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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16121 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4719/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4719 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Barca ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bacoli (NA), Via Nerva n° 7
- Appellante -
CONTRO
socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.ti Giorgio Altieri e Benedetto Blasi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Principessa Clotilde n° 7
- Appellata -
Oggetto: Contratto di noleggio. Appello avverso la sentenza n. 33192/2014 emessa dal Giudice di
Pace di Roma in data 17/11/2014.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Voglia il Tribunale adito, per i motivi sopra esposti ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 33192/14 pubblicata il 17.11.2014 resa inter partes dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Carlesimo, notificata in data 18.12.2014, condannare la al pagamento di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge Controparte_1
o comunque di quella somma che il Giudice vorrà determinare.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali in narrativa esposte:
In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal
IG. ; Parte_1
Nel merito, rigettare la domanda proposta da parte appellante, confermando integralmente la sentenza n. 33192/2014 RG Sent., pronunciata in data 3 novembre 2014 (e depositata il 17 novembre 2014) dal Giudice di Pace di Roma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Salvis iuribus.”
All'udienza del 10/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
In base ai principi di cui agli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale spetta al danneggiato (in questo caso parte appellante) dimostrare il pregiudizio subito, il quale non può considerarsi in re ipsa e la sua riconducibilità all'azione del danneggiante, in questo caso di parte appellata (cfr. Cass. 4009/2020 e Cass. 21140/2007).
Orbene, secondo la ricostruzione di parte istante, l'autoveicolo noleggiato dal sig. sarebbe Pt_1 stato inidoneo all'uso a causa del non corretto fissaggio dei morsetti della batteria, che i meccanici dell' non avrebbero rilevato al momento della consegna dell'auto, con l'effetto che le CP_1 vibrazioni del veicolo in movimento avrebbero, in conseguenza, provocato il loro distacco, con arresto dell'autovettura.
Tuttavia, parte appellante non ha contestato la documentazione avversaria (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di primo grado di parte appellate) attestante il buono stato del veicolo, che aveva un basso chilometraggio ed era di recente immatricolazione, né la testimonianza resa in forma delegata presso il Giudice di Pace di Gallarate, all'udienza 27/09/2013 dalla IG.ra , che ha Testimone_1 rappresentato che il veicolo era stato controllato prima della consegna, risultando in ordine;
infine, non ha nemmeno addotto elementi idonei a dimostrare la propria tesi difensiva, limitandosi ad affermare che l'inadeguato avvitamento dei morsetti era imputabile ai tecnici della società di noleggio (cfr. pag. 6 atto d'appello).
Infatti, nella sua testimonianza, resa anch'essa in forma delegata dinnanzi al Giudice di Pace di
Napoli, all'udienza del 25/10/2013, la IG.ra ha dichiarato di essere rimasta Parte_2 fuori dall'officina e di aver solamente udito gli addetti all'assistenza parlare dell'allentamento dei morsetti come probabile causa del guasto.
Tale dichiarazione, riguardante fatti appresi da soggetti terzi estranei al giudizio, può essere posta alla base del convincimento del giudicante, a differenza delle dichiarazioni de relato actoris, ma assume pregio unicamente nell'individuazione della possibile causa tecnica del guasto, senza nulla dimostrare in ordine alla responsabilità dell'odierno appellato, ciò anche in considerazione del fatto che, è di comune esperienza la circostanza che l'allentamento o il distacco dei morsetti può derivare da varie cause, come l'eccessivo calore o sollecitazioni e vibrazioni anomale del veicolo in movimento, indipendenti dall'azione del noleggiatore del mezzo.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal IG. per i motivi indicati in parte motiva;
Parte_1
- condanna il IG. al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 332,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4719 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Barca ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bacoli (NA), Via Nerva n° 7
- Appellante -
CONTRO
socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.ti Giorgio Altieri e Benedetto Blasi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Principessa Clotilde n° 7
- Appellata -
Oggetto: Contratto di noleggio. Appello avverso la sentenza n. 33192/2014 emessa dal Giudice di
Pace di Roma in data 17/11/2014.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Voglia il Tribunale adito, per i motivi sopra esposti ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 33192/14 pubblicata il 17.11.2014 resa inter partes dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Carlesimo, notificata in data 18.12.2014, condannare la al pagamento di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge Controparte_1
o comunque di quella somma che il Giudice vorrà determinare.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali in narrativa esposte:
In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal
IG. ; Parte_1
Nel merito, rigettare la domanda proposta da parte appellante, confermando integralmente la sentenza n. 33192/2014 RG Sent., pronunciata in data 3 novembre 2014 (e depositata il 17 novembre 2014) dal Giudice di Pace di Roma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Salvis iuribus.”
All'udienza del 10/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
In base ai principi di cui agli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale spetta al danneggiato (in questo caso parte appellante) dimostrare il pregiudizio subito, il quale non può considerarsi in re ipsa e la sua riconducibilità all'azione del danneggiante, in questo caso di parte appellata (cfr. Cass. 4009/2020 e Cass. 21140/2007).
Orbene, secondo la ricostruzione di parte istante, l'autoveicolo noleggiato dal sig. sarebbe Pt_1 stato inidoneo all'uso a causa del non corretto fissaggio dei morsetti della batteria, che i meccanici dell' non avrebbero rilevato al momento della consegna dell'auto, con l'effetto che le CP_1 vibrazioni del veicolo in movimento avrebbero, in conseguenza, provocato il loro distacco, con arresto dell'autovettura.
Tuttavia, parte appellante non ha contestato la documentazione avversaria (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di primo grado di parte appellate) attestante il buono stato del veicolo, che aveva un basso chilometraggio ed era di recente immatricolazione, né la testimonianza resa in forma delegata presso il Giudice di Pace di Gallarate, all'udienza 27/09/2013 dalla IG.ra , che ha Testimone_1 rappresentato che il veicolo era stato controllato prima della consegna, risultando in ordine;
infine, non ha nemmeno addotto elementi idonei a dimostrare la propria tesi difensiva, limitandosi ad affermare che l'inadeguato avvitamento dei morsetti era imputabile ai tecnici della società di noleggio (cfr. pag. 6 atto d'appello).
Infatti, nella sua testimonianza, resa anch'essa in forma delegata dinnanzi al Giudice di Pace di
Napoli, all'udienza del 25/10/2013, la IG.ra ha dichiarato di essere rimasta Parte_2 fuori dall'officina e di aver solamente udito gli addetti all'assistenza parlare dell'allentamento dei morsetti come probabile causa del guasto.
Tale dichiarazione, riguardante fatti appresi da soggetti terzi estranei al giudizio, può essere posta alla base del convincimento del giudicante, a differenza delle dichiarazioni de relato actoris, ma assume pregio unicamente nell'individuazione della possibile causa tecnica del guasto, senza nulla dimostrare in ordine alla responsabilità dell'odierno appellato, ciò anche in considerazione del fatto che, è di comune esperienza la circostanza che l'allentamento o il distacco dei morsetti può derivare da varie cause, come l'eccessivo calore o sollecitazioni e vibrazioni anomale del veicolo in movimento, indipendenti dall'azione del noleggiatore del mezzo.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal IG. per i motivi indicati in parte motiva;
Parte_1
- condanna il IG. al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 332,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.