Sentenza 17 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/02/2021, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2021
N. 00232/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2020, proposto da
AT FR e CE RR, rappresentati e difesi dagli avvocati Gustavo Gianni Bacigalupo, Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fenos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farmacia di AN Snc dei Dottori RR C. e RS G. e V., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenza Scagliotti, Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fiorenza Scagliotti in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 131 del 24.6.2020 del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di AN, con cui si dichiara di non estendere la perimetrazione urbana individuata con Delibera di G.C. n. 29/2012 dalla zona d'ambito di pertinenza della sede farmaceutica n. 2 di AN, di altra via o Piazza adiacenti all'area compresa tra il civico n. 10 di via Basalghelle e Via Spessa, ed in ogni caso del locale ubicato al civico n. 6 di Piazza Europa;
- della deliberazione di giunta Comunale di AN n. 52 del 24.6.2020, che condivide le considerazioni di cui alla determinazione n. 131/2020;
entrambe inoltrate al legale dei ricorrenti con PEC del 25.6.2020 unitamente alla nota prot. 4814 del 25.6.2020 del responsabile dell'area Tecnica;
- della delibera di giunta Comunale n. 29 del 18.4.2012 solo ove lesiva;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Farmacia di AN s.n.c. dei dottori RR C. e RS G. e V. il 3.9.2020 :
- della determinazione 24.6.2020 n. 131 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di AN;
- della deliberazione della Giunta comunale 24.6.2020 n. 52 che condivide le considerazioni di cui alla determinazione n. 131/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AN e della Farmacia di AN S.n.c. dei Dottori RR C. e RS G. e V.;
Visto il ricorso incidentale della Farmacia di AN S.n.c. dei Dottori RR C. e RS G. e V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono assegnatari, a seguito del terzo interpello relativo al concorso straordinario bandito dalla Regione Veneto con delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 per l’assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche, della sede farmaceutica n. 2 istituita nel Comune di AN con delibera di Giunta n. 29 del 2012, ed espongono che: il previsto termine di sei mesi per l’apertura della farmacia è ampiamente decorso, ma non è stato ancora possibile aprire la farmacia a causa dell’impossibilità di reperire locali idonei nell’area di competenza; i ricorrenti avevano segnalato al Comune la necessità e opportunità di consentire l’apertura della farmacia, ricomprendendo la Piazza Europa nell’area di competenza della sede farmaceutica n. 2, dove al civico 6 avevano trovato disponibilità di locali commerciali in affitto; il Comune dopo aver avviato un procedimento di decentramento della sede farmaceutica prima, e aver preso in considerazione l’ipotesi di ricomprendere la Piazza Europa nell’area di competenza della sede farmaceutica n. 2, ha poi adottato i provvedimenti impugnati con cui si è determinata nel senso di “non estendere la perimetrazione urbana individuata con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 18 aprile 2012 dalla zona ambito di pertinenza della sede farmaceutica n. 2 di AN, di altra Via o Piazza adiacenti all'area compresa tra il civico n. 10 di Via Basalghelle e Via Spessa, in ogni caso del locale ubicato al civico n. 6 di Piazza Europa”.
2. Tanto premesso, i ricorrenti impugnano i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, deducendo il seguente unico articolato motivo di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 11 dl 1/2012 convertito con modificazioni in l. 24.3.2012 n. 27, art. 1 e 2 legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 5 legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 1-2-2bis-3 l. 241/90 - eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per difetto del presupposto ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere – violazione del principio del giusto procedimento – violazione del principio di leale collaborazione - motivazione carente o comunque incongrua e perplessa – violazione dei principi di cui all’art. 3, 32 e 97 Cost.
I.1) in primo luogo i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il Comune avrebbe interpretato arbitrariamente ed erroneamente la localizzazione prevista nella DGC n. 29/2012 nel senso che la farmacia possa essere aperta solo ed esclusivamente su via Basalghelle, escludendo qualunque altra area compresa tra via Basalghelle e Via Spessa. Secondo i ricorrenti, i locali di Piazza Europa si troverebbero comunque nell’area compresa tra via Basalghelle e Via Spessa e, pertanto, di per sé sarebbero già inerenti alla sede n. 2, come localizzata e sommariamente descritta nella deliberazione istitutiva del 2012, la quale, pertanto, non avrebbe richiesto un provvedimento di esplicita “annessione” di Piazza Europa all’ambito di pertinenza della sede. L’espresso riferimento a un’area “compresa tra” avrebbe dovuto indurre, ad avviso dei ricorrenti, il Comune a ritenere direttamente incluse nella sede quantomeno le vie o piazze a immediato ridosso di quella direttrice e quindi anche l’intera Piazza Europa, che sarebbe strettamente adiacente a Via Basalghelle e, perciò, direttamente ad essa accorpabile. L’ubicazione della seconda farmacia in Piazza Europa avverrebbe, inoltre, ad una distanza di 615,86 m. dall’altra farmacia del Comune, e quindi a più del triplo di quella legale di 200 m. e comporterebbe la piena realizzazione dell’interesse pubblico e la “maggiore accessibilità” al servizio farmaceutico per la popolazione di AN mediante una “equa distribuzione sul territorio” comunale degli ambiti di pertinenza delle due farmacie (come richiede il comma 1 dell’art. 2 della l. 475/68). E il discorso non cambierebbe neppure guardando al solo locale ubicato al n. 6 di Piazza Europa, che disterebbe dalla rotatoria 49,20 metri;
I.2) anche laddove si ritenga di non condividere tale assunto, i ricorrenti deducono che la determinazione del Comune sarebbe comunque illegittima in quanto il Comune con la DGC n. 29/2012 avrebbe scelto di individuare la sede farmaceutica “in forma assai semplificata”, aderendo alle modalità delineate dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con nota in data 21/3/2012, per cui l’indicazione data nella delibera non sarebbe comunque sufficiente ad individuare l’area di pertinenza della farmacia, che andava invece specificata dal Comune in sede di attuazione, con ulteriori elementi identificativi (altre vie o piazze adiacenti) in modo da individuare l’effettiva porzione territoriale ad essa riferibile ed in cui la farmacia potrà essere attivata e/o in futuro liberamente spostarsi; e tale specificazione sarebbe un atto dovuto per permettere l’attivazione della farmacia. Pertanto, la volontà del Comune di considerare come area di competenza in cui aprire la sede solo il tratto di strada di Via Basalghelle sino a Via Spessa, escludendo, quindi l’area “ricompresa tra” sarebbe manifestamente illegittima e vizierebbe i provvedimenti impugnati. Qualora la DGC n. 29/2012 intendesse, invece, delimitare l’area di competenza solo all’area insistente su Via Basalghelle, allora si deduce che la stessa sarebbe illegittima in parte qua ed andrebbe annullata per illogicità ed arbitrarietà dell’individuazione e comunque per le medesime ragioni sopra esposte, nonché per violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento, in quanto una configurazione di tal genere, andrebbe a tutto vantaggio della sede farmaceutica n. 1 senza plausibile ragione;
I.3) inoltre, anche laddove l’area di competenza fosse interpretata nel senso di intendere solo quella insistente su Via Basalghelle nel tratto che va dal n. 10 e fino a Via Spessa e ritenendo che questa scelta sia legittima, i ricorrenti deducono che, se al momento dell’apertura dell’esercizio farmaceutico dovesse emergere che non vi sono locali idonei all’apertura della farmacia, o che la situazione di irreperibilità dei locali si sia protratta così a lungo da non giustificare più quella scelta originaria, il Comune avrebbe dovuto comunque attivarsi per fare in modo che la farmacia vinta a concorso fosse aperta per rendere un servizio pubblico e, tra le scelte operabili possibili, quella primaria da prendere in considerazione sarebbe