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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2024, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Giudice, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
CO.GE. SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Lugi Condoluci, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente consegnato per la notifica in data
26/4/2016 e notificato alla Coge s.r.l. in data 4/5/2016, Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n.347/2016 notificatogli dall'opposta in data 18/3/2016 per euro 116.722,35 oltre accessori, per lavori eseguiti in appalto. L'opponente deduceva a motivi l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, contestava la sussistenza e la misura del credito, deduceva l'effettuazione di pagamenti in acconto, allegava una denuncia dell'arch. circa la contabilità posta a base del decreto Per_1 ingiuntivo e precisava che il materiale impiegato per le lavorazioni era stato acquistato e fornito da esso committente. Rilevava l'inadempimento e/o inesatto inadempimento dell'impresa appaltatrice, in particolare elencando una serie di vizi e difformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite e tempestivamente denunciati all'opposta. Per tali motivi chiedeva la revoca del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni nei limiti di euro 260.000,00.
Costituitasi in giudizio, l'opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre i quaranta giorni assegnato con il decreto ingiuntivo e dall'art. 641 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato al debitore in data 18 marzo 2016, mentre l'opposizione veniva notifica presso il domicilio eletto dalla società creditrice solo in data 4 maggio 2016. Nel merito deduceva che l'opponente, a seguito di denuncia di inizio attività presentata in data 15.9.2008 presso il Comune di
San Valentino Torio, aveva incaricato essa Coge della realizzazione di un piazzale per la sosta di automezzi ed il posizionamento di containers in San
Valentino Torio alla via Eduardo De Filippo e l'impresa, ultimati i lavori, aveva emesso la fattura n.1 del 22.2.2013 per euro 132.708,16 mai contestata o impugnata, tanto che il aveva provveduto Parte_1 anche ad un pagamento parziale mediante la consegna di titoli di credito e la cessione di alcuni automezzi, per cui l'opposta era rimasta creditrice dell'importo di euro 55.818,16 per tali lavori. Inoltre il , ottenuto il Pt_1 permesso di costruire n.8/2009 da parte del Comune di San Valentino Torio, aveva incaricato la Coge dell'esecuzione dei lavori per la costruzione di un sottotetto non abitabile all'interno del fabbricato sito alla via G. Leopardi già via Sottosanti e in data 21.9.2009 aveva presentato una D.I.A. in variante al permesso di costruire n.8/2009, per cui, eseguiti tali lavori la Coge emetteva la fattura n.2 del 22.2.2013 per euro 93.894,18. Rilevava che ultimati e consegnati detti lavori nel 2010, il committente non aveva sollevato alcuna eccezione o rimostranza, pagando degli acconti creditrice per l'esecuzione di tale opera dell'importo d euro 60.904,19. Deduceva che erano seguite missive del febbraio 2013 con cui aveva sollecitato il saldo del dovuto, non solo senza riscontro in ordine al pagamento, ma anche in tale circostanza senza che venisse mossa alcuna eccezione in ordine alla bontà del lavori e sull'importo richiesto. Anche nel febbraio 2015 l'opponente veniva invitato al pagamento della complessiva somma di euro 116.722,35 ancora dovuti, per cui aveva proceduto con il ricorso monitorio. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e le richieste di prova dichiarativa, espletata ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Va preliminarmente affermata la tempestività dell'opposizione, in quanto il termine ex art. 641 c.p.c. per la notifica dell'atto di citazione andava a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 scadere il 27/4/2026, laddove l'atto di citazione risulta essere stato consegnato in data 26/4/2016 all'ufficiale giudiziario per la notifica. Per la regola della scissione dei tempi di notifica, per il notificante conta la data della spedizione/consegna per la notifica, anche quando il procedimento notificatorio si sia concluso dopo, nel caso in esame il 4/5/2016.
Ciò premesso, riguardo al merito, va rilevato che il , fino a Pt_1 prima di ricevere il decreto ingiuntivo, non ebbe mai a contestare la regolare esecuzione delle opere o il quantum richiesto dall'impresa, manifestando le doglianze per la prima volta solo in sede di opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo.
E' risultato infondato anche il motivo legato ad una denuncia sporta dall'arch. al fine di paventare la falsificazione dei due Controparte_1 computi metrici dallo stessi redatti per la quantificazione dei lavori eseguiti dalla Coge. Infatti, il procedimento penale n.1081/2016/mod.21 presso il
Tribunale Nocera Inferiore, sorto a seguito della citata denuncia, risulta archiviato, come da richiesta del P.M. e decreto di archiviazione del G.I.P. prodotti in atti, in cui, peraltro, quale unico indagato fu iscritto proprio il e non il legale rappresentante della Coge, risultata estranea Parte_1 ai fatti. Dagli atti del detto procedimento risulta che legale Testimone_1 rappresentante della Coge, escussa a sommarie informazioni, ebbe a chiarire le modalità con le quali l'arch. svolse correttamente il suo operato Per_1 di direttore dei lavori e che le copie dei computi metrici con le alterazioni non erano mai state nella disponibilità della società. Lo stesso architetto risulta che ebbe a precisare che i computi metrici prodotti dalla Per_1
Coge recavano correttamente il suo timbro e la sua firma e che i documenti alterati fossero quelli mostratigli proprio dal . Può, quindi, ritenersi Pt_1 privo di fondamento il tentativo di distogliere l'attenzione dal thema decidendum.
Riguardo ai pagamenti eseguiti dall'opponente essi risultano essere stati correttamente elencati e calcolati nelle missive stragiudiziali inviate da Coge al committente, mai contestate, cosi come le fatture emesse dall'opposta e regolarmente annotate nella propria contabilità.
Passando alla valutazione delle conclusioni del ctu ing. Per_2
va innanzi tutto censurate le sue indicazioni circa la natura abusiva
[...] delle opere eseguite ed oggetto di causa. Invero sia il committente che l'impresa ed il direttore dei lavori operarono sulla base della D.I.A. del
15/09/2008, prot. Comunale n. 9741, relativa alla realizzazione di un piazzale asfaltato, carrabile a mezzi anche pesanti, recinzione e messa in opera di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 container che aveva carattere temporaneo. Orbene, se poi il committente ebbe nel tempo a far diventare definitiva una destinazione del terreno solo temporanea, non è cosa imputabile all'impresa, né il contratto di appalto aveva ad oggetto un'opera non autorizzata e contraria al piano regolatore.
Riguardo alle opere di cui al permesso di costruire n. 8/2009 del
13.03.2009, l'opera assentita fu la realizzazione di un volume a copertura del lastrico solare del fabbricato di proprietà dell'attore, con esecuzione di struttura in cemento armato (pilastri, travi e solaio inclinato di copertura) ed opere di interne, quali trametti, pavimenti, intonaci, tinteggiature, impianti, ecc.). Anche in tal caso il permesso di costruire prevedeva la realizzazione di un sottotetto non abitabile e questo fu quanto realizzato dalla Coge, senza che ad essa possa attribuirsi la circostanza che il abbia poi deciso di Pt_1 rendere l'immobile abitabile, realizzando in un secondo momento opere come la canna fumaria e rifiniture proprie di un fabbricato abitabile, non rientranti nel contratto di appalto, né tra le opere contabilizzate. Anche in tal caso il contratto di appalto aveva, quindi ad un oggetto lecito e non un' opera non autorizzata.
Riguardo ai vizi delle opere, lo stesso ctu ha affermato che al momento dei sopralluoghi, gli era impossibile stabilire eventuali vizi e difformità di quanto eseguito, peraltro sotto il controllo del committente e del di lui rappresentante tecnico (il direttore dei lavori , che ebbe a redigere Per_1 la contabilità senza nulla addebitare all'impresa). Le opere furono realizzate circa otto/dieci anni fa, per cui nulla può essere detto circa l'uso cui è stato sottoposto il piazzale nel tempo e le modifiche subite dal sottotetto, per poter attribuire all'impresa delle colpe.
Le opere furono ultimate, consegnate e accettate dal committente, senza denuncia di vizi e difetti, per cui è fondata l'eccezione di tardività della denuncia sollevata dall'opposta, che in termini normativi comporta il richiamo dell'art. 1667 c.c. (accettazione dell'opera e denuncia dei vizi e difformità entro sessanta giorni).
