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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. rg20424 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20424 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GIANNATTASIO MARIA VINCENZA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. DI GENNARO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2025 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il
[...]
16/09/2017 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.03.2023, era intervenuta
1 separazione in forza di OMOLOGA 2244/2023 del 31.0.2023 resa nel procedimento RG 30061/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
b) la casa coniugale in Napoli alla Via Fabio Giordano n.45, già assegnata alla sig.ra che vi abita con la figlia viene alla stessa assegnata;
Parte_1 Per_1
Per effetto dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra la stessa è Parte_1
già subentrata ex lege ai sensi dell'art.6 della l.392/1978 nel contratto di locazione, con contratto di locazione alla stessa intestato con impegno diretto alla corresponsione del canone e delle utenze tutte (acqua, luce, gas, tarsu, tari ecc;
) e alla corresponsione della quota condominiale ordinaria quote condominiali gravanti sullo stesso immobile.
c) La figlia minore , su richiesta esplicita dei coniugi, è affidata congiuntamente Per_1
e con affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre assegnataria della casa coniugale.
d) a modifica del capo d) che viene sostituito dal seguente capo D) quanto agli incontri padre e figlia nei giorni della settimana posto che la piccola frequenterà corso di danza aerea e acrobatica che la impegna più giorni, nel rispetto delle sue attitudini, il papà vedrà e potrà tenere con sé la piccola il martedì ed il giovedì dalle ore 14 quando andrà a prenderla all'uscita di scuola, sino alle ore 20,00 o alle ore 21 nel caso in cui la piccola ceni con il papà ed ogni qualvolta la piccola lo desideri compatibilmente con
2 le esigenze lavorative del padre, curando che la minore faccia i compiti assegnati che saranno trasmessi via whatsapp dalla sig.ra al sig. così che non si Pt_1 CP_1
arretri con i compiti;
e) poi quanto ai pernotti le parti precisano che gli stessi si svolgeranno un week end si ed uno no e nel turno del pernotto il sig. preleverà la piccola quando la piccola CP_1
non va a scuola di sabato dalle 9.30 del sabato mattina , quando invece il sabato va a scuola , direttamente all'uscita di scuola, riportandola alla madre la domenica intorno alle ore 20,00 o alle ore 21 se cenerà con il padre quando la piccola è con il padre il papà si impegna a fare videochiamata alla madre almeno una volta nel corso della permanenza per serenità della piccola cosicché la stessa possa sentirsi rassicurata;
f) I coniugi, con comunicazione sul whatt app almeno tre giorni prima del rientro a
Napoli del sig. dopo la permanenza di quest'ultimo fuori Napoli per lavoro, CP_1
rispetteranno gli incontri come sopra disciplinati con possibilità per il di vedere CP_1
la figlia per salutarla e trascorrere un po' di tempo con la stessa il giorno dello effettivo rientro a Napoli (anche se non ricadente nella giornata di esercizi del diritto di visita).
Ogni qualvolta ci sarà il pernotto presso il padre, il papà si preoccuperà di mettere la piccola in contatto telefonico, se del caso con videochiamata, con la madre, prima di cena e/o dopo cena per i saluti della buona notte, e tutti i giorni di visita – incontri del papà con la piccola – il padre si curerà di coadiuvarla così che la piccola possa comunicare con la madre, la sig.ra si curerà che abbia un rapporto di Pt_1 Per_1
quotidianità con il papà, per cui quest'ultimo potrà , almeno una volta al giorno, sentire o vedere a mezzo videochiamata all'utenza della madre la figlia , previa Per_1
comunicazione via whatt app dell'orario in cui contatterà la madre della piccola per parlare con la piccola, curando di rispettare un orario costante, valutando elasticamente una fascia oraria di due ore in cui andrà a contattare telefonicamente la piccola, fascia oraria che poi andrà contemperata anche in considerazione di quelli che sono e che saranno gli impegni scolastici e ludici della piccola, nonché gli impegni lavorativi del papà – al fine di dare un equilibrio regolare alla bambina, che va a scuola così che si abitui ai predetti orari di incontro telefonico con il papà, si possa organizzare e li possa vivere come qualcosa di speciale, senza altri impegni;
3 g) Durante le vacanze natalizie, la minore sarà con il padre, ad anni alterni, la giornata del 24 o del 25 e sempre ad anni alterni il 31 dicembre o 1° gennaio così come la giornata del 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o il Lunedì in Albis e per le vacanze estive , nel mese di giugno o luglio, o agosto o di settembre, tanto in considerazione degli impegni lavorativi del padre, dalla mattina alle 9 almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento, curando che la piccola possa, coadiuvata dal papà, sentire la madre almeno una volta al giorno, e/o secondo le esigenze della minore. In relazione alle vacanze estive il padre dovrà comunicare alla sig.ra entro il giorno 1 di giugno Pt_1
di ciascun anno i giorni del mese di giugno o luglio o agosto o di settembre che intende trascorrere con la figlia, in considerazione degli impegni scolastici della piccola nel mese di Settembre, con l'intesa dell'alternanza di anno in anno tra i genitori per il giorno di ferragosto, nel caso scelga di trascorrere con la figlia i giorni del mese di agosto che comprendono il 15 del mese;
h) La sig.ra trascorrerà anch'ella con la figlia almeno 7 giorni nel Parte_1
periodo estivo, o giugno, o Luglio o Agosto, o settembre, giorni che comunicherà al sig. tempestivamente entro il 1° giugno di ogni anno, in cui la piccola starà con la CP_1
madre e non sarà tenuta agli incontri previsti e concordati per le viste, in modo da garantire anche alla sig.ra di trascorrere con la propria figlia un periodo Pt_1
consecutivo di almeno 7 giorni di vacanza in estate con la madre, con le stesse modalità del padre, in cui farà sentire a mezzo videochiamata la piccola con il papà in orario al mattino dopo colazione e tra le 20 e le 21di ogni sera per la buona notte.
i) Il compleanno e l'onomastico di sarà festeggiato ad anni alterni con ciascuno Per_1
dei genitori con l'impegno che, nel caso venga valutata festa per , le parti Per_1
collaboreranno tra loro con serenità per poter festeggiare le dette ricorrenze insieme ad entrambi i genitori.
l) La minore starà con il genitore nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno di essi nonché nel giorno della festa del papà e della mamma, e tanto a prescindere dalle modalità di visita del padre come concordate.
4 m)La minore trascorrerà anche i compleanni dei nonni ed i relativi onomastici con gli stessi alla presenza del papà nel caso sia possibile e diversamente in assenza del papà nel caso lo desideri la piccola, nel mentre si abitui a restare anche da sola con i nonni, previa collaborazione del papà e coadiuzione della madre che avrà la facoltà di contattarla, mezz'ora d'ora così da accertarsi che la piccola è tranquilla presso i nonni, per cui la condurrà presso i nonni per poi andarla a recuperare nel rispetto delle esigenze e la tranquillità della piccola che ora non è ancora abituata a stare da sola dai nonni;
n)In considerazione della particolare attività del padre, marittimo, le parti prevedono che durante i periodi di imbarco del sig. quest'ultimo potrà sentire e vedere la CP_1
figlia a mezzo video chiamata sull'utenza telefonica della madre e/o utenza Per_1
telefonica della stessa minore ( quando sarà possibile senza danno dotare la figlia di un cellulare con relativa utenza) almeno una volta al giorno, previo accordo comunicazione sul Whatt App della fascia oraria possibile per il papà in relazione ai suoi turni di lavoro, nel rispetto delle esigenze ed orari che si confanno all'età della minore.
Inoltre, qualora lo stesso, durante il periodo di imbarco dovesse beneficiare di qualche giorno di ferie e quindi rientrare a Napoli, previa comunicazione anche a mezzo messaggio whatt app alla sig.ra al rientro e/o sbarco potrà vedere la figlia Pt_1
anche con un fine settimana dal sabato mattina alle 9.30 e/o all'uscita di scuola sino alla domenica alle 21:00 rientro a casa, così da organizzare anche un piccolo fine settimana fuori zona, nel caso la piccola si mostri non a disagio.
o) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore , convivente con la madre, la somma mensile di Per_1
€ 450,00 entro il giorno 12 di ogni mese, e la sig.ra rinuncia alla Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, fino alla terza media alla scuola superiore andrà rivalutato il predetto importo e continuerà ad essere accreditato sulla posta pay intestata alla sig.ra allo stato avente iban Pt_1
[...].
