Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8804 del 2025, proposto da
Euromondo Group di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvaro Lazzaroni, Alioune Ndiaye, con domicilio eletto presso lo studio Alioune Ndiaye in Milano, via ed De Amicis, 61;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata Italiana A Dhaka, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
illegittimamente serbato all'istanza di duplicato del visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata, in data 15.08.24, dal Datore di lavoro a favore del lavoratore-OMISSIS-, in ragione del nulla osta del DPCM del 29.12.22 "decreto flussi" nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata Italiana A Dhaka;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DA OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La parte ricorrente, in qualità di potenziale datrice di lavoro del cittadino pakistano-OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka sull’istanza di rilascio del visto di ingresso richiesto dal predetto.
2. Il suindicato lavoratore, beneficiario del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione territorialmente competente ottenuto dalla potenziale datrice di lavoro, richiedeva, tramite apposito canale, il rilascio del visto, ma l’istanza restava senza alcun riscontro.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della Sede diplomatica (cfr. ex multis, da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater , sent. 18 luglio 2025, n. 14241; sent n. 12026 del 18/06/2025; in precedenza anche Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 22851 del 17/12/2024; Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016).
5.1. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
6. Le spese di lite possono essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OZ | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.