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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Massimo Sensale - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, iscritto a R.G.N. 3891/2021/CC, promosso per la revocazione, ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., della sentenza n. 2761/2021 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 14 luglio 2021, notificata il 16 luglio 2021;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 11.04.1952, residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Caserta (Ce), alla Frazione San Leucio, al Viale degli Antichi Platani n. 39, rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Stanga (C.F.: PEC: , del foro di Napoli, come da CodiceFiscale_2 Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione per revocazione;
IMPUGNANTE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...](Ce), Controparte_1 CodiceFiscale_3 al Corso Trieste n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Battaglia (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su Email_2
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta.
IMPUGNATA IN REVOCAZIONE
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - LA SENTENZA IMPUGNATA
1.1. - Con l'atto di citazione notificato il 15 settembre 2021, proposto ai sensi della disposizione normativa di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Napoli, impugnando la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2761/2021, Controparte_1
pubblicata il 14 luglio 2021, notificata il 16 luglio 2021, chiedendone la revocazione sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, al fine di conseguire l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “-) in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte ovvero, in subordine, in apposita anticipata udienza in contradditorio: a) il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2761/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, della Corte di appello di Napoli, Sezione II civile;
b) l'efficacia esecutiva della predetta sentenza n. 2761/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, della Corte di appello di Napoli, Sezione II civile, e del decreto ingiuntivo n. 736/2006 in data 6 luglio 2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex Sezione
Distaccata di Caserta;
-) nel merito, accogliere la spiegata impugnazione e per l'effetto revocare la sentenza
n. 2761/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, della Corte di appello di Napoli, Sezione II civile, dichiarando nullo
e comunque annullando il decreto ingiuntivo n. 736/2006 in data 6 luglio 2006 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ex Sezione Distaccata di Caserta, con rigetto di ogni avversa domanda, eccezione ed istanza e con condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente versato nelle more dal concludente, oltre interessi;
-) vinte le spese e le competenze di tutti i gradi del giudizio, maggiorate per spese generali
(15%), c.p.a. ed i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto debito anticipo.”
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 29 novembre 2021, si Controparte_1 costituiva nella c.d. fase cautelare del presente procedimento, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto, attesa la ritenuta infondatezza dei motivi di gravame, in subordine, nell'ipotesi d'accoglimento dell'istanza di sospensione, la tutela del suo interesse, quale parte creditrice, mediante la fideiussione bancaria, da porre a carico dell'impugnante, in ragione di almeno € 150.00,00, ovvero con la garanzia di adempimento nelle forme ritenute più idonee dalla Corte, al fine di assicurare la futura realizzazione del suo credito per sorte capitale, interessi e spese, in considerazione dei tempi necessari per la definizione sia del giudizio di revocazione che del preannunciato procedimento per cassazione.
1.3. - Con l'ordinanza del 17 dicembre 2021 la Corte confermava la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, già provvisoriamente sospesi mediante il decreto presidenziale reso il 6 ottobre 2021, respingendo l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, in quanto, in relazione al capo principale di tale sentenza, difetta: “una statuizione di condanna idonea a fondare un'azione di espropriazione forzata in danno dell'istante.”
2 1.4. - Mediante l'ulteriore comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2022, si Controparte_1
costituiva nella fase di merito del presente giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità e per la reiezione dell'impugnazione per revocazione, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria.
1.5. - Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta dalle parti nel fascicolo elettronico d'ufficio della presente fase, già contenuta nei loro fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio;
acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del precedente giudizio d'appello conclusosi con la decisione qui impugnata;
disposta mediante il decreto pubblicato il 5 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° aprile 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 aprile 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME PER REVOCAZIONE
2.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione per revocazione, per quel Parte_1 che rileva ai fini del presente thema decidendum, censurava la pretesa illegittimità della sentenza de qua, per essere la stessa, a suo dire, l'effetto di un errore di fatto, che risulterebbe dagli atti e dai documenti di causa, avendo la Corte di Appello di Napoli:
a) erroneamente accolto il gravame avverso la sentenza di primo grado n. 144/2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - che avrebbe correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 736/2006 del 6 luglio 2006, col quale, su iniziativa dell'istante, gli era stato ingiunto, in qualità di erede Controparte_1
del padre defunto, , di pagare, in favore del ricorrente in via monitoria, la somma di € Persona_1
21.500,00, oltre intessi e spese processuali - avendo accolto la sua eccezione di prescrizione, formulata in qualità di opponente, non avendo rinvenuto nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente-opposta alcun atto tempestivo, idoneo ad interrompere la prescrizione decennale del preteso credito, sia che la decorrenza della medesima fosse fatta coincidere con la data della dichiarazione ricognitiva del de cuius,
, risalente al 26 luglio 1995, sia che fosse fatta decorrere con l'ivi apposto termine di Persona_1
adempimento, fissato al 31 dicembre 1995, talché alcun effetto interruttivo si sarebbe potuto attribuire al documento del 12 gennaio 2006, di ricognizione del debito, a firma del medesimo opponente-appellante,
erede dell'originario debitore, in quanto successivo alla già maturata prescrizione;
Parte_1
b) fondato la sua decisione su di un preteso erroneo convincimento, ovvero sulla supposizione di un fatto, secondo il quale: “la sentenza gravata merita emenda nella parte in cui, ritenendo che la richiesta di pagamento del 5 dicembre 2005 non fosse univocamente riferibile al credito azionato in via monitoria, e non
3 considerando adeguatamente la portata della raccomandata del 20.2.2002 (all. n. 5 del fascicolo della fase monitoria), ha di fatto escluso che tali istanze potessero spiegare efficacia interruttiva della prescrizione …
Vengono infatti in rilievo, quali atti muniti di indubbia portata interruttiva della prescrizione - entrambi prodotti in giudizio sin dalla fase monitoria, con allegati avvisi di ricevimento ed alla luce di una valutazione complessiva del loro tenore, sia la raccomandata n. 12819621272-4 del 20.2.2002, allegata al n. 5 del fascicolo relativo alla fase monitoria, che la raccomandata n. 12538141299-7, allegata al n. 6 del fascicolo della fase monitoria”, la cui verità sarebbe esclusa dai fatti, documentalmente provati, che escluderebbero la rituale interruzione della prescrizione, ricavabili dalla semplice lettura:
1) della nota raccomandata a.r. n. 12819621272-4 datata 20 febbraio 2002, il cui avviso di ricevimento - con l'indicazione, vergata a mano, della data 20 febbraio 2002 - è presente sia nel fascicolo monitorio di parte ricorrente (doc. n. 5) che in quello del fascicolo di parte appellante (doc. n. 13) e la cui presupposta ricevuta postale d'accettazione riporterebbe con il sistema meccanografico-fidefaciente non la data del 20 febbraio 2002, bensì quella del 20 febbraio 2006 (doc. n. 12 del fascicolo di parte impugnante per revocazione), che è successiva al termine prescrizionale decennale con scadenza al 26 luglio 2005, ovvero al
31 dicembre 2005;
2) del citato avviso di ricevimento, di cui alla richiamata raccomandata n. 12819621272-4, prodotto nella fase processuale monitoria (doc. n. 5) e d'appello (doc. n. 13) da al quale sarebbe stato Controparte_1 collegato una missiva di contenuto diverso nelle due distinte fasi processuali in questione;
3) della nota raccomandata 12538141299-7 datata 5 dicembre 2005, (doc. n. 6 del fascicolo della fase monitoria), il cui avviso di ricevimento, recapitato il 7 dicembre 2005, recherebbe come indirizzo del destinatario: Via Volturno n. 10 del Comune di TO (Ce), luogo di residenza di e non Persona_2
di , residente nel Comune di San Leucio (Ce) in Via degli Antichi Platani n. 39. Parte_1
3. - MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. - Tale articolato motivo d'impugnazione è destituito di fondamento logico-giuridico, per cui la domanda di revocazione non può essere accolta, con la consequenziale conferma della sentenza gravata.
3.2. - Invero, la revocazione ordinaria è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, essendo un'impugnazione limitata, a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Infatti, ai sensi del disposto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.: “le sentenze pronunciate in grado
d'appello ... possono essere impugnate per revocazione ... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza
4 di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.”
L'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa non deve essere un errore di valutazione, ma un errore nella percezione;
non errore di giudizio, ma errore su di un fatto non controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure errore su di un fatto supposto inesistente, ma la cui verità invece, è positivamente stabilita ed accertata.
Viene chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che:
“L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre
l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 26/01/2022, n. 2236;
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 22/10/2019, n. 26890);
“L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.
395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27622);
“In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo.”(Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 15/03/2023, n. 7435);
“L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, … non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa.”
(Cass. civ., Sez. III, 05/07/2004, n. 12283).
5 L'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dal disposto di cui al n. 4 dell'art. 395
c.p.c. deve sostanzialmente consistere in un travisamento di un fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi”, che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa.
Nel caso di specie, di contro, viene richiesta l'inammissibile diversa valutazione sia degli elementi considerati dalla Corte su di un punto controverso, che ha già formato oggetto di decisione, sia delle risultanze processuali rappresentate dagli esiti istruttori documentali.
Punto controverso, su cui le parti hanno avuto moto di discutere nel corso di entrambi i gradi del giudizio, è quello dell'efficacia interruttiva della prescrizione decennale attribuite sia alla missiva trasmessa mediante la raccomandata n. 12819621272-4 del 20 febbraio 2002 che a quella trasmessa con la raccomandata n. 12538141299-7 del 5 dicembre 2005, rispettivamente allegate al fascicolo della fase monitoria, come documenti n. 5 e n. 6.
Con la decisione qui impugnata per revocazione, infatti, il giudice di secondo grado definiva il processo, accogliendo il gravame, avendo ritenuto errata la sentenza del giudice di prime cure, con la quale quest'ultimo aveva revocato il provvedimento monitorio opposto per non avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle due missive trasmesse mediante le due raccomandate de quibus.
Del resto, nella fattispecie in esame, sia che la decorrenza della prescrizione la si faccia coincidere con la data della ricognizione del debito sottoscritta il 26 luglio 1995 dal de cuius, , sia che Persona_1 la si faccia decorrere a partire dal termine di adempimento, ivi apposto, fissato al 31 dicembre 1995, il giudice di quel gravame e della decisione qui impugnata riteneva provata l'intervenuta interruzione della prescrizione decennale in forza delle due note raccomandate a.r. innanzi richiamate, la cui pretesa efficacia od inefficacia ha costituito un punto controverso, oggetto della decisione, in considerazione delle contrapposte posizioni su tale questione tra le parti, che hanno costituito materia del dibattito processuale, su cui la pronuncia qui censurata ha statuito, senza che la si possa configurare come mera svista percettiva, assumendo necessariamente natura valutativa, sottraendosi, pertanto, al rimedio revocatorio, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo
360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/04/2024,
n. 9785).
6 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbita ogni altra doglianza e ritenuto che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non solo non v'è contestazione che la costituzione in mora fosse avvenuta nell'anno 2002, ma addirittura c'è sul punto un espresso riconoscimento in tal senso, in parte qua la difesa della parte opponente allegava testualmente: “Il decorso del tempo, ai fini della prescrizione, che comunque si eccepisce, assume valore in considerazione del fatto che il ricorrente nello spazio di tempo ricompreso tra gli anni 1995 - 2002 (sette anni) non ha mai avanzato richieste agli eredi di e la sua inerzia aveva già dato luogo al verificarsi Persona_1 di una causa estintiva del suo presunto credito, data la sua natura, perché, a mente dell'art. 2948 n. 4 c.c. era già maturata la prescrizione.”, ritenuta, a torto quinquennale, e non qual è, decennale, la sentenza qui gravata per revocazione resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame per revocazione e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di in favore di Parte_1
in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla Controparte_1
base del valore del petitum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria.
5.2. - Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza n. 2761/2021 della Corte di Appello di Parte_1
Napoli, pubblicata il 14 luglio 2021, notificata il 16 luglio 2021, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione per revocazione;
2) condanna , alla rifusione, in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
24 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Massimo Sensale - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, iscritto a R.G.N. 3891/2021/CC, promosso per la revocazione, ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., della sentenza n. 2761/2021 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 14 luglio 2021, notificata il 16 luglio 2021;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 11.04.1952, residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Caserta (Ce), alla Frazione San Leucio, al Viale degli Antichi Platani n. 39, rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Stanga (C.F.: PEC: , del foro di Napoli, come da CodiceFiscale_2 Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione per revocazione;
IMPUGNANTE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...](Ce), Controparte_1 CodiceFiscale_3 al Corso Trieste n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Battaglia (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su Email_2
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta.
IMPUGNATA IN REVOCAZIONE
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - LA SENTENZA IMPUGNATA
1.1. - Con l'atto di citazione notificato il 15 settembre 2021, proposto ai sensi della disposizione normativa di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Napoli, impugnando la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2761/2021, Controparte_1
pubblicata il 14 luglio 2021, notificata il 16 luglio 2021, chiedendone la revocazione sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, al fine di conseguire l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “-) in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte ovvero, in subordine, in apposita anticipata udienza in contradditorio: a) il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2761/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, della Corte di appello di Napoli, Sezione II civile;
b) l'efficacia esecutiva della predetta sentenza n. 2761/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, della Corte di appello di Napoli, Sezione II civile, e del decreto ingiuntivo n. 736/2006 in data 6 luglio 2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex Sezione
Distaccata di Caserta;
-) nel merito, accogliere la spiegata impugnazione e per l'effetto revocare la sentenza
n. 2761/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, della Corte di appello di Napoli, Sezione II civile, dichiarando nullo
e comunque annullando il decreto ingiuntivo n. 736/2006 in data 6 luglio 2006 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ex Sezione Distaccata di Caserta, con rigetto di ogni avversa domanda, eccezione ed istanza e con condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente versato nelle more dal concludente, oltre interessi;
-) vinte le spese e le competenze di tutti i gradi del giudizio, maggiorate per spese generali
(15%), c.p.a. ed i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto debito anticipo.”
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 29 novembre 2021, si Controparte_1 costituiva nella c.d. fase cautelare del presente procedimento, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto, attesa la ritenuta infondatezza dei motivi di gravame, in subordine, nell'ipotesi d'accoglimento dell'istanza di sospensione, la tutela del suo interesse, quale parte creditrice, mediante la fideiussione bancaria, da porre a carico dell'impugnante, in ragione di almeno € 150.00,00, ovvero con la garanzia di adempimento nelle forme ritenute più idonee dalla Corte, al fine di assicurare la futura realizzazione del suo credito per sorte capitale, interessi e spese, in considerazione dei tempi necessari per la definizione sia del giudizio di revocazione che del preannunciato procedimento per cassazione.
1.3. - Con l'ordinanza del 17 dicembre 2021 la Corte confermava la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, già provvisoriamente sospesi mediante il decreto presidenziale reso il 6 ottobre 2021, respingendo l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, in quanto, in relazione al capo principale di tale sentenza, difetta: “una statuizione di condanna idonea a fondare un'azione di espropriazione forzata in danno dell'istante.”
2 1.4. - Mediante l'ulteriore comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2022, si Controparte_1
costituiva nella fase di merito del presente giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità e per la reiezione dell'impugnazione per revocazione, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria.
1.5. - Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta dalle parti nel fascicolo elettronico d'ufficio della presente fase, già contenuta nei loro fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio;
acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del precedente giudizio d'appello conclusosi con la decisione qui impugnata;
disposta mediante il decreto pubblicato il 5 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° aprile 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 aprile 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME PER REVOCAZIONE
2.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione per revocazione, per quel Parte_1 che rileva ai fini del presente thema decidendum, censurava la pretesa illegittimità della sentenza de qua, per essere la stessa, a suo dire, l'effetto di un errore di fatto, che risulterebbe dagli atti e dai documenti di causa, avendo la Corte di Appello di Napoli:
a) erroneamente accolto il gravame avverso la sentenza di primo grado n. 144/2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - che avrebbe correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 736/2006 del 6 luglio 2006, col quale, su iniziativa dell'istante, gli era stato ingiunto, in qualità di erede Controparte_1
del padre defunto, , di pagare, in favore del ricorrente in via monitoria, la somma di € Persona_1
21.500,00, oltre intessi e spese processuali - avendo accolto la sua eccezione di prescrizione, formulata in qualità di opponente, non avendo rinvenuto nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente-opposta alcun atto tempestivo, idoneo ad interrompere la prescrizione decennale del preteso credito, sia che la decorrenza della medesima fosse fatta coincidere con la data della dichiarazione ricognitiva del de cuius,
, risalente al 26 luglio 1995, sia che fosse fatta decorrere con l'ivi apposto termine di Persona_1
adempimento, fissato al 31 dicembre 1995, talché alcun effetto interruttivo si sarebbe potuto attribuire al documento del 12 gennaio 2006, di ricognizione del debito, a firma del medesimo opponente-appellante,
erede dell'originario debitore, in quanto successivo alla già maturata prescrizione;
Parte_1
b) fondato la sua decisione su di un preteso erroneo convincimento, ovvero sulla supposizione di un fatto, secondo il quale: “la sentenza gravata merita emenda nella parte in cui, ritenendo che la richiesta di pagamento del 5 dicembre 2005 non fosse univocamente riferibile al credito azionato in via monitoria, e non
3 considerando adeguatamente la portata della raccomandata del 20.2.2002 (all. n. 5 del fascicolo della fase monitoria), ha di fatto escluso che tali istanze potessero spiegare efficacia interruttiva della prescrizione …
Vengono infatti in rilievo, quali atti muniti di indubbia portata interruttiva della prescrizione - entrambi prodotti in giudizio sin dalla fase monitoria, con allegati avvisi di ricevimento ed alla luce di una valutazione complessiva del loro tenore, sia la raccomandata n. 12819621272-4 del 20.2.2002, allegata al n. 5 del fascicolo relativo alla fase monitoria, che la raccomandata n. 12538141299-7, allegata al n. 6 del fascicolo della fase monitoria”, la cui verità sarebbe esclusa dai fatti, documentalmente provati, che escluderebbero la rituale interruzione della prescrizione, ricavabili dalla semplice lettura:
1) della nota raccomandata a.r. n. 12819621272-4 datata 20 febbraio 2002, il cui avviso di ricevimento - con l'indicazione, vergata a mano, della data 20 febbraio 2002 - è presente sia nel fascicolo monitorio di parte ricorrente (doc. n. 5) che in quello del fascicolo di parte appellante (doc. n. 13) e la cui presupposta ricevuta postale d'accettazione riporterebbe con il sistema meccanografico-fidefaciente non la data del 20 febbraio 2002, bensì quella del 20 febbraio 2006 (doc. n. 12 del fascicolo di parte impugnante per revocazione), che è successiva al termine prescrizionale decennale con scadenza al 26 luglio 2005, ovvero al
31 dicembre 2005;
2) del citato avviso di ricevimento, di cui alla richiamata raccomandata n. 12819621272-4, prodotto nella fase processuale monitoria (doc. n. 5) e d'appello (doc. n. 13) da al quale sarebbe stato Controparte_1 collegato una missiva di contenuto diverso nelle due distinte fasi processuali in questione;
3) della nota raccomandata 12538141299-7 datata 5 dicembre 2005, (doc. n. 6 del fascicolo della fase monitoria), il cui avviso di ricevimento, recapitato il 7 dicembre 2005, recherebbe come indirizzo del destinatario: Via Volturno n. 10 del Comune di TO (Ce), luogo di residenza di e non Persona_2
di , residente nel Comune di San Leucio (Ce) in Via degli Antichi Platani n. 39. Parte_1
3. - MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. - Tale articolato motivo d'impugnazione è destituito di fondamento logico-giuridico, per cui la domanda di revocazione non può essere accolta, con la consequenziale conferma della sentenza gravata.
3.2. - Invero, la revocazione ordinaria è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, essendo un'impugnazione limitata, a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Infatti, ai sensi del disposto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.: “le sentenze pronunciate in grado
d'appello ... possono essere impugnate per revocazione ... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza
4 di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.”
L'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa non deve essere un errore di valutazione, ma un errore nella percezione;
non errore di giudizio, ma errore su di un fatto non controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure errore su di un fatto supposto inesistente, ma la cui verità invece, è positivamente stabilita ed accertata.
Viene chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che:
“L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre
l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 26/01/2022, n. 2236;
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 22/10/2019, n. 26890);
“L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.
395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27622);
“In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo.”(Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 15/03/2023, n. 7435);
“L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, … non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa.”
(Cass. civ., Sez. III, 05/07/2004, n. 12283).
5 L'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dal disposto di cui al n. 4 dell'art. 395
c.p.c. deve sostanzialmente consistere in un travisamento di un fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi”, che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa.
Nel caso di specie, di contro, viene richiesta l'inammissibile diversa valutazione sia degli elementi considerati dalla Corte su di un punto controverso, che ha già formato oggetto di decisione, sia delle risultanze processuali rappresentate dagli esiti istruttori documentali.
Punto controverso, su cui le parti hanno avuto moto di discutere nel corso di entrambi i gradi del giudizio, è quello dell'efficacia interruttiva della prescrizione decennale attribuite sia alla missiva trasmessa mediante la raccomandata n. 12819621272-4 del 20 febbraio 2002 che a quella trasmessa con la raccomandata n. 12538141299-7 del 5 dicembre 2005, rispettivamente allegate al fascicolo della fase monitoria, come documenti n. 5 e n. 6.
Con la decisione qui impugnata per revocazione, infatti, il giudice di secondo grado definiva il processo, accogliendo il gravame, avendo ritenuto errata la sentenza del giudice di prime cure, con la quale quest'ultimo aveva revocato il provvedimento monitorio opposto per non avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle due missive trasmesse mediante le due raccomandate de quibus.
Del resto, nella fattispecie in esame, sia che la decorrenza della prescrizione la si faccia coincidere con la data della ricognizione del debito sottoscritta il 26 luglio 1995 dal de cuius, , sia che Persona_1 la si faccia decorrere a partire dal termine di adempimento, ivi apposto, fissato al 31 dicembre 1995, il giudice di quel gravame e della decisione qui impugnata riteneva provata l'intervenuta interruzione della prescrizione decennale in forza delle due note raccomandate a.r. innanzi richiamate, la cui pretesa efficacia od inefficacia ha costituito un punto controverso, oggetto della decisione, in considerazione delle contrapposte posizioni su tale questione tra le parti, che hanno costituito materia del dibattito processuale, su cui la pronuncia qui censurata ha statuito, senza che la si possa configurare come mera svista percettiva, assumendo necessariamente natura valutativa, sottraendosi, pertanto, al rimedio revocatorio, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo
360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/04/2024,
n. 9785).
6 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbita ogni altra doglianza e ritenuto che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non solo non v'è contestazione che la costituzione in mora fosse avvenuta nell'anno 2002, ma addirittura c'è sul punto un espresso riconoscimento in tal senso, in parte qua la difesa della parte opponente allegava testualmente: “Il decorso del tempo, ai fini della prescrizione, che comunque si eccepisce, assume valore in considerazione del fatto che il ricorrente nello spazio di tempo ricompreso tra gli anni 1995 - 2002 (sette anni) non ha mai avanzato richieste agli eredi di e la sua inerzia aveva già dato luogo al verificarsi Persona_1 di una causa estintiva del suo presunto credito, data la sua natura, perché, a mente dell'art. 2948 n. 4 c.c. era già maturata la prescrizione.”, ritenuta, a torto quinquennale, e non qual è, decennale, la sentenza qui gravata per revocazione resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame per revocazione e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di in favore di Parte_1
in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla Controparte_1
base del valore del petitum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria.
5.2. - Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza n. 2761/2021 della Corte di Appello di Parte_1
Napoli, pubblicata il 14 luglio 2021, notificata il 16 luglio 2021, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione per revocazione;
2) condanna , alla rifusione, in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Battaglia, dichiaratasi antistataria;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
24 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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