5 Inoltre le parti prevedono e concordano che l'assegno unico per la figlia sarà incassato dalla madre, ed il sig. con la sottoscrizione della presente scrittura presta il CP_1
consenso a che l'assegno unico sia corrisposto dall'INPS nella misura del 100% alla sig.ra e nel caso l'importo al 50 % fosse veicolato sul conto del sig. Pt_1 CP_1
questi provvederà a corrisponderlo alla sig.ra tempestivamente. Pt_1
P) Per fini esclusivamente conciliativi le parti concordano che alcun mantenimento ne contributo al mantenimento sarà disposto a favore della sig.ra e per l'effetto Pt_1
nulla sarà dovuto alla stessa dal sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_1
della moglie.
q) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e per la loro individuazione le parti si riportano al protocollo del CNF del 2017, che sottoscritto dalle parti viene allegato al presente accordo del quale costituisce parte integrante con l'unica differenza che, per accordo tra le parti il sig. corrisponderà alla sig.ra anche euro Controparte_1 Pt_1
50,00 ad integrazione una tantum del mantenimento della piccola nei mesi di maggio e settembre quale importo valutato quale contributo certo per la dotazione estiva ed invernale, e che come concordato il contributo unificato universale per la figlia venga versato per intero alla sig.ra Pt_1
r)) le spese legali della presente procedura di separazione dei coniugi sono da intendersi integralmente compensate tra le parti, nel senso che ognuna delle parti provvederà al compenso del proprio avvocato.;
s) Entrambi i coniugi manifestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto per l'estero purché ciascuno si porti da solo fuori dall'Italia, mentre la piccola resterà con l'altro genitore, presso la dimora dello stesso, salvo diverso accordo scritto tra i genitori per eventuale viaggio di piacere.
I genitori concordano che al raggiungimento degli anni 13 della loro figlia, verrà concessa la possibilità di valutare viaggi all'estero, in Europa sempre nell'interesse della piccola , ponendo quale interesse prioritario le esigenze di tranquillità della Per_1
piccola, rilasciando quindi relativo assenso”
6 t) Il sig. quanto alle spese straordinarie si atterrà alle Linee Guida per la CP_1
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei Figli nelle cause di diritto familiare , pubblicate di recente dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
e sarà chiamato a corrispondere nella misura del 50% nelle spese straordinarie della minore , ad eccezione della dotazione invernale ed estiva per cui nel mese di maggio e settembre corrispondere oltre al mantenimento per la minore importo certo di euro
50,00, e, poi come per accordo tra le parti l'assegno unico – Universale previsto per i figli sarà corrisposto per intero alla sig.ra per la piccola;
Parte_1 Per_1
u) Le parti al fine di evitare disagi alla minore nel caso di frequentazione di nuova compagna e/o compagno che si intende introdurre nella propria vita in maniera stabile, con la giusta tutela e diligenza si preoccuperanno altresì di presentare il proprio compagno la sig.ra e la propria compagna, il sig. e, Pt_1 CP_1
nell'interesse della minore terranno comportamento consono alla presenza della minore nel rispetto della dignità di ciascuno e, si assicureranno che vengano comunque rispettate le ruolizzazioni dei genitori, con approccio graduale ed attento con la nuova persona che si affaccerà nella vita dei genitori così che la piccola si senta integrata senza alcun disagio e comprenda il ruolo che permane dei propri genitori;
Y) Entrambe le parti cureranno che la minore possa frequentare secondo le proprie esigenze e desideri la famiglia paterna e materna, e relativamente a tanto concordano di valutare che la minore nel periodo in cui il papà è imbarcato in via consecutiva, possa nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche della minore, e la sua serenità, nel caso lo desideri portarsi una volta ogni 15 gg. di martedì o di venerdì pomeriggio presso la residenza dei nonni paterni nel rispetto prioritario della serenità e desideri della piccola, che non è abituata allo stato a stare con i familiari del papà senza la presenza di almeno il papà così da garantire che la piccola conservi un rapporto più amorevole con le famiglie di origine con approccio graduale che sarà curato con diligenza dai genitori, con facoltà della madre di accompagnare la piccola presso i nonni e, di contattare i nonni mezz'ora dopo aver lasciato la piccola per essere certa che stia bene e a suo agio anche senza la presenza del papà, con facoltà di recuperarla tempestivamente se la piccola mostri disagio o desiderio di andare via, per cui si
7 valuterà che resti nel caso lo desideri un'ora e mezza due, dopo di che la madre provvederà a prelevarla se la piccola si mostrerà a suo agio, e/o quando la piccola esprimerà di voler andare via, curando i genitori che la piccola stia tranquilla sino a raggiungere un'autonomia tale da rendere il diritto di visita dei nonni paterni usufruibile anche nel periodo in cui il papà è imbarcato, sempre nel rispetto delle esigenze e desideri della minore;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Portici il 16/09/2017 (atto n.96, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
• omologa le condizioni necessarie pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
8 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20424 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GIANNATTASIO MARIA VINCENZA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. DI GENNARO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2025 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il
[...]
