CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1905/2025 depositato il 20/05/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Nazionale 26 90045 Cinisi PA contro Ag. entrate - ON - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180024101336000 BOLLO 2014 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Nazionale 26 90045 Cinisi PA contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. entrate - ON - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2018/000221 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Fatto e Diritto
Ricorrente_1La signora ricorreva
contro
AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE e nei confronti di Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento n. 29620180024101336 notificata il 21.3.2025 e relativa alle somme iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria a seguito della sopravvenuta definitività, per mancata impugnazione del processo verbale n.
14139072 emesso per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa
Targa_1all'annualità 2014 per il veicolo targato , di proprietà della ricorrente.
Eccepiva la omessa notifica dell'atto prodromico (processo verbale) e intervenuta prescrizione/decadenza.
Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la ammissibilità del ricorso introduttivo che è stato notificato alla amministrazione finanziaria in forma cartacea mediante raccomandata il
22.5.2025 (con spedizione avvenuta il 20.5.2025).
Osserva l'Agenzia delle Entrate che l'articolo 16-bis del Dlgs n. 546/92 prevede che le notifiche ed il deposito degli atti nel processo tributario avvengano solo in via telematica e non è possibile la sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto.
La nuova formulazione della citata norma non fa riferimento ai processi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (come è nel caso di specie). Nel merito, sulla omessa notifica dell'atto prodromico le doglianze di parte sono infondate, sia in fatto che in diritto, e come tali non potranno che essere rigettate in quanto la cartella de qua è stata preceduta dall'atto impositivo n.
14139072 regolarmente notificato, secondo i dettami normativi, in data
31.7.2017, come da documentazione che si produce e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
infatti, le somme sono state iscritte a ruolo a titolo definitivo.
Essa, quindi, poteva essere impugnata soltanto per vizi propri ai sensi dell'art. 19, c.3, del DLgs. 546/92 e comunque contro l'Agenzia delle Entrate -
ON. Infatti l'attività di notificazione, compilazione e formazione della cartella di pagamento (nonché delle fasi successive del procedimento esecutivo)
è stata posta in essere appunto da Agenzia delle Entrate – ON;
pertanto, ogni eventuale vizio inerente tali attività, successive a quella di formazione e consegna del ruolo, è da imputare esclusivamente a detto soggetto il quale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 546/92, è tra quelli legittimati ad assumere la veste di parte resistente in quanto autore dell'atto impugnato.
Essendo stato regolarmente e tempestivamente notificato l'atto prodromico (il
31.7.2017) l'Agenzia delle Entrate ha quindi pienamente rispettato la sequenza prevista dalla normativa.
Ha poi tempestivamente formato il ruolo consegnato all'agente della riscossione. In merito alla prescrizione/decadenza in sede di notifica della cartella di pagamento in esame si rinvia a quanto verrà dedotto da Agenzia delle Entrate – ON (cui esclusivamente competono tutti i successivi adempimenti per la riscossione, compresa la notifica della cartella, e nei cui soli confronti possono avanzarsi eventuali doglianze successive alla consegna del ruolo, e che ritualmente chiamato in giudizio dal ricorrente, è l'unica legittimata a difendersi al riguardo, ed eventualmente a risponderne).
Ricorrente_1Il ricorso coltivato dalla signora viene declinato lamentando la carenza dell'atto prodromico e la prescrizione.
Preliminarmente, sulla eccezione sollevata da Ade, si rileva che quest'ultima si
è costituita in giudizio sanando ogni eventuale inammissibilità nel riflesso della notifica in forma cartacea.
In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 16 bis del dlgs 546/1992 non fa riferimento ai processi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Ritenuto il ricorso ammissibile nei confronti di Ade, la doglianza sulla carenza dell'atto prodromico è priva di pregio atteso che risulta notificato per compiuta giacenza.
Quanto alle lamentele sulla prescrizione, si osserva che il ricorso è mosso nei confronti della cartella di pagamento, atto emanato da Ader.
Quest'ultima non risulta costituita.
A ben vedere parte attrice non ha dimostrato la regolare instaurazione del contraddittorio: nulla depositando al fascicolo informatico, nulla depositando al fascicolo cartaceo.
Assume la parte che la cartella di pagamento le sia stata notificata in data 21 marzo 2025, ma non dà prova della notifica del ricorso ad Ader. Per converso, ai sensi dell'art. 22 del dlgs. 546/1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita, copia del ricorso.
All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo.
La inammissibilità è rilevabile d'ufficio.
Alla luce di quanto sopra, poiché non è stata data prova della regolare instaurazione del contraddittorio e visto l'art. 22 della menzionata disposizione normativa, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono però apprezzabili e straordinari motivi, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, dichiara la inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1905/2025 depositato il 20/05/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Nazionale 26 90045 Cinisi PA contro Ag. entrate - ON - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180024101336000 BOLLO 2014 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Nazionale 26 90045 Cinisi PA contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag. entrate - ON - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2018/000221 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Fatto e Diritto
Ricorrente_1La signora ricorreva
contro
AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE e nei confronti di Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento n. 29620180024101336 notificata il 21.3.2025 e relativa alle somme iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria a seguito della sopravvenuta definitività, per mancata impugnazione del processo verbale n.
14139072 emesso per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa
Targa_1all'annualità 2014 per il veicolo targato , di proprietà della ricorrente.
Eccepiva la omessa notifica dell'atto prodromico (processo verbale) e intervenuta prescrizione/decadenza.
Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la ammissibilità del ricorso introduttivo che è stato notificato alla amministrazione finanziaria in forma cartacea mediante raccomandata il
22.5.2025 (con spedizione avvenuta il 20.5.2025).
Osserva l'Agenzia delle Entrate che l'articolo 16-bis del Dlgs n. 546/92 prevede che le notifiche ed il deposito degli atti nel processo tributario avvengano solo in via telematica e non è possibile la sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto.
La nuova formulazione della citata norma non fa riferimento ai processi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (come è nel caso di specie). Nel merito, sulla omessa notifica dell'atto prodromico le doglianze di parte sono infondate, sia in fatto che in diritto, e come tali non potranno che essere rigettate in quanto la cartella de qua è stata preceduta dall'atto impositivo n.
14139072 regolarmente notificato, secondo i dettami normativi, in data
31.7.2017, come da documentazione che si produce e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
infatti, le somme sono state iscritte a ruolo a titolo definitivo.
Essa, quindi, poteva essere impugnata soltanto per vizi propri ai sensi dell'art. 19, c.3, del DLgs. 546/92 e comunque contro l'Agenzia delle Entrate -
ON. Infatti l'attività di notificazione, compilazione e formazione della cartella di pagamento (nonché delle fasi successive del procedimento esecutivo)
è stata posta in essere appunto da Agenzia delle Entrate – ON;
pertanto, ogni eventuale vizio inerente tali attività, successive a quella di formazione e consegna del ruolo, è da imputare esclusivamente a detto soggetto il quale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 546/92, è tra quelli legittimati ad assumere la veste di parte resistente in quanto autore dell'atto impugnato.
Essendo stato regolarmente e tempestivamente notificato l'atto prodromico (il
31.7.2017) l'Agenzia delle Entrate ha quindi pienamente rispettato la sequenza prevista dalla normativa.
Ha poi tempestivamente formato il ruolo consegnato all'agente della riscossione. In merito alla prescrizione/decadenza in sede di notifica della cartella di pagamento in esame si rinvia a quanto verrà dedotto da Agenzia delle Entrate – ON (cui esclusivamente competono tutti i successivi adempimenti per la riscossione, compresa la notifica della cartella, e nei cui soli confronti possono avanzarsi eventuali doglianze successive alla consegna del ruolo, e che ritualmente chiamato in giudizio dal ricorrente, è l'unica legittimata a difendersi al riguardo, ed eventualmente a risponderne).
Ricorrente_1Il ricorso coltivato dalla signora viene declinato lamentando la carenza dell'atto prodromico e la prescrizione.
Preliminarmente, sulla eccezione sollevata da Ade, si rileva che quest'ultima si
è costituita in giudizio sanando ogni eventuale inammissibilità nel riflesso della notifica in forma cartacea.
In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 16 bis del dlgs 546/1992 non fa riferimento ai processi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Ritenuto il ricorso ammissibile nei confronti di Ade, la doglianza sulla carenza dell'atto prodromico è priva di pregio atteso che risulta notificato per compiuta giacenza.
Quanto alle lamentele sulla prescrizione, si osserva che il ricorso è mosso nei confronti della cartella di pagamento, atto emanato da Ader.
Quest'ultima non risulta costituita.
A ben vedere parte attrice non ha dimostrato la regolare instaurazione del contraddittorio: nulla depositando al fascicolo informatico, nulla depositando al fascicolo cartaceo.
Assume la parte che la cartella di pagamento le sia stata notificata in data 21 marzo 2025, ma non dà prova della notifica del ricorso ad Ader. Per converso, ai sensi dell'art. 22 del dlgs. 546/1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita, copia del ricorso.
All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo.
La inammissibilità è rilevabile d'ufficio.
Alla luce di quanto sopra, poiché non è stata data prova della regolare instaurazione del contraddittorio e visto l'art. 22 della menzionata disposizione normativa, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono però apprezzabili e straordinari motivi, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, dichiara la inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni