con gli effetti di cui all'art. 653/2° Controparte_1 comma c.p.c. Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e spese generali 15%, oltre IVA e
CPA come per legge”.
Parte opposta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla sig.ra poiché Parte_1 assolutamente carente dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti”. conseguentemente confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2394/2023 (R.G. 6386/2023);
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la validità della procura alle liti conferita dal rappresentante di per tutti i motivi esposti al punto 1) della presente Controparte_1 comparsa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
conseguentemente
pagina 2 di 9 rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra ; NEL MERITO: Respingere ogni domanda Parte_1 formulata dall'opponente e, in ogni caso e comunque: per tutti i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della perfetta validità ed efficacia del contratto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa del 30.12.2021, del contratto di conto corrente n. 4048405/7, del contratto di conto anticipi
n. 4056589/7 e del contratto di apertura di credito del 13.12.2018, accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice della sig.ra della somma a lei ingiunta con il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 2394/2023 (R.G. 6386/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.06.2023; conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra perché generica, non Parte_1 provata e comunque infondata in fatto ed in diritto confermare la piena legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 2394/2023 (R.G. 6386/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.06.2023
o, comunque, condannare l'opponente al pagamento in favore di delle Controparte_1 somme precisate nel ripetuto decreto ingiuntivo o delle somme di cui l'opponente stessa risulterà debitrice all'esito della causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la Banca opposta e la ditta opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo pagina 3 di 9 grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Passando al caso di specie, va rilevato che in data 30.6.2023 veniva notificato alla sig.ra Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 2394/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 30.6.2023, dal
[...]
Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di Euro 20.522,79. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva
[...] di essere creditrice della suddetta somma, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese, vantato in ragione di un contratto di conto corrente ordinario n. 4048405/7, nonché del conto anticipi n. pagina 4 di 9 4056589/7. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- quale titolare della Ditta individuale “Decor. Tiso ”, era intestataria, presso Controparte_2 [...]
, del conto corrente ordinario n. 4048405/7, sottoscritto in data 3.10.2015, nonché del CP_1 conto anticipi n. 4056589/7, su cui risultavano erogato un'apertura di credito per Euro 5.000,00 ed un'apertura di credito per anticipo fatture di Euro 10.000,00;
- nel dicembre 2021 risultava un superamento dei limiti dello scoperto di conto accordato sul conto corrente ordinario, e l'intero utilizzo dell'apertura di credito per anticipo fatture concessa sul conto anticipi n. 4056589/7;
- in data 30.12.2021 aveva stipulato con l'odierna controparte un atto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa, con il quale si impegnava, sempre quale titolare della propria Ditta individuale, al pagamento di Euro 19.000,00, da restituire mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, ciascuna comprensiva di una quota capitali e di una quota interessi;
- a garanzia della restituzione di quanto dovuto, aveva rilasciato personalmente un pagherò cambiario fino alla concorrenza dell'importo finanziato;
- alla data del 2.5.2023 aveva pagato solo la prima rata rimanendo morosa del rimborso delle n. 15 rate di ammortamento, scadute nei mesi da febbraio 2022 ad aprile 2023;
- la aveva quindi proposto ricorso e, ottenuto i D.I., oggetto di opposizione, procedeva con la CP_1 notifica di atto di precetto per la somma di Euro 22.451,97.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, essendo stato azionato il monitorio in difetto di procura alle liti.
Assumendo, con riferimento ai contratti stipulati, l'illegittima applicazione di interessi usurari e di anatocismo indebiti, l'attrice ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.).
Si è ritualmente costituita la banca resistendo alla domanda.
Preliminarmente, ha dedotto la regolarità della procura alle liti e contestato quanto eccepito dalla opponente. Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando per il resto la piena legittimità degli addebiti effettuati, escludendo la illegittimità delle clausole contrattuali.
Esperito con esito negativo tentativo di mediazione, dopo lo scambio di memorie, la causa è stata istruita documentalmente. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, sostituendosi la discussione orale con lo scambio di note.
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Sul difetto di procura alle liti
Il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; la mancanza o l'invalidità della procura integra un vizio di rappresentanza processuale che, pur incidendo sulla capacità del difensore di proporre la domanda, non determina nullità insanabile dell'atto, bensì nullità relativa, suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che «il difetto della procura alle liti nel ricorso monitorio non comporta l'inesistenza dell'atto ma una nullità che può essere sanata con efficacia retroattiva mediante rilascio o produzione della procura prima che la sentenza che definisce il giudizio passi in cosa giudicata» (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30876; conforme Cass., Sez. Un., 24 luglio
2020, n. 15750). La natura recuperabile del vizio discende dal combinato disposto degli artt. 125, 156 e
182 c.p.c.: il difetto di rappresentanza non attiene alla “indispensabile” volontà di parte – che pure si manifesta attraverso il difensore – ma a un requisito formale che può essere integrato retroattivamente.
Nel rito d'ingiunzione il decreto si forma inaudita altera parte;
ciò non muta la disciplina della procura.
Qualora il difensore ne sia sprovvisto o la depositi in forma invalida (es. procura «a margine» estranea all'originale, firma non autenticata, procura a soggetto diverso), il decreto ingiuntivo emanato è affetto da nullità relativa. Tale nullità, tuttavia, può essere sanata prima della notificazione del decreto mediante deposito di una procura valida in cancelleria ovvero sanata in sede di opposizione;
l'opposto, costituendosi nel giudizio di cognizione a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, può produrre la procura mancante o rinnovarla, in tal caso il difetto è considerato emendato retroattivamente, travolgendo ogni eccezione di nullità sollevata dall'opponente (Cass., Sez. II, 9 marzo 2022, n. 7536).
Alla luce della produzione della parte opposta, ossia della procura speciale a rogito notaio del Per_1
15.11.2017, Rep. 34138, racc. 18199, in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione della Banca, del 30.10.2017, ogni ipotetico vizio si intende sanato e la relativa eccezione dell'opponente è da disattendere.
Sulla qualità di consumatore della signora Pt_1
Quanto alla qualifica della signora è a dirsi che non è condivisibile la tesi di parte opponente, la Pt_1 quale sostiene di rivestire la qualità di consumatrice. Si ricordi infatti che la ditta individuale si qualifica quale estensione dell'attività economica della persona fisica e non quale ente separato con una sua personalità giuridica e ciò sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale essendo caratterizzata dalla prevalenza del lavoro prestato dall'imprenditore rispetto al lavoro altrui e dall'impiego di capitale pagina 6 di 9 proprio rispetto a forme di investimento esterno. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la ditta individuale non ha una personalità giuridica separata dal suo titolare, ma è un mero segno distintivo dell'attività dell'imprenditore: "è il segno distintivo dell'imprenditore ma non è un soggetto distinto dal suo titolare" (Cass. n. 5157/1990). Pertanto, l'imprenditore individuale risponde illimitatamente dei debiti d'impresa con tutti i suoi beni, poiché non esiste una separazione patrimoniale.
Sull' anatocismo in relazione al mutuo ipotecario
Nelle operazioni di mutuo assistite da piano “alla francese” l'anatocismo non si configura: ogni rata include soltanto gli interessi corrispettivi maturati nel periodo più la quota capitale, sì che non maturano “interessi su interessi”.
La cd. “capitalizzazione composta” è soltanto un criterio matematico di calcolo del debito, del tutto distinto dall'anatocismo, come chiarito da Cass. 27823/2023.
Su tali basi le Sezioni Unite (Cass., 29 maggio 2024, n. 15130) hanno escluso la nullità per indeterminatezza quando il contratto di mutuo, pur senza descrivere analiticamente il regime composto o le modalità di ammortamento, contenga i dati essenziali del tipo legale: importo erogato, durata, periodicità delle rate e tasso d'interesse pattuito. Con queste coordinate il mutuatario può, anche grazie al piano eventualmente allegato o facilmente ricavabile, conoscere ex ante l'ammontare complessivo del rimborso con una semplice sommatoria;
la maggiore incidenza degli interessi dipende solo dal maggiore differimento nella restituzione del capitale e attiene alla convenienza economica, tema estraneo al giudizio di validità.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” non si pone un problema di indeterminatezza.
Il principio – affermato in un caso di mutuo a tasso fisso con piano allegato – si estende ai mutui a tasso variabile ogniqualvolta le clausole consentano di determinare in modo obiettivo il piano di rimborso;
la nullità potrà residuare soltanto se tali elementi manchino del tutto o risultino rimessi alla discrezionalità di un contraente. Di conseguenza, la verifica che qui ci occupa dev'essere svolta caso per caso, per accertare se il contratto in esame presenti indicazioni sufficienti a rendere univoco – nonostante la complessità dell'operazione – il calcolo di capitale e interessi complessivamente dovuti.
Difatti, se il piano di rimborso indica con chiarezza importo erogato, durata, TAN, TAEG, periodicità delle rate e loro ripartizione interna, i principi enunciati dalle Sezioni Unite trovano applicazione anche pagina 7 di 9 ai mutui a tasso variabile, essendo il costo complessivo del finanziamento perfettamente determinabile, escludendo violazioni degli obblighi di trasparenza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. Ebbene, nel contratto in esame sono indicati il capitale erogato, il metodo di ammortamento, il numero delle rate e le modalità di calcolo e di pagamento. Ne deriva che il mutuatario è stato posto nelle condizioni di conoscere sin dall'origine la ripartizione tra quota capitale e quota interessi di ciascuna rata. La dedotta mancata esplicitazione del metodo di calcolo o del regime di capitalizzazione non genera, quindi, alcuna incertezza negoziale. Se è vero che, a parità di rata costante, capitalizzazione semplice e composta possono condurre – in astratto – a piani diversi, è altrettanto vero che, quando il piano riporti la quota capitale di ogni rata, la soluzione aritmeticamente compatibile è una sola (v. Trib. Torino, 7 aprile 2022, n. 747).
Conoscendo tasso, rata, capitale iniziale e numero delle rate, è sempre verificabile ex post quale regime sia stato applicato;
ne consegue l'impossibilità di ravvisare indeterminatezza dell'oggetto.
Sull'usura
Per l'eventuale profilo di usura legato agli interessi di mora, è sufficiente ricordare quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020: anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, devono essere controllati rispetto alla soglia antiusura già al momento in cui vengono pattuiti. Il confronto si fa con il TEG medio pubblicato nei decreti ministeriali, aumentato – se disponibile – della maggiorazione media dei moratori e del margine di tolleranza previsto dallo stesso decreto;
se quella maggiorazione non c'è, ci si limita al TEG medio maggiorato del consueto coefficiente. Va ricordato, infine, che la Corte (Sez. Un., n. 24675/2017) ha escluso nel nostro ordinamento l'“usura sopravvenuta”: perciò il tasso si valuta solo al momento della stipula, senza che eventuali superamenti successivi possano incidere sulla validità della clausola.
Venendo, dunque, al caso di specie, gli interessi moratori sono determinati nell'aumento di 4 punti percentuali rispetto al tasso contrattuale. A sua volta, il tasso contrattuale è stabilito nella misura del
3,99% fino al 30.6.2006 e, successivamente, al tasso nominale annuo, determinato, per ciascun semestre mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento, nel tasso EURIBOR a sei mesi, aumentato di 4,00 punti percentuali.
Il decreto ministeriale applicabile al caso di specie rileva per “i mutui a tasso variabile”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, un tasso medio del 4,85% e un tasso soglia del 7,28%; l'art. 3 del medesimo decreto riporta, inoltre, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è di 2,1 punti percentuali.
pagina 8 di 9 Applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite per individuare il tasso soglia degli interessi moratori, dunque, lo stesso risulta pari al 12,69%. – (TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 + 4, ossia (4,85+2,1) x 1,25 + 4 -. È dunque evidente che il TEG pattuito è in ogni caso di certo inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori. La censura deve pertanto essere respinta.
Conclusivamente l'opposizione va respinta, confermandosi il D.I. n. 2394/2023 emesso in data
30.06.2023 dal Tribunale di Firenze.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.200,01 a 26.000,00) e dell'attività difensiva effettuata, con una riduzione determinata in misura forfettaria tenuto conto della natura documentale della causa e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il D.I. n. 2394/2023, emesso in data 30.6.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in Euro 3.000,00 oltre a rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA come
[...] per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 15,50 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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