Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29029/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice d.ssa Silvia
Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29029 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA nata in [...] il [...] CPF Parte_1
, nato in [...] il [...] CPF C.F._1 Parte_2
, nato in [...] il C.F._2 Parte_3
09/04/1997 CPF , nata il C.F._3 Parte_4
28/06/2000 in Brasile CPF , nato in C.F._4 Parte_5
Brasile il 03/09/1996 CPF , nato in C.F._5 Parte_6
Brasile il 30/04/1995 CPF e nato in [...] C.F._6 Parte_6 il 16/02/1965 CPF , con il patrocinio dell'Avv.ta LARA C.F._7
PERROTTA;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da è nato a [...] Persona_1
(RM) il 14/12/1896, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Il si è costituito in giudizio nulla opponendo nel merito della Controparte_1 domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente. Dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonchè i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Consolato a Pt_7
San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.
I ricorrenti e il danno, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa CP_1 relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente, da cui consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Dall'esame della documentazione depositata viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata da parte ricorrente, che si sostanzia di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 04/01/2025
La Giudice
d.ssa Silvia Albano