Anche relativamente alla asserita fornitura del materiale da parte del committente, l'opposta ha provato che il ebbe ad eseguire Pt_1 contestualmente, sulla base del permesso di costruire n.7/2009 rilasciato in data 13.3.2009, un fabbricato rurale alla via Zaccagnuolo, relativo ad altre lavorazioni eseguite da altra impresa, per cui le fatture di acquisto del materiale verosimilmente ebbe a riferirsi a materiale utilizzato in detto cantiere e non quello in cui operò l'opposta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Ne deriva che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, con una liquidazione fatta riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 19/12/2024 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Giudice, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
CO.GE. SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Lugi Condoluci, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente consegnato per la notifica in data
26/4/2016 e notificato alla Coge s.r.l. in data 4/5/2016, Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n.347/2016 notificatogli dall'opposta in data 18/3/2016 per euro 116.722,35 oltre accessori, per lavori eseguiti in appalto. L'opponente deduceva a motivi l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, contestava la sussistenza e la misura del credito, deduceva l'effettuazione di pagamenti in acconto, allegava una denuncia dell'arch. circa la contabilità posta a base del decreto Per_1 ingiuntivo e precisava che il materiale impiegato per le lavorazioni era stato acquistato e fornito da esso committente. Rilevava l'inadempimento e/o inesatto inadempimento dell'impresa appaltatrice, in particolare elencando una serie di vizi e difformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite e tempestivamente denunciati all'opposta. Per tali motivi chiedeva la revoca del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni nei limiti di euro 260.000,00.
Costituitasi in giudizio, l'opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre i quaranta giorni assegnato con il decreto ingiuntivo e dall'art. 641 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato al debitore in data 18 marzo 2016, mentre l'opposizione veniva notifica presso il domicilio eletto dalla società creditrice solo in data 4 maggio 2016. Nel merito deduceva che l'opponente, a seguito di denuncia di inizio attività presentata in data 15.9.2008 presso il Comune di
San Valentino Torio, aveva incaricato essa Coge della realizzazione di un piazzale per la sosta di automezzi ed il posizionamento di containers in San
Valentino Torio alla via Eduardo De Filippo e l'impresa, ultimati i lavori, aveva emesso la fattura n.1 del 22.2.2013 per euro 132.708,16 mai contestata o impugnata, tanto che il aveva provveduto Parte_1 anche ad un pagamento parziale mediante la consegna di titoli di credito e la cessione di alcuni automezzi, per cui l'opposta era rimasta creditrice dell'importo di euro 55.818,16 per tali lavori. Inoltre il , ottenuto il Pt_1 permesso di costruire n.8/2009 da parte del Comune di San Valentino Torio, aveva incaricato la Coge dell'esecuzione dei lavori per la costruzione di un sottotetto non abitabile all'interno del fabbricato sito alla via G. Leopardi già via Sottosanti e in data 21.9.2009 aveva presentato una D.I.A. in variante al permesso di costruire n.8/2009, per cui, eseguiti tali lavori la Coge emetteva la fattura n.2 del 22.2.2013 per euro 93.894,18. Rilevava che ultimati e consegnati detti lavori nel 2010, il committente non aveva sollevato alcuna eccezione o rimostranza, pagando degli acconti creditrice per l'esecuzione di tale opera dell'importo d euro 60.904,19. Deduceva che erano seguite missive del febbraio 2013 con cui aveva sollecitato il saldo del dovuto, non solo senza riscontro in ordine al pagamento, ma anche in tale circostanza senza che venisse mossa alcuna eccezione in ordine alla bontà del lavori e sull'importo richiesto. Anche nel febbraio 2015 l'opponente veniva invitato al pagamento della complessiva somma di euro 116.722,35 ancora dovuti, per cui aveva proceduto con il ricorso monitorio. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e le richieste di prova dichiarativa, espletata ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Va preliminarmente affermata la tempestività dell'opposizione, in quanto il termine ex art. 641 c.p.c. per la notifica dell'atto di citazione andava a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 scadere il 27/4/2026, laddove l'atto di citazione risulta essere stato consegnato in data 26/4/2016 all'ufficiale giudiziario per la notifica. Per la regola della scissione dei tempi di notifica, per il notificante conta la data della spedizione/consegna per la notifica, anche quando il procedimento notificatorio si sia concluso dopo, nel caso in esame il 4/5/2016.
Ciò premesso, riguardo al merito, va rilevato che il , fino a Pt_1 prima di ricevere il decreto ingiuntivo, non ebbe mai a contestare la regolare esecuzione delle opere o il quantum richiesto dall'impresa, manifestando le doglianze per la prima volta solo in sede di opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo.
