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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Mondini Presidente relatore. dott.ssa Alice Croci Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MICHELA Parte_1 C.F._1 FERRARI, RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 NATASCIA CARIGNANI;
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025, da intendersi qui trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_1
Villa Collemandina (LU) il 10.05.1992 con dal quale non sono nati figli, Controparte_1 senza disporre alcunché a titolo di assegno divorzile in favore della convenuta.
2. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio formulata dal Controparte_1 ricorrente, ma non alle relative condizioni, ed anzi chiedendo disporsi in proprio favore il versamento della somma di € 140,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
3.Il 24.09.2025 le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto l'anticipazione e la trattazione cartolare dell'udienza, rappresentando di aver raggiunto un accordo. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni altra domanda avanzata dalle parti e/o accertata la rinunzia manifestata alle stesse dalle parti:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , in data 10.05.1992 in Villa Collemandina (LU) trascritto Pt_1 Controparte_1 agli atti del Comune di Villa Collemandina (LU) al n. 4 – parte II – Serie A dell'anno 1992;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa Collemandina di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Villa
Collemandina;
alle seguenti condizioni:
1) Revocare a decorrere dal mese di ottobre 2025 l'obbligo per il NO di versare Parte_1 il contributo al mantenimento stabilito in favore della GN;
Controparte_1
2)Il NO si impegna ed obbliga a corrispondere alla GN Parte_1 CP_1
, che accetta senza alcuna riserva, la somma di Euro 5.500,00.= (Euro
[...]
Cinquemilacinquecento/00) a titolo di assegno di divorzio una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 VIII comma della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987. La corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum sarà effettuata dal NO Pt_1
2 come segue: quanto ad Euro 500,00.= (Euro Cinquecento/00) sono già stati versati in Pt_1 contanti contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata in atti e con la quale la
GN ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza;
quanto ad Euro Controparte_1
3.500,00.= (Euro Tremilacinquecento/00) all'udienza di precisazione delle conclusioni mediante assegno circolare non trasferibile n. 0373716029-11 tratto su e quanto ad Euro CP_2
1.500,00.= (Euro Millecinquecento/00) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Lucca nel procedimento R.G. n. 467/2025.
3) Con l'attuazione dell'obbligo posto a carico del NO è definitivamente estinto Parte_1 ex art. 5 VIII comma della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987 qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del marito e pertanto la GN Controparte_1 nell'accettare la somma di Euro 5.500,00.= (Euro cinquemilacinquecento/00) con le modalità suindicate, dichiara di essere consapevole che non potrà più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del NO . Parte_1
4)Le spese del giudizio ed i compensi legali vengono compensati tra le parti”
4.Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. verbale di comparizione di cui al doc. 7 allegato al ricorso) e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato. Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata nei rispettivi atti difensivi e nelle conclusioni congiunte, di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
5.Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, che risulta congruo ed equo, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche così come dedotte e documentate negli atti difensivi.
6.Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
-dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 10.05.1992 a Villa Collemandina
(LU) tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Villa Collemandina al n. 4 – parte II – Serie A dell'anno 1992, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, sopra trascritte;
-ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Villa Collemandina (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Mondini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Mondini Presidente relatore. dott.ssa Alice Croci Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MICHELA Parte_1 C.F._1 FERRARI, RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 NATASCIA CARIGNANI;
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025, da intendersi qui trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_1
Villa Collemandina (LU) il 10.05.1992 con dal quale non sono nati figli, Controparte_1 senza disporre alcunché a titolo di assegno divorzile in favore della convenuta.
2. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio formulata dal Controparte_1 ricorrente, ma non alle relative condizioni, ed anzi chiedendo disporsi in proprio favore il versamento della somma di € 140,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
3.Il 24.09.2025 le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto l'anticipazione e la trattazione cartolare dell'udienza, rappresentando di aver raggiunto un accordo. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni altra domanda avanzata dalle parti e/o accertata la rinunzia manifestata alle stesse dalle parti:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , in data 10.05.1992 in Villa Collemandina (LU) trascritto Pt_1 Controparte_1 agli atti del Comune di Villa Collemandina (LU) al n. 4 – parte II – Serie A dell'anno 1992;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa Collemandina di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Villa
Collemandina;
alle seguenti condizioni:
1) Revocare a decorrere dal mese di ottobre 2025 l'obbligo per il NO di versare Parte_1 il contributo al mantenimento stabilito in favore della GN;
Controparte_1
2)Il NO si impegna ed obbliga a corrispondere alla GN Parte_1 CP_1
, che accetta senza alcuna riserva, la somma di Euro 5.500,00.= (Euro
[...]
Cinquemilacinquecento/00) a titolo di assegno di divorzio una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 VIII comma della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987. La corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum sarà effettuata dal NO Pt_1
2 come segue: quanto ad Euro 500,00.= (Euro Cinquecento/00) sono già stati versati in Pt_1 contanti contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata in atti e con la quale la
GN ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza;
quanto ad Euro Controparte_1
3.500,00.= (Euro Tremilacinquecento/00) all'udienza di precisazione delle conclusioni mediante assegno circolare non trasferibile n. 0373716029-11 tratto su e quanto ad Euro CP_2
1.500,00.= (Euro Millecinquecento/00) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Lucca nel procedimento R.G. n. 467/2025.
3) Con l'attuazione dell'obbligo posto a carico del NO è definitivamente estinto Parte_1 ex art. 5 VIII comma della Legge n. 898/1970, come novellata dalla Legge n. 74/1987 qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del marito e pertanto la GN Controparte_1 nell'accettare la somma di Euro 5.500,00.= (Euro cinquemilacinquecento/00) con le modalità suindicate, dichiara di essere consapevole che non potrà più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del NO . Parte_1
4)Le spese del giudizio ed i compensi legali vengono compensati tra le parti”
4.Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. verbale di comparizione di cui al doc. 7 allegato al ricorso) e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato. Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata nei rispettivi atti difensivi e nelle conclusioni congiunte, di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
5.Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, che risulta congruo ed equo, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche così come dedotte e documentate negli atti difensivi.
6.Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
-dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 10.05.1992 a Villa Collemandina
(LU) tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Villa Collemandina al n. 4 – parte II – Serie A dell'anno 1992, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, sopra trascritte;
-ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Villa Collemandina (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Mondini
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