Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2672/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 26/03/2025, alle ore 9.30 nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Petroni per delega dell'Avv. BIANCHINI GIULIANO, per l'attore il quale conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione rappresentando che la domanda è provata documentalmente ed è fondata, quantomeno in maniera rilevante, sulle fatture che non sono mai state contestate e che sono fatture fra imprese.
Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione.
Nessuno compare per il convenuto.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
L'avv. Petroni dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26.03.2025, che precede, e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2672/2024 promossa da n persona del legale rappresentante p.t, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Bianchini del Foro di IA (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 difensore, sito in IA, via Solferino, n. 32/A, giusta procura in atti;
Attrice
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni: come da verbale del 23.03.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società si è rivolta a questo Tribunale onde Parte_1 ottenere, in contraddittorio con la società l'accertamento delle proprie Controparte_1 ragioni di credito per complessivi € 189.700,48 e la conseguente condanna della convenuta
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al pagamento del medesimo importo (o di quello che risultasse dovuto “di giustizia e/o equità” all'esito del giudizio).
1.1. Le richieste della società attrice poggiano sulle seguenti deduzioni in punto di fatto.
Da un lato, assume parte attrice di avere eseguito nell'interesse e su incarico della società le prestazioni di ricostruzione e riparazione sismica meglio specificate nelle Controparte_1 fatture offerte in allegato di cui ai doc. da 1 a 6 e per le quali, a fronte dell'ammontare complessivo ivi indicato, residuerebbe un credito non onorato pari ad € 92.077,99.
Dall'altro lato, deduce l'attrice di aver essa stessa commissionato alla società CP_1
l'esecuzione di varie opere su siti ed immobili dell'attrice, rileva che tali opere sono
[...] state dalla convenuta effettivamente eseguite ma per l'importo complessivo di € 128.276,90 come indicato dalle fatture di cui al doc. 7 e di aver, invece, corrisposto nel tempo un importo superiore rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e fatturati, giacché sarebbe stata corrisposta la maggior somma di € 225.899,39.
Da qui, dunque, la sussistenza di una ulteriore pretesa “restitutoria/risarcitoria”, pari ad €
97.622.49, determinato dalla alla differenza tra l'importo corrisposto dall'attrice (€
225.899,39) ed il differente importo fatturato da controparte e corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite (€ 128.276,90).
Da qui, dunque, le conclusioni rassegnate e sopra sinteticamente compendiate.
2. La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio mediante notifica eseguita a mezzo pec all'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, non si è costituita, sicché, nella sua contumacia, sono state eseguite le verifiche preliminari di cui al decreto ex art. 171 bis c.p.c. con provvedimento del 13.10.2024.
Con lo stesso provvedimento, quindi, sono stati indicati i termini di cui all'art. 171 ter
c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Nessuna delle parti ha, però, provveduto al relativo deposito sicché all'udienza del
3.3.2025 – alla quale si era pervenuti ai sensi dell'art. 181 c.p.c.e 309 c.p.c. stante la mancata comparizione delle parti alla prima udienza del 3.2.2025 – il procedimento è stato rinviato all'udienza odierna per la rimessione della causa in decisione, contestualmente invitando le parti a svolgere l'incombente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
3. Anzitutto deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che, pur regolarmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi.
Si premette, poi, sul piano della dinamica processuale, che la causa perviene alla decisione sulla scorta delle sole deduzioni dell'attrice (sopra compendiate) e del materiale documentale dalla stessa versato in giudizio con l'atto introduttivo del procedimento, giacché la società attrice non ha provveduto al deposito delle memorie integrative
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successivamente allo svolgimento delle verifiche preliminari, così omettendo ogni ulteriore specificazione sia a livello deduttivo ed assertivo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, sia a livello probatorio in ordine agli elementi che avrebbero dovuto comprovarne il fondamento.
Sicché, come detto, è solo sulla scorta di quanto offerto in produzione con l'atto di citazione che la domanda deve essere scrutinata.
3.1. La domanda è destituita di fondamento.
In via generale, non è superfluo ricordare in punto di diritto che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, ad es., Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass.
n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
I principi sul riparto dell'onere della prova non trovano deroga nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito con decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in tal caso, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n. 21522; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2176 del 11/03/1997).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
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suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.2. Operata tale premessa, osserva il Tribunale che due sono le pretese dedotte dall'attore a fondamento della propria domanda: da un lato quella avente ad oggetto la richiesta di pagamento per lavori eseguiti dall'attrice e, dall'altro, quella avente ad oggetto la richiesta di restituzione in relazione a lavori eseguiti dalla convenuta ma per i quali l'attrice avrebbe corrisposto somme in eccesso.
Muovendo dalla prima delle domande, la deduzione dell'attrice è la seguente: Cont
“… La soc. ( di seguito anche ) ha eseguito nell'interesse e su Parte_1 incarico della le prestazioni di ricostruzione e riparazione sismica meglio Controparte_3 specificata nelle allegate fatture ( doc.to 1-6 ) e per le quali ad oggi vanta ancora un residuo credito non onorato pari ad € 92.077,99 oggi azionato giudizialmente…”.
Sicché la prova delle opere eseguite e del relativo ammontare poggia unicamente sulle fatture prodotte.
3.2.1. Scorrendo la documentazione da 1 a 6 si tratta unicamente di 6 fatture e, segnatamente:
- la n. 1 del 1° marzo 2010;
- la n. 2 del giorno 8 marzo 2010;
- la n. 3 del 13 luglio 2010;
- la n. 4 del 15 novembre 2010;
- la n. 553 del 12 marzo 2012;
- la n. 554 del 14 marzo 2012.
Orbene, è ormai principio pacifico ed oltremodo consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
Con principio affermato relativamente alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo, ma
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evidentemente predicabile in tutte le ipotesi in cui si renda necessario l'accertamento del rapporto in sede di cognizione piena, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
3.3. Ebbene, evidenzia anzitutto il Tribunale che nel caso in esame, stante anche la contumacia del convenuto che impedisce l'operatività del principio di non contestazione, le fatture non possono certamente ad assurgere a prova del credito e non vi è il benché minimo elemento, anche di natura documentale, che consenta di ritenere che le prestazioni
(risalenti a circa quindici anni fa, tenuto conto dell'epoca delle fatture) ivi indicate siano mai state effettivamente eseguite e quando ed in che misura.
Se a ciò si aggiunge che le fatture sono intestate, tutte, al sig. e non Parte_2 all'odierna convenuta, che è società di capitali, quindi dotata di soggettività distinta dal sig. intestatario delle fatture, appare del tutto evidente come la domanda verso la Parte_2 società risulti infondata, apparendo carente del pur minimo sforzo deduttivo ed assertivo prima ancora che probatorio.
3.4. Non miglior sorte spetta alla seconda richiesta avente ad oggetto una pretesa di carattere restitutorio.
La deduzione, in questo caso è la seguente.
A fronte di opere commissionate alla convenuta, quest'ultima avrebbe eseguito lavori Cont
“…quanto all'importo di € 128.276,90 portato dalle fatture allegate (doc.to 7). Peraltro ha corrisposto nel tempo un importo superiore rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e successivamente fatturati da controparte. Il tutto per € 225.899,39 come attestato dalla documentazione contabile allegata (doc.to
8)…”
Anche tale domanda è priva di fondamento.
3.4.1. L'attrice ha prodotto un elenco di fatture emesse dalla società convenuta (doc. 7) effettivamente corrispondenti, nel loro importo contabile, alla somma dalla stessa indicata.
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Ora le fatture prodotte abbracciano un periodo compreso tra il mese di ottobre del 2017 ed il mese di settembre del 2020 e non vi è alcuna evidenza di quali sarebbero gli importi effettivamente dovuti e se, ad esempio, le maggior somme che si assumono corrisposte non corrispondano comunque all'ammontare della prestazione eseguite dall'attrice, in disparte eventuali rilievi sul piano contabile, connessi semmai alla mancata emissione dei relativi documenti contabili.
3.4.2. Non è tutto.
Ed infatti, scorrendo le contabili di pagamento prodotte dall'attrice, con cui si dovrebbero dimostrare i pagamenti, si osserva che, quanto al doc. 8.1., trattasi tutti di bonifici che, oltre ad avere le più disparate causali, sembrano essere emessi da CP_4
dunque un soggetto del tutto diverso da quello che oggi richiede il rimborso.
[...]
Peraltro, guardando le causali, solo in alcuni casi vi è una imputazione causale (ma non contabile alle fatture) con la dicitura “trabajos realizandos” (cioè lavori eseguiti, che però non
è dato sapere quali), laddove in altri casi vi sono imputazioni assolutamente vaghe e generiche tipo “pagos”, “devoluzione soci”, “transferencia” (termine, quest'ultimo, che indica non una imputazione, quanto piuttosto, una causale).
Lo stesso vale per il gruppo di pagamenti prodotti sub doc.
8.3 in cui, salvo in alcuni casi, il disponente o è la medesima (con le medesime causali) o la Controparte_4 [...]
, che, anche in tal caso, pare soggetto diverso da quello che agisce nel presente CP_5 giudizio.
Ne consegue che anche le cambiali prodotte sub doc. 8.2. (solo in alcuni casi riconducibili espressamente alla giacché in altri casi Parte_1 Controparte_6 la sottoscrizione non è chiaro a chi sia riferibile), anche a volerle riferire all'attrice nella loro interezza, non consentono di fondare una pretesa restitutoria che, si ribadisce, fa riferimento a somme che sarebbero state corrisposte in eccesso senza, anche in tal caso, il minimo sforzo assertivo e deduttivo, prima, e probatorio, poi, di quali sarebbero le opere effettivamente eseguite, e quale sarebbe il loro effettivo ammontare.
4. La domanda, in conclusione, è destituita di ogni fondamento.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta la domanda;
➢ Nulla per le spese.
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Perugia, li 26 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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