E' risultato infondato anche il motivo legato ad una denuncia sporta dall'arch. al fine di paventare la falsificazione dei due Controparte_1 computi metrici dallo stessi redatti per la quantificazione dei lavori eseguiti dalla Coge. Infatti, il procedimento penale n.1081/2016/mod.21 presso il
Tribunale Nocera Inferiore, sorto a seguito della citata denuncia, risulta archiviato, come da richiesta del P.M. e decreto di archiviazione del G.I.P. prodotti in atti, in cui, peraltro, quale unico indagato fu iscritto proprio il e non il legale rappresentante della Coge, risultata estranea Parte_1 ai fatti. Dagli atti del detto procedimento risulta che legale Testimone_1 rappresentante della Coge, escussa a sommarie informazioni, ebbe a chiarire le modalità con le quali l'arch. svolse correttamente il suo operato Per_1 di direttore dei lavori e che le copie dei computi metrici con le alterazioni non erano mai state nella disponibilità della società. Lo stesso architetto risulta che ebbe a precisare che i computi metrici prodotti dalla Per_1
Coge recavano correttamente il suo timbro e la sua firma e che i documenti alterati fossero quelli mostratigli proprio dal . Può, quindi, ritenersi Pt_1 privo di fondamento il tentativo di distogliere l'attenzione dal thema decidendum.
Riguardo ai pagamenti eseguiti dall'opponente essi risultano essere stati correttamente elencati e calcolati nelle missive stragiudiziali inviate da Coge al committente, mai contestate, cosi come le fatture emesse dall'opposta e regolarmente annotate nella propria contabilità.
Passando alla valutazione delle conclusioni del ctu ing. Per_2
va innanzi tutto censurate le sue indicazioni circa la natura abusiva
[...] delle opere eseguite ed oggetto di causa. Invero sia il committente che l'impresa ed il direttore dei lavori operarono sulla base della D.I.A. del
15/09/2008, prot. Comunale n. 9741, relativa alla realizzazione di un piazzale asfaltato, carrabile a mezzi anche pesanti, recinzione e messa in opera di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 container che aveva carattere temporaneo. Orbene, se poi il committente ebbe nel tempo a far diventare definitiva una destinazione del terreno solo temporanea, non è cosa imputabile all'impresa, né il contratto di appalto aveva ad oggetto un'opera non autorizzata e contraria al piano regolatore.
Riguardo alle opere di cui al permesso di costruire n. 8/2009 del
13.03.2009, l'opera assentita fu la realizzazione di un volume a copertura del lastrico solare del fabbricato di proprietà dell'attore, con esecuzione di struttura in cemento armato (pilastri, travi e solaio inclinato di copertura) ed opere di interne, quali trametti, pavimenti, intonaci, tinteggiature, impianti, ecc.). Anche in tal caso il permesso di costruire prevedeva la realizzazione di un sottotetto non abitabile e questo fu quanto realizzato dalla Coge, senza che ad essa possa attribuirsi la circostanza che il abbia poi deciso di Pt_1 rendere l'immobile abitabile, realizzando in un secondo momento opere come la canna fumaria e rifiniture proprie di un fabbricato abitabile, non rientranti nel contratto di appalto, né tra le opere contabilizzate. Anche in tal caso il contratto di appalto aveva, quindi ad un oggetto lecito e non un' opera non autorizzata.
Riguardo ai vizi delle opere, lo stesso ctu ha affermato che al momento dei sopralluoghi, gli era impossibile stabilire eventuali vizi e difformità di quanto eseguito, peraltro sotto il controllo del committente e del di lui rappresentante tecnico (il direttore dei lavori , che ebbe a redigere Per_1 la contabilità senza nulla addebitare all'impresa). Le opere furono realizzate circa otto/dieci anni fa, per cui nulla può essere detto circa l'uso cui è stato sottoposto il piazzale nel tempo e le modifiche subite dal sottotetto, per poter attribuire all'impresa delle colpe.
Le opere furono ultimate, consegnate e accettate dal committente, senza denuncia di vizi e difetti, per cui è fondata l'eccezione di tardività della denuncia sollevata dall'opposta, che in termini normativi comporta il richiamo dell'art. 1667 c.c. (accettazione dell'opera e denuncia dei vizi e difformità entro sessanta giorni).
Anche relativamente alla asserita fornitura del materiale da parte del committente, l'opposta ha provato che il ebbe ad eseguire Pt_1 contestualmente, sulla base del permesso di costruire n.7/2009 rilasciato in data 13.3.2009, un fabbricato rurale alla via Zaccagnuolo, relativo ad altre lavorazioni eseguite da altra impresa, per cui le fatture di acquisto del materiale verosimilmente ebbe a riferirsi a materiale utilizzato in detto cantiere e non quello in cui operò l'opposta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Ne deriva che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, con una liquidazione fatta riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 19/12/2024 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5