16/09/2017 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.03.2023, era intervenuta
1 separazione in forza di OMOLOGA 2244/2023 del 31.0.2023 resa nel procedimento RG 30061/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
b) la casa coniugale in Napoli alla Via Fabio Giordano n.45, già assegnata alla sig.ra che vi abita con la figlia viene alla stessa assegnata;
Parte_1 Per_1
Per effetto dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra la stessa è Parte_1
già subentrata ex lege ai sensi dell'art.6 della l.392/1978 nel contratto di locazione, con contratto di locazione alla stessa intestato con impegno diretto alla corresponsione del canone e delle utenze tutte (acqua, luce, gas, tarsu, tari ecc;
) e alla corresponsione della quota condominiale ordinaria quote condominiali gravanti sullo stesso immobile.
c) La figlia minore , su richiesta esplicita dei coniugi, è affidata congiuntamente Per_1
e con affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre assegnataria della casa coniugale.
d) a modifica del capo d) che viene sostituito dal seguente capo D) quanto agli incontri padre e figlia nei giorni della settimana posto che la piccola frequenterà corso di danza aerea e acrobatica che la impegna più giorni, nel rispetto delle sue attitudini, il papà vedrà e potrà tenere con sé la piccola il martedì ed il giovedì dalle ore 14 quando andrà a prenderla all'uscita di scuola, sino alle ore 20,00 o alle ore 21 nel caso in cui la piccola ceni con il papà ed ogni qualvolta la piccola lo desideri compatibilmente con
2 le esigenze lavorative del padre, curando che la minore faccia i compiti assegnati che saranno trasmessi via whatsapp dalla sig.ra al sig. così che non si Pt_1 CP_1
arretri con i compiti;
e) poi quanto ai pernotti le parti precisano che gli stessi si svolgeranno un week end si ed uno no e nel turno del pernotto il sig. preleverà la piccola quando la piccola CP_1
non va a scuola di sabato dalle 9.30 del sabato mattina , quando invece il sabato va a scuola , direttamente all'uscita di scuola, riportandola alla madre la domenica intorno alle ore 20,00 o alle ore 21 se cenerà con il padre quando la piccola è con il padre il papà si impegna a fare videochiamata alla madre almeno una volta nel corso della permanenza per serenità della piccola cosicché la stessa possa sentirsi rassicurata;
f) I coniugi, con comunicazione sul whatt app almeno tre giorni prima del rientro a
Napoli del sig. dopo la permanenza di quest'ultimo fuori Napoli per lavoro, CP_1
rispetteranno gli incontri come sopra disciplinati con possibilità per il di vedere CP_1
la figlia per salutarla e trascorrere un po' di tempo con la stessa il giorno dello effettivo rientro a Napoli (anche se non ricadente nella giornata di esercizi del diritto di visita).
Ogni qualvolta ci sarà il pernotto presso il padre, il papà si preoccuperà di mettere la piccola in contatto telefonico, se del caso con videochiamata, con la madre, prima di cena e/o dopo cena per i saluti della buona notte, e tutti i giorni di visita – incontri del papà con la piccola – il padre si curerà di coadiuvarla così che la piccola possa comunicare con la madre, la sig.ra si curerà che abbia un rapporto di Pt_1 Per_1
quotidianità con il papà, per cui quest'ultimo potrà , almeno una volta al giorno, sentire o vedere a mezzo videochiamata all'utenza della madre la figlia , previa Per_1
comunicazione via whatt app dell'orario in cui contatterà la madre della piccola per parlare con la piccola, curando di rispettare un orario costante, valutando elasticamente una fascia oraria di due ore in cui andrà a contattare telefonicamente la piccola, fascia oraria che poi andrà contemperata anche in considerazione di quelli che sono e che saranno gli impegni scolastici e ludici della piccola, nonché gli impegni lavorativi del papà – al fine di dare un equilibrio regolare alla bambina, che va a scuola così che si abitui ai predetti orari di incontro telefonico con il papà, si possa organizzare e li possa vivere come qualcosa di speciale, senza altri impegni;
3 g) Durante le vacanze natalizie, la minore sarà con il padre, ad anni alterni, la giornata del 24 o del 25 e sempre ad anni alterni il 31 dicembre o 1° gennaio così come la giornata del 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o il Lunedì in Albis e per le vacanze estive , nel mese di giugno o luglio, o agosto o di settembre, tanto in considerazione degli impegni lavorativi del padre, dalla mattina alle 9 almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento, curando che la piccola possa, coadiuvata dal papà, sentire la madre almeno una volta al giorno, e/o secondo le esigenze della minore. In relazione alle vacanze estive il padre dovrà comunicare alla sig.ra entro il giorno 1 di giugno Pt_1
di ciascun anno i giorni del mese di giugno o luglio o agosto o di settembre che intende trascorrere con la figlia, in considerazione degli impegni scolastici della piccola nel mese di Settembre, con l'intesa dell'alternanza di anno in anno tra i genitori per il giorno di ferragosto, nel caso scelga di trascorrere con la figlia i giorni del mese di agosto che comprendono il 15 del mese;
h) La sig.ra trascorrerà anch'ella con la figlia almeno 7 giorni nel Parte_1
periodo estivo, o giugno, o Luglio o Agosto, o settembre, giorni che comunicherà al sig. tempestivamente entro il 1° giugno di ogni anno, in cui la piccola starà con la CP_1
madre e non sarà tenuta agli incontri previsti e concordati per le viste, in modo da garantire anche alla sig.ra di trascorrere con la propria figlia un periodo Pt_1
consecutivo di almeno 7 giorni di vacanza in estate con la madre, con le stesse modalità del padre, in cui farà sentire a mezzo videochiamata la piccola con il papà in orario al mattino dopo colazione e tra le 20 e le 21di ogni sera per la buona notte.
i) Il compleanno e l'onomastico di sarà festeggiato ad anni alterni con ciascuno Per_1
dei genitori con l'impegno che, nel caso venga valutata festa per , le parti Per_1
collaboreranno tra loro con serenità per poter festeggiare le dette ricorrenze insieme ad entrambi i genitori.
l) La minore starà con il genitore nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno di essi nonché nel giorno della festa del papà e della mamma, e tanto a prescindere dalle modalità di visita del padre come concordate.
4 m)La minore trascorrerà anche i compleanni dei nonni ed i relativi onomastici con gli stessi alla presenza del papà nel caso sia possibile e diversamente in assenza del papà nel caso lo desideri la piccola, nel mentre si abitui a restare anche da sola con i nonni, previa collaborazione del papà e coadiuzione della madre che avrà la facoltà di contattarla, mezz'ora d'ora così da accertarsi che la piccola è tranquilla presso i nonni, per cui la condurrà presso i nonni per poi andarla a recuperare nel rispetto delle esigenze e la tranquillità della piccola che ora non è ancora abituata a stare da sola dai nonni;
n)In considerazione della particolare attività del padre, marittimo, le parti prevedono che durante i periodi di imbarco del sig. quest'ultimo potrà sentire e vedere la CP_1
figlia a mezzo video chiamata sull'utenza telefonica della madre e/o utenza Per_1
telefonica della stessa minore ( quando sarà possibile senza danno dotare la figlia di un cellulare con relativa utenza) almeno una volta al giorno, previo accordo comunicazione sul Whatt App della fascia oraria possibile per il papà in relazione ai suoi turni di lavoro, nel rispetto delle esigenze ed orari che si confanno all'età della minore.
Inoltre, qualora lo stesso, durante il periodo di imbarco dovesse beneficiare di qualche giorno di ferie e quindi rientrare a Napoli, previa comunicazione anche a mezzo messaggio whatt app alla sig.ra al rientro e/o sbarco potrà vedere la figlia Pt_1
anche con un fine settimana dal sabato mattina alle 9.30 e/o all'uscita di scuola sino alla domenica alle 21:00 rientro a casa, così da organizzare anche un piccolo fine settimana fuori zona, nel caso la piccola si mostri non a disagio.
o) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore , convivente con la madre, la somma mensile di Per_1
€ 450,00 entro il giorno 12 di ogni mese, e la sig.ra rinuncia alla Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, fino alla terza media alla scuola superiore andrà rivalutato il predetto importo e continuerà ad essere accreditato sulla posta pay intestata alla sig.ra allo stato avente iban Pt_1
[...].
5 Inoltre le parti prevedono e concordano che l'assegno unico per la figlia sarà incassato dalla madre, ed il sig. con la sottoscrizione della presente scrittura presta il CP_1
consenso a che l'assegno unico sia corrisposto dall'INPS nella misura del 100% alla sig.ra e nel caso l'importo al 50 % fosse veicolato sul conto del sig. Pt_1 CP_1
questi provvederà a corrisponderlo alla sig.ra tempestivamente. Pt_1
P) Per fini esclusivamente conciliativi le parti concordano che alcun mantenimento ne contributo al mantenimento sarà disposto a favore della sig.ra e per l'effetto Pt_1
nulla sarà dovuto alla stessa dal sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_1
della moglie.
q) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e per la loro individuazione le parti si riportano al protocollo del CNF del 2017, che sottoscritto dalle parti viene allegato al presente accordo del quale costituisce parte integrante con l'unica differenza che, per accordo tra le parti il sig. corrisponderà alla sig.ra anche euro Controparte_1 Pt_1
50,00 ad integrazione una tantum del mantenimento della piccola nei mesi di maggio e settembre quale importo valutato quale contributo certo per la dotazione estiva ed invernale, e che come concordato il contributo unificato universale per la figlia venga versato per intero alla sig.ra Pt_1
r)) le spese legali della presente procedura di separazione dei coniugi sono da intendersi integralmente compensate tra le parti, nel senso che ognuna delle parti provvederà al compenso del proprio avvocato.;
s) Entrambi i coniugi manifestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto per l'estero purché ciascuno si porti da solo fuori dall'Italia, mentre la piccola resterà con l'altro genitore, presso la dimora dello stesso, salvo diverso accordo scritto tra i genitori per eventuale viaggio di piacere.
I genitori concordano che al raggiungimento degli anni 13 della loro figlia, verrà concessa la possibilità di valutare viaggi all'estero, in Europa sempre nell'interesse della piccola , ponendo quale interesse prioritario le esigenze di tranquillità della Per_1
piccola, rilasciando quindi relativo assenso”
6 t) Il sig. quanto alle spese straordinarie si atterrà alle Linee Guida per la CP_1
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei Figli nelle cause di diritto familiare , pubblicate di recente dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
e sarà chiamato a corrispondere nella misura del 50% nelle spese straordinarie della minore , ad eccezione della dotazione invernale ed estiva per cui nel mese di maggio e settembre corrispondere oltre al mantenimento per la minore importo certo di euro
50,00, e, poi come per accordo tra le parti l'assegno unico – Universale previsto per i figli sarà corrisposto per intero alla sig.ra per la piccola;
Parte_1 Per_1
u) Le parti al fine di evitare disagi alla minore nel caso di frequentazione di nuova compagna e/o compagno che si intende introdurre nella propria vita in maniera stabile, con la giusta tutela e diligenza si preoccuperanno altresì di presentare il proprio compagno la sig.ra e la propria compagna, il sig. e, Pt_1 CP_1
nell'interesse della minore terranno comportamento consono alla presenza della minore nel rispetto della dignità di ciascuno e, si assicureranno che vengano comunque rispettate le ruolizzazioni dei genitori, con approccio graduale ed attento con la nuova persona che si affaccerà nella vita dei genitori così che la piccola si senta integrata senza alcun disagio e comprenda il ruolo che permane dei propri genitori;
Y) Entrambe le parti cureranno che la minore possa frequentare secondo le proprie esigenze e desideri la famiglia paterna e materna, e relativamente a tanto concordano di valutare che la minore nel periodo in cui il papà è imbarcato in via consecutiva, possa nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche della minore, e la sua serenità, nel caso lo desideri portarsi una volta ogni 15 gg. di martedì o di venerdì pomeriggio presso la residenza dei nonni paterni nel rispetto prioritario della serenità e desideri della piccola, che non è abituata allo stato a stare con i familiari del papà senza la presenza di almeno il papà così da garantire che la piccola conservi un rapporto più amorevole con le famiglie di origine con approccio graduale che sarà curato con diligenza dai genitori, con facoltà della madre di accompagnare la piccola presso i nonni e, di contattare i nonni mezz'ora dopo aver lasciato la piccola per essere certa che stia bene e a suo agio anche senza la presenza del papà, con facoltà di recuperarla tempestivamente se la piccola mostri disagio o desiderio di andare via, per cui si
7 valuterà che resti nel caso lo desideri un'ora e mezza due, dopo di che la madre provvederà a prelevarla se la piccola si mostrerà a suo agio, e/o quando la piccola esprimerà di voler andare via, curando i genitori che la piccola stia tranquilla sino a raggiungere un'autonomia tale da rendere il diritto di visita dei nonni paterni usufruibile anche nel periodo in cui il papà è imbarcato, sempre nel rispetto delle esigenze e desideri della minore;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Portici il 16/09/2017 (atto n.96, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
• omologa le condizioni necessarie pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
8 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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