Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/06/2025, n. 11760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11760 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore via Lentini 78, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall'ISS “Via Lentini 78” di Roma, prot. 731 del 28 gennaio 2022, (Doc. 1) notificato in pari data, e di ogni altro atto, anche endoprocidementale, non conosciuto, prodromico, presupposto, preparatorio, contestuale, connesso o consequenziale ad esso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Istituto di Istruzione Superiore via Lentini 78;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso è infondato, come da giurisprudenza costante sul punto che ha affermato quanto segue, potendosi pertanto prescindere dalle eccezioni della resistente amministrazione.
Contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico”, tanto sia in ordine alle censure ivi riproposte sulla presunta mancanza di efficacia e di sicurezza nei vaccini, sia in ordine alla necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione del servizio scolastico, al pari di quanto ritenuto per il servizio sanitario;
b) la previsione dell’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, difatti, si colloca
razionalmente tra le misure introdotte da legislatore per assicurare lo svolgimento dell’attività
scolastica in presenza ritenuto un obiettivo politicamente affermato a livello normativo già dall’art.
1 del D.L. 6.8.2021, n.111 (“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per
prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”),
convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, in base al quale “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia (…) e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” (art. 1, comma 1);
c) le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate
dall’esenzione o dal differimento dell’obbligo vaccinale prevista ai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.l. n.
44 del 2021 conv. in legge n. 76 del 2021, in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate
dal medico di medicina generale, non potendo diversamente essere rimesse valutazioni di carattere
medico-scientifico rilevanti per la salute stessa del vaccinando a opinioni personali di costui;
d) in ordine poi alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere
vaccinato, come già affermato nel Decreto monocratico 7394/2021, deve essere rilevato ad una
sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza” e “che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus;”
e) le prospettate violazioni di principi eurounitari sulla non discriminazione e sulla libertà di
pensiero, i quali trovano ampio spazio -a dire il vero- anche nella nostra Costituzione, appaiono
parimenti infondate alla luce sia delle considerazioni sopra esposte sul bilanciamento dei diritti, sia
di un più generale principio di auto-responsabilità e di rispetto reciproco per cui la volontà di
praticare proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose non può affermarsi sino ad invadere il
labile confine che tutela diritti fondamentali della collettività e individuali al tempo stesso, come
nella specie la salute pubblica e l’istruzione scolastica, quali fini perseguiti dal legislatore nelle
forme ritenute più opportune per garantire il rispetto di principi costituzionali quali l’uguaglianza e
la solidarietà;
f) infine la previsione di legge di cui al più volte richiamato art. 4 ter del D.l. n. 44 del 2021 conv.
in legge n. 76 del 2021, introdotto con il D.l. n. 282 del 2021, costituisce idonea base giuridica per
ritenere la liceità del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, co.1 lett. e) del Reg. UE
2016/679 del personale scolastico da parte delle Amministrazioni scolastiche per poter adempiere ai
compiti di interesse pubblico ed esercitare i poteri (e i doveri) pubblici ivi previsti.
Il ricorso va dunque respinto, considerandosi poi che con i successivi provvedimenti la sospensione dal servizio è stata prevista per la sola funzione didattica di insegnamento, e non per gli altri compiti.
Le spese pertanto possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.