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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11128/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Crc Centro Radiodiffusione Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3447 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 27.5.2025 nei confronti della SO e del Comune di Mugnano, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n.3447 del 16/04/2025, notificatole il 17.5.2025, relativo a TARI 2020 dell'importo di € 2.052,19 per imposta oltre sanzione e interessi;
la società ricorrente ha eccepito: 1) la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa non recando alcuna indicazione degli estremi catastali dell'immobile ai fini della sua identificazione e non risultando titolare di utenze in Indirizzo_1 Mugnano di Napoli (Na) come indicato nell'avviso impugnato;
2) l'errata classificazione della comparente nella penalizzante categoria “uffici, agenzie” e dunque la correlativa tariffa applicata, svolgendo la comparente attività radiofonica, anziché in quella “studi professionali” che il regolamento comunale aveva continuato a prevedere;
3) in subordine la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 8 del regolamento tari del Comune di Mugnano prevedente che a “causa emergenza epidemiologica solo per l'anno 2020 sono riconosciute le seguenti agevolazioni
TARI, parte fissa e parte variabile, utenze non domestiche: “Uffici e agenzie 25%”, riduzione non applicata nel caso di specie;
tanto dedotto, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, vinte le spese. Si è costituita la SO S.P.A. chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso;
la resistente ha in particolare evidenziato la validità della motivazione e che, secondo la
Suprema Corte (Cass. n. 15793/2025) la mancanza dei dati catastali completi non determinava la nullità dell'avviso di accertamento TARI, se l'immobile era comunque identificabile attraverso altri elementi (indirizzo, superficie, intestatario, uso, ecc.)”; che, nel merito, l'attività di un'agenzia radiofonica, se svolta principalmente in uffici e studi professionali, ricadeva nella categoria catastale A/10 ("uffici e studi privati"); che, qualora l'attività avesse incluso anche spazi di registrazione e produzione, avrebbe potuto richiedere una valutazione più specifica, ma la parte "uffici" era comunque classificata come A/10; che, per contro, la classificazione catastale per banche e istituti di credito era la categoria D/5; che nel caso di specie, l'attività svolta dalla società debitrice era stata correttamente inquadrata nella categoria “uffici/agenzie” (A10) , come si evinceva anche dalla tabella categorie di attività indicata nel Regolamento Comunale;
che, infine, per beneficiare di qualsiasi riduzione/agevolazione/esenzione, era necessario produrre apposita istanza al Comune Ufficio
Tributi, secondo moduli e tempistiche prestabilite, per addivenire all'applicazione di una tariffa proporzionale rispetto alle giornate di chiusura e/o di sospensione dell'attività, per i soggetti colpiti maggiormente dall'emergenza Covid-19 e che nella specie alcuna richiesta/istanza era stata mai inoltrata, al Comune, dalla società debitrice;
tanto dedotto, la concessionaria ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese. Non si è costituito il Comune resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, l'avviso di accertamento opposto, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, reca una sufficiente motivazione della pretesa tributaria azionata e non lede il diritto di difesa della contribuente che, dal canto suo, non ha specificamente contestato il possesso di immobili ubicati a Indirizzo_1 di Mugnano di Napoli. Infatti, l'atto indica espressamente e chiaramente il dettaglio analitico della posizione debitoria riportando la natura del tributo, l'anno, i giorni di possesso, la superficie, l'ubicazione del cespite sottoposto a tassazione, l'imposta dovuta con la tariffa applicata, la categoria di appartenenza, il calcolo della imposta dovuta e l'importo di quella versata e di quella non versata, nonché delle sanzioni e degli interessi, oltre che delle spese di notifica. Del resto l'incompletezza dei dati catastali non inficia ex se la motivazione dell'atto impugnato, purchè sia sufficientemente individuato il cespite sottoposto a tassazione. Inoltre risulta corretta la tariffa applicata essendo espressamente prevista dal regolamento Tari comunale in atti l'inclusione delle “emittenti radio tv pubbliche e private” nella categoria tariffaria applicata “Uffici, Agenzie”. Infine non spetta l'invocata riduzione tariffaria del 25% per emergenza covid in quanto sempre dal sopra richiamato regolamento si evince che la stessa riguardava solo alcune delle attività rientrati nella categoria “Uffici e Agenzie”, tra cui non era contemplata quella radiofonica svolta dall'istante società. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della soget spa che si liquidano in euro 350,00 oltre accessori di legge .
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11128/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Crc Centro Radiodiffusione Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3447 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 27.5.2025 nei confronti della SO e del Comune di Mugnano, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n.3447 del 16/04/2025, notificatole il 17.5.2025, relativo a TARI 2020 dell'importo di € 2.052,19 per imposta oltre sanzione e interessi;
la società ricorrente ha eccepito: 1) la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa non recando alcuna indicazione degli estremi catastali dell'immobile ai fini della sua identificazione e non risultando titolare di utenze in Indirizzo_1 Mugnano di Napoli (Na) come indicato nell'avviso impugnato;
2) l'errata classificazione della comparente nella penalizzante categoria “uffici, agenzie” e dunque la correlativa tariffa applicata, svolgendo la comparente attività radiofonica, anziché in quella “studi professionali” che il regolamento comunale aveva continuato a prevedere;
3) in subordine la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 8 del regolamento tari del Comune di Mugnano prevedente che a “causa emergenza epidemiologica solo per l'anno 2020 sono riconosciute le seguenti agevolazioni
TARI, parte fissa e parte variabile, utenze non domestiche: “Uffici e agenzie 25%”, riduzione non applicata nel caso di specie;
tanto dedotto, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, vinte le spese. Si è costituita la SO S.P.A. chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso;
la resistente ha in particolare evidenziato la validità della motivazione e che, secondo la
Suprema Corte (Cass. n. 15793/2025) la mancanza dei dati catastali completi non determinava la nullità dell'avviso di accertamento TARI, se l'immobile era comunque identificabile attraverso altri elementi (indirizzo, superficie, intestatario, uso, ecc.)”; che, nel merito, l'attività di un'agenzia radiofonica, se svolta principalmente in uffici e studi professionali, ricadeva nella categoria catastale A/10 ("uffici e studi privati"); che, qualora l'attività avesse incluso anche spazi di registrazione e produzione, avrebbe potuto richiedere una valutazione più specifica, ma la parte "uffici" era comunque classificata come A/10; che, per contro, la classificazione catastale per banche e istituti di credito era la categoria D/5; che nel caso di specie, l'attività svolta dalla società debitrice era stata correttamente inquadrata nella categoria “uffici/agenzie” (A10) , come si evinceva anche dalla tabella categorie di attività indicata nel Regolamento Comunale;
che, infine, per beneficiare di qualsiasi riduzione/agevolazione/esenzione, era necessario produrre apposita istanza al Comune Ufficio
Tributi, secondo moduli e tempistiche prestabilite, per addivenire all'applicazione di una tariffa proporzionale rispetto alle giornate di chiusura e/o di sospensione dell'attività, per i soggetti colpiti maggiormente dall'emergenza Covid-19 e che nella specie alcuna richiesta/istanza era stata mai inoltrata, al Comune, dalla società debitrice;
tanto dedotto, la concessionaria ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese. Non si è costituito il Comune resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, l'avviso di accertamento opposto, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, reca una sufficiente motivazione della pretesa tributaria azionata e non lede il diritto di difesa della contribuente che, dal canto suo, non ha specificamente contestato il possesso di immobili ubicati a Indirizzo_1 di Mugnano di Napoli. Infatti, l'atto indica espressamente e chiaramente il dettaglio analitico della posizione debitoria riportando la natura del tributo, l'anno, i giorni di possesso, la superficie, l'ubicazione del cespite sottoposto a tassazione, l'imposta dovuta con la tariffa applicata, la categoria di appartenenza, il calcolo della imposta dovuta e l'importo di quella versata e di quella non versata, nonché delle sanzioni e degli interessi, oltre che delle spese di notifica. Del resto l'incompletezza dei dati catastali non inficia ex se la motivazione dell'atto impugnato, purchè sia sufficientemente individuato il cespite sottoposto a tassazione. Inoltre risulta corretta la tariffa applicata essendo espressamente prevista dal regolamento Tari comunale in atti l'inclusione delle “emittenti radio tv pubbliche e private” nella categoria tariffaria applicata “Uffici, Agenzie”. Infine non spetta l'invocata riduzione tariffaria del 25% per emergenza covid in quanto sempre dal sopra richiamato regolamento si evince che la stessa riguardava solo alcune delle attività rientrati nella categoria “Uffici e Agenzie”, tra cui non era contemplata quella radiofonica svolta dall'istante società. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della soget spa che si liquidano in euro 350,00 oltre accessori di legge .