la riperimetrazione in ampliamento, senza comunque compromettere la posizione della sede n. 1, essendo i locali di Piazza Europa distanti più di 600 metri. Diversamente significherebbe rendere la sede n. 2 non operativa sine die, e quindi come non esistesse e come se le specifiche necessità che la sede era destinata a soddisfare potessero essere ignorate o rimanere inascoltate. La riparametrazione, attraverso un ampliamento di lieve entità che avesse comportato la ricomprensione della Piazza Europa nell’ambito dell’area di competenza delineata nella DGC n. 29/2012, sarebbe stata legittima in quanto coerente con le scelte allocative del Comune di cui alle determinazioni assunte con la DGC n. 29/2012. Inoltre i ricorrenti evidenziano che, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, la consapevolezza della situazione al momento della scelta della sede non poteva basarsi su elementi inconoscibili, come la sussistenza o meno di locali idonei, perché si finirebbe per anticipare alla fase di scelta della sede la necessità di verifiche e accertamenti non compatibili con le tempistiche delle fasi concorsuali e di accettazione delle sedi farmaceutiche;
I.4) erronea ed illogica sarebbe anche l’ulteriore motivazione addotta nei provvedimenti impugnati al fine di respingere la domanda dei ricorrenti tendente alla ricomprensione di Piazza Europa nell’area di competenza della sede farmaceutica n. 2 così come delineata nella DGC 29/2012, secondo cui “la giurisprudenza prevalente sancisce il pieno potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale di riperimetrare una collocazione della zona del bando di concorso di una farmacia”, in quanto tale motivazione sarebbe solo un modo di spostare in avanti, in un tempo indeterminato ed indeterminabile, la soluzione del problema, che il Comune non avrebbe mai sconfessato, dell’irreperibilità dei locali e dell’inappetibilità dell’area per essere non edificata. Problema che il Comune avrebbe dovuto, invece, risolvere, considerata l’esigenza, non venuta meno, di vedere implementata l’offerta farmaceutica a favore della popolazione del Comune, con una seconda farmacia ubicata nella zona occidentale. E, inoltre, insufficiente a giustificare il provvedimento impugnato sarebbe anche il riferimento ai paventati possibili ricorsi di candidati che non avevano scelto la sede in questione, considerato che si chiederebbe una specificazione necessaria a rendere operativa la seconda sede farmaceutica comunale e che, comunque, la recente giurisprudenza avrebbe ammesso la possibilità di modifica della zonizzazione, nel caso di irreperibilità di locali commerciali, a tutela dell’interesse alla copertura del servizio farmaceutico.
3. Si è costituita in giudizio la controinteressata Farmacia di AN S.n.c., contrastando le avverse pretese e proponendo altresì ricorso incidentale volto ad ottenere, nel caso di denegato accoglimento del ricorso principale, che l’annullamento dei provvedimenti impugnati venga allora disposto anche in accoglimento della censura di difetto di istruttoria, sollevata con il ricorso incidentale con riferimento alla mancata verifica dell’effettiva insussistenza di immobili disponibili per l’ubicazione della farmacia afferente alla seconda sede del Comune di AN nell’area già individuata dalla delibera comunale istitutiva.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di AN, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto i ricorrenti non avrebbero prodotto in giudizio alcun documento (contratto, anche preliminare, opzione, promessa unilaterale) con cui si possa dimostrare che effettivamente la farmacia possa insediarsi in Piazza Europa, ove il Comune ipoteticamente aderisca a tale richiesta, e in quanto non avrebbero compiutamente provato che la modifica dell'area sarebbe necessaria perché all'interno della stessa non vi sarebbero locali disponibili, nonché l’inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse, in quanto essendo la ricorrente incidentale già titolare di una farmacia non potrebbe sindacare l’attività istruttoria compiuta dal Comune su domande inoltrate da terzi; e contrastando nel merito le avverse pretese.
5. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2020, parte ricorrente, nulla eccependo le controparti, ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, a fronte della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso alla data del 10 febbraio 2021.
6. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche insistendo nelle loro pretese.
7. All’udienza del 10 febbraio 2021, non avendo le parti fatto richiesta di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione allo stato degli atti ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene che le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale formulate dal Comune non siano condivisibili dal momento che, per quanto riguarda la mancata prova in giudizio del fatto che non erano effettivamente disponibili locali commerciali in affitto nella zona di pertinenza della seconda sede farmaceutica, la stessa non può considerarsi necessaria ai fini dell’interesse dei ricorrenti alla proposizione del ricorso in quanto è lo stesso Comune nel provvedimento impugnato (cfr. determinazione n. 131 del 2020, condivisa dalla delibera di giunta n.52 del 2020, doc. 1 e 2 in atti deposito parte ricorrente) a dare atto, nelle premesse, che nell’area in questione “non c'erano e non ci sono immobili da locare, circostanza non imputabile all'Amministrazione Comunale”, né, ai fini dell’interesse alla proposizione del ricorso, era necessaria la prova in giudizio della disponibilità di locali commerciali offerti in affitto in Piazza Europa n.6, considerato che i ricorrenti, come risulta dagli atti, sono gli assegnatari della seconda sede farmaceutica del Comune di AN ( che ancora non sono riusciti ad aprire) e fanno valere l’interesse all’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune si è espresso negativamente in relazione alla possibilità di estendere la perimetrazione della zona di pertinenza della sede farmaceutica di cui sono assegnatari.
9. Tanto premesso, il ricorso principale, le cui censure si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connesse, è fondato nei limiti del difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, secondo quanto segue.
10. Si rileva, innanzitutto, che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, Piazza Europa non può considerarsi già ricompresa nella perimetrazione della zona della seconda sede farmaceutica istituita dal Comune di AN con la delibera di Giunta n. 29 del 2012, in quanto la delibera in questione, nell’individuare la zona di pertinenza della sede farmaceutica, espressamente fa riferimento a “Via Basalghelle, nell'area compresa tra il civico n. 10 e Via Spessa”, mentre, come emerge anche dalla fotografia aerea riportata dal Comune nella prima memoria difensiva e riproposta in sede di replica, Piazza Europa non ricade nell’area compresa tra Via Basalghelle n. 10 e Via Spessa, essendo posta al di là della strada provinciale n. 50 che corre parallelamente a Via Basalghelle e che si frappone tra tale Via e Piazza Europa. Né, considerata la precisa dizione utilizzata dal Comune nella delibera n. 29 del 2012, si può ritenere, come vorrebbero i ricorrenti, che tale delibera necessitasse di ulteriori specificazioni per determinare l’area di pertinenza della farmacia e, quindi, consentisse di includere necessariamente altre strade o località vicine ma non ricadenti nell’area come già individuata, tra cui, secondo la prospettazione dei ricorrenti anche Piazza Europa. Inoltre, considerato che la delibera n. 29 del 2012 fa riferimento all’area compresa tra Via Basalghelle n. 10 e Via Spessa e non solo al singolo tratto di strada, tale individuazione, come compiuta nel 2012 e sulla scorta delle valutazioni indicate nelle premesse della delibera, non poteva considerarsi illegittima, come invece, in subordine, pure lamentano i ricorrenti.
Per quanto sopra, quindi, le censure con cui i ricorrenti pretendono che Piazza Europa sia da considerarsi necessariamente già ricompresa nella zonizzazione di cui alla delibera di Giunta n. 29 del 2012 o necessariamente pertinente alla medesima zonizzazione, e quella con cui, in subordine, si lamenta l’illegittimità della zonizzazione di cui alla suddetta delibera comunale sono da ritenersi infondate.
11. Altra questione, invece, è verificare se le legittime scelte localizzative compiute dal Comune nel 2012 siano ancora adeguate e funzionali alle esigenze che il Comune stesso ha considerato nell’istituzione e perimetrazione della seconda sede farmaceutica comunale o necessitino di una revisione e, in tale ottica, fermo restando il potere discrezionale del Comune nella riperimetrazione della sede farmaceutica, fondate sono le censure proposte dai ricorrenti nei limiti del lamentato difetto di motivazione e di istruttoria della determinazione n. 131 del 2020 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di AN e della delibera della Giunta del Comune di AN n. 52 del 2020, che l’ha condivisa, dal momento che, come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia (cfr. C.d.S., sent. n. 207 del 2020), qualora la scelta localizzativa già operata dal Comune si rilevi – alla prova dei fatti – non funzionale, in quanto non risulti possibile aprire la farmacia nella zona indicata per indisponibilità di locali idonei, si può ammettere una revisione della zona farmaceutica originariamente individuata, perché altrimenti si verrebbe a pretermettere l’interesse pubblico all’accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione, cui l’apertura dell’ulteriore farmacia comunale è funzionale.
12. Il Comune, nel negare la possibilità di revisione della zona di pertinenza della seconda sede farmaceutica, si è, invece, trincerato dietro le affermazioni che la richiesta di riperimetrazione dell’area non era ammissibile in quanto “ la collocazione della 2° farmacia tra Via Basalghelle e Via Spessa come sentenziato dal T.A.R. del Veneto con sentenza n. 902/2012, riguarda una insindacabile scelta amministrativa nel collocare una 2° farmacia in una zona ben definita, tenendo presente che i dott.ri FR e RR all'atto della partecipazione del concorso erano a conoscenza che quella zona era ubicata in un terreno edificabile a destinazione commerciale-abitativa di iniziativa privata implementato ed arricchito anche da una eventuale farmacia, ancorché sullo stesso non c'erano e non ci sono immobili da locare, circostanza non imputabile all'Amministrazione Comunale”; che l’area non può essere modificata “perché la giurisprudenza prevalente sancisce il pieno potere discrezionale dell'Amministrazione Comunale di riperimetrare una collocazione della zona del bando di concorso di una farmacia” e perché il Comune “si troverebbe a fronteggiare centinaia di possibili ricorsi di candidati che avevano optato diversamente ai quali verrebbero oggi pregiudicati da una estensione grandemente migliorativa della sede (all'epoca da loro scartata), assicurata ai 422mi aggiudicatari, in patente violazione delle regole del concorso”.
12.1. L’istruttoria e le motivazioni addotte dal Comune non possono essere considerate idonee a sorreggere i provvedimenti impugnati in quanto:
- la discrezionalità di cui gode il Comune nella perimetrazione dell’area di pertinenza della sede farmaceutica non significa che il Comune, qualora si riveli impossibile aprire la farmacia nell’area individuata, non debba prendere in carico la situazione e trovare una soluzione idonea (cfr. C.d.S., sent. n. 207 del 2020);
- il Comune, considerato l’interesse pubblico alla fruibilità del servizio farmaceutico a favore della popolazione che sottende l’istituzione della seconda sede farmaceutica comunale, non poteva limitarsi a giustificare il diniego affermando che l’impossibilità di trovare nella zona indicata immobili da locare non era imputabile al Comune, né poteva giustificare il diniego richiamando una sorta di onere di specifica verifica preventiva in capo ai farmacisti ricorrenti che hanno accettato la sede farmaceutica ad esito del terzo interpello del concorso straordinario, onere non previsto dalla disciplina di tale concorso che concede, invece, sei mesi, salvo proroga, a chi ha accettato la sede per aprire la farmacia, né poteva dare, altresì, rilievo alla consapevolezza da parte dei ricorrenti che l’area era edificabile, non potendo certo il Comune imporre ai farmacisti che hanno accettato la sede, di assumersi anche l’onere eventualmente di costruire l’edificio da adibire a farmacia, onere che sarebbe del tutto sproporzionato e non compatibile con la disciplina del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche;
- la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che l’accettazione della sede farmaceutica non priva i farmacisti, che l’hanno accettata, di ogni possibilità di chiedere la revisione della pianta organica fino al completamento della procedura concorsuale, in particolare se viene in rilievo solo una modifica della zona di pertinenza, altrimenti si potrebbe avere una situazione di paralisi in danno all’interesse pubblico ad un più efficiente servizio farmaceutico per i cittadini (cfr. C.d.S., sent. n. 207 del 2020 e la giurisprudenza ivi citata);
- né, come affermato dal Consiglio di Stato, può costituire un vincolo assoluto alla revisione il fatto che altri concorrenti in posizione migliore in graduatoria avevano rinunciato ad accettare la sede in questione, altrimenti l’interesse pubblico ad un più efficiente e capillare servizio farmaceutico per i cittadini, nel rispetto delle finalità proconcorrenziali perseguite dal legislatore, verrebbe irragionevolmente pretermesso, considerato, altresì, che anche gli altri farmacisti avrebbero comunque potuto scegliere tale sede, chiedendo una successiva differente perimetrazione e giovandosi della stessa (C.d.S., sent. n. 207 del 2020 e C.d.S., sent. n. 6237 del 2019).
12.2. Per quanto sopra, pertanto, il ricorso principale va accolto in parte, nei limiti del sopra evidenziato difetto di motivazione e di istruttoria.
13. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, con cui si lamenta, sotto altro profilo, il difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, lo stesso è da considerarsi ammissibile, diversamente da quanto eccepito dal Comune di AN, in quanto è sorretto dall’interesse della farmacia controinteressata, situata nel medesimo Comune, a che non si proceda ad una revisione dell’attuale perimetrazione della seconda sede farmaceutica che potrebbe impattare in peius sul suo bacino di utenza (cfr. Tar Veneto, sent. n. 1351 del 2011 “ …gli interessi commerciali che connotano l'attività del singolo farmacista comportano che questi abbia interesse a mantenere lo status quo del proprio bacino di utenza…” ).
Con riferimento al merito dello stesso, il ricorso incidentale è fondato, in quanto, pur avendo la controinteressata presentato al Comune una perizia da cui emergerebbe la disponibilità di un locale commerciale in affitto nella zona di pertinenza della seconda sede farmaceutica in Via Basalghelle n. 10, i provvedimenti comunali impugnati non fanno alcun cenno a tale possibilità e si limitano, invece, a dare per acquisita l’assenza di locali commerciali in affitto che consentano l’apertura della farmacia nell’area in questione, né possono ritenersi sufficienti ad escludere il lamentato difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati le mere affermazioni della ricorrente, che si limita a dichiarare, nella memoria di replica depositata il 20 gennaio 2021, di aver contattato il proprietario dell’immobile in questione, che avrebbe specificato che si tratterebbe di un immobile di 400 m.q. e che non intenderebbe frazionarlo.
Per cui, fondata è la censura di difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati anche sotto questo ulteriore profilo.
14. Nei limiti e termini di cui sopra, pertanto, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno accolti, con conseguente annullamento della delibera della Giunta del Comune di AN n. 52 del 2020 e della determinazione n. 131 del 2020 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di AN e obbligo per il Comune di rideterminarsi sulla questione, ad esito di una completa e approfondita istruttoria alla luce di quanto sopra esposto.
15. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, considerate la problematicità e le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- accoglie in parte il ricorso principale, nei sensi e termini di cui in motivazione, e in parte lo respinge;
- accoglie il ricorso incidentale, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- per l’effetto, annulla la delibera della Giunta del Comune di AN n. 52 del 2020 e la determinazione n. 131 del 2020 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di AN.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO