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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1086/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1086/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELLA Parte_1 C.F._1
COZZOLINO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA MARINUCCI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sorso in data
26 dicembre 1998 trascritto presso il Comune di Sorso, anno 1998, atto 54, parte 2, serie A, con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
2. Il primo piano della casa coniugale situata in
Sorso nella via Mascagni, 32 rimarrà destinato ed assegnato alla sig.ra mentre il piano CP_1 terra rimarrà destinato e nella disponibilità del sig. che avrà il diritto di effettuare i Parte_1 lavori necessari per renderlo abitabile e conseguentemente di concederlo in locazione.
3. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre con affido congiunto ad entrambi i genitori;
per PE
nulla sarà disposto in quanto ha raggiunto la maggiore età e lavora nella Ditta del padre, CP_2 con il quale convive.
4. Conseguentemente, entrambi i genitori potranno vedere e tenere con loro il figlio secondo quanto precedentemente disposto in sede di separazione e precisamente: PE quando vorranno previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non inferiore a 48 ore prima. 5.
In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé ragazzo di 16 anni, tutte le settimane, circa PE due volte o per pranzo o per cena, previo accordo tra loro;
inoltre, a settimane alternate starà PE con il padre dalle ore 16:00 del venerdì fino alle 20.30 della domenica.
6. Durante le vacanze natalizie e pasquali si applicherà il criterio dell'alternanza mentre per le vacanze estive spetteranno al padre quattro settimane non consecutive, a titolo esemplificativo due nel mese di luglio e due nel mese di agosto, previamente concordate tra i genitori entro il mese di giugno.
7. In alternativa a quanto sopra, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
8. Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio l'assegno mensile di euro 368,00 Pt_1 PE rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 29 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate (bonifico).
9. L'intero importo dell'assegno unico universale e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura saranno percepite interamente dalla sig.ra 10. Tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte interamente CP_1 dal sig. precisando che per quelle che richiedono il previo accordo dei genitori Parte_1 comunque queste dovranno preventivamente essere comunicate per iscritto e a fronte di tale richiesta il motivato dissenso dovrà essere manifestato nell'immediatezza della domanda, ovvero al massimo entro 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 11. Il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra la somma aggiuntiva di € 210,00 mensili accollandosi in questo modo la CP_1 quota di mutuo della sig.ra contratto per l'acquisto della ex casa coniugale e così per 10 (dieci) CP_1 anni a decorrere dal luglio 2022, dichiarando fin d'ora di non avere nulla a che pretendere rispetto a tale corresponsione da lui versata e ferma restando la comproprietà pro indiviso di entrambi i coniugi sul bene, con le precisazioni di cui al punto 2. 12. I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; e danno atto di aver regolato tutti i rapporti economici pregressi senza avere null'altro che pretendere. 13. Con ogni ulteriore provvedimento di legge. 14.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 27.3.2025 e Parte_1 chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del CP_1 loro matrimonio concordatario, celebrato il 26 dicembre 1998 in Sorso, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 1998, Atto n. 54, Parte II, Serie A), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni. Dalla loro unione erano nati i figli il 26 maggio CP_2
2006, ormai maggiorenne e il 5 febbraio 2009. PE
Esponevano di essersi separati come da sentenza del Tribunale di Sassari del 21 luglio 2022 e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 17 giugno 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sorso il 26 dicembre 1998.
Ritiene inoltre il collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro del figlio con il padre come descritte nel ricorso, risultano adeguati avuto riguardo PE alle esigenze del minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Sorso il 26.12.1998, alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui CP_1 interamente riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 54, parte II,
Serie A, Anno 1998);
3. compensa interamente le spese di lite. Sassari, 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1086/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELLA Parte_1 C.F._1
COZZOLINO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA MARINUCCI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sorso in data
26 dicembre 1998 trascritto presso il Comune di Sorso, anno 1998, atto 54, parte 2, serie A, con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
2. Il primo piano della casa coniugale situata in
Sorso nella via Mascagni, 32 rimarrà destinato ed assegnato alla sig.ra mentre il piano CP_1 terra rimarrà destinato e nella disponibilità del sig. che avrà il diritto di effettuare i Parte_1 lavori necessari per renderlo abitabile e conseguentemente di concederlo in locazione.
3. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre con affido congiunto ad entrambi i genitori;
per PE
nulla sarà disposto in quanto ha raggiunto la maggiore età e lavora nella Ditta del padre, CP_2 con il quale convive.
4. Conseguentemente, entrambi i genitori potranno vedere e tenere con loro il figlio secondo quanto precedentemente disposto in sede di separazione e precisamente: PE quando vorranno previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non inferiore a 48 ore prima. 5.
In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé ragazzo di 16 anni, tutte le settimane, circa PE due volte o per pranzo o per cena, previo accordo tra loro;
inoltre, a settimane alternate starà PE con il padre dalle ore 16:00 del venerdì fino alle 20.30 della domenica.
6. Durante le vacanze natalizie e pasquali si applicherà il criterio dell'alternanza mentre per le vacanze estive spetteranno al padre quattro settimane non consecutive, a titolo esemplificativo due nel mese di luglio e due nel mese di agosto, previamente concordate tra i genitori entro il mese di giugno.
7. In alternativa a quanto sopra, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
8. Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio l'assegno mensile di euro 368,00 Pt_1 PE rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 29 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate (bonifico).
9. L'intero importo dell'assegno unico universale e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura saranno percepite interamente dalla sig.ra 10. Tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte interamente CP_1 dal sig. precisando che per quelle che richiedono il previo accordo dei genitori Parte_1 comunque queste dovranno preventivamente essere comunicate per iscritto e a fronte di tale richiesta il motivato dissenso dovrà essere manifestato nell'immediatezza della domanda, ovvero al massimo entro 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 11. Il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra la somma aggiuntiva di € 210,00 mensili accollandosi in questo modo la CP_1 quota di mutuo della sig.ra contratto per l'acquisto della ex casa coniugale e così per 10 (dieci) CP_1 anni a decorrere dal luglio 2022, dichiarando fin d'ora di non avere nulla a che pretendere rispetto a tale corresponsione da lui versata e ferma restando la comproprietà pro indiviso di entrambi i coniugi sul bene, con le precisazioni di cui al punto 2. 12. I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; e danno atto di aver regolato tutti i rapporti economici pregressi senza avere null'altro che pretendere. 13. Con ogni ulteriore provvedimento di legge. 14.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 27.3.2025 e Parte_1 chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del CP_1 loro matrimonio concordatario, celebrato il 26 dicembre 1998 in Sorso, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 1998, Atto n. 54, Parte II, Serie A), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni. Dalla loro unione erano nati i figli il 26 maggio CP_2
2006, ormai maggiorenne e il 5 febbraio 2009. PE
Esponevano di essersi separati come da sentenza del Tribunale di Sassari del 21 luglio 2022 e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 17 giugno 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sorso il 26 dicembre 1998.
Ritiene inoltre il collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro del figlio con il padre come descritte nel ricorso, risultano adeguati avuto riguardo PE alle esigenze del minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Sorso il 26.12.1998, alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui CP_1 interamente riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 54, parte II,
Serie A, Anno 1998);
3. compensa interamente le spese di lite. Sassari, 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana